Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2012, n. 12604
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Sentenza 11 dicembre 2012

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Non integra il reato di truffa la condotta di chi consegni alcuni assegni postdatati in pagamento di lavorazioni su alcuni gioielli e, successivamente, presenti denuncia di furto dei titoli, dal momento che la condotta fraudolenta, consistita nella denuncia di furto, non può essere posta in essere dopo il conseguimento del profitto, realizzatosi con la fruizione del servizio di lavorazione dei gioielli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2012, n. 12604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12604
    Data del deposito : 11 dicembre 2012

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