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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR IB UNALE DI BAR I
III^ SEZIONE C IVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno
2024 sotto il numero d'ordine 714
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Adabbo Massimo in virtù di Parte_1
mandato a margine dell'atto di citazione;
-attore–
CONTRO
, in persona dell'Amministratore pt, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Falco, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 06.03.2025 celebrata ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
il in Bari per ivi sentire accertare e dichiarare Controparte_2
annullabile o nulla la deliberazione emessa dall'assemblea in data 13.12.23 ed avente ad oggetto l'esame preventivi per la sostituzione del quadro di manovra e scheda madre ,
esame preventivi per installazione del sistema di video sorveglianza , esame richiesta della condomina analisi situazione dei balconi e decisioni da Parte_2
intraprendere.
1.1. Esponeva, in particolare, il he: Pt_1
-egli era proprietario di un appartamento sito al quarto piano del condominio di
[...]
in Bari;
Controparte_1
-l'assemblea straordinaria, convocata per il 13.12.23, aveva deliberato in sua assenza le approvazioni dei preventivi per la sostituzione del quadro di manovra e scheda madre ,
esame preventivi per installazione del sistema di video sorveglianza , esame richiesta della analisi situazione dei balconi e decisioni da CP_3 Parte_2
intraprendere;
-detto verbale non gli era mai stato comunicato ma gli era stato dato da altro condomino;
-in nessuna delle precedenti assemblee si era deliberato di procedere, in assemblee successive, ad inserire tali oggetti;
-la spese per i balconi non era necessaria e quella per la videosorveglianza voluttuaria.
1.2. Ciò premesso, adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si costituiva il eccependo preliminarmente l'improcedibilità per mancato CP_1
esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, la sua infondatezza.
3.Con ordinanza del 20.02.24 il giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 171 ter cpc invitando le parti ad interloquire sulla citata eccezione.
4. Nessuna delle parti depositava le memorie quindi era fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc.
///
5. E' fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata sin dalla costituzione dal . CP_1
Invero trattasi di materia in cui il preventivo esperimento della procedura di mediazione è
condizione di procedibilità . Nella vicenda in esame , a fronte dell'eccezione , il on ha interloquito al riguardo Pt_1
pur sollecitato in tal senso dal giudicante attraverso la concessione dei termini per le memorie ex art. 171 ter cpc.
E' evidente come l'atteggiamento di acquiescienza all'eccezione non possa che portare a decretare l'improcedibilità della domanda (non consta, infatti, che il si sia attivato Pt_1
per avviare , nelle more, la mediazione ed in tutti gli scritti successivi alla costituzione del convenuto ha completamente ignorato l'eccezione insistendo nelle conclusioni di merito ).
6. Tale decisione, avente carattere assorbente, esonera il giudicante dall'esame di ogni altra questione.
7. Le spese di lite sostenute dal convenuto vanno poste a carico dell'attore per il principio di soccombenza.
Esse vengono liquidate ex dm 147/22 nei valori medi per le prime due fasi e ridotte del
50% per le restanti in ragione della non particolare difficoltà della causa e dell'attività
svolta..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. RG 714/2024, ogni diversa e contraria istanza, eccezione,
deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-dichiara improcedibile la domanda;
- condanna l'attore a corrispondere le spese di lite nei confronti del convenuto che liquida in € 1702,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari, in data 6.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR IB UNALE DI BAR I
III^ SEZIONE C IVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno
2024 sotto il numero d'ordine 714
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Adabbo Massimo in virtù di Parte_1
mandato a margine dell'atto di citazione;
-attore–
CONTRO
, in persona dell'Amministratore pt, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Falco, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 06.03.2025 celebrata ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
il in Bari per ivi sentire accertare e dichiarare Controparte_2
annullabile o nulla la deliberazione emessa dall'assemblea in data 13.12.23 ed avente ad oggetto l'esame preventivi per la sostituzione del quadro di manovra e scheda madre ,
esame preventivi per installazione del sistema di video sorveglianza , esame richiesta della condomina analisi situazione dei balconi e decisioni da Parte_2
intraprendere.
1.1. Esponeva, in particolare, il he: Pt_1
-egli era proprietario di un appartamento sito al quarto piano del condominio di
[...]
in Bari;
Controparte_1
-l'assemblea straordinaria, convocata per il 13.12.23, aveva deliberato in sua assenza le approvazioni dei preventivi per la sostituzione del quadro di manovra e scheda madre ,
esame preventivi per installazione del sistema di video sorveglianza , esame richiesta della analisi situazione dei balconi e decisioni da CP_3 Parte_2
intraprendere;
-detto verbale non gli era mai stato comunicato ma gli era stato dato da altro condomino;
-in nessuna delle precedenti assemblee si era deliberato di procedere, in assemblee successive, ad inserire tali oggetti;
-la spese per i balconi non era necessaria e quella per la videosorveglianza voluttuaria.
1.2. Ciò premesso, adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si costituiva il eccependo preliminarmente l'improcedibilità per mancato CP_1
esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, la sua infondatezza.
3.Con ordinanza del 20.02.24 il giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 171 ter cpc invitando le parti ad interloquire sulla citata eccezione.
4. Nessuna delle parti depositava le memorie quindi era fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc.
///
5. E' fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata sin dalla costituzione dal . CP_1
Invero trattasi di materia in cui il preventivo esperimento della procedura di mediazione è
condizione di procedibilità . Nella vicenda in esame , a fronte dell'eccezione , il on ha interloquito al riguardo Pt_1
pur sollecitato in tal senso dal giudicante attraverso la concessione dei termini per le memorie ex art. 171 ter cpc.
E' evidente come l'atteggiamento di acquiescienza all'eccezione non possa che portare a decretare l'improcedibilità della domanda (non consta, infatti, che il si sia attivato Pt_1
per avviare , nelle more, la mediazione ed in tutti gli scritti successivi alla costituzione del convenuto ha completamente ignorato l'eccezione insistendo nelle conclusioni di merito ).
6. Tale decisione, avente carattere assorbente, esonera il giudicante dall'esame di ogni altra questione.
7. Le spese di lite sostenute dal convenuto vanno poste a carico dell'attore per il principio di soccombenza.
Esse vengono liquidate ex dm 147/22 nei valori medi per le prime due fasi e ridotte del
50% per le restanti in ragione della non particolare difficoltà della causa e dell'attività
svolta..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. RG 714/2024, ogni diversa e contraria istanza, eccezione,
deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-dichiara improcedibile la domanda;
- condanna l'attore a corrispondere le spese di lite nei confronti del convenuto che liquida in € 1702,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari, in data 6.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano