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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. RT CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 2/12/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nelle riunite cause civili in grado di appello iscritte al R.G. n. 1769/2023 e n. 1804/2023 vertenti
TRA
Parte_1
(avv.to Borlè)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA
E
CP_1
(avv.ti G. De Girolamo e R. De Girolamo)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 33 del 18/1/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei CP_1 confronti del - d'ora in poi, breviter, “ ” - si dichiarava che Parte_1 Parte_1 quest'ultimo era inadempiente all'obbligo di corrispondere al ricorrente le retribuzioni per i periodi di illegittimo rifiuto della prestazione lavorativa, dall'ottobre 2012 al 21/4/2013, dall'1/1/2014 al 31/1/2014, dall'1/12/2014 al 31/1/2015, dall'1/1/2016 al 31/1/2016, nonché all'obbligo di corrispondere le differenze retributive maturate nei periodi lavorati dal 22/4/2014 al 31/5/2017, nella misura indicata nei conteggi allegati al ricorso, decurtata degli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e di permessi non goduti,
e, per l'effetto, si condannava il resistente al pagamento della somma complessiva di € 45.881,82, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, e alla refusione di 2/3 delle spese di lite.
Proponevano distinti appelli il e il , cui resistevano, rispettivamente, le controparti. Parte_1 CP_1
Riuniti i giudizi ex art. 335 c.p.c. e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello del - che sfugge alle censure di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevate ex Parte_1 adverso - è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante contesta la ritenuta tardività della costituzione del - con le Parte_1 consequenziali decadenze con riferimento alla produzione documentale e all'eccezione di prescrizione - sostenendo che doveva considerarsi la giornata di sabato come utile al compimento di attività processuali svolte fuori udienza, allorquando, come nel caso di specie, la scadenza del termine c.d. a ritroso cadeva in tale giornata.
Tale assunto risulta privo di pregio.
Al riguardo si è chiarito - v., tra le altre, Cass., sez. VI/III, 12/3/2020, n. 7068; Cass., sez. VI/II,
14/9/2017, n. 21335; Cass., sez. III, 30/6/2024, n. 14767 - che il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 263/2005, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche riguardo ai termini che si computano “a ritroso” - come, nella specie, quello di cui all'art. 416 c.p.c. - ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività; tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (v., da ultimo, Cass., sez. III, 24/3/2023, n. 8496, nel senso che tale regola si applica anche agli atti depositati con modalità telematiche, confutando così il contrario assunto dell'appellante).
Nel caso concreto, la prima udienza ex art. 420 c.p.c. era stata fissata per il 25/10/2017, mentre il si era costituito il 14/10/2017, cadente nella giornata di sabato, per cui il termine di 10 giorni per la Parte_1 costituzione del resistente, ai sensi del citato art. 416 c.p.c., doveva computarsi, appunto, a ritroso dalla data della prima udienza, fissata al 25/10/2017, come termine c.d. libero, ossia con esclusione del giorno iniziale e di quello finale, con conseguente scadenza il 14/10/2017, che essendo, però, un sabato, ai sensi del richiamato comma 5 dell'art. 155 c.p.c., doveva considerarsi prorogato ex lege al giorno precedente, cioè a venerdì 13/10/2017, laddove il si era costituito il giorno successivo e, quindi, tardivamente. Parte_1 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il riconoscimento dell'orario full time operato dal primo giudice, reputando corretto che il avesse trasformato l'originario contratto di lavoro in un Parte_1 rapporto di part time verticale, ossia con le medesime caratteristiche di durata del rapporto precedente, articolato in una prestazione lavorativa per soli 10 mesi l'anno, atteso che, semmai su tale petitum, si era formato il giudicato.
La doglianza si rivela infondata.
Innanzitutto, il Tribunale ha correttamente perimetrato l'oggetto del contendere, costituito dall'accertamento del diritto del al risarcimento dei danni subiti, per non avere il CP_1 Parte_1 correttamente adempiuto all'ordine giudiziale contenuto nella sentenza n. 684/2012 del Tribunale di Cassino
- passata pacificamente in giudicato - la quale, previo accertamento dell'instaurazione inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 9/5/1995, aveva condannato il suddetto al ripristino del rapporto di lavoro ed alla riammissione in servizio del lavoratore. Parte_1
Nello specifico, l'inadempimento era consistito nell'avere riammesso in servizio il - non con CP_1 contratto di lavoro a tempo pieno, bensì - con contratto part time verticale, limitando arbitrariamente la prestazione ad un periodo di 10 mesi all'anno.
Le pretese economiche del erano state correlate: a) alla misura corrispondente agli emolumenti CP_1 retributivi non percepiti per i 2 mesi all'anno di inattività contemplati dal contratto di lavoro part time, in cui il lavoratore non ha potuto svolgere la sua prestazione, b) alle differenze retributive maturate per i periodi lavorati, e c) al risarcimento dei danni futuri fino alla riammissione in servizio a tempo pieno del lavoratore dal deposito del ricorso alla pronuncia della sentenza (le richieste sub a e b sono state accolte nella gravata sentenza, mentre è stata disattesa quella sub c, in ordine alla quale il ha proposto appello, v. infra). CP_1
Nello specifico, la sentenza del Tribunale di Cassino n. 684 del 19/9/2012, intercorsa tra le medesime parti dell'odierno giudizio e pacificamente passata in giudicato - per quanto qui rileva - così statuisce nel dispositivo: “accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data imprecisata in riferimento al rapporto protrattosi dal giorno 9/5/1995 al giorno 7/10/1995, dei termini apposti ai contratti successivi succedutisi fino al 31/3/2008, dichiara che, tra il ricorrente ed il resistente, si è Parte_1 instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 9/5/1995 e che tale rapporto deve considerarsi ancora esistente;
ordina, per l'effetto, al convenuto di ripristinare il Parte_1 rapporto di lavoro subordinato con adibizione del alle medesime mansioni dallo stesso disimpegnate e CP_1 con inquadramento categoriale come da verbale di conciliazione in data 11/8/2006”.
Dalla lettura della relativa motivazione - come giustamente sottolineato dal giudice di prime cure - si evince che la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro, succedutisi tra le parti dal
9/5/1995 sino al 31/3/2008, era fondata sull'assenza dei contratti scritti, sulla base dei quali sono stati instaurati i plurimi rapporti di lavoro, e ciò fin dal primo contratto del 1995 e salvo i due contratti del 2007 e del 2008 prodotti dal ricorrente, per i quali l'apposizione del termine è stata ritenuta nulla per la mancata specificazione delle ragioni giustificative, sub specie di esigenze operative straordinarie e stagionali.
Sempre dalla motivazione della suddetta sentenza, risulta che il giudice allora adìto aveva espressamente disatteso, ritenendola inconferente, infondata e contraddetta dalle stesse determinazioni assunte sul punto dal , la deduzione di quest'ultimo secondo cui, in caso di trasformazione dei Parte_1 rapporti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, la pronuncia avrebbe dovuto riconoscere un rapporto di lavoro part time verticale su base annua. Sul punto, va riportata la parte della motivazione della pronuncia in cui si legge: “Tale ultima constatazione permette di relegare nel residuale prossimo all'inconferenza l'ulteriore obiezione di resistenza,
a tenore della quale, in caso di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporto, unico, a tempo indeterminato, la pronuncia non potrebbe obliterare il requisito della stagionalità, con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro part time verticale su base annua. Se fondata fosse questa obiezione, diverrebbe difficile comprendere le determinazioni sul punto specifico assunte dallo stesso
”. Parte_1
Stante che, ai fini dell'interpretazione del giudicato esterno, la comprensione del comando giudiziale contenuto nel dispositivo, nella sua esatta portata, postula necessariamente la lettura congiunta della motivazione, ne consegue che, con la statuizione di condanna contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Frosinone n. 684/2012, si era ordinato al di ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo indeterminato e di riammettere in servizio il con contratto di lavoro a tempo pieno CP_1
(e non con contratto part time verticale su base annua, come erroneamente opinato dall'odierno appellante).
In altri termini, nella precedente sentenza di accertamento inter partes, non si rinviene alcun passaggio motivazionale, neanche incindenter tantum, avente ad oggetto un pregresso patto di part time verticale tra le parti, sicchè, coerentemente, nella conseguente statuizione di condanna del alla Parte_1 riammissione in servizio del ricorrente, il Tribunale non aveva fatto alcun riferimento a tale ridotta modalità oraria della prestazione lavorativa.
Gli unici contratti scritti, relativi ai pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato tra le parti, risultavano quelli prodotti dall'originario ricorrente stipulati in data 23/3/2007, 31/3/2008 e 30/4/2012, nei quali la durata dell'orario di lavoro settimanale era stabilita in 38 ore di media nell'arco della durata del rapporto (v. la clausola C1); trattavasi, dunque, di contratti di lavoro a tempo pieno, considerato che tale era la durata del lavoro ordinario settimanale ai sensi dell'art. 41 del CCNL per i dipendenti di di Pt_1 bonifica e miglioramento fondiario del 6/3/1996 e delle analoghe disposizioni dei successivi contratti collettivi
(v. art. 45 CCNL del 17/4/2022 sub alleg. 23 e art. 51 CCNL del 25/4/2010 sub alleg. 24).
Al riguardo, il continua a sostenere che la tipologia di part time corrispondeva, nella Parte_1 sostanza, alla fattispecie negoziale realizzatasi in fatto tra le parti ed appariva conforme alla limitazione della prestazione lavorativa alla durata della stagione irrigua, e che, in relazione a ciascun contratto a termine, il era stato assunto per esigenze stagionali, per cui il rapporto convertito in sede giudiziale doveva CP_1 essere qualificato come rapporto di lavoro ad orario ridotto (part time verticale).
Sul punto, il Tribunale ha correttamente replicato nel senso che così si sovrappone impropriamente la durata dei contratti a tempo determinato full time, di cui la sentenza n. 684/2012 del Tribunale di Cassino aveva accertato l'illegittimità, con il tempo parziale “verticale” della prestazione lavorativa, giungendo in tal modo ad obliterare un elemento invece ineludibile, ossia che “il patto di part time verticale presuppone indefettibilmente l'alternanza di periodi di lavoro e periodi di inattività ed è diverso dal patto di apposizione di un termine alla durata del contratto” (citando la sentenza n. 144/2020 di questa Corte territoriale resa in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame).
Ultroneo si rivela, altresì, l'assunto del , ad avviso del quale “se l'odierno appellato riteneva Parte_1 di aver diritto alla conversione in un rapporto di lavoro a tempo pieno, avrebbe dovuto proporre appello avverso la statuizione di cui sopra, senza che oggi lo stesso possa richiedere una diversa e nuova decisione con riferimento alla collocazione temporale del rapporto di lavoro convertito”. In realtà, non sussisteva alcun onere del di impugnare la decisione al fine di ottenere un bene, CP_1 ossia il riconoscimento del diritto alla conversione del rapporto a tempo pieno, che aveva già ottenuto, trattandosi di statuizione implicita al relativo ordine giudiziale e naturalmente conseguente a quanto accertato, spettando semmai al appellare la stessa sentenza al fine di affermare il contrario. Parte_1
Del resto, milita in favore della conclusione di cui sopra anche il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi, invece, la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (v., ex multis, Cass., sez. lav., 18/3/2004, n. 5518).
Dunque, si è correttamente accertato che il , mediante la deliberazione n. 56 del 17/4/2013 Parte_1 adottata dal Comitato esecutivo in (asserita) ottemperanza alla sentenza n. 648/2012 del Parte_1
Tribunale di Cassino, non aveva adempiuto all'obbligazione nascente dalla statuizione di condanna della citata sentenza, la quale gli imponeva, appunto, di ripristinare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il con contratto a tempo pieno, essendo pacifico, invece, che il contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato del 19/4/2013 prevedeva la riammissione in servizio a tempo parziale verticale c.d. ciclico o multiperiodale (ai sensi dell'art. 126 del CCNL di categoria)
Per completezza - anche se tale profilo non è stato sviluppato compiutamente dal - si è Parte_1 acutamente osservato che la sottoscrizione del suddetto contratto, da parte del , non poteva in alcun CP_1 modo ritenersi palesante una volontà novativa dell'obbligazione nascente dalla succitata sentenza e del cui inadempimento l'originario ricorrente si lamentava.
Atteso che l'animus novandi costituisce elemento indefettibile della novazione oggettiva unitamente all'aliquid novi ai sensi dell'art. 1230 c.c. e che esso consiste “nell'inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova” - v., per tutte, Cass., sez. II, 14/9/2022, n.
27028 - il , al momento della sottoscrizione del contratto del 19/4/2013, e poi ancora con successive CP_1 diffide ricevute dal in data 7/1/2014, 1/2/2016 e 11/1/2017, rinnovando l'invito di cui all'atto di Parte_1 messa in mora del 2/10/2012, aveva ripetutamente intimato al di provvedere al ripristino della Parte_1 piena funzionalità del rapporto lavorativo “con riammissione in servizio a tempo indeterminato pieno e pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate”, dichiarando, al contempo, di sottoscrivere il contratto e di essere disponibile all'immediata ripresa dell'attività lavorativa “al solo fine di evitare ulteriori danni, ed anche per le ragioni di cui all'art. 1227 c.c., considerata anche la natura alimentare della retribuzione” corrisposta dal , ma senza alcuna rinuncia “ai diritti tutti riconosciutimi dal giudice del lavoro di Parte_1
Cassino con la sentenza n. 684/2012” e “senza però intendere novare il rapporto di lavoro già in essere con il così come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 648/2012”. Parte_1
In conclusione, stante la (unilaterale e arbitraria) riduzione della durata della prestazione lavorativa del
, in violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., rifiutando di ricevere la prestazione lavorativa offerta dal CP_1 lavoratore, risulta corretta la condanna del al pagamento della retribuzione per i “periodi di Parte_1 inattività lavorativa” - dall'ottobre 2012 al 21/4/2013, dall'1/1/2014 al 31/1/2014, dall'1/12/2014 al 31/1/2015, dall'1/1/2016 al 31/1/2016 - mentre non si registrano contestazioni, da parte dell'odierno appellante, sulla condanna al pagamento anche delle differenze retributive maturate nei “periodi lavorati” dal 22/4/2014 al
31/5/2017, nella misura indicata nei conteggi allegati al ricorso introduttivo, decurtata degli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e di permessi non goduti. Con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante si lamenta, da un lato, del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione e, dall'altro, della mancata considerazione dell'accordo conciliativo intercorso tra le parti in data 11/8/2006.
Relativamente all'eccezione di prescrizione, si è sopra rilevato che la stessa è inammissibile, in quanto, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, il , costituitosi tardivamente, ne risulta Parte_1 decaduto, mentre, in merito alla dedotta intercorsa conciliazione, in realtà, l'efficacia preclusiva della stessa era stata già delimitata nella più volte citata sentenza n. 684/2012 del Tribunale di Cassino alla sola questione concernente il riconoscimento di mansioni superiori, estranea, però, al presente questo giudizio.
Passando all'esame del distinto appello proposto dal , si censura il passaggio motivazionale in CP_1 cui, quanto alla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni futuri dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio sino alla sentenza, il Tribunale ha rigettato la domanda “in assenza di puntuali allegazioni e riscontri probatori in merito alle lamentate conseguenze pregiudizievoli, non risultando in particolare specificato nel corso del processo quali emolumenti retributivi, ed in relazione a quali periodi dell'anno, non sarebbero stati corrisposti medio tempore”.
La censura appare fondata.
Invero, così facendo il Tribunale ha attribuito al lavoratore un onere probatorio su di lui non gravante, nel senso che non ha considerato, in particolare, che, essendo state proposte due domande di risarcimento danni per illecito contrattuale - una relativa al periodo precedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio e l'altra per il periodo successivo - il creditore era tenuto ad allegare e dimostrare, per entrambe, solo il relativo fatto costitutivo, ossia l'inadempimento dell'altro contraente, incombente, questo, pienamente assolto per quanto sopra delineato, laddove, invece, lo stesso giudice, per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni futuri - che differiva dalla prima solo perchè limitata all'an debeatur - aveva erroneamente rimproverato all'originario ricorrente di non aver allegato e provato le conseguenze pregiudizievoli concretamente subite.
Posta la pacifica proponibilità delle domande di condanna generica anche nelle controversie di lavoro, laddove è sufficiente l'allegazione del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa, dei quali deve essere data la prova sia pure sommaria e generica, mentre viene rinviato al separato giudizio l'accertamento in concreto del danno e la sua determinazione quantitativa - v., ex plurimis, Cass., sez. un., 12/10/2022, n.
29862 - si ritiene che il non avesse alcun onere di specificare anche gli ulteriori elementi retributivi non CP_1 ricevuti dal in corso di causa, poiché trattavasi di incombente demandato al separato giudizio sul Parte_1 quantum (come da rituale riserva formulata a pag. 14 del ricorso introduttivo).
Per quanto fin qui esposto, l'appello proposto dal va accolto e l'impugnata sentenza va CP_1 parzialmente riformata - ferma nel resto - nel senso di cui appresso.
Atteso l'esito complessivo della lite, che registra la prevalente soccombenza del - risultando Parte_1 disattesa, alla fine, la sola domanda del tesa al risarcimento dei danni morali - il primo va condannato CP_1 alla refusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dal secondo, che vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo al appellante, le condizioni Parte_1 oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello proposto dal Parte_1
b - accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma CP_1 per il resto, dichiara il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni, pari alle differenze retributive maturate, dal deposito del ricorso introduttivo sino all'odierna pronuncia, quale lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, inquadramento nel livello Area C, parametro 127, del CCNL
Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del
Tribunale di Cassino n. 684/2012, e condanna il al relativo pagamento da quantificarsi in separata Parte_1 sede;
c - condanna il alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, a Parte_1 titolo di compensi, in € 6.000,00 quanto al primo grado e € 7.500,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
d - dà atto che sussistono per il le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(RT CE)