TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/11/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9933 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9933/2024 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. Parte_1 PECORELLA ROMUALDO Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Direttore pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA ELVIRA CP_1 Resistente
Oggetto: accertamento negativo del credito;
opposizione a variazione del certificato assicurativo;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.07.2024, la società istante in epigrafe indicata domandava l'accertamento negativo del credito assicurativo, dell'importo complessivo di € 28.209,67, comunicato dall' con CP_1 certificato di variazione assicurativa del 10.05.2024, con cui veniva disposta, sulla scorta degli CP_ accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024, la rideterminazione, con effetto retroattivo, del tasso di tariffa polizza dipendenti precedentemente applicato per gli anni 2019 e 2023, con conseguente richiesta di integrazione del premio relativo al medesimo periodo - avendo l' ritenuto che “le lavorazioni della società CP_3 siano state esclusivamente di “trasporto merci” per conto terzi” -, nonché la rideterminazione dei premi in conseguenza dell'accertamento delle masse salariali evase in relazione alla tariffa 9121 CP_1 a far tempo dal 16 ottobre 2019, in relazione ad assenze ingiustificate, lavoratori part - time, mancata adesione alla bilateralità, EDR contrattuale, festività non godute, scatti di anzianità e tredicesima e quattordicesima.
A sostegno della domanda, l'istante evidenziava, in primo luogo, come non risponderebbe “al vero che le lavorazioni della società siano state esclusivamente di “trasporto merci” per conto terzi, poiché, come riferito dagli stessi ispettori vengono effettuate attività logistiche e di movimentazione e carico delle merci presso i mezzi aziendali” (cfr. pag. 19 del ricorso), per cui sarebbe illegittima la rettifica dalla voce di tariffa 9300 alla voce unica 9121. Inoltre, contestava la decorrenza ex tunc della disposta variazione sin dal 2019, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 16, co. 2, D.M. 12.12.2000.
Per il resto, l'istante rappresentava di avere già proposto ricorso chiedendo l'accertamento negativo CP_ del credito contributivo riveniente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024 con cui, in relazione al periodo 10/2019-12/2023, veniva rilevata, sub lett. A), l'omissione contributiva, ex art. 1, comma 1 D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni nella L. n. 389/1989:
1. per differenze di imponibile per registrazione sul LUL di giornate ed ore di assenza non giustificate non assoggettate a contribuzione, negli anni dal 2019 al 2021, per i lavoratori indicati nel prospetto inserito nel verbale;
2. per registrazione sul LUL di un numero di ore di lavoro (20 ore) non corrispondente a quello contrattualmente pattuito, pari a 30 ore, in relazione ad alcuni lavoratori assunti con contratto part-time (tali sigg.ri , , Persona_1 Controparte_4 Persona_2 Per_3
);
[...]
3. per mancata corresponsione della quota di retribuzione mensile sostitutiva dell'adesione alla bilateralità, prevista dall'art. 52 del CCNL di riferimento per l'ipotesi di mancata adesione all'ente bilaterale;
4. per mancato pagamento della voce retributiva denominata E.D.R. contrattuale, riconosciuta ai lavoratori del settore autotrasporti dall'Accordo del 18 maggio 2021, a decorrere dal 01.01.2022, per 13 mensilità, a fronte della omessa registrazione di tale voce nel LUL;
5. per errore di calcolo del trattamento economico corrisposto con riferimento alle festività non godute, per le festività cadenti di sabato, di domenica o in altra festività, in osservanza del disposto di cui all'art. 60, co.2, del CCNL applicato dalla società;
6. per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dall'art. 17 del CCNL autotrasporto merci e logistica al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, stante l'omessa registrazione nel LUL degli stessi, considerando le date di assunzione dei dipendenti e la durata del relativo rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_1
7. per la mancanza di corrispondenza dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità registrati nel LUL rispetto agli importi effettivamente dovuti ad alcuni lavoratori nel corso del 2023, nonché ai dipendenti assunti a tempo parziale di cui al punto 2 che precede, in
2 proporzione ai rispettivi periodi lavorativi e in base all'orario di lavoro contrattualmente pattuito nel caso di lavoratori part-time; sub lett. B), veniva applicato l'art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, con conseguente decadenza dai benefici contributivi di cui all'art. 27 del D.L n. 104/2020 e recupero dei contributi omessi a titolo di agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, dalla società fruiti in relazione a tutti i lavoratori in forza nel periodo da ottobre 2020 a giugno 2022.
In proposito, l'istante integralmente richiamava i motivi di ricorso già proposti nel giudizio iscritto al n. R.G. 9793/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro.
Eccepiva, infine, l'illegittimità delle sanzioni applicate, di cui all'art. 116, comma 8 lett. a) e lett. b) L. n. 388/2000, non essendo essa opponente incorsa né in morosità né in evasione.
Domandava, pertanto, l'accertamento negativo dell'obbligo assicurativo, chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegittimità del provvedimento di variazione assicurativa del 10.05.2024 e che nulla risulta dovuto in favore dell' in subordine, chiedeva rideterminarsi in misura inferiore gli importi dovuti CP_1 a titolo di premi, sanzioni e interessi, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituendosi, l' ribadiva la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie CP_1 pretese sulla base delle risultanze ispettive, richiamate con la memoria difensiva;
concludeva per il rigetto del ricorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Si osserva che il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 10.05.2024 è stato emesso CP_ dall' sulla scorta degli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione CP_1 n. 2023005213/DDL del 26.03.2024.
Occorre rilevare, in proposito, che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, di quanto gli ispettori attestino essere avvenuto in loro presenza o di quanto da loro personalmente riscontrato, mentre tutti gli altri elementi in essi contenuti sono meri indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (v. per tutte Sentenza n. 11751 del 24/06/2004; Cass.14965/2012).
Ancora, in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i Parte_2 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite
3 al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Orbene, in primo luogo, con riferimento alla rideterminazione della voce tariffaria, in seno al verbale CP_ unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024 versato in atti è dato leggersi:
“Come indicato nella parte introduttiva del presente verbale unico di accertamento e notificazione il presente verbale scaturisce da una verifica ispettiva effettuata congiuntamente da Funzionari di Vigilanza Ispettiva in servizio presso la sede di Bari, nonché presso la sede di Andria, CP_1 CP_2 nei confronti della società “ ( ) con sede legale in Bari alla via Parte_1 P.IVA_1 Andrea da Bari n. 38. In fase istruttoria, dall'esame della visura camerale si accertava che la suddetta società, costituita in data 24/09/2019, era iscritta presso la CCIAA di Bari al numero REA BA-621528 dal 04/10/2019 per l'esercizio dell'attività di “Servizi di logistica integrata, quali organizzazione e gestione merci, magazzini per conto di terzi”, contraddistinta dal codice ATECO п. 52.29.22. Amministratore unico della società, nominato con atto del 26/03/2021, risultava il sig.:
- ( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Persona_4 C.F._1 strada dietro San Vito n. 25. Per quanto riguarda l'attività con dipendenti, la società risulta iscritta presso la Parte_1 CP_ Gestione Aziende con dipendenti della sede di Bari con la matricola aziende n. 0920530375, attivata a decorre dal 16/10/2019; mentre, per gli adempimenti relativi all' è tutelata con la CP_1 PAT n. 95718441 classificata, a seguito della denuncia di iscrizione inviata all' il 16.10.2019, CP_1 in cui la descrizione delle attività esercitate è “servizi di gestione magazzini ivi incluso il carico e scarico delle merci trasporto merci”, e della denuncia di variazione inviata all' il 25.01.2020, CP_1 in cui la descrizione delle attività esercitate è “attività decorrenza di trasporto e consegna collettame”, rispettivamente alle Voci di Tariffa 9300 – decorrenza 16.10.2019 – e Voce di Tariffa 9121 – decorrenza 01.01.2020 – della Gestione TERZIARIO cosi come previsto dalla TARIFFA PREMI INAL D.I. 27.02.2019. Dall'esame della documentazione aziendale e del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del T.U. 81/2008 e ss.mm.it, nonché in base alle dichiarazioni rese spontaneamente dal legale rappresentante Sig. è emerso quanto segue: Persona_4 a) le lavorazioni esercitate dalla consistono esclusivamente dal 16.10.2019 nel Parte_1
“TRASPORTO MERCI” per conto terzi. Infatti, come dichiarato dal legale rappresentante della società oggetto di ispezione, la Pt_1 (la quale non gestisce alcun deposito merci e non movimenta, sia per conto proprio sia per
[...] conto di terzi, merci in genere), si occupa esclusivamente delle attività di carico delle merci presso i propri clienti su mezzi aziendali della merce presente nei piazzali della clientela
Parte_1 delia , e nel trasporto delle stesse al cliente finale.
Parte_1 L'esercizio delle lavorazioni esercitate dalla oltre a quanto dichiarato dal legale
Parte_1 rappresentante, sono tra l'altro ampiamente descritte nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del T.U, 81/2008 e ss.mm.li, dove a PAG. 4 dello stesso documento di valutazione si dichiara che “la ha sede legale a Bari in Via A, da Bari 38 e sede operativa presso
Parte_1
EBC SRL in Via degli Oleandri n° 29 a Modugno e si occupa di trasporto merci e consegna delle stesse. Pag. 8 Si specifica che l'attività viene quasi integralmente svolta presso committenti terzi presso cui si svolge l'attività di trasporti.
4 Sempre a PAG. 4 del Documento di Valutazione del Rischi, nella parte riguardante la descrizione dell'attività aziendale si precisa che “si svolgono prevalentemente attività di trasporto e consegna merce su commessa di EBC Srl”. Gli autisti provvedono alla consegna dei colli movimentando gli stessi anche con l'ausilio del transpallet manuale. All'interno della piattaforma logistica gestita da EBC Srl è presente un ufficio dove gli impiegati si occupano delle attività amministrative e contabile. Inoltre, sempre a PAG. 4 del documento in oggetto, si precisa che i lavoratori “NON SONO AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLA ZONA MAGAZZINO, ΝΕ' ΤΑΝΤΟΜΕNO ALLA ZONA LAVORAZIONE E SMISTAMENTO COLLI”. Per quanto sopra indicato è del tutto evidente, ai sensi della Tariffa Premi INAIL – D.I. 27.02.2019 che le lavorazioni esercitate dalla. debbano essere tutte ricondotte unicamente Parte_1 nell'alveo della Voce di Tariffa 9121 la quale disciplina l'esercizio delle lavorazioni di Trasporto Merci su strada compreso le operazioni di carico e scarico dei veicoli. Pertanto, ai sensi dell'art. 11 delle Modalità di Applicazione della Tariffa Premi – D.I. CP_1 27.02.2019- “Rettifica d'ufficio della Classificazione delle Lavorazioni” – si provvede a ricondurre ESCLUSIVAMENTE nell'alveo della Voce di Tariffa 9121 le lavorazioni esercitate dalla società oggetto di Ispezione eliminando contestualmente “EX TUNC” la Voce di Tariffa 9300. Ai fini, quindi, della corretta determinazione del premio assicurativo dovuto, entro i termini prescrizionali quinquennali sanciti dalla Legge 335/95+ 311gg. Di “sospensione così come sancito dalla vigente normativa, si provvede alla quantificazione delle masse salariali evase “PER DIFFERENZA TASSO dalla Voce di Tariffa 9300 alla Voce di Tariffa 9121 come da seguente prospetto:
… omissis … b) infine sulla base delle violazioni di norme di legislazione sociale ampiamente descritte nella parte antecedente del presente verbale unico di accertamento e notificazione correttamente indicate nella sezione RILIEVI dal punto 1 al punto 7-, violazioni da cui derivano imponibili contributivi evasi CP_2 con quantificazione per anno di competenza e per lavoratore riportati negli allegati facenti parte integrale del presente verbale unico congiunto di accertamento e notificazione, sempre al fine delia determinazione del premio assicurativo evaso dovuto si provvede, per anno di competenza, alia indicazione degli stessi imponibili evasi come da seguente prospetto:
… omissis … ”.
In sostanza, dall'esame della documentazione versata in atti e, segnatamente, del verbale ispettivo, si evince che il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 10.05.2024 è stato emesso dall' in quanto, all'esito degli accertamenti di cui al verbale ispettivo, erano emerse difformità CP_1 tra l'attività svolta dalla società ricorrente e l'attività denunciata, con conseguente diversa quantificazione degli imponibili retributivi ai fini della determinazione del premio In CP_1 particolare, si è ritenuto che la si occupasse esclusivamente delle attività di trasporto Parte_1 merci, nonché di carico e scarico delle merci correlate al trasporto medesimo;
altresì, si è provveduto alla rideterminazione dei premi in conseguenza dell'accertamento delle masse salariali evase CP_1 con riguardo alla tariffa 9121 a far tempo dal 16 ottobre 2019, in relazione a tutti i rilievi ispettivi relativi ad assenze ingiustificate, lavoratori part - time, mancata adesione alla bilateralità, EDR contrattuale, festività non godute, scatti di anzianità e tredicesima e quattordicesima.
Ciò posto, l'art. 40 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, dispone che:
“Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro
5 e la previdenza sociale su delibera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'art. 127 e' determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse. La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.”.
L'art. 41 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede:
“Il premio di assicurazione e' dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalita' e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione. I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.”.
Non appare ultroneo richiamare le disposizioni contenute nel previgente D.M. 12 dicembre 2000, intitolato “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”, e, in particolare, nell'allegato 5, concernente le “Modalità per l'applicazione delle tariffe per il pagamento dei premi assicurativi” (brevemente: MAT), agli articoli 4 e 6. Art.
4 - Lavorazioni Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi. Art.
6 - Esercizio di attività complesse
1. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.
2. […]
Nel previgente sistema classificatorio di cui al DM 12/12/2000, la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è CP_1 effettuata in ragione della “lavorazione” che in essa si svolge (“le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni”, recita l'art. 1 co 2 DM 12/12/2000); coerentemente, il DM 12/12/2000 contempla(-va) l'ipotesi di aziende che svolgono, al loro interno, distinte lavorazioni potenzialmente sussumibili in distinte voci tariffarie per affermare, da un lato, l'applicazione della sola tariffa relativa alla “attività principale” a condizione che le “operazioni complementari e sussidiarie” siano, oltre che svolte dallo stesso datore, “in connessione operativa con l'attività principale” (art. 4) e, dall'altro, che “se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa..” (art. 6).
Non dissimilmente, l'art. 9 del D.M. 27 febbraio 2019, rubricato “Classificazione delle lavorazioni”, applicabile all'ipotesi in esame ratione temporis, prevede che:
“1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte
6 dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.
2. Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati al comma 1, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.
3. Nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente sottogruppo;
nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente gruppo. In tali casi, il riferimento alla "voce di tariffa", contenuto nelle presenti modalità di applicazione, deve intendersi effettuato ai corrispondenti sottogruppi o gruppi.
4. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.
5. Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.
6. Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.”.
Ciò posto, occorre considerare che la disciplina legale del rapporto assicurativo è ispirata alla CP_1 necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio, corrispondenza che deve improntare l'interpretazione della tariffa nelle ipotesi dubbie (cfr., per tutte, Cass. S.U. 7853/2001 e successive conformi). D'altronde, secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 16688 del 06/07/2017: “Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all per l'assicurazione CP_1 contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, premesso che nelle ipotesi dubbie l'interpretazione della tariffa deve essere ispirata al principio di necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio, affinché una lavorazione possa essere considerata complementare o sussidiaria rispetto ad una lavorazione principale, con conseguente attribuzione della stessa voce tariffaria, è necessario che entrambe siano svolte dal medesimo datore di lavoro e che, tra esse, sussista una connessione funzionale, anche se non topografica, nel senso che la prima deve essere tale da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, con la produzione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale”).
Dunque, l'odierna indagine deve essere incentrata sulla riconducibilità all'una o all'altra voce tariffaria non già della formale nomenclatura dei servizi e delle attività svolte dall'odierna ricorrente, ma della “lavorazione” o delle “lavorazioni” dalla stessa concretamente effettuate, in particolare, analizzando le effettive mansioni attribuite al personale interessato dalla riclassificazione in contestazione.
Orbene, nella specie, innanzitutto, è significativo che il legale rappresentante della società abbia dichiarato che la società si occupa esclusivamente delle attività di carico delle merci presso i propri clienti su mezzi aziendali e del trasporto delle stesse al cliente finale;
inoltre, rileva che nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del T.U, 81/2008 e ss.mm.ii. si dichiari che “la
… si occupa di trasporto merci e consegna delle stesse” e che “si svolgono Parte_1 prevalentemente attività di trasporto e consegna merce su commessa di EBC Srl”. Gli autisti provvedono alla consegna dei colli movimentando gli stessi anche con l'ausilio del transpallet
7 manuale” (cfr. verbale ispettivo). Altresì, alla pag. 4 del DVR in esame, si precisa pure che i lavoratori
“non sono autorizzati ad accedere alla zona magazzino, né tantomeno alla zona lavorazione e smistamento colli”.
L'indicato svolgimento in via esclusiva delle attività di trasporto e di carico e scarico accessorie al trasporto, nonché la prevista interdizione dell'accesso alla zona magazzino, come da indicazioni in DVR, supportano debitamente la tesi degli ispettori.
Invero, le voci di tariffa previste dal DM 27 febbraio 2019 classificano le attività lavorative CP_1 ai fini del calcolo del premio assicurativo per infortuni sul lavoro e malattie professionali, per quanto di interesse ai fini del decidere, nei seguenti termini:
- la voce 9121 riguarda il trasporto di merci e trasporto postale (trasporto merci / servizi di trasporto su strada (autisti, trasporto merci, postale)
- la voce 9300, invece, ricomprende le attività di magazzinaggio e logistica (attività connesse a magazzini, logistica, movimentazione merci in deposito, stoccaggio, gestione magazzino).
A fronte di simili risultanze, la società, in questa sede, si è limitata ad affermare genericamente come non risponderebbe “al vero che le lavorazioni della società siano state esclusivamente di “trasporto merci” per conto terzi, poiché, … vengono effettuate attività logistiche e di movimentazione e carico delle merci presso i mezzi aziendali” (cfr. pag. 19 del ricorso).
A tanto si aggiunga che le stesse risultanze della prova orale espletata nel presente giudizio non danno conto dell'effettivo svolgimento di attività afferenti alla gestione magazzino e logistica.
Difatti, il teste sig. dipendente della dal luglio del 2019, escusso Testimone_1 Parte_1 all'udienza del 30.01.2025, ha dichiarato:
“AD. Io attualmente lavoro presso il committente “Stucci” sito in Modugno alla via dei Gladioli;
ho lavorato presso il committente per circa un anno;
la nostra attività consiste nel caricare la CP_5 merce sul camion della l'ufficio della committente prepara un borderò dove sono indicate Pt_1 le merci;
le stesse merci vengono poi da noi caricate sui mezzi e consegnate ai vari clienti. AD : Confermo la posizione n. 2 del ricorso pag. 23 [cfr. secondo cui “2) Vero che il personale movimenta merci (con manovre di carico e scarico dal magazzino Ebc s.r.l.)”] che vengono caricate su mezzi aziendali al fine di trasportarle e poi scaricate e consegnate al cliente finale, precisando che provvediamo al carico presso il committente e scarico presso il cliente finale. Noi poi provvediamo a ritirare della merce dai clienti e la riportiamo ai committenti e la scarichiamo in magazzino. La merce viene poi sistemata dai dipendenti del committente che redige le varie bolle.”.
Ancora, il teste sig. escusso alla medesima udienza del 30.01.2025, ha riferito: Testimone_2
“AD sono dipendente della dalla fine del 2019 ma non ricordo il mese di assunzione Parte_1
AD in relazione alla circostanza sub 1 di pag. 23 del ricorso, che mi viene letta [cfr. secondo cui “1) Vero che il personale della svolge attività di servizi di logistica integrata quale Parte_1 organizzazione e gestione merci, magazzini, per conto della Ebc s.r.l. in Bari alla Via degli Oleandri ed altri committenti;
”], posso dire che io lavoro presso la società Ebc s.r.l. alle dipendenze della mi occupo di fare consegne per conto della committente Ebc s.r.l. Parte_1 Testi
sono altresì alle dipendenze della e le mie mansioni consistono nel recarmi presso il Pt_1 committente dove ricevo le bolle di consegna dagli impiegati della Ebc s.r.l., mi reco poi nell'area di carico del magazzino dove trovo la merce scaricata, la smisto per organizzare il giro di consegne e la prelevo per portarla in banchina e caricarla sul camion per il successivo trasporto e consegna presso la clientela.
8 AD: Confermo la circostanza sub 2 di pag. 23 [cfr. secondo cui “2) Vero che il personale movimenta merci (con manovre di carico e scarico dal magazzino Ebc s.r.l.)”] e preciso che lo scarico del mezzo presso il cliente lo faccio io”.
Orbene, nella specie il coacervo istruttorio acquisito risulta fondato su emergenze probatorie rappresentate dagli esiti delle verifiche ispettive come sopra sunteggiate che, all'evidenza, in mancanza di alcuna querela di falso - necessaria, come visto, anche in relazione ad eventuali errori od omissioni di natura percettiva - debitamente confortano la prospettazione dell' resistente. CP_3
Né risultano acquisiti elementi di segno contrario utili a scalfire la analitica ricostruzione di cui al verbale ispettivo. E, anzi, le stesse risultanze della prova orale espletata su istanza della parte ricorrente corroborano l'assunto dello svolgimento esclusivo dell'attività di trasporto da parte della società opponente.
Ciò detto, sotto un ulteriore profilo, l'istante ha contestato la decorrenza ex tunc della disposta variazione sin dal 2019, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 16, co. 2, D.M. 12.12.2000 per poter attribuire efficacia retroattiva, avendo, peraltro, la società “regolarmente denunciato la voce di tariffa “di servizi di gestione magazzini ivi incluso il carico e scarico delle merci”, con integrazione nel 2020 “attività di trasporto e consegna collettame”” (cfr. pag. 20 del ricorso).
Ora, com'è noto, il principio di irretroattività è espressamente sancito anche dall'art. 14 e dall'art. 16 dello stesso d.m. con riferimento a due ipotesi simili, la rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie e la rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni, fatta eccezione per i soli casi ivi espressamente previsti, che nella specie pacificamente non ricorrono (“a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
“b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto”).
Si rileva, in particolare, che la Suprema Corte ha chiarito di recente che”: “Questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 16866, 20908, 20907 del 2020) ha già affermato che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 preleggi, il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al D.M. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia CP_ che tale rettifica sia operata d'ufficio dall sia che l'esatta classificazione sia individuata dal giudice.
7. Con riferimento all'ipotesi contemplata dal D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3 (Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dagli artt. 14 e 16 stesso D.M. - che prevedono espressamente le deroghe a tale principio - sia dalla fonte primaria legislativa di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8. 8. Il D.M. del 2000, citato art. 14, comma 3 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell precisa anche che essa ha CP_2 effetto dalla data di decorrenza del "provvedimento adottato" ai sensi delle citate disposizioni, laddove l'adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall .
9. Pertanto, è solo dall'adozione del provvedimento che ha CP_1 inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d'ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall . 10. Il principio generale di CP_1 irretroattività della legge (art. 11 preleggi), in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l'art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione
9 di un'impresa in base al D.M. 12 dicembre 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione. 11 Tanto risulta coerente, in continuità con i già richiamati precedenti di questa Corte, con il principio di civiltà giuridica introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, (secondo cui i provvedimenti adottati d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), con il D.M. 12 dicembre 2000, art. 16 (per la rettifica d'ufficio) e art. 17 (per quella su istanza) che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione. 12. Soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui al citato D.M. del 2000, artt. 14 (Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni) posto che in entrambe le disposizioni, al comma 2, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento (nell'ipotesi dell'art. 14) e l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell'ipotesi di cui all'art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
(b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. 13. Analoga disposizione è inoltre prevista dalle norme di cui agli artt. 15 e 17 D.M. citato, rispettivamente per l'ipotesi di rettifica dell'inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell'istanza il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.” (cfr. in termini Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-03-2021, n. 6081).
Del resto, è ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all'art 11 prel. c.c., il provvedimento di variazione, sia d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12.12.2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione (così Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019 e da ultimo Cass. n.16866/20, Cass. n.20907/20 e Cass. 20908/20). Tale principio si applica anche con riferimento all'ipotesi contemplata dal terzo comma dell'art. 14 del D.M. 12.12.2000 “in coerenza con il principio di civiltà giuridica introdotto dall'art. 3, comma 8, legge 8.8.1995, n. 335 (secondo cui i provvedimenti adottati d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro) e coerentemente con gli artt. 16 (per la rettifica d'ufficio) e 17 (per quella su istanza) del d.m. 12.12.2000, che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione” (così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9227 del 2018 in motivazione).
Si aggiunga che la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato come la regola generale non possa che essere quella dell'irretroattività e come le deroghe previste dal d.m. 12/12/2000 rivestano natura
10 di ipotesi assolutamente eccezionali, da interpretarsi rigorosamente (cfr. Cass., sez. lav., n. 6081/2021, 19979/2017 e 16547/2005).
In conclusione, come statuito anche da recente pronuncia della Cassazione (sent. 6081/2021): “In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi , ai sensi del CP_1 D.M. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione, quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell' , in nome del principio di irretroattività CP_1 della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della L. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato. id. 14217/2019”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che le variazioni qui in esame debbano essere retroattive, tenuto conto che nella presente ipotesi è stato il datore di lavoro a dare causa all'errata classificazione. Invero, la stessa società ha affermato di avere, con denuncia di inizio attività del 16 ottobre 2019, “regolarmente denunciato la voce di tariffa “di servizi di gestione magazzini ivi incluso il carico e scarico delle merci”, con integrazione nel 2020 “attività di trasporto e consegna collettame”” (cfr. pag. 20 del ricorso), così dando atto di aver denunziato una attività (servizi di gestione di magazzini) non rispondente a quella effettivamente svolta, indicazione, poi, oggetto di integrazione in data non meglio precisata dell'anno 2020.
Ciò posto, con riferimento all'ulteriore rideterminazione dei premi in conseguenza CP_1 dell'accertamento delle masse salariali evase in relazione alla tariffa 9121 a far tempo dal 16 ottobre 2019, mette conto di seguito integralmente richiamare le condivise argomentazioni di cui alla sentenza n. 3569/2025 del 02.10.2025, resa all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 9793/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro:
“In via generale, com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 5763/2002; nonché, da ultimo, Cass., Sez. Lav., Sent. n. 23600/09). Da siffatte premesse discende che l'attore-opposto deve indicare, sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata. Soltanto ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
11 Come anticipato in premessa, la pretesa contributiva in questa sede avversata si fonda sugli CP_ accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024, le cui risultanze sono analiticamente richiamate nella memoria difensiva dell' . CP_3
CP_ Ciò posto, l' ha prodotto il verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_2 2023005213/DDL del 26.03.2024, nonché la documentazione nello stesso richiamata a supporto delle seguenti contestazioni:
sub lett. A), omissione contributiva, ex art. 1, comma 1 D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni nella L. n. 389/1989:
1. per differenze di imponibile per registrazione sul LUL di giornate ed ore di assenza non giustificate non assoggettate a contribuzione, per i lavoratori indicati nel prospetto inserito nel verbale;
2. per registrazione sul LUL di un numero di ore di lavoro (20 ore) non corrispondente a quello contrattualmente pattuito, pari a 30 ore, in relazione ad alcuni lavoratori assunti con contratto part-time (tali sigg.ri , , , Persona_1 Controparte_4 Persona_2
); Persona_3
3. per mancata corresponsione della quota di retribuzione mensile sostitutiva dell'adesione alla bilateralità, prevista dall'art. 52 del CCNL di riferimento per l'ipotesi di mancata adesione all'ente bilaterale;
4. per mancato pagamento della voce retributiva denominata E.D.R. contrattuale, riconosciuta ai lavoratori del settore autotrasporti dall'Accordo del 18 maggio 2021, a decorrere dal 01.01.2022, per 13 mensilità, a fronte della omessa registrazione di tale voce nel LUL;
5. per errore di calcolo del trattamento economico corrisposto con riferimento alle festività non godute, per le festività cadenti di sabato, di domenica o in altra festività, in osservanza del disposto di cui all'art. 60, co.2, del CCNL applicato dalla società;
6. per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dall'art. 17 del CCNL autotrasporto merci e logistica al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, stante l'omessa registrazione nel LUL degli stessi, considerando le date di assunzione dei dipendenti e la durata del relativo rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_1
7. per la mancanza di corrispondenza dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità registrati nel LUL rispetto agli importi effettivamente dovuti ad alcuni lavoratori nel corso del 2023, nonché ai dipendenti assunti a tempo parziale di cui al punto 2 che precede, in proporzione ai rispettivi periodi lavorativi e in base all'orario di lavoro contrattualmente pattuito nel caso di lavoratori part-time; sub lett. B), applicazione dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, con conseguente decadenza dai benefici contributivi di cui all'art. 27 del D.L n. 104/2020 e recupero dei contributi omessi a titolo di agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, dalla società fruiti in relazione a tutti i lavoratori in forza nel periodo da ottobre 2020 a giugno 2022.
Occorre rilevare, in proposito, che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, di quanto gli ispettori attestino essere avvenuto in loro presenza o di quanto da loro personalmente riscontrato, mentre tutti gli altri elementi in essi contenuti sono meri indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (v. per tutte Sentenza n. 11751 del 24/06/2004; Cass.14965/2012).
Ancora, in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle
12 dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena Parte_2 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
CP_ Orbene, in seno al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024 versato in atti indica gli atti e le fonti di prova (LUL, Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, Comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro stipulati, contratti di proroga dei lavoratori a tempo determinato;
contratti di variazione dell'orario di lavoro part-time) e riporta le tabelle descrittive di cui alla suindicate contestazioni, contenenti l'elenco dei lavoratori interessati dalle differenze di imponibile per le mensilità ricomprese nel periodo oggetto di osservazione.
Con riferimento alle omissioni contributive ivi richiamate, gli ispettori applicavano l'art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, con conseguente decadenza dagli esoneri contributivi di cui all'art. 27 del D.L n. 104/2020 e recupero dei contributi omessi a titolo di agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud dalla società fruiti in relazione ai lavoratori nel periodo oggetto di contestazione.
Dunque, con il predetto verbale, come più sopra osservato, è stata, in primo luogo, contestata l'omissione contributiva, ex art. 1 L. 389/89, per il periodo dal 2019 al 2021, per differenze di imponibile derivanti da ore di assenza non giustificate non assoggettate a contribuzione, come indicato dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, come ricavabile dall'esame del LUL e delle lettere di assunzione e contratti dei lavoratori.
Nel ricorso introduttivo del giudizio non vi è la benché minima contestazione circa i fatti storici posti alla base della contestazione avente ad oggetto l'omissione contributiva per ore di assenza non giustificate (v. infra in ordine alla tesi difensiva di parte opponente basata sulla stipula del c.d.
“accordo di prossimità”).
Ora, si osserva che, ai soli fini contributivi, il legislatore ha fissato dei limiti minimi di retribuzione al di sotto dei quali non è possibile operare e sui quali devono essere calcolati i contributi assicurativi allorché le retribuzioni di fatto risultano inferiori a tali limiti.
L'art. 1, comma 1 D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni nella L. n. 389/1989, prevede che:
“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”.
13 Pertanto, dalla norma appena sopra richiamata, si evince il principio in forza del quale per il versamento degli oneri contributivi la retribuzione di riferimento non può andare al di sotto del minimo retributivo previsto dalla legislazione, dalla contrattazione collettiva o individuale, anche a prescindere dalla retribuzione effettivamente erogata per la prestazione resa dal dipendente.
In buona sostanza, con tale norma il legislatore ha indicato un imponibile da sottoporre a contribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione “dovuta” sia inferiore. È, pertanto, la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e per la scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione.
Che vi sia uno scollamento tra la retribuzione effettivamente erogata e quella dovuta a fini contributivi è chiaro alla giurisprudenza di legittimità che ha da sempre interpretato la norma richiamata nel senso di dare rilievo alla retribuzione spettante in ragione della contrattazione collettiva piuttosto che a quella effettivamente erogata per il versamento degli oneri previdenziali.
È stato infatti osservato che l'art. 1 d.l. 338/1989, convertito in l. 389/1989, introducendo una norma di salvaguardia, stabilendo un limite minimo, figurativo, della retribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere nella determinazione dell'imponibile contributivo, che “non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore” (Cass 6001/2012).
Secondo la giurisprudenza, tale legge stabilisce un importo minimo di retribuzione, da sottoporre a contribuzione, sotto il quale non è consentito scendere, neppure se la retribuzione in concreto versata al lavoratore sia inferiore.
“La prescrizione contenuta nell'art. 1 D.L. n. 338 del 1989 con portata innovativa, ha aggiunto al previgente principio, secondo cui l'imponibile si determina sul dovuto e non su quanto, di fatto, erogato, il nuovo ed ulteriore criterio del minimale contributivo, quello cioè determinato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale …. Risulta quindi evidente la scelta legislativa di considerare la fonte collettiva più rappresentativa come parametro più idoneo ad adempiere la funzione di tutela assicurativa nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale, e risulta, altresì, del pari evidente l'autonomia del riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale rispetto a quella nell'ambito del rapporto giuridico di lavoro” (Sez. Un. 29 luglio 2002, n. 11199).
Quanto, poi, alla tesi difensiva di parte opponente secondo cui essa società avrebbe comunque applicato condizioni più favorevoli ai dipendenti, in virtù dell'accordo di prossimità sottoscritto il 04.11.2019, deve ribadirsi che il disposto normativo in materia di minimali contributivi è chiaro nell'indicare taluni parametri normativi e contributivi la cui applicazione non è derogabile.
Segnatamente, parte opponente, in proposito, ha argomentato che “… ben consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato nel settore della logistica, anche per la concorrenza diffusa esistente sul comprensorio barese, avvalendosi dell'assistenza sindacale e della collaborazione dei suoi più fidati dipendenti, si determinava alla stipula di un accordo, avente anche efficacia di accordo di prossimità ex art. 8 L. 148/2011 ove si andavano a pattuire condizioni che avrebbero consentito alla società di poter avviare le proprie attività e di accrescere la produttività da un punto di vista imprenditoriale.” (cfr. pag. 3 del ricorso).
14 Aggiungeva, al riguardo, che “ … Si trattava quindi di una condizione di miglior favore che veniva condivisa dalle maestranze e dalle organizzazioni sindacali” (cfr. pag. 5 del ricorso); opinava, poi, che “Pertanto, sia il meccanismo delle assenze, sia la possibilità di omettere l'adesione alla bilateralità sono state il frutto di una intesa finalizzata alla maggiore competitività aziendale, tenendo conto della sua fase di avvio e di sperimentazione nel corso degli anni a venire. … essendo noto che la situazione di crisi venutasi a creare nel comparto della logistica aveva determinato ed anche favorito accordi collettivi di secondo livello, pienamente condivisi dalle Organizzazioni Sindacali anche stipulanti il CCNL e rappresentative delle maestranze, che sono serviti ad attutire gli impatti della crisi ed a salvaguardare i livelli occupazionali.” (cfr. pag. 6 del ricorso).
Sostanzialmente, l'opponente assume che la sospensione della contribuzione in corrispondenza delle ore di assenza non giustificate dei lavoratori sarebbe legittima, in quanto prevista da accordo di prossimità - peraltro, pienamente condiviso “dalle Organizzazioni Sindacali anche stipulanti il CCNL e rappresentative delle maestranze” (cfr. pag. 6 del ricorso).
La tesi non è condivisibile.
Si osserva che il D.L. 13/08/2011, n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, nel titolo terzo rubricato “misure a sostegno dell'occupazione”, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, comprende l'art.8 del seguente tenore testuale: Art. 8 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
15 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori (… omissis).
Orbene, tali essendo il dato normativo e la disciplina dettata dall'art. 8 D.L. 138/2011, conv. in L. 148/11 in ordine ai c.d. accordi di prossimità (ossia, contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti), si deve ritenere che detti accordi «non possano modificare in pejus l'importo della retribuzione imponibile minima da utilizzare ai fini previdenziali stabilito dagli accordi collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate, considerato che né il trattamento retributivo minimo, che gode della copertura di cui all'art. 36 Cost., né l'imponibile minimo contributivo sono presi in considerazione dalle disposizioni dell'art. citato art. 8 che riguardano le materie oggetto degli accordi di prossimità. Inoltre, tali accordi possono esplicare i loro effetti solo tra le parti stipulanti, quindi non verso enti terzi, come l' per cui, qualora risulti accertato il mancato rispetto degli obblighi relativi alla CP_2 determinazione della retribuzione imponibile derivanti dalla L. 389/89.
In ogni caso, in disparte pure il dato mancante nel caso di specie relativo all'osservanza del criterio di rappresentatività della sigla sindacale sottoscrittrice (non essendone stata fornita puntuale allegazione e prova da parte della società ricorrente), la Corte Costituzionale nella sentenza n. 221 del 19 settembre 2012 - con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa in via principale dalla , in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Parte_3 Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione - ha offerto un'autorevole interpretazione della disposizione scrutinata secondo il seguente percorso argomentativo:
“Va premesso che, come emerge dal dettato della norma de qua, le «specifiche intese» previste dal comma 1, «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività», non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2). Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia - ed ancor più chiaramente - dal dettato dell'art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro». Ciò significa che l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre. Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente
16 eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale).
Alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale, non tutti i contratti aziendali stipulati da organizzazioni rappresentative e a maggioranza sono contratti di prossimità.
Al contrario, data la particolarità degli effetti di questi accordi, e avuto riguardo al carattere eccezionale della norma che li prevede, occorre individuarne precisamente le caratteristiche, al fine di distinguerli da altri tipi di contratti aziendali.
Invero, come è stato condivisibilmente affermato, un tale obiettivo (e quindi la stretta interpretazione della disposizione di interesse) è assicurato in primo luogo dalla trasparenza e chiarezza delle deroghe e delle relative finalità come apprezzate dai contraenti collettivi legittimati. “Una condizione che può darsi allora solo ove le parti esplicitino il fine che perseguono (così che sia possibile verificarne, anche in sede giudiziale, la corrispondenza con gli obiettivi indicati dalla legge), specifichino le norme legali e contrattuali che derogano e giustifichino la deroga in relazione alla finalità che assumono di perseguire, così che l'esistenza di un contratto ex art. 8 non potrebbe mai riconoscersi ex post, dovendo lo stesso essere invece concluso e qualificato dalle parti come tale”.
“A ritenere diversamente infatti qualsiasi accordo aziendale, sottoscritto da soggetti di adeguata rappresentatività, potrebbe derogare, non solo al ccnl, ma anche alla legge purché richiami in una qualche sua parte una delle finalità (peraltro molto latamente) individuate dall'art. 8, un'interpretazione questa che vanificherebbe in effetto il carattere eccezionale della norma e porrebbe nel nulla la previsione, ivi contenuta, di “specifiche intese” aventi obiettivi predeterminati”. Le parti collettive debbono, per altro verso, assumersi la responsabilità del loro operato. E chiarire ai lavoratori (soprattutto) che è in atto una deroga a norme di legge poste a loro favore, a fronte del raggiungimento di certi obiettivi;
fa parte della storia sindacale la famosa “postilla” agli accordi interconfederali del 2011 sulla rappresentanza con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi e avrebbero scoraggiato l'utilizzo di questi contratti. CP_6 In altre parole se non è necessario un richiamo all'art. 8 del d.l. 138/2011- la presenza del quale, unitamente agli altri elementi, sarebbe quantomeno significativa di una qualche consapevolezza delle parti contrattuali- è però indispensabile, per distinguere un accordo di prossimità da altro contratto aziendale, che le parti precisino o che comunque si evinca con chiarezza la specifica materia oggetto di contrattazione (tra quelle ammesse dalla legge) nonché la specifica finalità perseguita dalle parti (tra quelle ammesse) perché tali presupposti, una volta esternati, diventano parte essenziale del programma derogatorio in senso peggiorativo della legge o del contratto collettivo nazionale.
Facendo applicazione di tali regole, deve osservarsi che l'intesa del 04.11.2019 - nonostante il richiamo effettuato all'art. 8 del d.l. 138/2011 - non ha ad oggetto, per quel che qui maggiormente rileva - specificamente una materia che rientra in quelle che possono essere regolate dai contratti di cui all'art. 8, ossia l'obbligazione contributiva. Questa finalità non rientra tra quelle previste dall'art. 8 d.l. 138/2011.
In ogni caso, deve rilevarsi la genericità delle previsioni di cui all'accordo del 04.11.2019, specie con riferimento proprio alla pattuizione che - a dire dell'opponente -dovrebbe assicurare una causa legittima di sospensione dell'obbligo contributivo.
Infatti, in seno all'accordo del 04.11.2019, si conviene e stipula quanto segue:
“ … b) la si impegna ad evitare il ricorso a personale somministrato ed ad avvalersi Parte_1 di riduzione di personale, a fronte della disponibilità dei lavoratori a contenere nella migliore misura
17 possibile periodi di malattia e/o festività ed a rinunziare alle somme di cui alle previsioni del CCNL per i rinnovi ed a titolo di E.A.R. e E.D. R. contrattuale, evitando così l'adesione alla bilateralità; c) i lavoratori, in rappresentanza delle maestranze, accettano la proposta e dichiarano che saranno autorizzate a non giustificare assenze per motivi personali compatibilmente con le esigenze aziendali coincidenti con i cali di attività; concordano altresì che tali assenze autorizzate saranno regolarmente registrate nei prospetti paga quali giornate di assenza non retribuite e che non costituiranno base imponibile ai fini contribuitivi;
”.
Invero, con specifico riguardo alla lett. c) dell'accordo del 04.11.2019, si osserva come non siano in alcun modo determinati o determinabili né gli eventuali “motivi personali” posti a base delle assenze, né, tantomeno, le “esigenze aziendali coincidenti con i cali di attività” rispetto alle quali le prime debbono essere compatibili.
Da quanto sopra, discende la fondatezza della pretesa vantata dall' CP_2
Dalla considerazione dell'autonomia del concetto di retribuzione a fini lavoristici e a fini previdenziali, discende come la mancata corresponsione in concreto della retribuzione non sia in grado di elidere l'obbligazione contributiva.
Mette conto, poi, evidenziare che la parte ricorrente non contesta la applicazione del CCNL di riferimento indicato nel verbale ispettivo.
Pertanto, data la non specifica contestazione dei fatti storici alla base della controversia - comunque acclarabili anche dal verbale in atti redatto prendendo diretta visione della documentazione da parte degli ispettori e avente natura di atto pubblico per la parte in cui descrivono la materialità dei fatti riscontrati (si ribadisce non contestati dalla stessa parte ricorrente) - si deve ritenere che le giustificazioni addotte da parte ricorrente non siano idonee a inficiare le deduzioni dell'ente previdenziale.
Ne consegue la legittimità dei rilievi ispettivi di cui alla lett. A), sopra analiticamente riportati.
La violazione del criterio del minimale contributivo da parte della ricorrente determina evidentemente la decadenza dai benefici contributivi eventualmente goduti [cfr. sub lett. B) del CP_ verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024], non essendo stato rispettato l'importo minimo delle retribuzioni (sebbene a fini contributivi) sancito dal CCNL applicato.
Ciò posto, la decadenza dai benefici ex art. 1 L. n. 296/2006 c. 1175 risulta una diretta conseguenza della rilevata fondatezza delle pretese impositive sopra esaminate.
Si osserva, in proposito, che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva.
Giova rammentare come l'art. 1 co. 1175 della Finanziaria 2007 preveda testualmente che: “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
18 laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro”, che intenda usufruirne “dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (Cass. 10.7.18, n. 18160; conf. Cass. 18.1.18, n. 1157; Cass. 24.5.17, n. 13011).
Infine, parte ricorrente ha contestato la legittimità delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni amministrative calcolate sulla base del regime più afflittivo di cui all'art. 116, comma 8 lett. b) L. n. 388/2000 (prescritto per la sola ipotesi della evasione contributiva).
L'art. 116 comma 8 L. 388/2000 dispone che:
“8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Prevede inoltre il successivo comma 10 “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
In proposito, è stato osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità che “invero, il contrasto interpretativo sorto all'interno della sezione lavoro, con riferimento alla disposizione "de qua", è stato risolto da Cass. sez. lav. n. 28966/2011, in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass. 11261/2010 e confermato dalle successive decisioni n. 10509 del 25/6/2012 e n. 17119 del 25/8/2015 di questa stessa sezione, per cui non vi è ragione di discostarsi da tale consolidato orientamento al quale si intende dare continuità; nella sentenza n. 28966 del 27/12/2011 della Sezione Lavoro di questa Corte si è, infatti, statuito che "in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_2 (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché
19 registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. B), e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta".
10. in particolare, nel richiamato precedente si è posto l'accento sulla constatazione che nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" registrazioni obbligatorie, mentre la locuzione adoperata alla lett. b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti;
ne discende che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione; a mente della L. n. 388 cit., art. 116, comma 8, lett. a), si avrà, dunque, l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia: occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato;
11. né può sottacersi che, come già posto in luce dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4808/2005, un'interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge, aggraverebbe la posizione dell , imponendogli un'incessante attività ispettiva, laddove CP_3 il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati;
12. non può d'altra parte condividersi l'avviso secondo cui la suddetta interpretazione condurrebbe all'inutilità della modifica normativa introdotta dalla L. n. 388 del 2000, posto che, al contrario, proprio il rilievo dato all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, cosicché la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento;
e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato;
” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, n. 24618).
Orbene, si ritiene che, nel caso di specie, non vi sia alcuna allegazione (e prova) circa l'assenza del fine fraudolento in capo alla società ricorrente.
Va, infine, disattesa la contestazione relativa alla quantificazione delle somme richieste dall' CP_2 in quanto del tutto generica, risolvendosi la stessa in apodittiche affermazioni prive di concreti riferimenti utili a confutare i parametri di calcolo impiegati nei prospetti allegati al verbale ispettivo.” (cfr. sentenza n. 3569/2025 del 02.10.2025, resa all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 9793/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro).
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento. 20 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, CP_1 con ricorso depositato in data 29.07.2024, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' che si CP_1 liquidano in € 4.638,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 27/11/2025
Il Giudice
CL AN
21
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9933/2024 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. Parte_1 PECORELLA ROMUALDO Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Direttore pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA ELVIRA CP_1 Resistente
Oggetto: accertamento negativo del credito;
opposizione a variazione del certificato assicurativo;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.07.2024, la società istante in epigrafe indicata domandava l'accertamento negativo del credito assicurativo, dell'importo complessivo di € 28.209,67, comunicato dall' con CP_1 certificato di variazione assicurativa del 10.05.2024, con cui veniva disposta, sulla scorta degli CP_ accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024, la rideterminazione, con effetto retroattivo, del tasso di tariffa polizza dipendenti precedentemente applicato per gli anni 2019 e 2023, con conseguente richiesta di integrazione del premio relativo al medesimo periodo - avendo l' ritenuto che “le lavorazioni della società CP_3 siano state esclusivamente di “trasporto merci” per conto terzi” -, nonché la rideterminazione dei premi in conseguenza dell'accertamento delle masse salariali evase in relazione alla tariffa 9121 CP_1 a far tempo dal 16 ottobre 2019, in relazione ad assenze ingiustificate, lavoratori part - time, mancata adesione alla bilateralità, EDR contrattuale, festività non godute, scatti di anzianità e tredicesima e quattordicesima.
A sostegno della domanda, l'istante evidenziava, in primo luogo, come non risponderebbe “al vero che le lavorazioni della società siano state esclusivamente di “trasporto merci” per conto terzi, poiché, come riferito dagli stessi ispettori vengono effettuate attività logistiche e di movimentazione e carico delle merci presso i mezzi aziendali” (cfr. pag. 19 del ricorso), per cui sarebbe illegittima la rettifica dalla voce di tariffa 9300 alla voce unica 9121. Inoltre, contestava la decorrenza ex tunc della disposta variazione sin dal 2019, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 16, co. 2, D.M. 12.12.2000.
Per il resto, l'istante rappresentava di avere già proposto ricorso chiedendo l'accertamento negativo CP_ del credito contributivo riveniente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024 con cui, in relazione al periodo 10/2019-12/2023, veniva rilevata, sub lett. A), l'omissione contributiva, ex art. 1, comma 1 D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni nella L. n. 389/1989:
1. per differenze di imponibile per registrazione sul LUL di giornate ed ore di assenza non giustificate non assoggettate a contribuzione, negli anni dal 2019 al 2021, per i lavoratori indicati nel prospetto inserito nel verbale;
2. per registrazione sul LUL di un numero di ore di lavoro (20 ore) non corrispondente a quello contrattualmente pattuito, pari a 30 ore, in relazione ad alcuni lavoratori assunti con contratto part-time (tali sigg.ri , , Persona_1 Controparte_4 Persona_2 Per_3
);
[...]
3. per mancata corresponsione della quota di retribuzione mensile sostitutiva dell'adesione alla bilateralità, prevista dall'art. 52 del CCNL di riferimento per l'ipotesi di mancata adesione all'ente bilaterale;
4. per mancato pagamento della voce retributiva denominata E.D.R. contrattuale, riconosciuta ai lavoratori del settore autotrasporti dall'Accordo del 18 maggio 2021, a decorrere dal 01.01.2022, per 13 mensilità, a fronte della omessa registrazione di tale voce nel LUL;
5. per errore di calcolo del trattamento economico corrisposto con riferimento alle festività non godute, per le festività cadenti di sabato, di domenica o in altra festività, in osservanza del disposto di cui all'art. 60, co.2, del CCNL applicato dalla società;
6. per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dall'art. 17 del CCNL autotrasporto merci e logistica al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, stante l'omessa registrazione nel LUL degli stessi, considerando le date di assunzione dei dipendenti e la durata del relativo rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_1
7. per la mancanza di corrispondenza dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità registrati nel LUL rispetto agli importi effettivamente dovuti ad alcuni lavoratori nel corso del 2023, nonché ai dipendenti assunti a tempo parziale di cui al punto 2 che precede, in
2 proporzione ai rispettivi periodi lavorativi e in base all'orario di lavoro contrattualmente pattuito nel caso di lavoratori part-time; sub lett. B), veniva applicato l'art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, con conseguente decadenza dai benefici contributivi di cui all'art. 27 del D.L n. 104/2020 e recupero dei contributi omessi a titolo di agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, dalla società fruiti in relazione a tutti i lavoratori in forza nel periodo da ottobre 2020 a giugno 2022.
In proposito, l'istante integralmente richiamava i motivi di ricorso già proposti nel giudizio iscritto al n. R.G. 9793/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro.
Eccepiva, infine, l'illegittimità delle sanzioni applicate, di cui all'art. 116, comma 8 lett. a) e lett. b) L. n. 388/2000, non essendo essa opponente incorsa né in morosità né in evasione.
Domandava, pertanto, l'accertamento negativo dell'obbligo assicurativo, chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegittimità del provvedimento di variazione assicurativa del 10.05.2024 e che nulla risulta dovuto in favore dell' in subordine, chiedeva rideterminarsi in misura inferiore gli importi dovuti CP_1 a titolo di premi, sanzioni e interessi, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituendosi, l' ribadiva la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie CP_1 pretese sulla base delle risultanze ispettive, richiamate con la memoria difensiva;
concludeva per il rigetto del ricorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Si osserva che il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 10.05.2024 è stato emesso CP_ dall' sulla scorta degli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione CP_1 n. 2023005213/DDL del 26.03.2024.
Occorre rilevare, in proposito, che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, di quanto gli ispettori attestino essere avvenuto in loro presenza o di quanto da loro personalmente riscontrato, mentre tutti gli altri elementi in essi contenuti sono meri indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (v. per tutte Sentenza n. 11751 del 24/06/2004; Cass.14965/2012).
Ancora, in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i Parte_2 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite
3 al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Orbene, in primo luogo, con riferimento alla rideterminazione della voce tariffaria, in seno al verbale CP_ unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024 versato in atti è dato leggersi:
“Come indicato nella parte introduttiva del presente verbale unico di accertamento e notificazione il presente verbale scaturisce da una verifica ispettiva effettuata congiuntamente da Funzionari di Vigilanza Ispettiva in servizio presso la sede di Bari, nonché presso la sede di Andria, CP_1 CP_2 nei confronti della società “ ( ) con sede legale in Bari alla via Parte_1 P.IVA_1 Andrea da Bari n. 38. In fase istruttoria, dall'esame della visura camerale si accertava che la suddetta società, costituita in data 24/09/2019, era iscritta presso la CCIAA di Bari al numero REA BA-621528 dal 04/10/2019 per l'esercizio dell'attività di “Servizi di logistica integrata, quali organizzazione e gestione merci, magazzini per conto di terzi”, contraddistinta dal codice ATECO п. 52.29.22. Amministratore unico della società, nominato con atto del 26/03/2021, risultava il sig.:
- ( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Persona_4 C.F._1 strada dietro San Vito n. 25. Per quanto riguarda l'attività con dipendenti, la società risulta iscritta presso la Parte_1 CP_ Gestione Aziende con dipendenti della sede di Bari con la matricola aziende n. 0920530375, attivata a decorre dal 16/10/2019; mentre, per gli adempimenti relativi all' è tutelata con la CP_1 PAT n. 95718441 classificata, a seguito della denuncia di iscrizione inviata all' il 16.10.2019, CP_1 in cui la descrizione delle attività esercitate è “servizi di gestione magazzini ivi incluso il carico e scarico delle merci trasporto merci”, e della denuncia di variazione inviata all' il 25.01.2020, CP_1 in cui la descrizione delle attività esercitate è “attività decorrenza di trasporto e consegna collettame”, rispettivamente alle Voci di Tariffa 9300 – decorrenza 16.10.2019 – e Voce di Tariffa 9121 – decorrenza 01.01.2020 – della Gestione TERZIARIO cosi come previsto dalla TARIFFA PREMI INAL D.I. 27.02.2019. Dall'esame della documentazione aziendale e del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del T.U. 81/2008 e ss.mm.it, nonché in base alle dichiarazioni rese spontaneamente dal legale rappresentante Sig. è emerso quanto segue: Persona_4 a) le lavorazioni esercitate dalla consistono esclusivamente dal 16.10.2019 nel Parte_1
“TRASPORTO MERCI” per conto terzi. Infatti, come dichiarato dal legale rappresentante della società oggetto di ispezione, la Pt_1 (la quale non gestisce alcun deposito merci e non movimenta, sia per conto proprio sia per
[...] conto di terzi, merci in genere), si occupa esclusivamente delle attività di carico delle merci presso i propri clienti su mezzi aziendali della merce presente nei piazzali della clientela
Parte_1 delia , e nel trasporto delle stesse al cliente finale.
Parte_1 L'esercizio delle lavorazioni esercitate dalla oltre a quanto dichiarato dal legale
Parte_1 rappresentante, sono tra l'altro ampiamente descritte nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del T.U, 81/2008 e ss.mm.li, dove a PAG. 4 dello stesso documento di valutazione si dichiara che “la ha sede legale a Bari in Via A, da Bari 38 e sede operativa presso
Parte_1
EBC SRL in Via degli Oleandri n° 29 a Modugno e si occupa di trasporto merci e consegna delle stesse. Pag. 8 Si specifica che l'attività viene quasi integralmente svolta presso committenti terzi presso cui si svolge l'attività di trasporti.
4 Sempre a PAG. 4 del Documento di Valutazione del Rischi, nella parte riguardante la descrizione dell'attività aziendale si precisa che “si svolgono prevalentemente attività di trasporto e consegna merce su commessa di EBC Srl”. Gli autisti provvedono alla consegna dei colli movimentando gli stessi anche con l'ausilio del transpallet manuale. All'interno della piattaforma logistica gestita da EBC Srl è presente un ufficio dove gli impiegati si occupano delle attività amministrative e contabile. Inoltre, sempre a PAG. 4 del documento in oggetto, si precisa che i lavoratori “NON SONO AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLA ZONA MAGAZZINO, ΝΕ' ΤΑΝΤΟΜΕNO ALLA ZONA LAVORAZIONE E SMISTAMENTO COLLI”. Per quanto sopra indicato è del tutto evidente, ai sensi della Tariffa Premi INAIL – D.I. 27.02.2019 che le lavorazioni esercitate dalla. debbano essere tutte ricondotte unicamente Parte_1 nell'alveo della Voce di Tariffa 9121 la quale disciplina l'esercizio delle lavorazioni di Trasporto Merci su strada compreso le operazioni di carico e scarico dei veicoli. Pertanto, ai sensi dell'art. 11 delle Modalità di Applicazione della Tariffa Premi – D.I. CP_1 27.02.2019- “Rettifica d'ufficio della Classificazione delle Lavorazioni” – si provvede a ricondurre ESCLUSIVAMENTE nell'alveo della Voce di Tariffa 9121 le lavorazioni esercitate dalla società oggetto di Ispezione eliminando contestualmente “EX TUNC” la Voce di Tariffa 9300. Ai fini, quindi, della corretta determinazione del premio assicurativo dovuto, entro i termini prescrizionali quinquennali sanciti dalla Legge 335/95+ 311gg. Di “sospensione così come sancito dalla vigente normativa, si provvede alla quantificazione delle masse salariali evase “PER DIFFERENZA TASSO dalla Voce di Tariffa 9300 alla Voce di Tariffa 9121 come da seguente prospetto:
… omissis … b) infine sulla base delle violazioni di norme di legislazione sociale ampiamente descritte nella parte antecedente del presente verbale unico di accertamento e notificazione correttamente indicate nella sezione RILIEVI dal punto 1 al punto 7-, violazioni da cui derivano imponibili contributivi evasi CP_2 con quantificazione per anno di competenza e per lavoratore riportati negli allegati facenti parte integrale del presente verbale unico congiunto di accertamento e notificazione, sempre al fine delia determinazione del premio assicurativo evaso dovuto si provvede, per anno di competenza, alia indicazione degli stessi imponibili evasi come da seguente prospetto:
… omissis … ”.
In sostanza, dall'esame della documentazione versata in atti e, segnatamente, del verbale ispettivo, si evince che il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 10.05.2024 è stato emesso dall' in quanto, all'esito degli accertamenti di cui al verbale ispettivo, erano emerse difformità CP_1 tra l'attività svolta dalla società ricorrente e l'attività denunciata, con conseguente diversa quantificazione degli imponibili retributivi ai fini della determinazione del premio In CP_1 particolare, si è ritenuto che la si occupasse esclusivamente delle attività di trasporto Parte_1 merci, nonché di carico e scarico delle merci correlate al trasporto medesimo;
altresì, si è provveduto alla rideterminazione dei premi in conseguenza dell'accertamento delle masse salariali evase CP_1 con riguardo alla tariffa 9121 a far tempo dal 16 ottobre 2019, in relazione a tutti i rilievi ispettivi relativi ad assenze ingiustificate, lavoratori part - time, mancata adesione alla bilateralità, EDR contrattuale, festività non godute, scatti di anzianità e tredicesima e quattordicesima.
Ciò posto, l'art. 40 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, dispone che:
“Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro
5 e la previdenza sociale su delibera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'art. 127 e' determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse. La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.”.
L'art. 41 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede:
“Il premio di assicurazione e' dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalita' e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione. I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.”.
Non appare ultroneo richiamare le disposizioni contenute nel previgente D.M. 12 dicembre 2000, intitolato “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”, e, in particolare, nell'allegato 5, concernente le “Modalità per l'applicazione delle tariffe per il pagamento dei premi assicurativi” (brevemente: MAT), agli articoli 4 e 6. Art.
4 - Lavorazioni Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi. Art.
6 - Esercizio di attività complesse
1. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.
2. […]
Nel previgente sistema classificatorio di cui al DM 12/12/2000, la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è CP_1 effettuata in ragione della “lavorazione” che in essa si svolge (“le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni”, recita l'art. 1 co 2 DM 12/12/2000); coerentemente, il DM 12/12/2000 contempla(-va) l'ipotesi di aziende che svolgono, al loro interno, distinte lavorazioni potenzialmente sussumibili in distinte voci tariffarie per affermare, da un lato, l'applicazione della sola tariffa relativa alla “attività principale” a condizione che le “operazioni complementari e sussidiarie” siano, oltre che svolte dallo stesso datore, “in connessione operativa con l'attività principale” (art. 4) e, dall'altro, che “se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa..” (art. 6).
Non dissimilmente, l'art. 9 del D.M. 27 febbraio 2019, rubricato “Classificazione delle lavorazioni”, applicabile all'ipotesi in esame ratione temporis, prevede che:
“1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte
6 dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.
2. Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati al comma 1, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.
3. Nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente sottogruppo;
nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente gruppo. In tali casi, il riferimento alla "voce di tariffa", contenuto nelle presenti modalità di applicazione, deve intendersi effettuato ai corrispondenti sottogruppi o gruppi.
4. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.
5. Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.
6. Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.”.
Ciò posto, occorre considerare che la disciplina legale del rapporto assicurativo è ispirata alla CP_1 necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio, corrispondenza che deve improntare l'interpretazione della tariffa nelle ipotesi dubbie (cfr., per tutte, Cass. S.U. 7853/2001 e successive conformi). D'altronde, secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 16688 del 06/07/2017: “Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all per l'assicurazione CP_1 contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, premesso che nelle ipotesi dubbie l'interpretazione della tariffa deve essere ispirata al principio di necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio, affinché una lavorazione possa essere considerata complementare o sussidiaria rispetto ad una lavorazione principale, con conseguente attribuzione della stessa voce tariffaria, è necessario che entrambe siano svolte dal medesimo datore di lavoro e che, tra esse, sussista una connessione funzionale, anche se non topografica, nel senso che la prima deve essere tale da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, con la produzione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale”).
Dunque, l'odierna indagine deve essere incentrata sulla riconducibilità all'una o all'altra voce tariffaria non già della formale nomenclatura dei servizi e delle attività svolte dall'odierna ricorrente, ma della “lavorazione” o delle “lavorazioni” dalla stessa concretamente effettuate, in particolare, analizzando le effettive mansioni attribuite al personale interessato dalla riclassificazione in contestazione.
Orbene, nella specie, innanzitutto, è significativo che il legale rappresentante della società abbia dichiarato che la società si occupa esclusivamente delle attività di carico delle merci presso i propri clienti su mezzi aziendali e del trasporto delle stesse al cliente finale;
inoltre, rileva che nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del T.U, 81/2008 e ss.mm.ii. si dichiari che “la
… si occupa di trasporto merci e consegna delle stesse” e che “si svolgono Parte_1 prevalentemente attività di trasporto e consegna merce su commessa di EBC Srl”. Gli autisti provvedono alla consegna dei colli movimentando gli stessi anche con l'ausilio del transpallet
7 manuale” (cfr. verbale ispettivo). Altresì, alla pag. 4 del DVR in esame, si precisa pure che i lavoratori
“non sono autorizzati ad accedere alla zona magazzino, né tantomeno alla zona lavorazione e smistamento colli”.
L'indicato svolgimento in via esclusiva delle attività di trasporto e di carico e scarico accessorie al trasporto, nonché la prevista interdizione dell'accesso alla zona magazzino, come da indicazioni in DVR, supportano debitamente la tesi degli ispettori.
Invero, le voci di tariffa previste dal DM 27 febbraio 2019 classificano le attività lavorative CP_1 ai fini del calcolo del premio assicurativo per infortuni sul lavoro e malattie professionali, per quanto di interesse ai fini del decidere, nei seguenti termini:
- la voce 9121 riguarda il trasporto di merci e trasporto postale (trasporto merci / servizi di trasporto su strada (autisti, trasporto merci, postale)
- la voce 9300, invece, ricomprende le attività di magazzinaggio e logistica (attività connesse a magazzini, logistica, movimentazione merci in deposito, stoccaggio, gestione magazzino).
A fronte di simili risultanze, la società, in questa sede, si è limitata ad affermare genericamente come non risponderebbe “al vero che le lavorazioni della società siano state esclusivamente di “trasporto merci” per conto terzi, poiché, … vengono effettuate attività logistiche e di movimentazione e carico delle merci presso i mezzi aziendali” (cfr. pag. 19 del ricorso).
A tanto si aggiunga che le stesse risultanze della prova orale espletata nel presente giudizio non danno conto dell'effettivo svolgimento di attività afferenti alla gestione magazzino e logistica.
Difatti, il teste sig. dipendente della dal luglio del 2019, escusso Testimone_1 Parte_1 all'udienza del 30.01.2025, ha dichiarato:
“AD. Io attualmente lavoro presso il committente “Stucci” sito in Modugno alla via dei Gladioli;
ho lavorato presso il committente per circa un anno;
la nostra attività consiste nel caricare la CP_5 merce sul camion della l'ufficio della committente prepara un borderò dove sono indicate Pt_1 le merci;
le stesse merci vengono poi da noi caricate sui mezzi e consegnate ai vari clienti. AD : Confermo la posizione n. 2 del ricorso pag. 23 [cfr. secondo cui “2) Vero che il personale movimenta merci (con manovre di carico e scarico dal magazzino Ebc s.r.l.)”] che vengono caricate su mezzi aziendali al fine di trasportarle e poi scaricate e consegnate al cliente finale, precisando che provvediamo al carico presso il committente e scarico presso il cliente finale. Noi poi provvediamo a ritirare della merce dai clienti e la riportiamo ai committenti e la scarichiamo in magazzino. La merce viene poi sistemata dai dipendenti del committente che redige le varie bolle.”.
Ancora, il teste sig. escusso alla medesima udienza del 30.01.2025, ha riferito: Testimone_2
“AD sono dipendente della dalla fine del 2019 ma non ricordo il mese di assunzione Parte_1
AD in relazione alla circostanza sub 1 di pag. 23 del ricorso, che mi viene letta [cfr. secondo cui “1) Vero che il personale della svolge attività di servizi di logistica integrata quale Parte_1 organizzazione e gestione merci, magazzini, per conto della Ebc s.r.l. in Bari alla Via degli Oleandri ed altri committenti;
”], posso dire che io lavoro presso la società Ebc s.r.l. alle dipendenze della mi occupo di fare consegne per conto della committente Ebc s.r.l. Parte_1 Testi
sono altresì alle dipendenze della e le mie mansioni consistono nel recarmi presso il Pt_1 committente dove ricevo le bolle di consegna dagli impiegati della Ebc s.r.l., mi reco poi nell'area di carico del magazzino dove trovo la merce scaricata, la smisto per organizzare il giro di consegne e la prelevo per portarla in banchina e caricarla sul camion per il successivo trasporto e consegna presso la clientela.
8 AD: Confermo la circostanza sub 2 di pag. 23 [cfr. secondo cui “2) Vero che il personale movimenta merci (con manovre di carico e scarico dal magazzino Ebc s.r.l.)”] e preciso che lo scarico del mezzo presso il cliente lo faccio io”.
Orbene, nella specie il coacervo istruttorio acquisito risulta fondato su emergenze probatorie rappresentate dagli esiti delle verifiche ispettive come sopra sunteggiate che, all'evidenza, in mancanza di alcuna querela di falso - necessaria, come visto, anche in relazione ad eventuali errori od omissioni di natura percettiva - debitamente confortano la prospettazione dell' resistente. CP_3
Né risultano acquisiti elementi di segno contrario utili a scalfire la analitica ricostruzione di cui al verbale ispettivo. E, anzi, le stesse risultanze della prova orale espletata su istanza della parte ricorrente corroborano l'assunto dello svolgimento esclusivo dell'attività di trasporto da parte della società opponente.
Ciò detto, sotto un ulteriore profilo, l'istante ha contestato la decorrenza ex tunc della disposta variazione sin dal 2019, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 16, co. 2, D.M. 12.12.2000 per poter attribuire efficacia retroattiva, avendo, peraltro, la società “regolarmente denunciato la voce di tariffa “di servizi di gestione magazzini ivi incluso il carico e scarico delle merci”, con integrazione nel 2020 “attività di trasporto e consegna collettame”” (cfr. pag. 20 del ricorso).
Ora, com'è noto, il principio di irretroattività è espressamente sancito anche dall'art. 14 e dall'art. 16 dello stesso d.m. con riferimento a due ipotesi simili, la rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie e la rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni, fatta eccezione per i soli casi ivi espressamente previsti, che nella specie pacificamente non ricorrono (“a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
“b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto”).
Si rileva, in particolare, che la Suprema Corte ha chiarito di recente che”: “Questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 16866, 20908, 20907 del 2020) ha già affermato che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 preleggi, il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al D.M. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia CP_ che tale rettifica sia operata d'ufficio dall sia che l'esatta classificazione sia individuata dal giudice.
7. Con riferimento all'ipotesi contemplata dal D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3 (Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dagli artt. 14 e 16 stesso D.M. - che prevedono espressamente le deroghe a tale principio - sia dalla fonte primaria legislativa di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8. 8. Il D.M. del 2000, citato art. 14, comma 3 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell precisa anche che essa ha CP_2 effetto dalla data di decorrenza del "provvedimento adottato" ai sensi delle citate disposizioni, laddove l'adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall .
9. Pertanto, è solo dall'adozione del provvedimento che ha CP_1 inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d'ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall . 10. Il principio generale di CP_1 irretroattività della legge (art. 11 preleggi), in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l'art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione
9 di un'impresa in base al D.M. 12 dicembre 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione. 11 Tanto risulta coerente, in continuità con i già richiamati precedenti di questa Corte, con il principio di civiltà giuridica introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, (secondo cui i provvedimenti adottati d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), con il D.M. 12 dicembre 2000, art. 16 (per la rettifica d'ufficio) e art. 17 (per quella su istanza) che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione. 12. Soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui al citato D.M. del 2000, artt. 14 (Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni) posto che in entrambe le disposizioni, al comma 2, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento (nell'ipotesi dell'art. 14) e l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell'ipotesi di cui all'art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
(b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. 13. Analoga disposizione è inoltre prevista dalle norme di cui agli artt. 15 e 17 D.M. citato, rispettivamente per l'ipotesi di rettifica dell'inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell'istanza il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.” (cfr. in termini Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-03-2021, n. 6081).
Del resto, è ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all'art 11 prel. c.c., il provvedimento di variazione, sia d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12.12.2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione (così Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019 e da ultimo Cass. n.16866/20, Cass. n.20907/20 e Cass. 20908/20). Tale principio si applica anche con riferimento all'ipotesi contemplata dal terzo comma dell'art. 14 del D.M. 12.12.2000 “in coerenza con il principio di civiltà giuridica introdotto dall'art. 3, comma 8, legge 8.8.1995, n. 335 (secondo cui i provvedimenti adottati d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro) e coerentemente con gli artt. 16 (per la rettifica d'ufficio) e 17 (per quella su istanza) del d.m. 12.12.2000, che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione” (così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9227 del 2018 in motivazione).
Si aggiunga che la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato come la regola generale non possa che essere quella dell'irretroattività e come le deroghe previste dal d.m. 12/12/2000 rivestano natura
10 di ipotesi assolutamente eccezionali, da interpretarsi rigorosamente (cfr. Cass., sez. lav., n. 6081/2021, 19979/2017 e 16547/2005).
In conclusione, come statuito anche da recente pronuncia della Cassazione (sent. 6081/2021): “In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi , ai sensi del CP_1 D.M. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione, quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell' , in nome del principio di irretroattività CP_1 della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della L. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato. id. 14217/2019”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che le variazioni qui in esame debbano essere retroattive, tenuto conto che nella presente ipotesi è stato il datore di lavoro a dare causa all'errata classificazione. Invero, la stessa società ha affermato di avere, con denuncia di inizio attività del 16 ottobre 2019, “regolarmente denunciato la voce di tariffa “di servizi di gestione magazzini ivi incluso il carico e scarico delle merci”, con integrazione nel 2020 “attività di trasporto e consegna collettame”” (cfr. pag. 20 del ricorso), così dando atto di aver denunziato una attività (servizi di gestione di magazzini) non rispondente a quella effettivamente svolta, indicazione, poi, oggetto di integrazione in data non meglio precisata dell'anno 2020.
Ciò posto, con riferimento all'ulteriore rideterminazione dei premi in conseguenza CP_1 dell'accertamento delle masse salariali evase in relazione alla tariffa 9121 a far tempo dal 16 ottobre 2019, mette conto di seguito integralmente richiamare le condivise argomentazioni di cui alla sentenza n. 3569/2025 del 02.10.2025, resa all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 9793/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro:
“In via generale, com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 5763/2002; nonché, da ultimo, Cass., Sez. Lav., Sent. n. 23600/09). Da siffatte premesse discende che l'attore-opposto deve indicare, sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata. Soltanto ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
11 Come anticipato in premessa, la pretesa contributiva in questa sede avversata si fonda sugli CP_ accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024, le cui risultanze sono analiticamente richiamate nella memoria difensiva dell' . CP_3
CP_ Ciò posto, l' ha prodotto il verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_2 2023005213/DDL del 26.03.2024, nonché la documentazione nello stesso richiamata a supporto delle seguenti contestazioni:
sub lett. A), omissione contributiva, ex art. 1, comma 1 D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni nella L. n. 389/1989:
1. per differenze di imponibile per registrazione sul LUL di giornate ed ore di assenza non giustificate non assoggettate a contribuzione, per i lavoratori indicati nel prospetto inserito nel verbale;
2. per registrazione sul LUL di un numero di ore di lavoro (20 ore) non corrispondente a quello contrattualmente pattuito, pari a 30 ore, in relazione ad alcuni lavoratori assunti con contratto part-time (tali sigg.ri , , , Persona_1 Controparte_4 Persona_2
); Persona_3
3. per mancata corresponsione della quota di retribuzione mensile sostitutiva dell'adesione alla bilateralità, prevista dall'art. 52 del CCNL di riferimento per l'ipotesi di mancata adesione all'ente bilaterale;
4. per mancato pagamento della voce retributiva denominata E.D.R. contrattuale, riconosciuta ai lavoratori del settore autotrasporti dall'Accordo del 18 maggio 2021, a decorrere dal 01.01.2022, per 13 mensilità, a fronte della omessa registrazione di tale voce nel LUL;
5. per errore di calcolo del trattamento economico corrisposto con riferimento alle festività non godute, per le festività cadenti di sabato, di domenica o in altra festività, in osservanza del disposto di cui all'art. 60, co.2, del CCNL applicato dalla società;
6. per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dall'art. 17 del CCNL autotrasporto merci e logistica al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, stante l'omessa registrazione nel LUL degli stessi, considerando le date di assunzione dei dipendenti e la durata del relativo rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_1
7. per la mancanza di corrispondenza dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità registrati nel LUL rispetto agli importi effettivamente dovuti ad alcuni lavoratori nel corso del 2023, nonché ai dipendenti assunti a tempo parziale di cui al punto 2 che precede, in proporzione ai rispettivi periodi lavorativi e in base all'orario di lavoro contrattualmente pattuito nel caso di lavoratori part-time; sub lett. B), applicazione dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, con conseguente decadenza dai benefici contributivi di cui all'art. 27 del D.L n. 104/2020 e recupero dei contributi omessi a titolo di agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, dalla società fruiti in relazione a tutti i lavoratori in forza nel periodo da ottobre 2020 a giugno 2022.
Occorre rilevare, in proposito, che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, di quanto gli ispettori attestino essere avvenuto in loro presenza o di quanto da loro personalmente riscontrato, mentre tutti gli altri elementi in essi contenuti sono meri indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (v. per tutte Sentenza n. 11751 del 24/06/2004; Cass.14965/2012).
Ancora, in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle
12 dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena Parte_2 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
CP_ Orbene, in seno al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024 versato in atti indica gli atti e le fonti di prova (LUL, Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, Comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro stipulati, contratti di proroga dei lavoratori a tempo determinato;
contratti di variazione dell'orario di lavoro part-time) e riporta le tabelle descrittive di cui alla suindicate contestazioni, contenenti l'elenco dei lavoratori interessati dalle differenze di imponibile per le mensilità ricomprese nel periodo oggetto di osservazione.
Con riferimento alle omissioni contributive ivi richiamate, gli ispettori applicavano l'art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, con conseguente decadenza dagli esoneri contributivi di cui all'art. 27 del D.L n. 104/2020 e recupero dei contributi omessi a titolo di agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud dalla società fruiti in relazione ai lavoratori nel periodo oggetto di contestazione.
Dunque, con il predetto verbale, come più sopra osservato, è stata, in primo luogo, contestata l'omissione contributiva, ex art. 1 L. 389/89, per il periodo dal 2019 al 2021, per differenze di imponibile derivanti da ore di assenza non giustificate non assoggettate a contribuzione, come indicato dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, come ricavabile dall'esame del LUL e delle lettere di assunzione e contratti dei lavoratori.
Nel ricorso introduttivo del giudizio non vi è la benché minima contestazione circa i fatti storici posti alla base della contestazione avente ad oggetto l'omissione contributiva per ore di assenza non giustificate (v. infra in ordine alla tesi difensiva di parte opponente basata sulla stipula del c.d.
“accordo di prossimità”).
Ora, si osserva che, ai soli fini contributivi, il legislatore ha fissato dei limiti minimi di retribuzione al di sotto dei quali non è possibile operare e sui quali devono essere calcolati i contributi assicurativi allorché le retribuzioni di fatto risultano inferiori a tali limiti.
L'art. 1, comma 1 D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni nella L. n. 389/1989, prevede che:
“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”.
13 Pertanto, dalla norma appena sopra richiamata, si evince il principio in forza del quale per il versamento degli oneri contributivi la retribuzione di riferimento non può andare al di sotto del minimo retributivo previsto dalla legislazione, dalla contrattazione collettiva o individuale, anche a prescindere dalla retribuzione effettivamente erogata per la prestazione resa dal dipendente.
In buona sostanza, con tale norma il legislatore ha indicato un imponibile da sottoporre a contribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione “dovuta” sia inferiore. È, pertanto, la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e per la scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione.
Che vi sia uno scollamento tra la retribuzione effettivamente erogata e quella dovuta a fini contributivi è chiaro alla giurisprudenza di legittimità che ha da sempre interpretato la norma richiamata nel senso di dare rilievo alla retribuzione spettante in ragione della contrattazione collettiva piuttosto che a quella effettivamente erogata per il versamento degli oneri previdenziali.
È stato infatti osservato che l'art. 1 d.l. 338/1989, convertito in l. 389/1989, introducendo una norma di salvaguardia, stabilendo un limite minimo, figurativo, della retribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere nella determinazione dell'imponibile contributivo, che “non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore” (Cass 6001/2012).
Secondo la giurisprudenza, tale legge stabilisce un importo minimo di retribuzione, da sottoporre a contribuzione, sotto il quale non è consentito scendere, neppure se la retribuzione in concreto versata al lavoratore sia inferiore.
“La prescrizione contenuta nell'art. 1 D.L. n. 338 del 1989 con portata innovativa, ha aggiunto al previgente principio, secondo cui l'imponibile si determina sul dovuto e non su quanto, di fatto, erogato, il nuovo ed ulteriore criterio del minimale contributivo, quello cioè determinato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale …. Risulta quindi evidente la scelta legislativa di considerare la fonte collettiva più rappresentativa come parametro più idoneo ad adempiere la funzione di tutela assicurativa nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale, e risulta, altresì, del pari evidente l'autonomia del riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale rispetto a quella nell'ambito del rapporto giuridico di lavoro” (Sez. Un. 29 luglio 2002, n. 11199).
Quanto, poi, alla tesi difensiva di parte opponente secondo cui essa società avrebbe comunque applicato condizioni più favorevoli ai dipendenti, in virtù dell'accordo di prossimità sottoscritto il 04.11.2019, deve ribadirsi che il disposto normativo in materia di minimali contributivi è chiaro nell'indicare taluni parametri normativi e contributivi la cui applicazione non è derogabile.
Segnatamente, parte opponente, in proposito, ha argomentato che “… ben consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato nel settore della logistica, anche per la concorrenza diffusa esistente sul comprensorio barese, avvalendosi dell'assistenza sindacale e della collaborazione dei suoi più fidati dipendenti, si determinava alla stipula di un accordo, avente anche efficacia di accordo di prossimità ex art. 8 L. 148/2011 ove si andavano a pattuire condizioni che avrebbero consentito alla società di poter avviare le proprie attività e di accrescere la produttività da un punto di vista imprenditoriale.” (cfr. pag. 3 del ricorso).
14 Aggiungeva, al riguardo, che “ … Si trattava quindi di una condizione di miglior favore che veniva condivisa dalle maestranze e dalle organizzazioni sindacali” (cfr. pag. 5 del ricorso); opinava, poi, che “Pertanto, sia il meccanismo delle assenze, sia la possibilità di omettere l'adesione alla bilateralità sono state il frutto di una intesa finalizzata alla maggiore competitività aziendale, tenendo conto della sua fase di avvio e di sperimentazione nel corso degli anni a venire. … essendo noto che la situazione di crisi venutasi a creare nel comparto della logistica aveva determinato ed anche favorito accordi collettivi di secondo livello, pienamente condivisi dalle Organizzazioni Sindacali anche stipulanti il CCNL e rappresentative delle maestranze, che sono serviti ad attutire gli impatti della crisi ed a salvaguardare i livelli occupazionali.” (cfr. pag. 6 del ricorso).
Sostanzialmente, l'opponente assume che la sospensione della contribuzione in corrispondenza delle ore di assenza non giustificate dei lavoratori sarebbe legittima, in quanto prevista da accordo di prossimità - peraltro, pienamente condiviso “dalle Organizzazioni Sindacali anche stipulanti il CCNL e rappresentative delle maestranze” (cfr. pag. 6 del ricorso).
La tesi non è condivisibile.
Si osserva che il D.L. 13/08/2011, n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, nel titolo terzo rubricato “misure a sostegno dell'occupazione”, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, comprende l'art.8 del seguente tenore testuale: Art. 8 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
15 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori (… omissis).
Orbene, tali essendo il dato normativo e la disciplina dettata dall'art. 8 D.L. 138/2011, conv. in L. 148/11 in ordine ai c.d. accordi di prossimità (ossia, contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti), si deve ritenere che detti accordi «non possano modificare in pejus l'importo della retribuzione imponibile minima da utilizzare ai fini previdenziali stabilito dagli accordi collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate, considerato che né il trattamento retributivo minimo, che gode della copertura di cui all'art. 36 Cost., né l'imponibile minimo contributivo sono presi in considerazione dalle disposizioni dell'art. citato art. 8 che riguardano le materie oggetto degli accordi di prossimità. Inoltre, tali accordi possono esplicare i loro effetti solo tra le parti stipulanti, quindi non verso enti terzi, come l' per cui, qualora risulti accertato il mancato rispetto degli obblighi relativi alla CP_2 determinazione della retribuzione imponibile derivanti dalla L. 389/89.
In ogni caso, in disparte pure il dato mancante nel caso di specie relativo all'osservanza del criterio di rappresentatività della sigla sindacale sottoscrittrice (non essendone stata fornita puntuale allegazione e prova da parte della società ricorrente), la Corte Costituzionale nella sentenza n. 221 del 19 settembre 2012 - con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa in via principale dalla , in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Parte_3 Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione - ha offerto un'autorevole interpretazione della disposizione scrutinata secondo il seguente percorso argomentativo:
“Va premesso che, come emerge dal dettato della norma de qua, le «specifiche intese» previste dal comma 1, «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività», non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2). Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia - ed ancor più chiaramente - dal dettato dell'art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro». Ciò significa che l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre. Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente
16 eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale).
Alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale, non tutti i contratti aziendali stipulati da organizzazioni rappresentative e a maggioranza sono contratti di prossimità.
Al contrario, data la particolarità degli effetti di questi accordi, e avuto riguardo al carattere eccezionale della norma che li prevede, occorre individuarne precisamente le caratteristiche, al fine di distinguerli da altri tipi di contratti aziendali.
Invero, come è stato condivisibilmente affermato, un tale obiettivo (e quindi la stretta interpretazione della disposizione di interesse) è assicurato in primo luogo dalla trasparenza e chiarezza delle deroghe e delle relative finalità come apprezzate dai contraenti collettivi legittimati. “Una condizione che può darsi allora solo ove le parti esplicitino il fine che perseguono (così che sia possibile verificarne, anche in sede giudiziale, la corrispondenza con gli obiettivi indicati dalla legge), specifichino le norme legali e contrattuali che derogano e giustifichino la deroga in relazione alla finalità che assumono di perseguire, così che l'esistenza di un contratto ex art. 8 non potrebbe mai riconoscersi ex post, dovendo lo stesso essere invece concluso e qualificato dalle parti come tale”.
“A ritenere diversamente infatti qualsiasi accordo aziendale, sottoscritto da soggetti di adeguata rappresentatività, potrebbe derogare, non solo al ccnl, ma anche alla legge purché richiami in una qualche sua parte una delle finalità (peraltro molto latamente) individuate dall'art. 8, un'interpretazione questa che vanificherebbe in effetto il carattere eccezionale della norma e porrebbe nel nulla la previsione, ivi contenuta, di “specifiche intese” aventi obiettivi predeterminati”. Le parti collettive debbono, per altro verso, assumersi la responsabilità del loro operato. E chiarire ai lavoratori (soprattutto) che è in atto una deroga a norme di legge poste a loro favore, a fronte del raggiungimento di certi obiettivi;
fa parte della storia sindacale la famosa “postilla” agli accordi interconfederali del 2011 sulla rappresentanza con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi e avrebbero scoraggiato l'utilizzo di questi contratti. CP_6 In altre parole se non è necessario un richiamo all'art. 8 del d.l. 138/2011- la presenza del quale, unitamente agli altri elementi, sarebbe quantomeno significativa di una qualche consapevolezza delle parti contrattuali- è però indispensabile, per distinguere un accordo di prossimità da altro contratto aziendale, che le parti precisino o che comunque si evinca con chiarezza la specifica materia oggetto di contrattazione (tra quelle ammesse dalla legge) nonché la specifica finalità perseguita dalle parti (tra quelle ammesse) perché tali presupposti, una volta esternati, diventano parte essenziale del programma derogatorio in senso peggiorativo della legge o del contratto collettivo nazionale.
Facendo applicazione di tali regole, deve osservarsi che l'intesa del 04.11.2019 - nonostante il richiamo effettuato all'art. 8 del d.l. 138/2011 - non ha ad oggetto, per quel che qui maggiormente rileva - specificamente una materia che rientra in quelle che possono essere regolate dai contratti di cui all'art. 8, ossia l'obbligazione contributiva. Questa finalità non rientra tra quelle previste dall'art. 8 d.l. 138/2011.
In ogni caso, deve rilevarsi la genericità delle previsioni di cui all'accordo del 04.11.2019, specie con riferimento proprio alla pattuizione che - a dire dell'opponente -dovrebbe assicurare una causa legittima di sospensione dell'obbligo contributivo.
Infatti, in seno all'accordo del 04.11.2019, si conviene e stipula quanto segue:
“ … b) la si impegna ad evitare il ricorso a personale somministrato ed ad avvalersi Parte_1 di riduzione di personale, a fronte della disponibilità dei lavoratori a contenere nella migliore misura
17 possibile periodi di malattia e/o festività ed a rinunziare alle somme di cui alle previsioni del CCNL per i rinnovi ed a titolo di E.A.R. e E.D. R. contrattuale, evitando così l'adesione alla bilateralità; c) i lavoratori, in rappresentanza delle maestranze, accettano la proposta e dichiarano che saranno autorizzate a non giustificare assenze per motivi personali compatibilmente con le esigenze aziendali coincidenti con i cali di attività; concordano altresì che tali assenze autorizzate saranno regolarmente registrate nei prospetti paga quali giornate di assenza non retribuite e che non costituiranno base imponibile ai fini contribuitivi;
”.
Invero, con specifico riguardo alla lett. c) dell'accordo del 04.11.2019, si osserva come non siano in alcun modo determinati o determinabili né gli eventuali “motivi personali” posti a base delle assenze, né, tantomeno, le “esigenze aziendali coincidenti con i cali di attività” rispetto alle quali le prime debbono essere compatibili.
Da quanto sopra, discende la fondatezza della pretesa vantata dall' CP_2
Dalla considerazione dell'autonomia del concetto di retribuzione a fini lavoristici e a fini previdenziali, discende come la mancata corresponsione in concreto della retribuzione non sia in grado di elidere l'obbligazione contributiva.
Mette conto, poi, evidenziare che la parte ricorrente non contesta la applicazione del CCNL di riferimento indicato nel verbale ispettivo.
Pertanto, data la non specifica contestazione dei fatti storici alla base della controversia - comunque acclarabili anche dal verbale in atti redatto prendendo diretta visione della documentazione da parte degli ispettori e avente natura di atto pubblico per la parte in cui descrivono la materialità dei fatti riscontrati (si ribadisce non contestati dalla stessa parte ricorrente) - si deve ritenere che le giustificazioni addotte da parte ricorrente non siano idonee a inficiare le deduzioni dell'ente previdenziale.
Ne consegue la legittimità dei rilievi ispettivi di cui alla lett. A), sopra analiticamente riportati.
La violazione del criterio del minimale contributivo da parte della ricorrente determina evidentemente la decadenza dai benefici contributivi eventualmente goduti [cfr. sub lett. B) del CP_ verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005213/DDL del 26.03.2024], non essendo stato rispettato l'importo minimo delle retribuzioni (sebbene a fini contributivi) sancito dal CCNL applicato.
Ciò posto, la decadenza dai benefici ex art. 1 L. n. 296/2006 c. 1175 risulta una diretta conseguenza della rilevata fondatezza delle pretese impositive sopra esaminate.
Si osserva, in proposito, che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva.
Giova rammentare come l'art. 1 co. 1175 della Finanziaria 2007 preveda testualmente che: “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
18 laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro”, che intenda usufruirne “dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (Cass. 10.7.18, n. 18160; conf. Cass. 18.1.18, n. 1157; Cass. 24.5.17, n. 13011).
Infine, parte ricorrente ha contestato la legittimità delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni amministrative calcolate sulla base del regime più afflittivo di cui all'art. 116, comma 8 lett. b) L. n. 388/2000 (prescritto per la sola ipotesi della evasione contributiva).
L'art. 116 comma 8 L. 388/2000 dispone che:
“8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Prevede inoltre il successivo comma 10 “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
In proposito, è stato osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità che “invero, il contrasto interpretativo sorto all'interno della sezione lavoro, con riferimento alla disposizione "de qua", è stato risolto da Cass. sez. lav. n. 28966/2011, in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass. 11261/2010 e confermato dalle successive decisioni n. 10509 del 25/6/2012 e n. 17119 del 25/8/2015 di questa stessa sezione, per cui non vi è ragione di discostarsi da tale consolidato orientamento al quale si intende dare continuità; nella sentenza n. 28966 del 27/12/2011 della Sezione Lavoro di questa Corte si è, infatti, statuito che "in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_2 (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché
19 registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. B), e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta".
10. in particolare, nel richiamato precedente si è posto l'accento sulla constatazione che nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" registrazioni obbligatorie, mentre la locuzione adoperata alla lett. b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti;
ne discende che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione; a mente della L. n. 388 cit., art. 116, comma 8, lett. a), si avrà, dunque, l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia: occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato;
11. né può sottacersi che, come già posto in luce dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4808/2005, un'interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge, aggraverebbe la posizione dell , imponendogli un'incessante attività ispettiva, laddove CP_3 il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati;
12. non può d'altra parte condividersi l'avviso secondo cui la suddetta interpretazione condurrebbe all'inutilità della modifica normativa introdotta dalla L. n. 388 del 2000, posto che, al contrario, proprio il rilievo dato all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, cosicché la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento;
e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato;
” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, n. 24618).
Orbene, si ritiene che, nel caso di specie, non vi sia alcuna allegazione (e prova) circa l'assenza del fine fraudolento in capo alla società ricorrente.
Va, infine, disattesa la contestazione relativa alla quantificazione delle somme richieste dall' CP_2 in quanto del tutto generica, risolvendosi la stessa in apodittiche affermazioni prive di concreti riferimenti utili a confutare i parametri di calcolo impiegati nei prospetti allegati al verbale ispettivo.” (cfr. sentenza n. 3569/2025 del 02.10.2025, resa all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 9793/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro).
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento. 20 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, CP_1 con ricorso depositato in data 29.07.2024, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' che si CP_1 liquidano in € 4.638,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 27/11/2025
Il Giudice
CL AN
21