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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/05/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1551 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARA, 99 C.F._1
BROLO presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2019, la sig.ra
[...]
ha adito questo Tribunale, lamentando l'illegittimità del Parte_1
provvedimento emesso dall' Controparte_2
mediante il quale è stata disposta la cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2015 e 2016. La ricorrente ha altresì contestato la richiesta di ripetizione di somme percepite, pari ad € 8.487,65,
a titolo di indennità di malattia e maternità, ritenute dall' indebite. CP_2
L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della pretesa CP_2
attorea e, in via preliminare, eccependo l'intervenuta decadenza dal diritto e dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Decreto Legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 1970, n.
83.
La normativa vigente stabilisce che la decadenza per proporre azione giudiziaria avverso provvedimenti definitivi in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli decorre dal momento della notifica o, comunque, della conoscenza del provvedimento lesivo. In tale contesto normativo, l'art. 38, commi
6 e 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto che la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi, comprensivi anche delle variazioni, sul sito internet dell' , equivale a notifica a tutti gli CP_2
effetti di legge.
Nel caso in esame, è documentalmente provato che la cancellazione è stata resa nota mediante pubblicazione sul sito per il periodo compreso tra il CP_2
15/09/2017 e il 16/10/2017. A decorrere da quest'ultima data, la ricorrente aveva l'onere di proporre, entro 30 giorni, ricorso amministrativo alla Commissione
CISOA, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375. Trascorso inutilmente detto termine, il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, facendo decorrere il termine perentorio di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Il termine finale per proporre l'azione giurisdizionale, pertanto, era il
16/03/2018. Tuttavia, il ricorso giudiziario risulta depositato solo in data
04/06/2019, e dunque oltre il termine previsto per legge, con conseguente decadenza dal diritto e dall'azione.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito la natura sostanziale del termine previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970. In particolare, si è affermato che tale termine non è soggetto a sospensione né a interruzione e che la relativa eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
Cass. civ. Sez. Lav., nn. 5942/2001, 8650/2008, 25892/2009, 15813/2009).
A sostegno della validità costituzionale della normativa sopra richiamata, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 2021, nella quale si è espressamente affermato che la pubblicazione telematica dei provvedimenti dell' è legittima e proporzionata, in considerazione della necessità di CP_2
assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa e la rapida definizione dei rapporti giuridici nel settore agricolo, caratterizzato dalla molteplicità e dispersione territoriale dei soggetti interessati.
Ne consegue che la questione dell'intervenuta decadenza è di natura assorbente e rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni relative alla fondatezza nel merito della domanda, inclusa la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e della legittimità della richiesta di restituzione delle somme.
Tenuto conto della particolare complessità giuridica della questione trattata, della stratificazione normativa e della non sempre univoca interpretazione giurisprudenziale dei termini di decadenza nelle controversie relative all'iscrizione negli elenchi agricoli, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale decisione è altresì giustificata dalla possibilità che l'evoluzione giurisprudenziale recente abbia indotto in errore la parte ricorrente circa la tempestività dell'azione da intraprendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, dichiara:
• l'inammissibilità del ricorso proposto da contro l' Parte_1 [...]
, per intervenuta decadenza dal diritto Controparte_1
ad agire ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 3 febbraio 1970, n. 7;
• che la questione dell'intervenuta decadenza assorbe ogni ulteriore valutazione di merito, ivi compreso l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro allegato e la fondatezza della richiesta di reiscrizione negli elenchi anagrafici;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla complessità normativa e interpretativa della controversia.
Così deciso in Patti 08/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo