Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633 la condotta di colui che, per trarne profitto, abusivamente duplichi o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore elettronico. (Fattispecie nella quale il titolare di una scuola informatica, organizzata in forma imprenditoriale, aveva abusivamente duplicato mediante un masterizzatore numerosi programmi per elaboratore, installandoli all'interno di sistemi informatici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2011, n. 18905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18905 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/10/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - N. 2147
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 2383/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI ED, nato a [...] il [...];
avverso sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19.10.2010;
udita nella udienza pubblica del 20 ottobre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 19 ottobre 2010 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 22 dicembre 2008 (con la quale GI ED, imputato del delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, era stato ritenuto colpevole del detto reato e condannato alla pena ritenuta di giustizia), concedeva al detto imputato le circostanze attenuanti generiche e per l'effetto riduceva l'originaria pena a mesi quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.
Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo falsa e/o erronea applicazione della legge penale e carenza di prova nella valutazione della prova della responsabilità.
Al GI veniva fatto carico del reato di cui sopra "perché quale amministratore della società IDINET FORMAZIONE E SISTEMI, abusivamente duplicava e deteneva a fini commerciali, inserendoli in 24 computer n. 20 programmi per elaboratore e nella specie - dopo le parziali esclusioni assolutone già operate in primo grado - n. 16 microsoft Office 2000 Premium;
n. 2 Microsoft Office 97 Professional;
n. 1 Symatec Norton Antiviurs 2003 e n. 1 Symatec Norton System Works 2002, privi di licenza d'uso e/o documentazione attestante il legittimo utilizzo", Fatto commesso in Palermo il 18 maggio 2004. Secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata, le ragioni alla base della decisione consistono nella valutazione operata dalla Corte territoriale dei risultati della perizia tecnica con la quale è rimasto accertato che 20 dei 24 programmi informatici in possesso del GI sono risultati privi della docenza d'uso. La Corte di Appello, coniugando i risultati di tali accertamenti tecnici con una serie di elementi costituiti dalla presenza di un masterizzatore e dal pregresso, recente acquisto da parte dell'imputato di alcune copie regolari di un programma già abusivamente detenuto, ha correttamente ricavato il convincimento che tali elementi avevano permesso al GI di copiare programmi pur senza licenza d'uso ed installarli all'interno dei computers in dotazione.
Altrettanto correttamente la Corte ha affermato che la detenzione l'utilizzazione di software illecitamente riprodotti costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 171 bis laddove emerga la finalità di profitto, costituente ratio dell'incriminazione.
Sulla base di queste considerazioni la censura difensiva afferente alla carenza di motivazione è certamente priva di pregio stante non solo l'esaustività delle argomentazioni adottate dalla Corte ma soprattutto il ragionamento logico che ne sta alla base. L'affermazione del ricorrente secondo la quale, stante l'assenza di verifica tecnica era impossibile dimostrare l'avvenuta duplicazione ed installazione, è infatti superata dal ragionamento svolto dalla Corte sulla base del collegamento tra il dato tecnico (gli accertamenti della Guardia di Finanza attestanti l'assenza di licenza d'uso della maggior parte dei programmi) e due circostanze fattuali (presenza di apparecchiatura atta alla duplicazione ed acquisto, quattro mesi prima dell'accertamento, di cinque programmi regolari):
il risultato di tale operazione valutativa va ritenuto perfettamente logico e nient'affatto carente sul piano della completezza. Nè appare condivisibile l'ulteriore censura mossa dal ricorrente circa gli esiti delle dichiarazioni rese da uno degli Ufficiali di P.G. verbalizzanti, in quanto contenente valutazioni in fatto precluse in questa sede.
Quanto, poi, all'ulteriore argomentazione svolta dal ricorrente circa l'illogicità e carenza della motivazione nella parte in cui viene evidenziata la circostanza del pregresso acquisto di copie regolari di un programma detenuto abusivamente, trattandosi in realtà di un aggiornamento della versione precedente, si tratta di rilievo privo di pregio.
La Corte territoriale, infatti, aveva già disatteso la tesi difensiva che riposava sulla liceità di una condotta costituita dalla riproduzione di copie delle versioni (di programma) precedenti, dopo l'acquisto degli aggiornamenti, in quanto condotta sfornita di sanzione.
Il richiamo giurisprudenziale menzionato dalla Corte - giudicato improprio dalla difesa del ricorrente - è assolutamente pertinente alla fattispecie in esame, essendo pacifico che integra la fattispecie delineata dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, la riproduzione (o duplicazione) di software al fine di profitto, espressione di contenuto più esteso rispetto al fine di lucro, in quanto non richiedente una finalità di tipo prettamente patrimoniale (tra le tante, oltre a Cass. Sez. 3A 8.5.2008 n. 25104, Melesi, Rv. 240535, v. Cass. Sez. 3^ 9.1.2007 n. 149 e Cass. Sez. 3 6.9.2001 n. 33303). Peraltro, è bene ricordare in questa sede che la condotta descritta nel comma 1, art. 171 bis in argomento contempla due ipotesi tra loro distinte: a) il fatto di chi abusivamente duplica, per trame profitto, programmi per elaboratore;
b) il fatto di chi, per trame profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
Se elemento comune alle due condotte è la finalità di profitto, avente per oggetto programmi per elaboratore, è diversa la materialità della condotta essendo richiesta, nel primo caso, la duplicazione e, nel secondo caso, la importazione distribuzione, vendita, concessione in locazione o detenzione del programma duplicato (quest'ultima se volta a scopi commerciali e/o imprenditoriali).
Peraltro nella nuova accezione della L. n. 633 del 1941, art. 171 bis conseguente alla modifica intervenuta con la L. n. 248 del 2000, perché la detenzione di programmi duplicati sia illecita è richiesto che tale detenzione avvenga a scopo commerciale o imprenditoriale (laddove la precedente formula conteneva il riferimento al solo scopo commerciale), con la conseguente esclusione dall'area della punibilità, di condotte poste in essere da liberi professionisti non imprenditori ovvero non commercianti. Non è dato rinvenire alcun contrasto tra tale affermazione e quella contenuta nella sentenza 25104/2008, attesa la limitatezza della valutazione in quest'ultima pronuncia riferita alla sola nozione del fine di profitto (trattandosi in tale caso di argomentazione sviluppata in relazione ad un ricorso avverso sentenza dei applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), in quanto il nucleo essenziale della punibilità risiede nella condotta (illecita) di colui che detenga per scopi commerciali o imprenditoriali materiale per elaboratore illecitamente duplicato (Cass. sez. 3 22.10.2009 n. 49385, Bazzoli, rv 245716). Correttamente la Corte di Appello ha affermato la responsabilità del Giangrande sia perché afferente ad una condotta di duplicazione - congruamente valutata nei termini dianzi descritti - sia perché afferente ad una condotta, aggiuntiva, di detenzione per finalità ricorda in sentenza - di una scuola di informatica erogatrice di servizi a pagamento ed imprenditorialmente organizzata). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012