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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1430/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Divisione di beni caduti in successione”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Passaro Fausto, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in
Francavilla NA (Br) alla Via Salvo D'Acquisto n. 43; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Rizzo Roberto, giusta C.F._3
mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Oria (Br) al Vico Torre S.S. n. 18; convenuti
Conclusioni delle parti: attore: “1) accertare e dichiarare l'istante erede legittimario della signora Persona_1 ed ordinare la divisione in quote uguali tra i tre fratelli del cespite ereditario di €
50.000,00 relativo ai risparmi delle madre;
2) per l'effetto accogliere la domanda e condannare i convenuti in solido tra loro alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 16.666,66 (€ 50.000,00 : 3 = € 16.666,66) o di quell'altra somma maggiore
e/o diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto fino all'effettivo soddisfo;
3) vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfettario,
CAP ed IVA come per legge ”;
1 convenuti: “a) rigettare la domanda di parte attrice, perché assolutamente infondata inf atto ed in diritto, per i motivi su elencati;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'istante ha diritto solo ad 1/3 della quota di denaro contenuta sul buono fruttifero con clausola P.F.R., in quanto quota del de cuius (€ 50.000,000: 3= € 16.666,00, pertanto questa è la somma che andrebbe in successione e che dovrebbe essere divisa tra i tre fratelli: € 16.666,00: 3= € 5.555,00.
Pertanto, al sig. spetterebbero, tuttalpiù, solo € 5.555,00); c) Parte_1 condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.03.2019, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo: di essere figlio di deceduta il 10.11.2009; che la de cuius Persona_1
lasciava come eredi anche gli altri figli, e;
che la de cuius in Controparte_1 CP_2
vita, aveva distribuito equamente insieme al marito, (deceduto il Persona_2
25.04.2001) l'intera massa ereditaria costituita da diversi immobili;
che alla morte della madre risultavano ancora da dividere i risparmi da ella accumulati e prelevati, inaspettatamente, in data 17.03.2010 dai soli convenuti;
che con istanza di accesso veniva notiziato da della lista movimenti di cui al buono postale fruttifero (BPF) di CP_3
€ 50.000,00 con addebito su libretto n. 31896593; che tale buono era stato sottoscritto con i risparmi della madre, sebbene cointestato con i figli e;
che a Controparte_1 CP_2
nulla sono valsi i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria per la restituzione della quota di legittima dell'attore.
In punto di diritto, deduceva che in qualità di figlio riveste, insieme ai germani e CP_1
, la qualità di legittimario e pertanto, in assenza di diverse volontà della madre, CP_2
l'eredità andava divisa tra i tre aventi diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.06.2019 si costituivano in giudizio e , i quali contestavano nel merito la domanda Controparte_2 Controparte_1
attorea deducendo che: il buono fruttifero postale era munito di clausola P.F.R. (pari facoltà di rimborso) in virtù della quale ogni cointestatario può operare indipendentemente dagli altri anche in relazione alla riscossione;
i germani e non sono meri CP_2 CP_1
2 eredi della defunta madre bensì contitolari e comproprietari del buono;
tale tipologia di buono, secondo la legge, non rientra tra i beni compresi nell'attivo ereditario.
Concludevano gli odierni convenuti che, tuttalpiù, all'attore spetterebbe soltanto un terzo della terza parte delle somme portate dal buono fruttifero, pari alla quota di proprietà della defunta madre.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti e mediante l'interrogatorio formale dei convenuti.
All'udienza del 20.06.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È convincimento di chi giudica che la domanda avanzata dall'attore, nonostante l'improprio riferimento alla lesione di quota di legittima, debba essere correttamente qualificata quale azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c.
L'attore, difatti, ha inteso agire al fine di ottenere, previo riconoscimento della propria qualità di erede, la restituzione di una parte dei beni ereditari contro chi li possiede a titolo di erede.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “L'azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 c.c. ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'onere della dimostrazione - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/10/1984, n.5304).
Nel caso in esame è incontestata tra le parti la rispettiva qualità di eredi della de cuius,
Quanto all'appartenenza del buono postale all'asse ereditario, la Persona_1
documentazione in atti conferma che il contratto di collocamento di buoni fruttiferi postali,
3 per un importo di € 50.000,00, venne sottoscritto dai convenuti e dalla de cuius in data
24.6.2009; i convenuti in sede di interrogatorio formale hanno, inoltre, ammesso che il relativo importo venne rimborsato successivamente alla morte della madre in loro favore e che tali somme non furono ripartite, neppure in parte, tra tutti gli eredi di . Persona_1
I convenuti, in quanto cointestatari, hanno sostenuto la loro legittimazione al prelievo delle somme portate dal buono fruttifero, trattandosi di buono munito della clausola “pari facoltà di rimborso”.
Deve darsi atto che, in tema di buoni fruttiferi muniti di clausola P.F.R. (pari facoltà di rimborso), la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “occorre tenere a mente la distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, si divide fra gli eredi in proporzione delle quote (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario UP (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario UP è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario UP in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto” (cfr. Cass. Civ. n. 4280/2022).
Tanto precisato, va detto che la cointestazione del buono fruttifero comporta la presunzione di contitolarità delle somme in esso contenute, salvo che risulti provato in giudizio che il buono era alimentato da somme di denaro riferibili esclusivamente ad uno dei soggetti cointestatari. E' onere di chi agisca ex art. 533 c.c. ovvero in rivendicazione superare tale presunzione di contitolarità.
Nel caso di specie, questo Giudice ritiene che l'attore non abbia adeguatamente assolto a tale onere probatorio, non avendo egli provato che il denaro utilizzato per la sottoscrizione del buono fruttifero fosse di esclusiva proprietà della de cuius.
In particolare, l'onere probatorio non può ritenersi assolto mediante il deposito del verbale di mediazione (ove gli odierni convenuti avrebbero ammesso che la madre era la proprietaria esclusiva del denaro investito per la sottoscrizione del buono fruttifero), stante il dettato di cui all'art. 10 del d.lgs. 28/2010 e la mancanza di un consenso espresso dei convenuti all'utilizzo delle dichiarazioni in esso contenute.
4 D'altro canto, neppure in sede di interrogatorio formale i convenuti hanno confessato circostanze a loro sfavorevoli, essendosi limitati ad affermare, sul punto, che i soldi portati dal buono fruttifero postale non appartenevano, almeno completamente, alla de cuius.
In definitiva, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che il denaro portato dal buono de quo apparteneva a tutti gli intestatari in parti uguali. Pertanto, la quota parte del buono appartenente alla de cuius deve ritenersi pari a € 16.666,66 (€50.000 : 3). Soltanto tale somma cadrà in successione e dovrà essere ripartita in parti uguali tra i figli di _1
in quanto suoi eredi legittimi.
[...]
In definitiva, la domanda attorea deve essere accolta, sia pure in parte, con condanna dei convenuti in solido alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 5.555.53 (€
16.666,66 : 3), oltre interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 5.201 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido alla restituzione in favore di della somma di € 5.555,53 oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna i convenuti al solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 2.907,23 di cui € 367,23 per spese ed € 2.540,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Brindisi, 7.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
5
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1430/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Divisione di beni caduti in successione”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Passaro Fausto, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in
Francavilla NA (Br) alla Via Salvo D'Acquisto n. 43; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Rizzo Roberto, giusta C.F._3
mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Oria (Br) al Vico Torre S.S. n. 18; convenuti
Conclusioni delle parti: attore: “1) accertare e dichiarare l'istante erede legittimario della signora Persona_1 ed ordinare la divisione in quote uguali tra i tre fratelli del cespite ereditario di €
50.000,00 relativo ai risparmi delle madre;
2) per l'effetto accogliere la domanda e condannare i convenuti in solido tra loro alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 16.666,66 (€ 50.000,00 : 3 = € 16.666,66) o di quell'altra somma maggiore
e/o diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto fino all'effettivo soddisfo;
3) vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfettario,
CAP ed IVA come per legge ”;
1 convenuti: “a) rigettare la domanda di parte attrice, perché assolutamente infondata inf atto ed in diritto, per i motivi su elencati;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'istante ha diritto solo ad 1/3 della quota di denaro contenuta sul buono fruttifero con clausola P.F.R., in quanto quota del de cuius (€ 50.000,000: 3= € 16.666,00, pertanto questa è la somma che andrebbe in successione e che dovrebbe essere divisa tra i tre fratelli: € 16.666,00: 3= € 5.555,00.
Pertanto, al sig. spetterebbero, tuttalpiù, solo € 5.555,00); c) Parte_1 condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.03.2019, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo: di essere figlio di deceduta il 10.11.2009; che la de cuius Persona_1
lasciava come eredi anche gli altri figli, e;
che la de cuius in Controparte_1 CP_2
vita, aveva distribuito equamente insieme al marito, (deceduto il Persona_2
25.04.2001) l'intera massa ereditaria costituita da diversi immobili;
che alla morte della madre risultavano ancora da dividere i risparmi da ella accumulati e prelevati, inaspettatamente, in data 17.03.2010 dai soli convenuti;
che con istanza di accesso veniva notiziato da della lista movimenti di cui al buono postale fruttifero (BPF) di CP_3
€ 50.000,00 con addebito su libretto n. 31896593; che tale buono era stato sottoscritto con i risparmi della madre, sebbene cointestato con i figli e;
che a Controparte_1 CP_2
nulla sono valsi i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria per la restituzione della quota di legittima dell'attore.
In punto di diritto, deduceva che in qualità di figlio riveste, insieme ai germani e CP_1
, la qualità di legittimario e pertanto, in assenza di diverse volontà della madre, CP_2
l'eredità andava divisa tra i tre aventi diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.06.2019 si costituivano in giudizio e , i quali contestavano nel merito la domanda Controparte_2 Controparte_1
attorea deducendo che: il buono fruttifero postale era munito di clausola P.F.R. (pari facoltà di rimborso) in virtù della quale ogni cointestatario può operare indipendentemente dagli altri anche in relazione alla riscossione;
i germani e non sono meri CP_2 CP_1
2 eredi della defunta madre bensì contitolari e comproprietari del buono;
tale tipologia di buono, secondo la legge, non rientra tra i beni compresi nell'attivo ereditario.
Concludevano gli odierni convenuti che, tuttalpiù, all'attore spetterebbe soltanto un terzo della terza parte delle somme portate dal buono fruttifero, pari alla quota di proprietà della defunta madre.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti e mediante l'interrogatorio formale dei convenuti.
All'udienza del 20.06.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È convincimento di chi giudica che la domanda avanzata dall'attore, nonostante l'improprio riferimento alla lesione di quota di legittima, debba essere correttamente qualificata quale azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c.
L'attore, difatti, ha inteso agire al fine di ottenere, previo riconoscimento della propria qualità di erede, la restituzione di una parte dei beni ereditari contro chi li possiede a titolo di erede.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “L'azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 c.c. ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'onere della dimostrazione - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/10/1984, n.5304).
Nel caso in esame è incontestata tra le parti la rispettiva qualità di eredi della de cuius,
Quanto all'appartenenza del buono postale all'asse ereditario, la Persona_1
documentazione in atti conferma che il contratto di collocamento di buoni fruttiferi postali,
3 per un importo di € 50.000,00, venne sottoscritto dai convenuti e dalla de cuius in data
24.6.2009; i convenuti in sede di interrogatorio formale hanno, inoltre, ammesso che il relativo importo venne rimborsato successivamente alla morte della madre in loro favore e che tali somme non furono ripartite, neppure in parte, tra tutti gli eredi di . Persona_1
I convenuti, in quanto cointestatari, hanno sostenuto la loro legittimazione al prelievo delle somme portate dal buono fruttifero, trattandosi di buono munito della clausola “pari facoltà di rimborso”.
Deve darsi atto che, in tema di buoni fruttiferi muniti di clausola P.F.R. (pari facoltà di rimborso), la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “occorre tenere a mente la distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, si divide fra gli eredi in proporzione delle quote (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario UP (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario UP è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario UP in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto” (cfr. Cass. Civ. n. 4280/2022).
Tanto precisato, va detto che la cointestazione del buono fruttifero comporta la presunzione di contitolarità delle somme in esso contenute, salvo che risulti provato in giudizio che il buono era alimentato da somme di denaro riferibili esclusivamente ad uno dei soggetti cointestatari. E' onere di chi agisca ex art. 533 c.c. ovvero in rivendicazione superare tale presunzione di contitolarità.
Nel caso di specie, questo Giudice ritiene che l'attore non abbia adeguatamente assolto a tale onere probatorio, non avendo egli provato che il denaro utilizzato per la sottoscrizione del buono fruttifero fosse di esclusiva proprietà della de cuius.
In particolare, l'onere probatorio non può ritenersi assolto mediante il deposito del verbale di mediazione (ove gli odierni convenuti avrebbero ammesso che la madre era la proprietaria esclusiva del denaro investito per la sottoscrizione del buono fruttifero), stante il dettato di cui all'art. 10 del d.lgs. 28/2010 e la mancanza di un consenso espresso dei convenuti all'utilizzo delle dichiarazioni in esso contenute.
4 D'altro canto, neppure in sede di interrogatorio formale i convenuti hanno confessato circostanze a loro sfavorevoli, essendosi limitati ad affermare, sul punto, che i soldi portati dal buono fruttifero postale non appartenevano, almeno completamente, alla de cuius.
In definitiva, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che il denaro portato dal buono de quo apparteneva a tutti gli intestatari in parti uguali. Pertanto, la quota parte del buono appartenente alla de cuius deve ritenersi pari a € 16.666,66 (€50.000 : 3). Soltanto tale somma cadrà in successione e dovrà essere ripartita in parti uguali tra i figli di _1
in quanto suoi eredi legittimi.
[...]
In definitiva, la domanda attorea deve essere accolta, sia pure in parte, con condanna dei convenuti in solido alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 5.555.53 (€
16.666,66 : 3), oltre interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 5.201 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido alla restituzione in favore di della somma di € 5.555,53 oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna i convenuti al solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 2.907,23 di cui € 367,23 per spese ed € 2.540,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Brindisi, 7.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
5
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri
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