Sentenza 13 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
I L L 0 O 8 8 C e l . E a n E N UBBLICA ITALIANA e N , O d 1 I T SUR5522/2 01 8 a Z 9 A m 1 NOME DEL POPOLO ITALIAN e R - t T 1 S I 1 - G l E 4 a 1 R Oggetto e . A h L E OPPOSIG ONE D c T i f 3 SEZIONE PRIMA CIVILE N i A SANZOne E 2 d S o . E AMMINISTRATIVA T m Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R : A R.G.N. 22197/98 - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE 1426/99 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Cron. 12069 - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Ud.11/01/2001 Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Sindaco prodal Sig. IL SOLE 24 ORE Richiesta copia studio COMUNE DI CERRO MAGGIORE, in persona del 6000 right APR. 2001per diritti tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA. IL CANCELLIERE 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo : rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALERNO CANCELLERIA GIUSEPPE C., giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CALCESTRUZZI CERUTI Srl già NUOVA CALCESTRUZZI CERUTI Srl, CERUTI MARILENA;
intimate 2001 e sul 2° ricorso n° 01426/99 proposto da: 168 CALCESTRUZZI CERUTI Srl già NUOVA CALCESTRUZZI CERUTI 1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CERUTI MARILENA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA Richiesta copia esecutiva dal Sig. MANCUso ✓ OSLAVIA 14, presso l'avvocato MANCUSO FRANCESCO, che le - MAG. 2001. per diritti L. rappresenta e difende unitamente all'avvocato PISTOLESI IL CANCELLIERE OSCAR, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrenti e ricorrenti incidentali Rilasciata copia legale al Sig. ROMANELLI contro per diritti COMUNE DI CERRO MAGGIORE;
->il 9 MOG 2001. IL CANCELLIERE - intimato avverso la sentenza n. 139/97 della Pretura di MILANO, Sezione distaccata di LEGNANO, depositata il 24/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/01/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore E SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Mancuso, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il " rigetto del ricorso principale con l'accoglimento del 2 ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con ordinanza del 19 maggio 1996 n.1, il sindaco del comune di Cerro Maggiore ingiungeva alla s.r.l. Calce- struzzi il pagamento della sanzione di £.911.762.320 per escavazione abusiva compiuta nel periodo novembre 1994/settembre 1995 su aree site nel territorio comuna- le e riportate in catasto al fg.2, part.180,181,183,da 230 a 235,e da 246 a 249. Con successiva ordinanza del 25 maggio 1996 n.2,lo stesso sindaco ingiungeva alla società il pagamento della sanzione di 739.569.600 per escavazione abusiva continuata nel successivo periodo 5-7 settembre 1995/1 febbraio 1996, nelle medesime aree, nonché in quelle indicate con i mappali da 240 a 245 e 358. La ST RU e RI RU proponeva- no opposizione, ex art.22 della legge 689 del 1981, ac- colta dal Pretore di Legnano il quale, con sentenza del 24 ottobre 1997, ha annullato entrambe le ordinanze- ingiunzioni, ossevando: a) che dalla documentazione pro- dotta dalle parti e dalle deposizioni dei testi escussi non solo non si traeva la prova che la società opponen- te avesse svolto l'attività di cavazione addebitata- le, ma risultava che detta attività era stata praticata da altra società -la s.p.a. Simec- peraltro in esecu- 3 f zione di alcuni provvedimenti contigibili ed urgenti emessi dal Presedente della Regione lombarda;
e che la ST si era limitata a trasportare il materiale già estratto agli impianti di lavorazione per incarico di detta società; b) che a tali risultanze non contrad- dicevano, quanto al primo periodo, il sopralluogo effet- tuato dai verbalizzanti perché ad esso successivo, né le relazioni tecniche fatte eseguire per conto del comu- ne, in quanto le stesse dimostravano soltanto l'avvenuta attività estrattiva, ma non il periodo in cui era stata compiuta e neppure che la stessa era attribuibile alla ST;
c) che tale prova non poteva conseguente- mente ricavarsi dalla consulenza tecnica chiesta dall'amministrazione comunale, né da una prova testimo- niale avente per oggetto un giudizio concernente le menzionate relazioni. Per la cassazione di questa sentenza, il comune di Cerro Maggiore ha proposto ricorso per 3 motivi, cui resistono con controricorso la soc. ST RU e RI RU, le quali hanno formulato a loro vol- ta ricorso incidentale condizionato pur esso affidato a 3 motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell' art.335 cod. proc. civ., perché proposti contro la stessa senten- za. Con il primo motivo di quello principale, il comune di Cerro Maggiore, denunciando violazione dell'art.23 della legge 689 del 1981, nonché omessa e contradditto- ria motivazione su punti decisivi della controversia, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che non era stata raggiunta la prova della responsabilità della controparte in ordine all'abusiva attività di escava- zione nelle aree e nei periodi indicati, senza conside- rare il contenuto dei verbali di accertamento e di contestazione 1498/95 e 57/96, redatti da pubblici uf- ficiali che l'avevano constatata e che avevano riporta- to i rilievi e gli accertamenti compiuti al riguardo dai tecnici incaricati;
e neppure le concordi risultan- ze documentali offerte dagli elaborati tecnici e dalle redatti da studi tecnici specializzati perrelazioni incarico dell'amministrazione. Il motivo è infondato. Costituiscono, infatti, circostanze del tutto paci- fiche, riferite dalle stesse parti ed accertate dalla sentenza impugnata, che la soc.ST RU ha all'attività estrattiva diottenuto l'autorizzazione cui agli art.11 e segg. della legge reg.Lombarda 18 del 1982, nelle aree per cui è procedimento, da ultimo con provvedimento della Provincia di Milano in data 12 ot- 5 tobre 1993; che detta autorizzazione, in essa includen- do una proroga concessa dalla stessa amministrazione, è scaduta 1'11 luglio 1995; e che, d'altra parte, il Pre- sidente della Regione lombarda, con ordinanze contingi- bili ed urgenti 4650/1994 e 3057/1995, ha disposto l'ampliamento di una discarica ivi esistente, ordinando a tal fine al comune di Cerro Maggiore ed alla s.p.a. Simec una serie di interventi tra cui l'escavazione di alcune delle aree sudette per la costruzione di un muro di contenimento, nonché di altre opere necessarie alla realizzazione del progetto. Pertanto, poiché la ST aveva contestato di avere estratto materiale di qualsiasi genere dopo la menzionata data dell'11 luglio 1995, il comune di Cerro Maggiore che ha addebitato alla società di avere conti- nuato l'escavazione pur dopo tale data, nel corso dei successivi periodi indicati dalle ordinanze- ingiunzioni, in aderenza al disposto dell'art.2697 l'onere di dimostrare non già che nel cod. civ., aveva periodo novembre 1994-settembre 1995 era stato estratto materiale per il volume riportato nell'ordinanza 1/96 e che nel periodo successivo l'escavazione era conti- nuata (ordinanza 2/96), ma piuttosto che detto materiale (2) era stato cavato, quanto al primo periodo) in epoca suc- cessiva al 31 luglio 1995 (dato che fino a tale data la 6 società era titolare dell'autorizzazione provinciale prescritta dalla legge reg.lombarda 18/82) ovvero in aree diverse da quelle per le quali era stato concesso il provvedimento permissivo;
ed altresì per entrambi perkantiK i che l'estrazione abusiva era stata compiuta proprio dalla ST, perciò destinataria di entrambe le sanzioni, per aver violato le disposizioni degli art.34 e segg. della citata legge reg.del 1982. A questo principio, si è attenuto il Pretore, il qua- (1) le dopo aver distinto i due period, in relazione ai quali sono state emesse le ordinanze-ingiunzioni 1/96 e 2/96 entrambe impugnate, ha individuato in ciascuno di essi le aree oggetto delle escavazioni che sono state ripartite in zone opportunamente evidenziate nella pla- nimetria acquisita in atti;
e quindi, con riferimento a ciascuna zona ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti nonché le ulteriori risultanze istruttorie con particolare riguardo alle deposizioni dei numerosi testi escussi, pervenendo alla conclusione che per nes- suna di esse sussistesse la prova che l'estrazione di materiale successiva all'11 luglio 1995 fosse opera della ST. Né siffatta prova poteva trarsi dai verbali di con- testazione di violazione amministrativa 1485/95 e 57/96, redatti dalla Polizia Municipale rispettivamente 7 p in data 21 dicembre 1995 e 13 marzo 1996 ed invocati dall'amministrazione ricorrente, che ha addebitato alla sentenza impugnata di averli ignorato del tutto, poiché nel sistema degli art.13 e 14 della legge 689 del 1981, la loro funzione è quella di portare a conoscenza del trasgressore l'incolpazione e cioè, gli estremi di fatto e di diritto della violazione, nonché le modalità con cui può far luogo al pagamento in misura ridotta, così che egli sia messo in condizione di provvedere al- la sua difesa e di effettuare, eventualmente, la defi- nizione immediata;
e di costituire il presupposto indi- spensabile per la successiva (ed eventuale) emanazione la cui mancanza, diviene, dell'ordinanza-ingiunzione, causa di estinzione del credito quindi, una dell'amministrazione. E d'altra parte, per il disposto dell'art. 2700 cod.civ. gli stessi possiedono efficacia probatoria privilegiata per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre per tut- te le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle appresi da terzi ovvero in seguito ad altre indagini, detti verbali possono offrire elementi indi- ziari utilizzabili dal giudice nel quadro delle risul- tanze processuali per desumere fatti utili per ح 8 م د l'accertamento della verità (Cass.7913/1990; 788/1989). nel caso la Polizia Municipale nel verbale Ma trascritto per la parte che interessa, 708/95, dall'amministrazione nel ricorso, ha riferito soltanto: a) che la G.M. di Cerro Maggiore con delibera del 10 lu- glio 1995 aveva dato incarico a propri tecnici di ef- fettuare rilevazioni topografiche sull'attività di escavazione compiuta nella zona;
b) che costoro si erano recati nelle aree interessate in data 5 e 7 settembre 1995 per compiervi gli opportuni rilievi planimetrici;
c) e che infine in data 26 settembre e 18 ottobre 1995 avevano depositato in comune le relazioni tecniche con i relativi elaborati ed allegati con i quali si accer- tava che era stata effettuata un'escavazione complessi- va di mc.102.137, di cui mc.85.435 riferibili all'anno 1994 ed il resto all'anno 1995. E nel verbale 57/1996 ha esposto che i tecnici sudetti in data 14 febbraio 1996 avevano presentato una relazione suppletiva con cui si accertava che anche in seguito ai rilievi 5/7 settembre 1995 era stata compiuta attività estrattiva per complessivi mc.66.990. Per cui, esattamente il Pre- tore ha escluso che verbalizzanti alcuna escavazione abusiva avevano attestato essere avvenuta in loro pre- senza о essere stata direttamente constatata anche per- ché costoro, escussi quali testi, avevano confermato 9 che il primo accertamento, relativo all'escavazione con- cernente il periodo Novembre 1994-5/7 settembre 1995 era stato da essi effettuato soltanto in data 9 novem- bre 1995, successiva all'attività estrattiva addebitata alla ST che in base alla stessa incolpazione si era conclusa già da oltre due mesi;
e che in epoca precedente non erano stati eseguiti sopralluoghi, né erano stati redatti verbali attestanti attività estrat- I tiva in corso: neppure dunque da parte di quei tecnici che in data 5 e 9 settembre 1995 (coincidenti con il termine del periodo in contestazione) si erano limitati ad eseguire i rilievi plani-altometrici delle aree in- teressate dall'attività estrattiva menzionati nei ver- bali di accertamento. Con la conseguenza, del pari cor- retta, che in ordine a tale primo periodo mancava per- fino la prova che detta attività fosse stata compiuta in epoca successiva a quella in cui era scaduta l'autorizzazione provinciale di cui si è detto. Eguali considerazioni la sentenza ha svolto nei confronti delle relazioni tecniche eseguite dallo stu- dio AR-Peja per conto dell'amministrazione comuna- le, che dunque non ha trascurato affatto come a torto le addebita il comune di Cerro;
e che d'altra parte, come conferma il contenuto di esse riportato nel ricorso (pag.10), hanno assolto al solo compito, loro demandato 10 dall'amministrazione, di calcolare, previa esecuzione nelle date avanti menzionate, degli opportuni rilievo plani-altometrici della aree interessate dalla movimen- tazione del materiale inerte, le quantità di questo che risultavano estratte ed asportate in epoca precedente e successiva fino al termine del secondo periodo per cui è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione 2/96: senza, perciò indicare neppur esse, alcun dato di fatto o al- tro elemento che giustificasse il collegamento tra la prosecuzione dell'attività sudetta e la ST asserito nei due verbali di contestazione 1498/95 e 57/96, perciò rimasto un mero apprezzamento dei verba- lizzanti privo di alcun supporto probatorio. Ma il Pretore non si è limitato a rilevare tale ca- renza assoluta di prova, con motivazione adeguata ed esente dai vizi denunciati dal comune, avendo invece accertato tramite la documentazione acquisita della Regione lombar-(provvedimenti del Presidente da, planimetrie, elaborati e rilievi della Simec, infor- mative a suo tempo inviate alla stessa Regione ed al comune, ecc.) e le numerose deposizioni testimoniali as- sunte, tutte concordi al riguardo, che l'escavazione, l'asportazione ed il deposito del materiale in questio- ne, sia nel periodo successivo all'11 luglio 1995 con- siderato dall'ordinanza 1/96, sia in quello oggetto 11 dell'ordinanza 2/96, erano opera (anche in aree diverse da quelle già comprese nell'autorizzazione provinciale rilasciata alla ST) dalle soc.SIMEC e COGETI;
che ciascuna di queste attività era stata svolta in ot- temperanza ai provvedimenti d'urgenza emessi dal Presi- dente della Regione lombarda di cui si è già detto, ri- volti a realizzare l'ampliamento della discarica nonché l'approntamento di tutti gli accorgimenti tecnichi ne- cessari al riguardo;
e che, infine, solo con riferimento ad alcune delle aree di cui ai verbali di contestazione (specificamente individuate e circoscritte dalla sen- tenza), la ST RU si era limitata a tra- sportare per incarico dlla Simec, il materiale da quest'ultima estratto e depositato dalla Cogeti, fino agli impianti di lavorazione: dando perciò ragione per- fino della circostanza riferita dai verbalizzanti di avere notato, nel corso dell'accertamento compiuto, mez- zi meccanici dirigersi verso gli impianti sudetti. Ed il comune ricorrente non solo non ha addebitato alcun vizio logico-giuridico alla parte della motiva- zione della sentenza che ha compiuto questa ricostru- zione, peraltro con riferimenti separati e specifici ad ognuna delle diverse zone esaminate, ma non ha contesta- to neppure la valenza delle singole fonti di prova ana- dal Pretore per giustificarla;
liticamente ricordate 12 f 1 sicchè neppure sotto tale profilo la sentenza merita la censura di aver trascurato o contraddittoriamente moti- vato punti decisivi per la risoluzione della controver- sia. Le considerazioni svolte assorbono parte del secon- do motivo con cui l'ammnistrazione si duole che la sen- tenza impugnata non abbia acquisito e/o ammesso anche di ufficio, in violazione degli art.22 e 23 della legge 689 del 1981, documentazione tecnica ed ulteriori mezzi di prova che si rendevano necessari,ove riferito ai verbali di contestazione 1498/95 e 57/96 (ed ai docu- menti dagli stessi menzionati) nonché alle relazioni tecniche dello studio AR-Peja con i relativi rilie- vi ed allegati. Mentre la censura è inammissibile ove riferita ad altre non precisate risultanze, per il ca- rattere generico della denuncia, priva dell'indicazione dei mezzi di prova che, pur di ufficio il Pretore avreb- be dovuto ammettere in base al menzionato disposto dell'art. 23 della legge 689/81:in quanto il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito ritenuto sfavorevole, po- stula la specificazione da parte del ricorrente del mezzo di prova (e/o della risultanza) che egli assume decisivo e non ammesso o non valutato dal giudice, per- 13 д ché solo tale specificazione consente alla Corte di alla quale è precluso, salva la denunzia Cassazione di "error in procedendo", l'esame diretto dei fatti di causa- di delibarne la decisività. Del tutto inconsistente è, infine, l'ultimo motivo con cui il comune deducendo violazione dello stesso art.23 della legge 689 del 1981 e 244 cod. proc. civ., lamenta che il Pretore non abbia ammesso la consulenza tecnica chiesta nel corso del procedimento e neppure la deposizione del teste AR, autore delle citate rela- zioni tecniche che avrebbe dovuto confermare l'avvenuta erosione ed asportazione del territorio anche in epoca successiva all'11 luglio 1995, e riferire sulle attivi- tà tecniche e sugli esiti di quelle attività. Per quel che riguarda la consulenza tecnica, infat- ti, lo stesso ricorrente ha ammesso (pag.15) che il mezzo era diretto esclusivamente "ad accertare l'avvenuta cavazione"; la quale, invece, costituiva un dato del tutto pacifico e non contestato dalla Calce- struzzi né in relazione ai due periodi indicati dai verbali di accertamento (e dalle ordinanze-ingiunzioni) né in realzione ai volumi che risultavano estratti in cascuno di detti periodi. Per cui, giustamente il Pre- tore l'ha giudicata assolutamente inconferente sia in ordine alla prova che doveva essere fornita 14 dall'amministrazione comunale sull'identità dell'autore dell'estrazione, sia a maggior ragione, per smentire le risultanze testimoniali e documentali fino a quel mo- mento acquisite, comprovanti tutte che a dette attività successive all'11 luglio 1995, la società controricor- rente era rimasta del tutto estranea. Del pari inconcludente è l'inammissibile giudizio sull'efficacia probatoria delle rilevazioni altimetri- che dallo stesso eseguite e peraltro già depositate in atti (pag.15 del ricorso), devoluta al tecnico AR con il capitolo di prova contestato, che invece in base al disposto dell'art.244 cod.proc.civ. doveva contenere fatti specifici prospettati in modoesclusivamente chiaro e preciso al duplice scopo di consentire al giu- dice di rendersi conto della concludenza della prova e di permettere all'avversario di proporre le proprie di- fese (anche a mezzo di prova contraria):e non un gene- rico rinvio a generiche ed imprecisate attività tecni- che compiute dal teste che il comune di Cerro non aveva provveduto a specificare neppure nel termine assegnato- gli dal Pretore. Mentre, se la funzione del capitolato di prova era soltanto quella dedotta dall'amministrazione nel ricorso, di confermare le re- lazioni e gli allegati dello stesso tecnico già "depositati in udienza" ne ancor più palese 15 l'irrilevanza, avendo la sentenza impugnata dimostrato che gli stessi, rivolti soltanto a quantificare i volumi estratto e le aree interessate di materiale non apportavano alcun elemento utile dall'escavazione, per dimostrare che l'attività estrattiva della Calce- struzzi era proseguita oltre il termine consentito so- pra indicato. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento dei motivi del ricorso incidentale, tut- ti espressamente subordinati all'accoglimento dell'impugnazione del Comune, non verificatosi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali che liquida in favore dei controricorrenti in complessive £. 15.215000 di cui £.15.000.000 per (1) сабе: ері обі: (2) аббевіћ onorario di difesa. Così deciso in Roma 1'11 gennaio 2001. Il Consigliere estensoreConfigliere est Il Presidente Vin z Balkon Salvatore Salvago Vincenzo Baldassarre Flint l CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sefione Civile. pulleria JL CANCELLIERE Depositate Andrea Blanchi * ABR. 2001 CANCELLIERE