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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/10/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa MA LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6900/2019 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: luci e vedute e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.
PI RD (C.F.: ), dall'Avv. Renditiso Giulio (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
) e dall'Avv. Persico Rosa (C.F.: ) presso il cui studio, C.F._3 CodiceFiscale_4 sito in Sorrento (Na) alla Via Fuorimura 20/B, elettivamente domicilia (per le comunicazioni: fax n. 081/8073030; indirizzo di p.e.c.: Email_1
Attore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_5 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'Avv.to Fiorentino Sergio (C.F.: ) e dell'avv. Fiorentino CodiceFiscale_6
FR (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Sorrento (Na) alla Via Luigi CodiceFiscale_7
De Maio n. 5, elettivamente domicilia (per le comunicazioni: fax n. 081/8073949; indirizzi di p.e.c. Email_2 Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza cartolare dell'11.03.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte attrice: “1. Previo accertamento dell'esistenza di una finestra (apertura) con veduta diretta
e obliqua collocata nel muro perimetrale di proprietà della sig.ra dell'unità CP_1 immobiliare sita in Massa Lubrense alla Via delle Tore n.5 nella zona a confine con la veranda
1 (terrazzo e/o area cortilizia) di proprietà esclusiva del sig. : A) Accertare, in via Parte_1 preliminare, l'irregolarità di tale finestra/apertura in quanto carente dei requisiti della prospectio nonché realizzata in violazione delle regole dettate in tema di distanze – oltre che lesiva del diritto alla privacy e limitativa del diritto di proprietà esclusiva del sig.
[...]
; B) Accertato il carattere irregolare della finestra/apertura – rigettando ogni eventuale Pt_1 richiesta di controparte funzionale alla permanenza di tale apertura -, inquadrarne la configurazione quale luce irregolare disponendone e ordinandone alla sig.ra CP_1 la regolamentazione;
C) Disporre ogni accorgimento necessario all'eliminazione dell'affaccio
e veduta diretta anche mediante innalzamento dell'apertura al fine di trasformarla in luce ordinando l'esecuzione di tale trasformazione alla sig.ra o, in alternativa, CP_1 ordinandone la chiusura;
D) Accertata la lesione del diritto di proprietà conseguente all'illegittimo esercizio abusivo di una servitù di veduta condannare la sig.ra CP_1 al risarcimento dei danni patiti dall'attore da quantificarsi anche ex. 1226 c.c. attraverso il ricorso a criteri equitativi;
2. Rigettare tutte le domande riconvenzionali dispiegate da controparte;
3. Alla luce della domanda riconvenzionale dispiegata da controparte avente ad oggetto l'arretramento della tettoia a copertura della veranda per mancato rispetto delle distanze nelle costruzioni e/o delle norme regolamentari di cui si chiede il rigetto si dispiega domanda riconvenzionale di accertamento e di declaratoria della sussistenza di un diritto di servitù di installazione e di mantenimento della tettoia per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione a favore dell'unità abitativa contraddistinta catastalmente con la particella 1053 sub 4 e a danno dell'unità contraddistinta con la particella 1053 sub 3 di proprietà di parte convenuta;
4. Con salvezza di spese ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Parte convenuta: “1) accertare e dichiarare in via incidentale che la sig.ra è CP_1 piena ed esclusiva proprietaria dell'unità abitativa sita in Massa Lubrense alla via delle Tore
n. 5 e censita al NCEU al foglio 14 col mappale 1053 sub 3 e che il sig. è pieno Parte_1 ed esclusivo proprietario dell'unità abitativa sita in Massa Lubrense alla via delle Tore n. 5 e censita al NCEU al foglio 14 col mappale 1053 sub 4; 2) in via principale, accertare e dichiarare, in accoglimento delle gradate domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 1079 c.c., la sussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 CP_1 sub 4 di proprietà di , di servitù di veduta, costituita per destinazione del padre Parte_1 di famiglia o in subordine acquistata per usucapione, avente ad oggetto l'esercizio di veduta e affaccio dalla finestra aperta nel muro perimetrale della p.lla sub 3 a confine con l'attuale
2 veranda annessa alla p.lla sub 4; 3) in via subordinata, con riferimento alla deprecata ipotesi di ritenuta carenza dei caratteri della veduta in relazione alla finestra de qua, accertare e dichiarare, in accoglimento delle gradate domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 1079 c.c., la sussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 CP_1 sub 4 di proprietà di , di servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia Parte_1
o in subordine acquistata per usucapione, avente ad oggetto l'esercizio della veduta o in subordine la presa di luce ed aria dalla finestra aperta nel muro perimetrale della p.lla sub 3 a confine con l'attuale veranda annessa alla p.lla sub 4; 4) con riferimento alla ipotesi in cui, rispetto alle facoltà connesse alla servitù di cui sia accertata l'esistenza in accoglimento della conclusione sub 2) o sub 3), sia ritenuta l'estraneità delle operazioni di apertura e chiusura delle persiane montate esternamente alla finestra de qua, accertare e dichiarare, in accoglimento della apposita domanda avanzata in via riconvenzionale con autonoma azione ex art. 1079 c.c., la sussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 di CP_1 proprietà di , di servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia o in Parte_1 subordine acquistata per usucapione, avente ad oggetto l'esercizio di effettuare le operazioni di apertura e chiusura delle persiane nell'adiacente spazio aereo dell'attuale veranda annessa alla
p.lla sub 4; 5) in conseguenza dell'accoglimento di alcuna delle subordinate conclusioni di cui sub 2), 3) e 4), accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle do-mande complessivamente spiegate dal sig. nei confronti della sig.ra ; Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, rigettare le stesse in toto;
6) in subordine, indipendentemente dall'accoglimento di alcuna delle subordinate conclusioni di cui sub 2), 3) e 4), accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di carenza dei caratteri della luce (di tolleranza) con riferimento alla finestra de qua ovvero dell'eccezione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 901-904 c.c., l'infondatezza della domanda del sig.
[...]
diretta alla condanna della sig.ra alla chiusura della finestra ovvero Pt_1 CP_1 alla trasformazione della stessa in luce e alla relativa regolarizzazione, e, per l'effetto ovvero in accoglimento dell'eccezione di insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2043 c.c., accertare
e dichiarare l'infondatezza della domanda spiegata dal sig. diretta alla Parte_1 condanna della sig.ra al risarcimento dei danni;
e, per l'effetto, rigettare l'una CP_1
e l'altra in toto;
7) in via di estremo gravame, accertare e dichiarare, in accoglimento dell' ecce- zione di estinzione del relativo diritto per prescrizione e/o dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva ovvero di difetto di titolarità della situazione sostanziale legittimante con
3 riferimento ai danni maturatisi in costanza di usufrutto, accertare e dichiarare l'infondatezza, in tutto o in parte, della domanda spiegata dal sig. diretta alla condanna della Parte_1 sig.ra al risarcimento dei danni;
e, per l'effetto, rigettare la stessa in tutto o in CP_1 parte;
8) in ogni caso, accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 949 c.c., la insussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa Parte_1 censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di , del diritto di servitù a tenere Controparte_1 le proprie fabbriche a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 5 delle norme attuative del
PRG del Comune di Massa Lubrense e a quella prescritta dall'art. 906 c.c. rispetto alla parete in cui è aperta la finestra de qua, e, per l'effetto, previo accertamento che la tettoia posta a copertura dell'antistante porzione dell'ex area cortilizia annessa all'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 non rispetta né la distanza prescritta dall'art. 5 delle norme attuative del
PRG del Comune di Massa Lubrense né la distanza prescritta dall'art. 906, condannare il sig.
a demolire detta tettoia in tutto o in parte ovvero ad arretrarla in tutto o in parte Parte_1 fino a garantire il rispetto della distanza di metri dieci dalla parete in cui è aperta la finestra o in subordine della distanza di metri tre dalla faccia del muro in cui si apre la finestra e dai lati della stessa;
9) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di onorari, spese Parte_1
e competenze del presente giudizio, con attribuzione agli scriventi avvocati che se ne dichiarano antistatari.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14.11.2019, evocava Parte_1 in giudizio, all'udienza del 01.04.2020, innanzi all'intestato Tribunale la convenuta
[...]
come in epigrafe generalizzata e rappresentata, per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1) Previo accertamento della esistenza di una finestra (apertura con veduta diretta ed obliqua) collocata nel muro perimetrale di proprietà della sig.ra dell'unità CP_1 immobiliare sita in Massa Lubrense alla via delle Tore n. 5 nella zona a confine con la veranda
(terrazzo e/o area cortilizia) di proprietà esclusiva del sig. : A) Accertare, in via Parte_1 preliminare, l'irregolarità di tale finestra/apertura in oggetto in quanto carente dei requisiti della prospectio nonché realizzata in violazione delle regole dettate in tema di distanza – oltre che lesiva del diritto della privacy e limitativa del diritto di proprietà esclusiva del sig.
[...]
; B) Accertato il carattere irregolare della finestra/apertura […], inquadrarne la Pt_1 configurazione quale luce irregolare disponendone e ordinandone alla sig.ra CP_1 la regolamentazione;
C) Disporre ogni accorgimento necessario all'eliminazione dell'affaccio
e della veduta diretta anche mediante innalzamento dell'apertura al fine di trasformarla in luce
4 ordinando l'esecuzione di tale trasformazione alla sig.ra o, in alternativa, CP_1 ordinandone la chiusura;
D) Accertata la lesione del diritto di proprietà conseguente all'illegittimo esercizio abusivo di una servitù di veduta, condannare la sig.ra CP_1 al risarcimento dei danni patiti dall'attore da quantificarsi anche ex art. 1226 c.c. attraverso il ricorso a criteri equitativi;
2) con salvezza di spese ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori antistatari.”
A sostegno della domanda l'attore premetteva in fatto:
- di essere proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune di Massa Lubrense (Na) alla Via delle Tore n.5, identificata al N.C.E.U. di Massa Lubrense alla partita , foglio 14, P.IVA_1 mappale 1053, sub. 4, Piano T-1, int.3, in virtù di acquisto fattone con atto di compravendita a rogito del Notaio (Rep. n.29104 - Racc. n.5447) del 11.07.1995, con il quale Persona_1 la sig.ra vendeva all'attore la nuda proprietà del cespite e più CP_2 Parte_1 precisamente: porzione di fabbricato articolata su due livelli, piano terra composto da un vano, cucina, piccolo deposito, cisterna, sottoscala, due wc e veranda, e, piano primo, al quale si accede da scala coperta, composto da due vani, ingresso, disimpegno e wc;
confinante con proprietà
per due lati e proprietà per i restanti due lati;
CP_3 CP_1
- che, a sua volta, la nuda proprietà del detto cespite perveniva alla dante causa, CP_2 in virtù di atto di donazione a rogito del Notaio di Napoli del 3 agosto 1987 (Rep. n.28280 Per_2
- registrato a Napoli il 1 settembre 1987 al n.3233/V e trascritto il 1 settembre 1987 ai nn.22538/17410) con il quale il sig. - riservandosi l'usufrutto vitalizio e in caso Persona_3 di premorienza della moglie - donava alle figlie Persona_4 CP_1 [...]
, e la nuda proprietà di diversi immobili facenti CP_3 CP_4 CP_2 originariamente parte di un unico complesso immobiliare sito in Massa Lubrense alla Via Tore
n.5 di cui lo stesso era proprietario e possessore.
- che, a seguito del decesso del sig. (avvenuto in Massa Lubrense l'11.05.2006) Persona_3
e, successivamente, della moglie (avvenuto in data 31.01.2014), si Persona_4 consolidava, in data 31.01.2014, in capo all'istante la piena proprietà Parte_1 dell'immobile acquistato dalla zia e, in capo, alla sig.ra la piena CP_2 CP_1 proprietà dell'immobile ricevuto, con atto di donazione, in nuda proprietà dal compianto genitore
; Persona_3
- rappresentava, inoltre, che le diverse unità immobiliari donate dal genitore, , alle Persona_3 quattro figlie facevano originariamente parte di un unico complesso immobiliare nella piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
che, i diversi ambienti erano tutti collegati gli uni agli altri e per alcune servitù apparenti, sussistenti tra i vari immobili, il donante prevedeva espressamente
5 l'obbligo a carico del donatario di rimuoverle al consolidamento della piena proprietà mentre per altre, invece, le intese venivano prese nell'ambito della famiglia soltanto verbalmente;
- che, tra i diversi ambienti pervenutigli in titolarità vi era anche una veranda, originariamente area cortilizia, posta tra i diversi ambienti dell'unico complesso immobiliare, in relazione alla quale pende pratica di condono edilizio presentata dal dante causa, con istanza CP_2 depositata al Comune di Massa Lubrense in data 28.02.1995 (Prot. n.4659 - pratica n.3396), ancora in fase di istruttoria;
- che, secondo le originarie configurazioni della proprietà del dante causa , l'unità Persona_3 immobiliare, poi, assegnata in titolarità alla figlia presentava altresì una CP_1 finestra - con veduta diretta e laterale ed affaccio diretto - nella veranda (o area cortilizia) assegnata alla germana e, poi, trasferita al TE;
CP_2 Parte_1
- che, al fine di evitare una visuale diretta nonché l'affaccio nella proprietà esclusiva dell'istante, dapprima, per vie brevi e poi, con missiva del 16.06.2016, chiedeva alla zia, Parte_1
la trasformazione della finestra in luce con spostamento della stessa in area CP_1 alta del muro perimetrale;
- che, vano risultava il tentativo di mediazione attivato, a tal uopo, dall'attore innanzi all'Organismo “FO.SVI.TER” con sede di Piano di Sorrento, conclusosi con esito negativo;
In diritto, l'istante deduceva che la detta finestra - di altezza dal piano di calpestio della veranda di 120 cm e di larghezza di 110 cm, posta sul muro perimetrale della proprietà della sig.ra
[...] confinante con la proprietà di - non rispettando i requisiti normativi in CP_1 Parte_1 tema di vedute e, mancando della funzione effettiva e concreta dell'apertura ovvero della c.d. prospectio (affacciandosi su un terrazzo altrui ed invadendo quindi la sfera personale di altri condomini) doveva qualificarsi quale luce (irregolare) con conseguente diritto della parte istante di chiederne l'adeguamento alle prescrizioni legali di cui all'art. 901 c.c. ovvero l'eliminazione.
Aggiungeva, inoltre, che nel caso di specie non poteva dedursi né la costituzione della servitù prediale per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. (facendo riferimento alla preesistenza della finestra al momento dell'acquisto della piena titolarità dell'immobile cui inerisce la veranda e/o terrazzo di proprietà esclusiva), mancando nell'atto di compravendita ogni riferimento all'eventuale peso che il dante causa originario avrebbe imposto alla proprietà di con la permanenza di tale finestra/apertura (pertanto, in mancanza di una Parte_1 previsione specifica negli atti di provenienza in merito alla permanenza di tale finestra e, in mancanza di una espressa convenzione tra le parti l'istante appariva, dunque, pienamente legittimato a chiederne la regolarizzazione); né l'acquisizione per usucapione di tali aperture posto che, essendo la finestra collocata nel muro di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
6 per tale caso - aperture lucifere collocate nel muro di proprietà esclusiva - la CP_1 giurisprudenza di legittimità esclude che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, possa condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù. In altri termini, la circostanza che l'apertura fosse nel muro di proprietà esclusiva della sig.ra escludeva, CP_1 ulteriormente, la possibilità di poter invocare nel caso prospettato il sussistere di una servitù per usucapione e/o destinazione del padre di famiglia.
Chiedeva, infine, alla luce della lesione del diritto di proprietà e della privacy conseguente all'illegittimo esercizio abusivo della servitù di veduta - consistito nel mancato pieno godimento del bene di sua proprietà - di condannare la sig.ra al risarcimento dei danni CP_1 patiti da quantificarsi anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. attraverso il ricorso a criteri equitativi.
1.2. – In data 12.03.2020 si costituiva in giudizio la convenuta la quale CP_1 chiedeva il rigetto delle domande complessivamente spiegate dall'attore e l'accoglimento delle seguenti domande riconvenzionali:
(a) acquisto per destinazione del padre di famiglia di una servitù di veduta a favore del fondo della convenuta (part.lla 1053, sub 3) ed a carico del fondo dell'attore (part.lla 1053, sub 4): in relazione a detta domanda riconvenzionale, la convenuta precisava che l'art. 900 c.c., ai fini della qualifica di una apertura come veduta, richiede solo che la stessa presenti delle caratteristiche strutturali tali da consentire ad una persona di altezza normale, senza bisogno dell'ausilio di altri mezzi, di affacciarsi e guardare sul fondo del vicino, come avveniva nel caso di specie in cui la finestra, per le sue dimensioni (larghezza m. 1,10 x altezza m. 1,15) e per l'altezza del relativo davanzale dal pavimento (m. 0,95) garantiva di guardare ed affacciarsi all'interno della proprietà del sig. , indipendentemente dall'oggetto della veduta stessa. Pertanto, doveva Parte_1 considerarsi veduta, e non luce irregolare, anche quella nel caso di specie, esercitata dal piano terreno di una costruzione su una proprietà aliena che si trova allo stesso livello.
Parimenti destituita di fondamento doveva dirsi l'avversa pretesa di attrarre la veduta de qua nella categoria delle luci irregolari sul presupposto della pretesa violazione della disciplina in materia di distanze, poiché, se è vero che l'art. 905 c.c. e l'art. 906 c.c. prescrivono la distanza obbligatoria di m. 1,50 e di m. 0,75 dal fondo del vicino rispettivamente per l'apertura di vedute dirette e laterali, è altrettanto innegabile che l'apertura di vedute a distanza inferiore costituisce il contenuto della servitù tipica di veduta, cui fa riferimento l'art. 907 c.c. Detta servitù, doveva dirsi costituita ai sensi dell'art. 1062 c.c. ovvero per destinazione del padre di famiglia ricorrendo tutti i requisiti della citata norma: a) originaria appartenenza dei due fondi
(ovvero delle due parti dell'unico fondo) in capo allo stesso proprietario;
b) esercizio (anche
7 mediato) del possesso dei due fondi (ovvero delle due parti dell'unico fondo) da parte dell'unico proprietario che si estrinsechi nella realizzazione ovvero nel mantenimento di un'opera visibile e permanente che determini una obiettiva condizione di assoggettamento di un fondo all'altro (o di una parte all' altra dell'unico fondo) corrispondente al contenuto di una servitù prediale;
c) esistenza di tale obiettiva condizione di asservimento al momento in cui, per effetto del trasferimento della (piena o nuda) proprietà (anche) di uno (soltanto) dei due fondi (o di una sola parte dell'unico fondo), i due fondi (o le due parti dell'unico fondo) cessano di appartenere al medesimo proprietario;
d) assenza di pattuizioni relative alla servitù.
(b) acquisto per usucapione di una servitù di veduta a favore del fondo della convenuta (part.lla
1053, sub 3) ed a carico del fondo dell'attore (part.lla 1053, sub 4): la convenuta, nell'ipotesi di esclusione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c., spiegava domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della detta servitù di veduta in virtù di un possesso pubblico e pacifico, protrattosi continuativamente ed ininterrottamente per un periodo di gran lunga superiore a quello prescritto dall'art. 1158 c.c., ed estrinsecatosi in facoltà corrispondenti al contenuto della servitù medesima. A tal riguardo, precisava, inoltre, che al riconoscimento del possesso ad usucapionem della veduta, ai fini dell'acquisto della corrispondente servitù da parte della donataria non era da ostacolo la CP_1 circostanza che la donazione avesse riguardato esclusivamente la nuda proprietà dell'unità immobiliare identificata col sub 3, per essersene il donante riservato l'usufrutto vita natural durante sua e del coniuge poiché il godimento da parte dei coniugi Persona_4 [...]
e - contrariamente a quanto riferito dall' attore in citazione - restava Per_3 Persona_4 circoscritto all'unità immobiliare sub 4, mentre la disponibilità dell'unità immobiliare sub 3 costituiva appannaggio della nuda proprietaria ciò che, con riferimento al CP_1 periodo di occupazione residenziale successivo alla donazione, consentiva di valorizzare come possesso rilevante ai fini dell' usucapione della corrispondente servitù l'esercizio della veduta da parte di essa nuda proprietaria.
(c) acquisto, per destinazione del padre di famiglia o in subordine per usucapione, di una servitù di luce a favore del fondo della convenuta (part.lla 1053, sub 3) ed a carico del fondo dell'attore
(part.lla 1053, sub 4): in via ulteriormente subordinata, la convenuta, per l'ipotesi in cui l'apertura veniva riconosciuta carente dei caratteri della veduta, formulava domanda riconvenzionale di acquisto, per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione, di servitù di luce a favore dell'unità immobiliare di sua proprietà - mappale 1053, sub 3 - ed a carico della unità immobiliare in proprietà dell'istante - mappale 1053, sub 4 - in virtù di tutte le superiori considerazioni, ancorché svolte in relazione a diversa tipologia di servitù.
8 (d) acquisto, per destinazione del padre di famiglia o in subordine per usucapione, di una servitù atipica di aggetto a favore del fondo della convenuta (part.lla 1053, sub 3) ed a carico del fondo dell'attore (part.lla 1053, sub 4): ancora, la convenuta, con riferimento all'ipotesi in cui le facoltà di apertura e chiusura delle imposte di cui la finestra per cui è causa veniva ab origine dotata non venissero ritenute ricomprese nella servitù di veduta o di luce, chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento, in favore dell'unità immobiliare di sua proprietà di una servitù atipica avente ad oggetto il diritto di invasione aerea della unità immobiliare del convenuto ai fini dell'esercizio delle predette operazioni, richiamando in proposito, a supporto della ricorrenza dei presupposti della destinazione del padre di famiglia o in subordine della usucapione tutte le considerazioni svolte in relazione alla servitù di veduta.
(e) insussistenza di una servitù che consenta alle fabbriche dell'attore di essere tenute a distanza dalla finestra della convenuta inferiore a quella prevista dall'art. 906 c.c.: parte convenuta rappresentava, inoltre, che al momento in cui l'originario fabbricato veniva suddiviso in più unità abitative, poi donate da a ciascuna delle quattro figlie, il processo di Persona_3 trasformazione in veranda dell'area cortilizia annessa alla unità abitativa censita col mappale
1053, sub 4 non era stato ancora ultimato;
la tettoia posta a copertura della veranda si arrestava, infatti, in corrispondenza del muro perimetrale dell'unità abitativa censita col mappale 1053, sub
3, sì da lasciare scoperta tutta la porzione di cortile antistante la finestra attualmente appartenente a nonché la scala di collegamento tra i due piani di cui consta l'unità abitativa CP_1 attualmente di . Solo in epoca successiva al trasferimento della unità abitativa Parte_1 censita col mappale 1053, sub 3, (in realtà 4) da ad – il quale, CP_2 Parte_1 infatti, con atto di compravendita per notar dell'11.07.1995, acquistava la nuda Per_1 proprietà di “porzione di fabbricato articolata su due livelli, piano terra […] e piano primo, al quale si accede da scala scoperta” - l'usufruttuario, , provvedeva a coprire con Persona_3 tettoia la porzione di cortile antistante la finestra di e la scala di collegamento CP_1 tra i due piani dell'unità abitativa di . In tal modo il predetto usufruttuario Parte_1 realizzava una costruzione in violazione del contenuto precettivo dell'art. 907 c.c., il quale, con riferimento all'ipotesi di acquisto del diritto di servitù di veduta, fa divieto di fabbricare sul fondo servente a distanza inferiore a tre metri dalla faccia del muro in cui si apre la veduta diretta e dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua. Invero, traendo le fila di quanto osservato sopra, in sede di spiegata actio confessoria, nel caso di specie doveva tenersi conto dell'esistenza,
a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4, di servitù di veduta, acquistata in data 03.08.1987 in coincidenza con il più volte citato atto di donazione, per costituzione per destinazione del padre di famiglia
9 o per usucapione. Pertanto, la tettoia posta a copertura della porzione di cortile antistante la finestra della convenuta violando l'art. 906 c.c., imponeva la demolizione e CP_1 comunque l'arretramento della stessa fino a garantire il rispetto della distanza di metri tre dalla faccia del muro in cui si apre la finestra e dai lati della stessa.
In previsione delle eccezioni da parte del sig. , la convenuta rilevava Parte_1 incidentalmente che nessun diritto di servitù a mantenere la tettoia a distanza inferiore a quella prescritta dalla finestra dall'art. 906 c.c. poteva ritenersi acquistato per usucapione dall'istante dal momento che: la installazione ed il mantenimento della tettoia venivano semplicemente tollerati da per rispetto della persona dell'usufruttuario ed in considerazione dei CP_1 rapporti con il medesimo, con l'intesa che al termine dell'usufrutto la tettoia sarebbe stata smontata;
per cui, detto stato di fatto non poteva dirsi idoneo ad integrare un possesso utile ad usucapire. Che un ipotetico possesso sarebbe ascrivibile a detto usufruttuario e mai riferibile al nudo proprietario, in mancanza della imprescindibile indicazione in tal senso da parte dell'usufruttuario medesimo. In ogni caso, poi, al momento della formulazione della presente domanda riconvenzionale, non sarebbe comunque maturato il ventennio richiesto dall'art. 1158
c.c., a tale proposito rappresentandosi che l'installazione della tettoia da parte dell'usufruttuario
è databile alla fine del 2002. Persona_3
(e) insussistenza di una servitù che consenta alle fabbriche dell'attore di essere tenute a distanza dalla parete finestrata della convenuta inferiore a quella prevista dai regolamenti locali: in aggiunta a quella appena formulata, la convenuta spiegava ulteriore domanda negatoria servitutis diretta alla rimozione della tettoia posta a copertura della porzione di area cortilizia antistante la finestra della sig.ra e della scala di collegamento tra i due piani CP_1 dell'unità abitativa di , rilevando, a tal uopo, che la detta copertura costituiva una Parte_1 costruzione realizzata in violazione dell'art. 5 delle norme attuative del PRG del Comune di
Massa Lubrense, il quale, in recepimento del contenuto precettivo inderogabile dell'art. 9 del
D.M. 2 aprile 1968 n.1444, prescrive per le “nuove costruzioni” il rispetto di una distanza inderogabile “pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml 10”, “tra pareti finestrate”, per tale intendendosi quelle caratterizzate dalla presenza di vedute ovvero di luci.
In ragione di quanto dedotto, eccepiva, infine, l'infondatezza della domanda attorea diretta alla condanna di essa convenuta alternativamente alla chiusura della finestra ovvero alla trasformazione della stessa in luce e alla relativa regolarizzazione;
l'infondatezza della domanda attorea volta alla sua condanna al risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio abusivo della servitù di veduta per l'insussistenza di un addebito di colpevolezza e comunque per l'inesistenza
10 di qualsivoglia (e imprecisata) voce di danno, la cui dimostrazione, sia nell'an che nel quantum, non veniva fornita da parte attrice;
l'estinzione del diritto al risarcimento per effetto di intervenuta prescrizione ex art. 2947 – co. 1° c.c., in relazione ai danni prodottisi nel lasso temporale anteriore al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione e, infine, la carenza di legittimazione attiva ovvero il difetto di titolarità di con riferimento ai danni Parte_1 maturatisi in costanza di usufrutto posto che lo stesso non avrebbe alcun titolo per reclamare danni ipoteticamente prodottisi nel periodo anteriore al consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, i quali avrebbero attinto la sfera patrimoniale di altri soggetti di diritto, dei quali egli non è successore;
circostanza che gli precluderebbe la possibilità di avanzare istanze risarcitorie relative a tutto l'arco temporale anteriore al decesso del più longevo dei coniugi , Parte_2 verificatosi in data 31.01.2014.
1.3. – Nel corso del giudizio, assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza in data 28.08.2021 il Giudice, rilevata preliminarmente la inammissibilità della domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) formulata da parte attrice nel primo termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, dunque, tardivamente poiché in violazione del disposto dell'art. 183 comma 5 c.p.c.; disattesi, altresì, i rilievi formulati da parte attrice nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. in ordine alla tardiva allegazione da parte della convenuta, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., di talune circostanze di fatto (veranda già realizzata nel
1987 ed ampliata dopo il 1997; altri fatti allegati alle pagg. 3-4-5), risultando le suddette circostanze già dedotte dalla difesa di nella comparsa di costituzione (pag. 9); CP_1 esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti, ammetteva i mezzi istruttori nei limiti e con le modalità di cui alla citata ordinanza e rinviava la causa all'udienza del 13.12.2021 per l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e per l'escussione dei primi due testi
(uno per parte) fissando, altresì, l'udienza del 07.03.2022 per l'escussione dei restanti due testi e per le ulteriori determinazioni istruttorie.
Nel prosieguo, all'udienza del 13.12.2021 venivano assunti l'interrogatorio formale della convenuta e la prova testimoniale (con i testi per parte attrice e CP_1 CP_2
per parte convenuta); alla successiva udienza dell'08.03.2022 venivano escussi Persona_5
i testimoni (per parte attrice) e (per parte convenuta); all'esito, Testimone_1 Testimone_2 con ordinanza dell'08.03.2022, il giudice, ritenutane la necessità, in conformità alla concorde richiesta delle parti, disponeva C.T.U. nella persona dell'ing. fissando per il Persona_6 conferimento dell'incarico e per il giuramento l'udienza cartolare del 18.10.2022, in cui, accogliendo le richieste formulate da entrambe le parti, integrava i quesiti nei termini indicati nel relativo verbale, rinviando la causa all'udienza del 30.05.2023 per verificare l'espletamento
11 della disposta C.T.U.; quindi, con ordinanza in data 9.11.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal
18.11.2024 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. –In via preliminare va osservato che, gli immobili pacificamente di proprietà rispettivamente dell'attore - censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa Lubrense al foglio Parte_1
14, particella 1053, sub 7 (già sub 4), cat. A/4, vani 7,5 - e della convenuta - CP_1 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa Lubrense al foglio 14, particella 1053, sub 3, cat. A/4, vani 4,5 - fanno parte di un edificio sito in Massa Lubrense (Na) alla Via delle Tore nn.13/17 composto da più corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse.
Più precisamente, per quanto emerge dalla relazione del c.t.u. (pagg. 9 e ss.), l'unità immobiliare di proprietà attorea è ubicata in un secondo corpo di fabbrica retrostante l'immobile della convenuta e separato da questo dal cortile verandato, oggetto di controversia, con accesso dal viale scoperto, di proprietà esclusiva dell'attore. Trattasi di un appartamento distribuito su due livelli - piano terra e primo piano - tra loro collegati da scala interna, avente accesso dall'antistante cortile verandato di proprietà esclusiva, quest'ultimo con accesso dal vialetto pedonale, pure di proprietà esclusiva, che si diparte dal civico 13 di Via delle Tore. Il piano terra dell'appartamento è costituito da due locali tra loro comunicanti, bagno e piccolo locale sottoscala, oltre che da un deposito con accesso dal cortile verandato. Il primo piano si compone di due camere da letto con bagno e disimpegno. L'unità immobiliare nel suo complesso confina con vialetto di proprietà aliena, con proprietà aliena, con proprietà CP_1
L'immobile di proprietà della convenuta, invece, è ubicato nel corpo di fabbrica ad unico livello prospettante su Via Delle Tore con accesso dal viale comune posto sul lato destro dello stesso corpo di fabbrica per chi lo osserva dalla pubblica via. Trattasi di un appartamento sito al piano terra del civico 17 composto da ingresso, tre camere, cucina, disimpegno, bagno e porticato confinante con Via delle Tore, viale comune, cortile verandato coperto di proprietà
[...]
e proprietà aliena. Pt_1
Orbene, così descritto lo stato dei luoghi è da osservare che nel cortile verandato di proprietà attorea, posto al livello del piano terra, oltre alle aperture dell'appartamento di proprietà attorea
(porta di ingresso, tre finestre, porta di ingresso al locale deposito) prospicienti il cortile stesso, vi sono altre tre aperture e precisamente, una finestra ed una porta/finestra facenti parte dell'immobile di proprietà aliena ed una finestra facente parte dell'appartamento di proprietà della signora (cfr. rilievi fotografici da pag. 14 a 21 relazione peritale). Detta CP_1 finestra, prospiciente il cortile verandato di proprietà dell'attore, presenta le seguenti dimensioni:
12 larghezza: 1,095 m;
altezza: 1,190 m;
distanza soglia dal piano di calpestio dell'appartamento di proprietà 0,94 m;
distanza soglia dal piano di calpestio del cortile verandato di proprietà CP_1
1,345 m;
profondità soglia: 36,5 cm;
distanza della copertura del cortile verandato dalla Pt_1 parte superiore della finestra: 1,355 m.
2.1- Tanto premesso, va in primo luogo ribadita la inammissibilità della domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) di accertamento e di declaratoria della sussistenza di un diritto di servitù di installazione e di mantenimento della tettoia per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione a favore dell'unità abitativa contraddistinta catastalmente con la particella 1053 sub 4 e a danno dell'unità contraddistinta con la particella 1053 sub 3 di proprietà di parte convenuta, formulata da parte attrice nel primo termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, dunque, tardivamente poiché in violazione del disposto dell'art. 183 comma 5 c.p.c..
2.2- Nel merito la domanda proposta in via principale da nei confronti di Parte_1 [...]
è infondata e va pertanto rigettata. CP_1
Al riguardo va, in primo luogo, rilevato che le risultanze della espletata C.T.U., fatte proprie dal tribunale e pertanto da intendersi qui integralmente recepite e trascritte (ad eccezione delle indicazioni di seguito esaminate) in quanto frutto di una indagine condotta con il dovuto rigore tecnico-scientifico ed ampiamente argomentate, consentono di affermare che la finestra in oggetto, ai sensi dell'art. 900 c.c. non è inquadrabile come luce bensì come veduta (cfr. pag. 30 relazione peritale).
È noto, infatti che ai sensi dell'art. 900 c.c. le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Ed invero, affinché sussista una veduta, secondo l'art 900 cod. civ., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessaria la coesistenza dei due requisiti della inspectio, cioè la possibilità di godere di una completa visuale frontale sul fondo del vicino, e della prospectio, ovvero la possibilità di affacciarsi e guardare il detto fondo anche lateralmente e obliquamente. La contemporanea sussistenza dei suindicati requisiti, oltre ad essere l'elemento caratterizzante della veduta, si traduce sul piano pratico nella possibilità per una persona di media altezza di avere una visuale agevole cioè esercitabile in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza e senza l'utilizzo di mezzi artificiali (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 29 ottobre 2020, n.23952).
Sul punto non si reputa condivisibile l'assunto di parte attrice, secondo cui trattasi di veduta irregolare in quanto carente dei requisiti della 'prospectio' nonché realizzata in violazione delle norme in tema di distanze oltre che lesiva della privacy e per questo deve considerarsi quale luce
13 irregolare ai sensi dell'art. 902 cod. civ. (“1. L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901. 2. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.”) con la conseguenza che la relativa servitù di veduta, sarebbe insuscettibile di acquisizione per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (cosa che, invece, chiede la convenuta in via riconvenzionale).
Con riferimento alla dedotta carenza del requisito della c.d. prospectio va in primo luogo richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di vedute insistenti sull'altrui proprietà, deve intendersi per "fondo del vicino" (art. 900 cod. civ.) qualunque parte, anche minima o marginale (e, pertanto, anche un semplice muro di cinta) del fondo stesso, tale da poter consentire una "inspectio" o "prospectio" da una qualsiasi apertura esistente nel fabbricato della proprietà limitrofa dalla quale sia possibile affacciarsi.» (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 27 del 05/01/2000) e, ancora, «Alla stregua dell'art. 900 cod. civ. la comodità (o quanto meno la non disagevolezza) della inspectio e della prospectio (elementi costitutivi essenziali della veduta) va accertata con riferimento al fondo dal quale la veduta è esercitata e non già al fondo oggetto della veduta stessa, dovendosi intendere per fondo del vicino di cui al medesimo articolo, qualunque parte, anche minima o marginale (persino un muro di cinta) del fondo stesso che possa essere guardata da un'aperura esistente nel fabbricato sito nel fondo confinante, dalla quale sia anche possibile affacciarsi.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 8626 del 23/11/1987).
Alla stregua dei richiamati insegnamenti, appare priva di pregio la deduzione attorea secondo cui la finestra è priva “dei requisiti di veduta, mancando la funzione effettiva e concreta dell'apertura, cioè la prospectio, essendoci ben poco da vedere verso un terrazzo altrui, senza invadere la sfera personale di altri condomini”, sussistendo invece, in considerazione delle caratteristiche strutturali e della posizione degli immobili rispettivamente interessati, come accertati al c.t.u., tutti i requisiti della veduta ovvero sia della inspectio che della prospectio.
E' invece fondata e pertanto condivisibile l'ulteriore deduzione attorea secondo cui la finestra- veduta per cui è causa è stata realizzata in violazione delle norme in materia di distanze.
Invero, posto che, per quanto sin qui esposto, detta finestra ha i requisiti della veduta, trovano di conseguenza applicazione gli articoli da 905 a 907 cod. civ. in tema di distanze. L'art.905 cod. civ. rubricato “Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi” dispone che possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
2. Non si possono parimenti costruire balconi o altri
14 sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
3. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica>>; l'art. 906 cod. civ. rubricato “Distanza per l'apertura di vedute laterali o oblique” dispone che <
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto>>.
Al riguardo, la suprema corte, in una recente pronuncia, ha affermato che «L'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come "qualitas", ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.» (cfr. Cass.
Civ. Sez.
2 - Sentenza n. 4816 del 23/02/2024).
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato, che il c.t.u. nominato nella sua relazione ha dato atto della impossibilità di verificare la conformità della finestra in oggetto alla normativa vigente all'epoca della sua realizzazione in mancanza della licenza edilizia n. 3/62 del 12.3.1962 risultata irreperibile e della documentazione e dei grafici alla stessa allegati (pagg. 30 e 31), circostanza da cui discende che non ha potuto verificare – sulla base della documentazione in atti - se la realizzazione della finestra attualmente presente in loco, sia stata prevista dalla licenza edilizia e sia stata realizzata in conformità ad essa al momento della costruzione del manufatto
(pacificamente edificato in epoca precedente quello acquistato dall'attore), circostanza che, ove accertata, consentirebbe di escludere a priori la realizzazione dell'apertura in violazione di leggi e regolmenti, in specie in materia di distanze.
Il c.t.u. aggiunge, inoltre: che dalla visura catastale storica dell'U.I. di proprietà CP_1 si evince che tale unità immobiliare deriva dal frazionamento n. B/4258.1/1986 del 05.06.1986 dell'originaria unità immobiliare denunciata con scheda prot. n. 1007 del 30.06.1966; che dalla planimetria catastale dell'unità immobiliare prot. n. B/4258 del 1986 (ultima planimetria in atti) si rileva che la finestra in oggetto era già presente all'epoca nella medesima posizione di quella attualmente esistente (Cfr. All. 2)
Va poi del pari evidenziato che il c.t.u. a pag. 53 della relazione, nel rispondere alle osservazioni sul punto di parte attrice, ha invece affermato “che la finestra in oggetto, realizzata
15 contestualmente al corpo A, come si desume dagli atti di causa, all'epoca della sua realizzazione
(allorquando il corpo B non era ancora stato edificato) era conforme alla normativa codicistica in materia di distanze” e ha altresì aggiunto “che la finestra in oggetto, all'epoca della sua costruzione, era conforme alla normativa vigente in materia di aerazione degli ambienti e conforme al titolo autorizzativo” , avvalendosi a tal fine delle risultanze della documentazione prodotta da parte attrice unitamente alle osservazioni alla c.t.u., e in specie di documentazione fotografica e del certificato di abitabilità del 1964, da cui risulta che la costruzione di tale manufatto fu completata tra il 24.3.1962 e il 26.11.1964 , comunque prima del 1967, ed aveva superato positivamente i controlli di salubrità e di conformità all'epoca previsti .
Di tale documentazione (e dunque anche delle conclusioni del c.t.u. sulla stessa fondate) non può tuttavia tenersi conto poiché prodotta da parte attrice solo come allegato alle osservazioni alla relazione del c.t.u. ossia in violazione delle rigide scansioni processuali previste dal codice di rito e, dunque, tardivamente.
Da quanto detto discende allora che le risultanze degli atti legittimamente acquisiti consentono di ritenere accertata la realizzazione del nucleo originario dell'unità abitativa della convenuta sulla base di una licenza del 1962 e in epoca verosimilmente antecedente il 1967 (epoca in cui, per quanto si legge nell'atto di donazione del 1987, l'originario unico proprietario realizzò il corpo di fabbrica ora di proprietà dell'attore), non anche la realizzazione della finestra per cui è causa contestualmente a tale nucleo originario (circostanza allegata dalla convenuta nella comparsa e nel corso dell'interrogatorio formale), di cui dunque non può dirsi accertata la realizzazione in data antecedente la costruzione (per quanto detto risalente all'anno 1967) del secondo manufatto, ora di proprietà dell'attore, e nel rispetto delle distanze previste dalla normativa codicistica.
Al riguardo occorre invero tener presente che la stessa convenuta, nel corso dell'interrogatorio formale, ha dichiarato “ Capo 3) Con la mia famiglia insieme alle mie sorelle abitavamo nell'unità-immobiliare oggi occupata da mia sorella;
nel tempo mio padre ha realizzato CP_4 una ulteriore unità abitativa che ha dato in affitto e successivamente altre due. Quando mi sono sposata la casa che era stata affittata è stata assegnata a me, successivamente quando si è sposata mia sorella mio padre le ha dato il primo appartamento cioè quello dove CP_4 abitavamo in origine con tutta la famiglia e si è trasferito con mia madre e la mia sorella più piccola nella terza unità abitativa che era stata assegnata ad un'altra mia sorella che si era sposata ma che viveva a Benevento. Nell'ultima casa che ha costruito è andata a vivere la mia ultima sorella quando si è sposata. ADR: Le case sono state costruite nel tempo da mio padre che era muratore” e di analogo contenuto sono anche le dichiarazioni della teste CP_2
16 (dante causa dell'attore) “Capo 3) I miei genitori e noi figli abitavamo come famiglia in una casa corrispondente a quella successivamente assegnata a mia sorella . A fianco a questa CP_4 unità abitativa ce n'era una seconda costruita contestualmente che mio padre aveva diviso dalla prima e resa autonoma e l'aveva anche fittata. Poi quando si è sposata mia sorella CP_1 questa seconda unità abitativa è stata destinata a lei….”).
Le dichiarazioni che precedono danno conto, infatti, di una realizzazione progressiva nel tempo da parte del del primo manufatto (di cui alla licenza del 1962), della successiva Persona_3 suddivisione dello stesso in due distinte unità abitative, di cui la seconda, effettivamente corrispondente all'abitazione della convenuta, dallo stesso divisa dalla prima e Persona_3 resa autonoma e inizialmente data in affitto. Tale ricostruzione del resto trova conferma nella circostanza dedotta dalla convenuta nel capo b) della prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (“b) su questo terreno , in virtù di licenza Persona_3 edilizia n. rilasciata il 21.03.1962, edificò un fabbricato su un solo livello composto di Num_1
Parte cinque stanze ed accessori a pianterreno, denunziato all' di Napoli il 30.07.1966”) e non contrasta con quanto dedotto in citazione dallo stesso attore (e in comparsa conclusionale richiamato dalla difesa della convenuta per sostenere la sicura anteriorità dell'apertura della finestra alla realizzazione dell'immobile dell'attore) laddove afferma che “secondo le originarie configurazioni della proprietà del dante causa , l'unità immobiliare, poi Persona_3 assegnata in titolarità alla figlia , presentava una finestra – con affaccio e CP_1 veduta diretta – nella veranda assegnata alla germana ”, restando Controparte_5 impregiudicato, per quanto detto, il mancato riscontro dell'epoca effettiva di apertura della finestra.
In conclusione, in difetto di documentazione da cui desumere la effettiva conformità del manufatto costruito dal alla licenza rilasciata del 1962, ritiene il tribunale che a Persona_3 fronte della accertata realizzazione progressiva del primo nucleo abitativo in un arco di tempo imprecisato e della successiva divisione dello stesso in due distinte unità abitative, se da un lato non risultano acquisiti elementi da cui desumere la realizzazione della finestra già all'epoca della costruzione del primo nucleo abitativo, dall'altro lato appare invece ragionevole ritenere (anche in ragione delle conformi allegazioni delle parti circa la presenza della finestra nella conformazione originaria dell'unità abitativa della convenuta) la effettiva contestualità della realizzazione della finestra rispetto alla realizzazione della seconda unità abitativa cui accede, unità di cui tuttavia non è possibile affermare con certezza la realizzazione, mediante separazione e divisione dall'originario unico manufatto, in epoca sicuramente antecedente la realizzazione, nel 1967, del secondo fabbricato (oggi di proprietà dell'attore).
17 In tali termini, quindi, in conformità all'assunto attoreo ed in difetto di idonea prova contraria, può ritenersi accertato che la finestra-veduta per cui è causa non rispetti le distanze legali prescritte dall'art. 905 c.c. dal manufatto confinante (di proprietà dell'attore).
Orbene, posto che per quanto sin qui esposto l'apertura per cui è controversia ha i requisiti della veduta e risulta realizzata in violazione delle distanze legali prescritte dall'art. 905 cod. civ., resta da verificare se, nel caso di specie, come sostiene la convenuta, vi sia stato o meno un acquisto del diritto di servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia o in subordine per usucapione .
La convenuta, infatti, ha chiesto: “2) in via principale, di accertare e dichiarare, CP_1 in accoglimento delle gradate domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 1079 c.c., la sussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 di CP_1 proprietà di , di servitù di veduta costituita per destinazione del padre di famiglia Parte_1
o in subordine acquistata per usucapione, avente ad oggetto l'esercizio di veduta e affaccio dalla finestra aperta nel muro perimetrale della p.lla sub 3 a confine con l'attuale veranda annessa alla p.lla sub 4.
Orbene, riguardo all'acquisto di una servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod. civ.) si osserva che essa presuppone l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro.
La Cassazione, a tal riguardo, ha sostenuto che: «La servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita “ope legis” quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante “de facto” il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3219 del 12/02/2014; nello stesso senso Cass.
Civ. Sez. 2 – Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024 secondo cui <La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi
o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di
18 una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla>>.
Ed ancora si è precisato che «A norma dell'art. 1062 c.c., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per “facta concludentia” ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 6520 del 12/03/2008 conf. Cass. Civ. Sez. 2 – Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018).
Con specifico riferimento alle luci e vedute è stato poi ulteriormente precisato che «In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), l'acquisto automatico della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza, per la prescritta durata ventennale, di aperture che consentano l'inspectio e la prospectio nel fondo confinante e che siano poste a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c.» (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 –
Ordinanza n. 33134 del 29/11/2023).
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, appare opportuno, in via preliminare, ribadire in fatto che, la relazione del c.t.u. a pag. 31 evidenzia “che dalla visura catastale storica dell'U.I. di proprietà , si evince che tale unità immobiliare deriva dal frazionamento n. CP_1
B/4258.1/1986 del 05.06.1986 dell'originaria unità immobiliare denunciata con scheda prot. n.
1007 del 30.06.1966; dalla planimetria catastale dell'unità immobiliare prot. n. B/4258 del 1986
(ultima planimetria in atti) si rileva che la finestra in oggetto era già presente all'epoca nella medesima posizione di quella attualmente esistente (Cfr. All. 2). La preesistenza in loco della finestra, peraltro, emerge anche dalle allegazioni delle parti ed è stata altresì confermata dalla prova orale raccolta in corso di causa (cfr. capo lett. l) memoria istruttoria di parte convenuta:
Vero è che al momento della donazione, l'appartamento a pianterreno donato alla figlia
presentava una finestra, munita di persiane virgola che si apriva sulla veranda di cui CP_1 sopra) sul quale i testi escussi riferivano: - escussa all'udienza del 13.12.2021: CP_2
E' vero mi riporto a quanto già detto; - , escusso all'udienza del 13.12.2021: Da Persona_5 quando io ho memoria l'appartamento da noi occupato ha sempre avuto una finestra con persiane che si apre nel cortile finestra che io ero solito scavalcare per andare dai nonni; -
19 , escusso all'udienza del 08.03.2022: È vero ma preciso che la persiana non si Testimone_1 poteva chiudere perché vi erano appoggiati dai macchinari per fare il vino. - , Testimone_2 escusso all'udienza del 08.03.2022: È vero, ho notato questa finestra quando sono andato ad eseguire i lavori, ricordo che era la finestra della camera da letto dei signori Per_5
In altri termini, può dirsi accertato che la finestra era già in loco all'epoca del frazionamento datato 1986 e, dunque, anche all'epoca dell'atto di donazione a rogito del Notaio di Per_2
Napoli del 3 agosto 1987 .
Ciò del resto trova riscontro anche nelle allegazioni di parte attrice, laddove a pag. 6 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (I termine) afferma che “
2.4 Sul punto, come si avrà modo di provare in fase istruttoria, la volontà espressa del donante in sede di atto di donazione – volontà, peraltro, ben nota a tutte le parti processuali nonché agli altri soggetti parte dell'atto di donazione alla base della ripartizione di tale patrimonio ereditario – è sempre stata quella che la sig.ra avrebbe dovuto, al decesso degli usufruttuari CP_1 rimuovere tale apertura in quanto costituente un peso troppo gravoso a danno della proprietà della consanguinea (e aventi causa) oltre che risultare gravemente lesiva del CP_2 diritto di privacy. La circostanza che la divisione dell'asse ereditario avveniva tra sorelle e che tra le stesse correvano ottimi rapporti escludeva la necessità da parte dei genitori e, in particolare, del padre di regolamentare nello specifico ogni profilo dei diritti Persona_3 connessi ai beni immobili oggetto di donazione. Tantissimi aspetti venivano, infatti, regolamentati in modo verbale e, tra questi, anche l'onere a carico della sig.ra CP_1 di provvedere al consolidarsi della piena proprietà con il decesso degli usufruttuari di rimuovere tale apertura. Impegno, poi, disatteso.”
L'assunto attoreo che precede, tuttavia, oltre ad essere in contrasto con il principio dinanzi richiamato, secondo cui la contraria volontà del proprietario dei due fondi, al momento della separazione degli stessi, non può essere desunta ma deve risultare esplicitamente da una clausola contrattuale, non risulta in alcun modo provato dall'attore. Invero, l'atto di donazione del 1987, quanto alle servitù, contiene solo un riferimento ad una servitù di passaggio [ “3) A carico del terreno di (fl.14, part.1433 (ex 132/c) e a vantaggio dei terreni di CP_4 CP_1
(fl.14, part.1432 (ex 132/b) e di (fl.14, part.132 (ex 132/a), viene costituita servitù CP_3 di passaggio. Tale servitù si eserciterà su una striscia di terreno, la quale inizia su via delle
Tore, corre lungo il confine meridionale della particella 1433, prosegue verso est per metri lineari trenta, indi piega in direzione nord, corre lungo il confine occidentale della medesima particella 1433 fino a raggiungere il punto di incontro fra le particelle 132, 1432. E 1433.”: cfr. pag. 9 atto di donazione).
20 Di qui, per contro, la ricorrenza dei presupposti per ritenere fondata la domanda riconvenzionale della convenuta di acquisto della servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia.
Invero, con riferimento alla accertata realizzazione della veduta per cui è causa in violazione delle distanze legali ed alla conseguente violazione della privacy pure denunciate dall'attore e poste a fondamento della propria domanda, deve convenirsi con la difesa attorea quando afferma che la giurisprudenza di legittimità certamente nega l'acquisto del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione con riferimento alle luci irregolari. Si è infatti anche di recente affermato (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 – Ordinanza n. 17475 del 19/06/2023) che «Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce – che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione – non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima».
Per contro, per insegnamento consolidato e condiviso dei giudici di legittimità, cui il tribunale ritiene di aderire, “in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali” (così in motivazione Cass. 22.2.2010, n.
4240. Cfr. altresì Cass. 12.12.2012, n. 22824; Cass. 18.2.2013, n. 3979; Cass. (ord.) 19.1.2017,
n. 1395). In questi termini inevitabili sono i rilievi che seguono. Da un canto, l'insegnamento di questa Corte, ai fini della possibilità di acquisto per usucapione della servitù di mantenere una costruzione, ancorché abusivamente edificata, a distanza dal fondo limitrofo inferiore a quella prescritta, non distingue tra norme del codice civile e norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Cosicché il ricorrente non ha motivo per prospettare ragioni di presunta contraddizione nell'elaborazione di questa Corte (cfr. ricorso, pag. 9). D'altro canto, ai fini de quibus agitur, non vi è motivo alcuno per distinguere la servitù acquistata per usucapione dalla servitù acquistata per destinazione del padre di famiglia, quanto meno giacché e l'una e l'altra
21 si acquistano a titolo originario e sono accomunate dall'esser circoscritte alle sole servitù apparenti”.
Alla stregua delle argomentazioni tutte che precedono va, dunque, senz'altro rigettata poiché infondata la domanda attorea diretta ad accertare il carattere irregolare della finestra/apertura, a configurare tale apertura come luce irregolare, ad ordinare la regolarizzazione di tale apertura da parte della convenuta e a disporre ogni accorgimento necessario all'eliminazione dell'affaccio e veduta diretta anche mediante innalzamento dell'apertura al fine di trasformarla in luce, ordinando alla medesima convenuta l'esecuzione di tale trasformazione o, in alternativa, la chiusura;
Alla stregua delle medesime argomentazioni, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, va invece dichiarata la sussistenza a favore dell'immobile di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa di proprietà di , di servitù di CP_1 Parte_1 veduta , costituita per destinazione del padre di famiglia, avente ad oggetto l'esercizio di veduta e affaccio dalla finestra aperta nel muro perimetrale della particella sub 3 a confine con l'attuale veranda annessa alla particella sub 4.
L'accoglimento di tale domanda assorbe, rendendone inutile l'esame, le domande riconvenzionali subordinate dalla stessa convenuta formulate nella comparsa di costituzione, oltre a comportare il rigetto della domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore in ragione dell'asserito illegittimo esercizio della suddetta servitù.
2.2- Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto altresì “8) in ogni caso, accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 949 c.c., la insussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di Parte_1 proprietà di , del diritto di servitù a tenere le proprie fabbriche a distanza CP_1 inferiore a quella prescritta dall'art. 5 delle norme attuative del PRG del Comune di Massa
Lubrense e a quella prescritta dall'art. 906 c.c. rispetto alla parete in cui è aperta la finestra de qua, e, per l'effetto, previo accertamento che la tettoia posta a copertura dell'antistante porzione dell'ex area cortilizia annessa all'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 non rispetta né la distanza prescritta dall'art. 5 delle norme attuative del PRG del Comune di Massa
Lubrense né la distanza prescritta dall'art. 906, condannare il sig. a demolire Parte_1 detta tettoia in tutto o in parte ovvero ad arretrarla in tutto o in parte fino a garantire il rispetto della distanza di metri dieci dalla parete in cui è aperta la finestra o in subordine della distanza di metri tre dalla faccia del muro in cui si apre la finestra e dai lati della stessa;
”
22 A fondamento della domanda parte convenuta ha dedotto che al momento della donazione del
1987, da parte di , in favore di ciascuna delle quattro figlie, della nuda proprietà Persona_3 delle distinte quattro unità abitative in cui l'originario fabbricato era stato suddiviso, il processo di trasformazione in veranda dell'area cortilizia annessa all'unità abitativa con mappale 1053 sub 4, non era stato ancora ultimato in quanto la tettoia posta a copertura della veranda si arrestava in corrispondenza del muro perimetrale dell'unità abitativa censita con il mappale 1053 sub 3, sì da lasciare scoperta tutta la porzione di cortile antistante la finestra attualmente in proprietà di nonché la scala di collegamento tra i due piani di cui consta l'unità CP_1 abitativa in proprietà dell'attore.
Tanto, nella prospettazione di parte convenuta, troverebbe conferma nella descrizione che l'atto di donazione per notaio del 3.8.1987 fa dell'unità abitativa censita con mappale 1053 sub Per_2
3 (in realtà sub 4), comprensiva di quartinetto al primo piano “con accesso da scala scoperta” ma anche nell'atto di compravendita per notar dell'11.7.1995, con cui Per_1 CP_2 trasferiva ad “porzione di fabbricato articolata su due livelli , piano terra […] e Parte_1 piano primo, al quale si accede da scala scoperta”. Solo in epoca successiva al trasferimento da ad , secondo la convenuta, l'usufruttuario CP_2 Parte_1 Persona_3 provvedeva a coprire con tettoia la porzione di cortile antistante la finestra di e CP_1 la scala di collegamento tra i due piani dell'unità abitativa di , realizzando una Parte_1 costruzione in violazione della distanza prevista dall'art. 907 c.c. (che vieta di costruire sul fondo servente a distanza inferiore a tre metri dalla faccia del muro in cui si apre la veduta diretta e dai lati della finestra da cui si esercita la veduta), poiché realizzata senza tener conto dell'esistenza a favore dell'unità abitativa sub 3 ed a carico dell'unità abitativa sub 4 , della servitù di veduta acquistata per destinazione del padre di famiglia con l'atto di donazione del 3.8.1987.
Di qui, poiché la tettoia posta a copertura della porzione di cortile antistante la finestra della convenuta violava l'art. 906 c.c., la richiesta di demolizione e comunque di arretramento della tettoia fino a garantire il rispetto della distanza di metri tre dalla facciata del muro in cui si apre la finestra e dai lati della stessa nonché la richiesta di rimozione della tettoia posta a copertura della medesima porzione di area cortilizia e della scala di collegamento tra i due piani poiché realizzate in violazione della distanza inderogabile di metri dieci prescritta per le nuove costruzioni dall'art. 5 delle norme attuative del PRG del Comune d Massa Lubrense.
La domanda come dianzi formulata è infondata poiché non provata nei suoi presupposti e va, pertanto, rigettata.
Al riguardo, va in primo luogo rilevato che la violazione delle distanze come dianzi dedotta da parte convenuta ha trovato riscontro negli accertamenti demandati al c.t.u.
23 Il C.T.U., infatti, in risposta allo specifico quesito sottopostogli [Quesito n.3 - Provveda il CTU alla compiuta descrizione della tettoia che copre il cortile verandato, indicando le caratteristiche costruttive, dimensionali, e morfologiche della stessa, la omogeneità di dette caratteristiche (rispetto alla possibile realizzazione in tempi diversi da accertare), la distanza dalla finestra e dalla proprietà di e di conseguenza la conformità alla CP_1 normativa vigente (codicistica, regolamentare) al momento della sua realizzazione (in un unico contesto temporale) ovvero nei diversi tempi di sua realizzazione)] con riferimento alla distanza della tettoia dalla finestra e dalla proprietà di al momento della sua costruzione, CP_1 rilevava che: “La misura delle distanze della finestra dell'appartamento di proprietà della convenuta, condotta in riferimento alla copertura del cortile verandato in base all'art. 907 c.c. misurata in tutte le direzioni è inferiore di 3 m, (la tettoia poggia sulla parete di cui fa parte la finestra in oggetto e dista 1,36 m dal bordo superiore della finestra stessa cfr. fig. 5 pag. 36)” mentre: “La distanza tra la parete finestrata del corpo di fabbrica A (parete in cui è posta
l'apertura dell'appartamento di proprietà della convenuta per cui è causa) e la tettoia a copertura del cortile verandato è inferiore alla distanza minima di 10 m prescritta dall'art. 9 comma 2 del D.M. 1444/1968 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dall'art. 5 delle
Norme tecniche d'attuazione del PRG che così recita: “per eventuali nuove costruzioni è prescritto che la distanza minima tra le pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) sia pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml 10.” (cfr. pag. 49 e 50).
Ciò posto, occorre tuttavia rilevare che la prospettazione attorea in ordine ai tempi ed alle modalità di realizzazione della veranda per cui è causa non ha trovato adeguato riscontro nelle complessive risultanze della espletata istruttoria.
Al riguardo va in primo luogo rilevato che la convenuta, dopo aver dedotto nella comparsa di costituzione che sia la scala che il cortile antistante la parete su cui si apriva la finestra del suo appartamento erano stati coperti con la veranda realizzata dal proprio padre usufruttuario in data successiva sia alla donazione del 1987 sia al trasferimento nel 1995 della proprietà dell'unità sub
4 da ad , e che tale copertura aveva interessato prima la scala e CP_2 Parte_1 poi il cortile, nell'articolazione dei capi di prova testimoniale specifica che la copertura della scala era stata realizzata alla fine del 2000 mentre alla fine del 2004 la veranda già esistente al piano terra era stata estesa anche all'area antistante la sua finestra.
Tale allegazione, è stata sostanzialmente confermata dal figlio della convenuta, Persona_5
(nato nel 1983), il quale ha fatto risalire la copertura della scala a quando aveva 14-17 anni (ossia all'anno 1997-2000), affermando tuttavia, in contrasto con l'assunto della convenuta (secondo cui la copertura della scala aveva preceduto di qualche anno l'estensione della veranda fino alla
24 parete finestrata), che con la copertura della scala era stata anche ampliata la veranda preesistente fino all'area antistante la finestra del loro appartamento.
Del resto, la tempistica di realizzazione della veranda indicata nella comparsa della convenuta e dianzi riportata, è stata in parte smentita anche dalle difese spiegate in conclusionale dal legale della stessa convenuta, secondo cui la veranda nella sua attuale conformazione sarebbe stata realizzata a “step” l'ultimo dei quali avrebbe riguardato la copertura della scala.
Le allegazioni che precedono (concordi nel collocare il completamento della veranda con la copertura della scala e del cortile antistante la parete finestrata della convenuta in epoche differenti, ma in ogni caso successive al 1995), sono in primo luogo contraddette dalle risultanze dell'atto pubblico di vendita tra e per notar CP_2 Parte_1 Per_1 dell'11.7.1995, il cui oggetto viene indicato (in contrasto con quanto riportato nella comparsa della convenuta) nel piano terra con veranda, e nel “primo piano al quale si accede da scala coperta”.
Vengono poi in rilievo le dichiarazioni dei testi attorei. (dante causa dello stesso CP_2 attore), ha infatti dichiarato che la veranda nell'attuale sua conformazione era già stata realizzata quando si è sposata la sorella (matrimonio che risulta celebrato ad agosto del 1980) e che CP_3 pertanto l'attuale veranda (con la copertura della scala) già esisteva sia all'epoca della donazione del 1987 sia quando ella aveva trasferito l'unità immobiliare al TE (ossia nel 1995);
[...]
(fratello dell'attore, nato nel 1980) ha del pari riferito che da quando ha memoria la Tes_1 veranda ha sempre coperto l'intera area esterna compresa la scala che dal piano terra portava al primo piano.
Per contro, l'altro teste indicato da (che ha dichiarato di CP_1 Testimone_3 aver lavorato per molti anni con il marito della convenuta) ha riferito di aver avuto accesso alla stanza dell'appartamento della convenuta in cui è installata la finestra sul cortile solo negli anni
1982-1983, epoca in cui per due o tre volte aveva eseguito lavori in detto appartamento, e che all'epoca il cortile dove era l'abitazione era coperto da veranda con accesso da una parete in vetro, veranda che lasciava scoperto il lato del cortile dove insisteva una scala. Tale ultima dichiarazione, dunque, fa risalire la copertura del cortile antistante la finestra ad epoca ampiamente più risalente rispetto a quella indicata dalla convenuta (2000-2004 e comunque dopo il 1995), mentre non fornisce indicazioni sull'epoca di copertura della scala per non avere avuto più occasione, negli anni successivi, di entrate nella stanza che affaccia sul cortile.
A fronte delle riferite contrastanti risultanze della prova orale (per quanto detto tuttavia parzialmente convergenti nel riferire ai primi anni 80 la copertura con la veranda dell'intera area cortilizia a piano terra fino alla parete dell'appartamento della convenuta) e del riscontro nell'atto
25 di vendita del 1995 della copertura della scala, l'indagine demandata al c.t.u. ha evidenziato che la veranda (di cui la relazione contiene una puntuale descrizione delle tecniche e dei materiali di costruzione), della complessiva superficie di mq 36,85, risulta realizzata con materiali dalle caratteristiche omogenee, presenta uniformità delle pareti vetrate a chiusura dei salti di quota delle varie parti di copertura poste a quote diverse ed uniformità delle pareti vetrate poste nella zona di ingresso del cortile, elementi tutti compatibili con la esecuzione della copertura in un unico contesto temporale, dato quest'ultimo di cui il c.t.u. tuttavia allega che non risulta acquisita prova certa, trattandosi di struttura risalente nel tempo, con conseguente possibilità che sia stata realizzata in più fasi in tempi ravvicinati (v. pag. 44).
Il c.t.u. ha poi rilevato che la rappresentazione grafica dei luoghi allegata alla planimetria catastale del 1986 restituiva la presenza di un cortile verandato, in cui la veranda arrivava fino alla parte sovrastante la finestra di (ciò che accredita ulteriormente la CP_1 riconducibilità di tale copertura ai primi anni 80 e comunque ad epoca precedente la donazione del 1987), mentre non indicava la presenza di una veranda sulla parte restante del cortile ossia in corrispondenza della scala di collegamento tra il piano terra e il primo piano dell'attuale proprietà dell'attore.
Lo stesso c.t.u. ha tuttavia rilevato che tale emergenza documentale, sebbene conforme alla descrizione contenuta nell'atto del 1986 di donazione a della nuda proprietà CP_2 dell'unità abitativa sub 4, dalla stessa poi trasferita all'attore (composta da piano terra con veranda e da primo piano con accesso da area scoperta), contrasta con la documentazione fotografica prodotta dall'attore con la seconda memoria istruttoria ed in specie con la fotografia del matrimonio della germana della convenuta, celebrato il 24.8.1980, dove è CP_3 chiaramente visibile la parte del copertura del cortile posta sulla scala esterna (oggi inesistente)
e la sua corrispondenza con la medesima parte della copertura attualmente presente in loco e fotografata dal c.t.u. (cfr. a pag 47 e 48 le due foto a confronto), documentazione che conforta quanto al riguardo dichiarato dalla teste ed accredita ulteriormente la tesi attorea CP_2 secondo cui anche la veranda a copertura della scala era già esistente in epoca precedente la donazione del 1987.
Ma vi è di più. Lo stesso c.t.u. evidenzia: che un accertamento tecnico eseguito dal Comune di
Massa Lubrense nel 2016 nell'immobile dell'attore dava conto della esistenza di una struttura coperta della estensione di mq 31,50, di non recente realizzazione, e ne attestava la presenza in un rilievo satellitare del 13.9.2007 e del 28.4.2004, non anche la regolare esecuzione (v. pag. 48 della relazione del c.t.u.); che dalla documentazione fotografica allegata all'accertamento emergeva che la struttura coperta oggetto dell'accertamento corrispondeva a quella rinvenuta in
26 loco dal medesimo c.t.u.; che in una nota inviata al in data 17.11.2016, l'attore CP_6 precisava che le opere suindicate, oggetto di accertamento ed avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio di opere edili abusive, in realtà erano state già denunciate al comune in quanto oggetto di domanda di condono ex lege 724/1994 presentata da CP_2 il 28.2.1995 (ciò che ovviamente ne attestava l'esistenza in data antecedente); che, inoltre, la richiesta di sanatoria si riferiva ad opere realizzate in assenza o in difformità della licenza, per mq 31,50 e ad uso abitativo (superficie corrispondente a quella poi accertata nell'accesso del
2016) e che gli abusi oggetto della domanda di condono erano stati realizzati fino al 15.3.1985.
Dal complesso delle riferite risultanze emerge, dunque - in contrasto con l'assunto della convenuta e con la descrizione contenuta nell'atto di donazione del 1987 (nella parte in cui fa riferimento all'accesso al primo piano dell'unità attribuita a mediante una scala CP_2 scoperta) - che la veranda nella sua attuale conformazione (ossia a copertura della scala di accesso al primo piano, ora inesistente, e del cortile antistante la parete finestrata di proprietà della convenuta) è stata integralmente realizzata in un unico contesto temporale o in più fasi ravvicinate (per la parte relativa alla copertura della scala abusivamente) quanto meno nel 1980
e, in ogni caso, fino al 1985 (come dichiarato dalla nuda proprietaria nella domanda di condono del 1995 che a tali opere si riferisce), ossia prima della donazione del 1987 ma anche della vendita all' del 1995 (nel cui atto, del resto, in contrasto con l'assunto della convenuta, è Pt_1 detto espressamente che l'immobile si compone di piano terra con veranda e di un primo piano
“al quale si accede da scala coperta”). Quanto accertato esclude la fondatezza dell'assunto della convenuta che invece ascrive il completamento della copertura (comprensivo della scala e fino alla parte sovrastante la finestra del suo appartamento) al proprio dante causa nonché usufruttuario in epoca successiva all'acquisto dell'immobile sub n. 4 da parte dell' nel Pt_1
1995 e, addirittura, posposto agli anni 2000-2004.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendo conto di quanto in precedenza affermato in ordine all'epoca presumibile di realizzazione della finestra, può quindi ritenersi accertata la realizzazione della veranda nella sua attuale conformazione nel periodo antecedente l'atto di donazione del 1987, ma certamente successivo rispetto all'epoca di apertura della finestra, e di conseguenza la realizzazione di tale manufatto in violazione delle distanze dalla finestra e dalla parete finestrata di proprietà della convenuta, rispettivamente previste dall'art. 906 c.c. e dai regolamenti locali richiamati dalla convenuta.
Le risultanze di causa così ricostruite, pur avendo accertato la realizzazione della veranda in violazione delle distanze dalla finestra e dalla parete di pertinenza dell'appartamento della convenuta, hanno tuttavia smentito quanto addotto dalla convenuta a fondamento dell'actio
27 negatoria servitutis da ella spiegata, ossia che la veranda sia stata realizzata dall'originario unico proprietario ( ) molti anni dopo la stipula della donazione nel 1987 (per quanto Persona_3 dedotto in comparsa dopo il 1995, nell'articolazione di prova, tra l'anno 2000 e l'anno 2004), essendo per contro emerso che anche la veranda, al pari dell'apertura della finestra-veduta, era stata realizzata dall'originario proprietario in epoca antecedente la donazione stessa.
Orbene, a giudizio del tribunale, ai fini della decisione, non è affatto irrilevante che la convenuta- attrice in riconvenzionale abbia allegato, quale fatto costitutivo della propria pretesa, una condotta violativa delle distanze asseritamente posta in essere da in epoca Persona_3 successiva alla donazione, nel 1987, in favore delle quattro figlie della nuda proprietà delle quattro unità immobiliari di cui lo stesso era unico proprietario e solo in quanto posta in essere in essere dopo tale data (la convenuta, infatti, non ha prospettato neanche in via meramente subordinata e, quindi, ha del tutto escluso, di voler fondare la propria pretesa su una condotta violativa delle distanze posta in essere dallo stesso quando era ancora unico Persona_3 proprietario dei beni, ossia in epoca precedente la donazione del 1987, ed i cui effetti lo stesso aveva poi inteso confermare e consolidare attraverso l'atto di donazione e la conseguente costituzione a titolo originario - per destinazione del padre di famiglia - della corrispondente servitù).
Ebbene, la circostanza che la convenuta ha indicato quale fatto costitutivo della propria domanda di negatoria servitutis una condotta lesiva asseritamente posta in essere dal proprio genitore in uno specifico e ben individuato contesto temporale (dopo la donazione del 1987), induce a ritenere, in conformità alla reale volontà ed all'interesse in concreto perseguito dall'attrice, che la domanda riconvenzionale in rassegna dalla stessa spiegata sia infondata e, pertanto, da rigettare per la insussistenza dei fatti costituiti addotti a fondamento della stessa (la realizzazione della veranda in violazione delle norme sulle distanze posta in essere da , in qualità Persona_3 di usufruttuario dei beni immobili oggi di proprietà delle parti, dopo la donazione nel 1987 della nuda proprietà degli stessi beni alle proprie figlie).
3.- Avuto riguardo all'esito della lite, che ha visto anche parte convenuta parzialmente soccombente, ed alle ragioni della decisione, le spese di lite, comprese quelle di c.t.u., già liquidate con precedente decreto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 CP_1 notificato in data 14.11.2019 e sulle domande riconvenzionali proposte da così CP_1 provvede:
28 1) Rigetta le domande proposte dall'attore;
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta da nei CP_1 confronti di e per l'effetto dichiara la sussistenza a favore dell'unità abitativa Parte_1 censita nel NCEU di Massa Lubrense, alla partita 1004068, foglio 14, mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita al foglio 14 , mappale 1053 CP_1 sub 7 (già sub 4) di proprietà di di servitù veduta, costituita per destinazione del Parte_1 padre di famiglia ed avente ad oggetto l'esercizio di veduta ed affaccio dalla finestra aperta sul muro perimetrale della particella sub 3 a confine con l'attuale veranda annessa alla p.lla sub 4;
3) Rigetta le restanti domande riconvenzionali proposte da CP_1
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite, comprese le spese di c.t.u. liquiate in favore dell'ing. con decreto in data 31.1.2024. Persona_6
Così deciso in Torre Annunziata, in data 10.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa MA LO
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa MA LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6900/2019 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: luci e vedute e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.
PI RD (C.F.: ), dall'Avv. Renditiso Giulio (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
) e dall'Avv. Persico Rosa (C.F.: ) presso il cui studio, C.F._3 CodiceFiscale_4 sito in Sorrento (Na) alla Via Fuorimura 20/B, elettivamente domicilia (per le comunicazioni: fax n. 081/8073030; indirizzo di p.e.c.: Email_1
Attore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_5 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'Avv.to Fiorentino Sergio (C.F.: ) e dell'avv. Fiorentino CodiceFiscale_6
FR (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Sorrento (Na) alla Via Luigi CodiceFiscale_7
De Maio n. 5, elettivamente domicilia (per le comunicazioni: fax n. 081/8073949; indirizzi di p.e.c. Email_2 Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza cartolare dell'11.03.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte attrice: “1. Previo accertamento dell'esistenza di una finestra (apertura) con veduta diretta
e obliqua collocata nel muro perimetrale di proprietà della sig.ra dell'unità CP_1 immobiliare sita in Massa Lubrense alla Via delle Tore n.5 nella zona a confine con la veranda
1 (terrazzo e/o area cortilizia) di proprietà esclusiva del sig. : A) Accertare, in via Parte_1 preliminare, l'irregolarità di tale finestra/apertura in quanto carente dei requisiti della prospectio nonché realizzata in violazione delle regole dettate in tema di distanze – oltre che lesiva del diritto alla privacy e limitativa del diritto di proprietà esclusiva del sig.
[...]
; B) Accertato il carattere irregolare della finestra/apertura – rigettando ogni eventuale Pt_1 richiesta di controparte funzionale alla permanenza di tale apertura -, inquadrarne la configurazione quale luce irregolare disponendone e ordinandone alla sig.ra CP_1 la regolamentazione;
C) Disporre ogni accorgimento necessario all'eliminazione dell'affaccio
e veduta diretta anche mediante innalzamento dell'apertura al fine di trasformarla in luce ordinando l'esecuzione di tale trasformazione alla sig.ra o, in alternativa, CP_1 ordinandone la chiusura;
D) Accertata la lesione del diritto di proprietà conseguente all'illegittimo esercizio abusivo di una servitù di veduta condannare la sig.ra CP_1 al risarcimento dei danni patiti dall'attore da quantificarsi anche ex. 1226 c.c. attraverso il ricorso a criteri equitativi;
2. Rigettare tutte le domande riconvenzionali dispiegate da controparte;
3. Alla luce della domanda riconvenzionale dispiegata da controparte avente ad oggetto l'arretramento della tettoia a copertura della veranda per mancato rispetto delle distanze nelle costruzioni e/o delle norme regolamentari di cui si chiede il rigetto si dispiega domanda riconvenzionale di accertamento e di declaratoria della sussistenza di un diritto di servitù di installazione e di mantenimento della tettoia per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione a favore dell'unità abitativa contraddistinta catastalmente con la particella 1053 sub 4 e a danno dell'unità contraddistinta con la particella 1053 sub 3 di proprietà di parte convenuta;
4. Con salvezza di spese ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Parte convenuta: “1) accertare e dichiarare in via incidentale che la sig.ra è CP_1 piena ed esclusiva proprietaria dell'unità abitativa sita in Massa Lubrense alla via delle Tore
n. 5 e censita al NCEU al foglio 14 col mappale 1053 sub 3 e che il sig. è pieno Parte_1 ed esclusivo proprietario dell'unità abitativa sita in Massa Lubrense alla via delle Tore n. 5 e censita al NCEU al foglio 14 col mappale 1053 sub 4; 2) in via principale, accertare e dichiarare, in accoglimento delle gradate domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 1079 c.c., la sussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 CP_1 sub 4 di proprietà di , di servitù di veduta, costituita per destinazione del padre Parte_1 di famiglia o in subordine acquistata per usucapione, avente ad oggetto l'esercizio di veduta e affaccio dalla finestra aperta nel muro perimetrale della p.lla sub 3 a confine con l'attuale
2 veranda annessa alla p.lla sub 4; 3) in via subordinata, con riferimento alla deprecata ipotesi di ritenuta carenza dei caratteri della veduta in relazione alla finestra de qua, accertare e dichiarare, in accoglimento delle gradate domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 1079 c.c., la sussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 CP_1 sub 4 di proprietà di , di servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia Parte_1
o in subordine acquistata per usucapione, avente ad oggetto l'esercizio della veduta o in subordine la presa di luce ed aria dalla finestra aperta nel muro perimetrale della p.lla sub 3 a confine con l'attuale veranda annessa alla p.lla sub 4; 4) con riferimento alla ipotesi in cui, rispetto alle facoltà connesse alla servitù di cui sia accertata l'esistenza in accoglimento della conclusione sub 2) o sub 3), sia ritenuta l'estraneità delle operazioni di apertura e chiusura delle persiane montate esternamente alla finestra de qua, accertare e dichiarare, in accoglimento della apposita domanda avanzata in via riconvenzionale con autonoma azione ex art. 1079 c.c., la sussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 di CP_1 proprietà di , di servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia o in Parte_1 subordine acquistata per usucapione, avente ad oggetto l'esercizio di effettuare le operazioni di apertura e chiusura delle persiane nell'adiacente spazio aereo dell'attuale veranda annessa alla
p.lla sub 4; 5) in conseguenza dell'accoglimento di alcuna delle subordinate conclusioni di cui sub 2), 3) e 4), accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle do-mande complessivamente spiegate dal sig. nei confronti della sig.ra ; Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, rigettare le stesse in toto;
6) in subordine, indipendentemente dall'accoglimento di alcuna delle subordinate conclusioni di cui sub 2), 3) e 4), accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di carenza dei caratteri della luce (di tolleranza) con riferimento alla finestra de qua ovvero dell'eccezione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 901-904 c.c., l'infondatezza della domanda del sig.
[...]
diretta alla condanna della sig.ra alla chiusura della finestra ovvero Pt_1 CP_1 alla trasformazione della stessa in luce e alla relativa regolarizzazione, e, per l'effetto ovvero in accoglimento dell'eccezione di insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2043 c.c., accertare
e dichiarare l'infondatezza della domanda spiegata dal sig. diretta alla Parte_1 condanna della sig.ra al risarcimento dei danni;
e, per l'effetto, rigettare l'una CP_1
e l'altra in toto;
7) in via di estremo gravame, accertare e dichiarare, in accoglimento dell' ecce- zione di estinzione del relativo diritto per prescrizione e/o dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva ovvero di difetto di titolarità della situazione sostanziale legittimante con
3 riferimento ai danni maturatisi in costanza di usufrutto, accertare e dichiarare l'infondatezza, in tutto o in parte, della domanda spiegata dal sig. diretta alla condanna della Parte_1 sig.ra al risarcimento dei danni;
e, per l'effetto, rigettare la stessa in tutto o in CP_1 parte;
8) in ogni caso, accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 949 c.c., la insussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa Parte_1 censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di , del diritto di servitù a tenere Controparte_1 le proprie fabbriche a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 5 delle norme attuative del
PRG del Comune di Massa Lubrense e a quella prescritta dall'art. 906 c.c. rispetto alla parete in cui è aperta la finestra de qua, e, per l'effetto, previo accertamento che la tettoia posta a copertura dell'antistante porzione dell'ex area cortilizia annessa all'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 non rispetta né la distanza prescritta dall'art. 5 delle norme attuative del
PRG del Comune di Massa Lubrense né la distanza prescritta dall'art. 906, condannare il sig.
a demolire detta tettoia in tutto o in parte ovvero ad arretrarla in tutto o in parte Parte_1 fino a garantire il rispetto della distanza di metri dieci dalla parete in cui è aperta la finestra o in subordine della distanza di metri tre dalla faccia del muro in cui si apre la finestra e dai lati della stessa;
9) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di onorari, spese Parte_1
e competenze del presente giudizio, con attribuzione agli scriventi avvocati che se ne dichiarano antistatari.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14.11.2019, evocava Parte_1 in giudizio, all'udienza del 01.04.2020, innanzi all'intestato Tribunale la convenuta
[...]
come in epigrafe generalizzata e rappresentata, per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1) Previo accertamento della esistenza di una finestra (apertura con veduta diretta ed obliqua) collocata nel muro perimetrale di proprietà della sig.ra dell'unità CP_1 immobiliare sita in Massa Lubrense alla via delle Tore n. 5 nella zona a confine con la veranda
(terrazzo e/o area cortilizia) di proprietà esclusiva del sig. : A) Accertare, in via Parte_1 preliminare, l'irregolarità di tale finestra/apertura in oggetto in quanto carente dei requisiti della prospectio nonché realizzata in violazione delle regole dettate in tema di distanza – oltre che lesiva del diritto della privacy e limitativa del diritto di proprietà esclusiva del sig.
[...]
; B) Accertato il carattere irregolare della finestra/apertura […], inquadrarne la Pt_1 configurazione quale luce irregolare disponendone e ordinandone alla sig.ra CP_1 la regolamentazione;
C) Disporre ogni accorgimento necessario all'eliminazione dell'affaccio
e della veduta diretta anche mediante innalzamento dell'apertura al fine di trasformarla in luce
4 ordinando l'esecuzione di tale trasformazione alla sig.ra o, in alternativa, CP_1 ordinandone la chiusura;
D) Accertata la lesione del diritto di proprietà conseguente all'illegittimo esercizio abusivo di una servitù di veduta, condannare la sig.ra CP_1 al risarcimento dei danni patiti dall'attore da quantificarsi anche ex art. 1226 c.c. attraverso il ricorso a criteri equitativi;
2) con salvezza di spese ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori antistatari.”
A sostegno della domanda l'attore premetteva in fatto:
- di essere proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune di Massa Lubrense (Na) alla Via delle Tore n.5, identificata al N.C.E.U. di Massa Lubrense alla partita , foglio 14, P.IVA_1 mappale 1053, sub. 4, Piano T-1, int.3, in virtù di acquisto fattone con atto di compravendita a rogito del Notaio (Rep. n.29104 - Racc. n.5447) del 11.07.1995, con il quale Persona_1 la sig.ra vendeva all'attore la nuda proprietà del cespite e più CP_2 Parte_1 precisamente: porzione di fabbricato articolata su due livelli, piano terra composto da un vano, cucina, piccolo deposito, cisterna, sottoscala, due wc e veranda, e, piano primo, al quale si accede da scala coperta, composto da due vani, ingresso, disimpegno e wc;
confinante con proprietà
per due lati e proprietà per i restanti due lati;
CP_3 CP_1
- che, a sua volta, la nuda proprietà del detto cespite perveniva alla dante causa, CP_2 in virtù di atto di donazione a rogito del Notaio di Napoli del 3 agosto 1987 (Rep. n.28280 Per_2
- registrato a Napoli il 1 settembre 1987 al n.3233/V e trascritto il 1 settembre 1987 ai nn.22538/17410) con il quale il sig. - riservandosi l'usufrutto vitalizio e in caso Persona_3 di premorienza della moglie - donava alle figlie Persona_4 CP_1 [...]
, e la nuda proprietà di diversi immobili facenti CP_3 CP_4 CP_2 originariamente parte di un unico complesso immobiliare sito in Massa Lubrense alla Via Tore
n.5 di cui lo stesso era proprietario e possessore.
- che, a seguito del decesso del sig. (avvenuto in Massa Lubrense l'11.05.2006) Persona_3
e, successivamente, della moglie (avvenuto in data 31.01.2014), si Persona_4 consolidava, in data 31.01.2014, in capo all'istante la piena proprietà Parte_1 dell'immobile acquistato dalla zia e, in capo, alla sig.ra la piena CP_2 CP_1 proprietà dell'immobile ricevuto, con atto di donazione, in nuda proprietà dal compianto genitore
; Persona_3
- rappresentava, inoltre, che le diverse unità immobiliari donate dal genitore, , alle Persona_3 quattro figlie facevano originariamente parte di un unico complesso immobiliare nella piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
che, i diversi ambienti erano tutti collegati gli uni agli altri e per alcune servitù apparenti, sussistenti tra i vari immobili, il donante prevedeva espressamente
5 l'obbligo a carico del donatario di rimuoverle al consolidamento della piena proprietà mentre per altre, invece, le intese venivano prese nell'ambito della famiglia soltanto verbalmente;
- che, tra i diversi ambienti pervenutigli in titolarità vi era anche una veranda, originariamente area cortilizia, posta tra i diversi ambienti dell'unico complesso immobiliare, in relazione alla quale pende pratica di condono edilizio presentata dal dante causa, con istanza CP_2 depositata al Comune di Massa Lubrense in data 28.02.1995 (Prot. n.4659 - pratica n.3396), ancora in fase di istruttoria;
- che, secondo le originarie configurazioni della proprietà del dante causa , l'unità Persona_3 immobiliare, poi, assegnata in titolarità alla figlia presentava altresì una CP_1 finestra - con veduta diretta e laterale ed affaccio diretto - nella veranda (o area cortilizia) assegnata alla germana e, poi, trasferita al TE;
CP_2 Parte_1
- che, al fine di evitare una visuale diretta nonché l'affaccio nella proprietà esclusiva dell'istante, dapprima, per vie brevi e poi, con missiva del 16.06.2016, chiedeva alla zia, Parte_1
la trasformazione della finestra in luce con spostamento della stessa in area CP_1 alta del muro perimetrale;
- che, vano risultava il tentativo di mediazione attivato, a tal uopo, dall'attore innanzi all'Organismo “FO.SVI.TER” con sede di Piano di Sorrento, conclusosi con esito negativo;
In diritto, l'istante deduceva che la detta finestra - di altezza dal piano di calpestio della veranda di 120 cm e di larghezza di 110 cm, posta sul muro perimetrale della proprietà della sig.ra
[...] confinante con la proprietà di - non rispettando i requisiti normativi in CP_1 Parte_1 tema di vedute e, mancando della funzione effettiva e concreta dell'apertura ovvero della c.d. prospectio (affacciandosi su un terrazzo altrui ed invadendo quindi la sfera personale di altri condomini) doveva qualificarsi quale luce (irregolare) con conseguente diritto della parte istante di chiederne l'adeguamento alle prescrizioni legali di cui all'art. 901 c.c. ovvero l'eliminazione.
Aggiungeva, inoltre, che nel caso di specie non poteva dedursi né la costituzione della servitù prediale per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. (facendo riferimento alla preesistenza della finestra al momento dell'acquisto della piena titolarità dell'immobile cui inerisce la veranda e/o terrazzo di proprietà esclusiva), mancando nell'atto di compravendita ogni riferimento all'eventuale peso che il dante causa originario avrebbe imposto alla proprietà di con la permanenza di tale finestra/apertura (pertanto, in mancanza di una Parte_1 previsione specifica negli atti di provenienza in merito alla permanenza di tale finestra e, in mancanza di una espressa convenzione tra le parti l'istante appariva, dunque, pienamente legittimato a chiederne la regolarizzazione); né l'acquisizione per usucapione di tali aperture posto che, essendo la finestra collocata nel muro di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
6 per tale caso - aperture lucifere collocate nel muro di proprietà esclusiva - la CP_1 giurisprudenza di legittimità esclude che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, possa condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù. In altri termini, la circostanza che l'apertura fosse nel muro di proprietà esclusiva della sig.ra escludeva, CP_1 ulteriormente, la possibilità di poter invocare nel caso prospettato il sussistere di una servitù per usucapione e/o destinazione del padre di famiglia.
Chiedeva, infine, alla luce della lesione del diritto di proprietà e della privacy conseguente all'illegittimo esercizio abusivo della servitù di veduta - consistito nel mancato pieno godimento del bene di sua proprietà - di condannare la sig.ra al risarcimento dei danni CP_1 patiti da quantificarsi anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. attraverso il ricorso a criteri equitativi.
1.2. – In data 12.03.2020 si costituiva in giudizio la convenuta la quale CP_1 chiedeva il rigetto delle domande complessivamente spiegate dall'attore e l'accoglimento delle seguenti domande riconvenzionali:
(a) acquisto per destinazione del padre di famiglia di una servitù di veduta a favore del fondo della convenuta (part.lla 1053, sub 3) ed a carico del fondo dell'attore (part.lla 1053, sub 4): in relazione a detta domanda riconvenzionale, la convenuta precisava che l'art. 900 c.c., ai fini della qualifica di una apertura come veduta, richiede solo che la stessa presenti delle caratteristiche strutturali tali da consentire ad una persona di altezza normale, senza bisogno dell'ausilio di altri mezzi, di affacciarsi e guardare sul fondo del vicino, come avveniva nel caso di specie in cui la finestra, per le sue dimensioni (larghezza m. 1,10 x altezza m. 1,15) e per l'altezza del relativo davanzale dal pavimento (m. 0,95) garantiva di guardare ed affacciarsi all'interno della proprietà del sig. , indipendentemente dall'oggetto della veduta stessa. Pertanto, doveva Parte_1 considerarsi veduta, e non luce irregolare, anche quella nel caso di specie, esercitata dal piano terreno di una costruzione su una proprietà aliena che si trova allo stesso livello.
Parimenti destituita di fondamento doveva dirsi l'avversa pretesa di attrarre la veduta de qua nella categoria delle luci irregolari sul presupposto della pretesa violazione della disciplina in materia di distanze, poiché, se è vero che l'art. 905 c.c. e l'art. 906 c.c. prescrivono la distanza obbligatoria di m. 1,50 e di m. 0,75 dal fondo del vicino rispettivamente per l'apertura di vedute dirette e laterali, è altrettanto innegabile che l'apertura di vedute a distanza inferiore costituisce il contenuto della servitù tipica di veduta, cui fa riferimento l'art. 907 c.c. Detta servitù, doveva dirsi costituita ai sensi dell'art. 1062 c.c. ovvero per destinazione del padre di famiglia ricorrendo tutti i requisiti della citata norma: a) originaria appartenenza dei due fondi
(ovvero delle due parti dell'unico fondo) in capo allo stesso proprietario;
b) esercizio (anche
7 mediato) del possesso dei due fondi (ovvero delle due parti dell'unico fondo) da parte dell'unico proprietario che si estrinsechi nella realizzazione ovvero nel mantenimento di un'opera visibile e permanente che determini una obiettiva condizione di assoggettamento di un fondo all'altro (o di una parte all' altra dell'unico fondo) corrispondente al contenuto di una servitù prediale;
c) esistenza di tale obiettiva condizione di asservimento al momento in cui, per effetto del trasferimento della (piena o nuda) proprietà (anche) di uno (soltanto) dei due fondi (o di una sola parte dell'unico fondo), i due fondi (o le due parti dell'unico fondo) cessano di appartenere al medesimo proprietario;
d) assenza di pattuizioni relative alla servitù.
(b) acquisto per usucapione di una servitù di veduta a favore del fondo della convenuta (part.lla
1053, sub 3) ed a carico del fondo dell'attore (part.lla 1053, sub 4): la convenuta, nell'ipotesi di esclusione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c., spiegava domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della detta servitù di veduta in virtù di un possesso pubblico e pacifico, protrattosi continuativamente ed ininterrottamente per un periodo di gran lunga superiore a quello prescritto dall'art. 1158 c.c., ed estrinsecatosi in facoltà corrispondenti al contenuto della servitù medesima. A tal riguardo, precisava, inoltre, che al riconoscimento del possesso ad usucapionem della veduta, ai fini dell'acquisto della corrispondente servitù da parte della donataria non era da ostacolo la CP_1 circostanza che la donazione avesse riguardato esclusivamente la nuda proprietà dell'unità immobiliare identificata col sub 3, per essersene il donante riservato l'usufrutto vita natural durante sua e del coniuge poiché il godimento da parte dei coniugi Persona_4 [...]
e - contrariamente a quanto riferito dall' attore in citazione - restava Per_3 Persona_4 circoscritto all'unità immobiliare sub 4, mentre la disponibilità dell'unità immobiliare sub 3 costituiva appannaggio della nuda proprietaria ciò che, con riferimento al CP_1 periodo di occupazione residenziale successivo alla donazione, consentiva di valorizzare come possesso rilevante ai fini dell' usucapione della corrispondente servitù l'esercizio della veduta da parte di essa nuda proprietaria.
(c) acquisto, per destinazione del padre di famiglia o in subordine per usucapione, di una servitù di luce a favore del fondo della convenuta (part.lla 1053, sub 3) ed a carico del fondo dell'attore
(part.lla 1053, sub 4): in via ulteriormente subordinata, la convenuta, per l'ipotesi in cui l'apertura veniva riconosciuta carente dei caratteri della veduta, formulava domanda riconvenzionale di acquisto, per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione, di servitù di luce a favore dell'unità immobiliare di sua proprietà - mappale 1053, sub 3 - ed a carico della unità immobiliare in proprietà dell'istante - mappale 1053, sub 4 - in virtù di tutte le superiori considerazioni, ancorché svolte in relazione a diversa tipologia di servitù.
8 (d) acquisto, per destinazione del padre di famiglia o in subordine per usucapione, di una servitù atipica di aggetto a favore del fondo della convenuta (part.lla 1053, sub 3) ed a carico del fondo dell'attore (part.lla 1053, sub 4): ancora, la convenuta, con riferimento all'ipotesi in cui le facoltà di apertura e chiusura delle imposte di cui la finestra per cui è causa veniva ab origine dotata non venissero ritenute ricomprese nella servitù di veduta o di luce, chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento, in favore dell'unità immobiliare di sua proprietà di una servitù atipica avente ad oggetto il diritto di invasione aerea della unità immobiliare del convenuto ai fini dell'esercizio delle predette operazioni, richiamando in proposito, a supporto della ricorrenza dei presupposti della destinazione del padre di famiglia o in subordine della usucapione tutte le considerazioni svolte in relazione alla servitù di veduta.
(e) insussistenza di una servitù che consenta alle fabbriche dell'attore di essere tenute a distanza dalla finestra della convenuta inferiore a quella prevista dall'art. 906 c.c.: parte convenuta rappresentava, inoltre, che al momento in cui l'originario fabbricato veniva suddiviso in più unità abitative, poi donate da a ciascuna delle quattro figlie, il processo di Persona_3 trasformazione in veranda dell'area cortilizia annessa alla unità abitativa censita col mappale
1053, sub 4 non era stato ancora ultimato;
la tettoia posta a copertura della veranda si arrestava, infatti, in corrispondenza del muro perimetrale dell'unità abitativa censita col mappale 1053, sub
3, sì da lasciare scoperta tutta la porzione di cortile antistante la finestra attualmente appartenente a nonché la scala di collegamento tra i due piani di cui consta l'unità abitativa CP_1 attualmente di . Solo in epoca successiva al trasferimento della unità abitativa Parte_1 censita col mappale 1053, sub 3, (in realtà 4) da ad – il quale, CP_2 Parte_1 infatti, con atto di compravendita per notar dell'11.07.1995, acquistava la nuda Per_1 proprietà di “porzione di fabbricato articolata su due livelli, piano terra […] e piano primo, al quale si accede da scala scoperta” - l'usufruttuario, , provvedeva a coprire con Persona_3 tettoia la porzione di cortile antistante la finestra di e la scala di collegamento CP_1 tra i due piani dell'unità abitativa di . In tal modo il predetto usufruttuario Parte_1 realizzava una costruzione in violazione del contenuto precettivo dell'art. 907 c.c., il quale, con riferimento all'ipotesi di acquisto del diritto di servitù di veduta, fa divieto di fabbricare sul fondo servente a distanza inferiore a tre metri dalla faccia del muro in cui si apre la veduta diretta e dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua. Invero, traendo le fila di quanto osservato sopra, in sede di spiegata actio confessoria, nel caso di specie doveva tenersi conto dell'esistenza,
a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4, di servitù di veduta, acquistata in data 03.08.1987 in coincidenza con il più volte citato atto di donazione, per costituzione per destinazione del padre di famiglia
9 o per usucapione. Pertanto, la tettoia posta a copertura della porzione di cortile antistante la finestra della convenuta violando l'art. 906 c.c., imponeva la demolizione e CP_1 comunque l'arretramento della stessa fino a garantire il rispetto della distanza di metri tre dalla faccia del muro in cui si apre la finestra e dai lati della stessa.
In previsione delle eccezioni da parte del sig. , la convenuta rilevava Parte_1 incidentalmente che nessun diritto di servitù a mantenere la tettoia a distanza inferiore a quella prescritta dalla finestra dall'art. 906 c.c. poteva ritenersi acquistato per usucapione dall'istante dal momento che: la installazione ed il mantenimento della tettoia venivano semplicemente tollerati da per rispetto della persona dell'usufruttuario ed in considerazione dei CP_1 rapporti con il medesimo, con l'intesa che al termine dell'usufrutto la tettoia sarebbe stata smontata;
per cui, detto stato di fatto non poteva dirsi idoneo ad integrare un possesso utile ad usucapire. Che un ipotetico possesso sarebbe ascrivibile a detto usufruttuario e mai riferibile al nudo proprietario, in mancanza della imprescindibile indicazione in tal senso da parte dell'usufruttuario medesimo. In ogni caso, poi, al momento della formulazione della presente domanda riconvenzionale, non sarebbe comunque maturato il ventennio richiesto dall'art. 1158
c.c., a tale proposito rappresentandosi che l'installazione della tettoia da parte dell'usufruttuario
è databile alla fine del 2002. Persona_3
(e) insussistenza di una servitù che consenta alle fabbriche dell'attore di essere tenute a distanza dalla parete finestrata della convenuta inferiore a quella prevista dai regolamenti locali: in aggiunta a quella appena formulata, la convenuta spiegava ulteriore domanda negatoria servitutis diretta alla rimozione della tettoia posta a copertura della porzione di area cortilizia antistante la finestra della sig.ra e della scala di collegamento tra i due piani CP_1 dell'unità abitativa di , rilevando, a tal uopo, che la detta copertura costituiva una Parte_1 costruzione realizzata in violazione dell'art. 5 delle norme attuative del PRG del Comune di
Massa Lubrense, il quale, in recepimento del contenuto precettivo inderogabile dell'art. 9 del
D.M. 2 aprile 1968 n.1444, prescrive per le “nuove costruzioni” il rispetto di una distanza inderogabile “pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml 10”, “tra pareti finestrate”, per tale intendendosi quelle caratterizzate dalla presenza di vedute ovvero di luci.
In ragione di quanto dedotto, eccepiva, infine, l'infondatezza della domanda attorea diretta alla condanna di essa convenuta alternativamente alla chiusura della finestra ovvero alla trasformazione della stessa in luce e alla relativa regolarizzazione;
l'infondatezza della domanda attorea volta alla sua condanna al risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio abusivo della servitù di veduta per l'insussistenza di un addebito di colpevolezza e comunque per l'inesistenza
10 di qualsivoglia (e imprecisata) voce di danno, la cui dimostrazione, sia nell'an che nel quantum, non veniva fornita da parte attrice;
l'estinzione del diritto al risarcimento per effetto di intervenuta prescrizione ex art. 2947 – co. 1° c.c., in relazione ai danni prodottisi nel lasso temporale anteriore al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione e, infine, la carenza di legittimazione attiva ovvero il difetto di titolarità di con riferimento ai danni Parte_1 maturatisi in costanza di usufrutto posto che lo stesso non avrebbe alcun titolo per reclamare danni ipoteticamente prodottisi nel periodo anteriore al consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, i quali avrebbero attinto la sfera patrimoniale di altri soggetti di diritto, dei quali egli non è successore;
circostanza che gli precluderebbe la possibilità di avanzare istanze risarcitorie relative a tutto l'arco temporale anteriore al decesso del più longevo dei coniugi , Parte_2 verificatosi in data 31.01.2014.
1.3. – Nel corso del giudizio, assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza in data 28.08.2021 il Giudice, rilevata preliminarmente la inammissibilità della domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) formulata da parte attrice nel primo termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, dunque, tardivamente poiché in violazione del disposto dell'art. 183 comma 5 c.p.c.; disattesi, altresì, i rilievi formulati da parte attrice nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. in ordine alla tardiva allegazione da parte della convenuta, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., di talune circostanze di fatto (veranda già realizzata nel
1987 ed ampliata dopo il 1997; altri fatti allegati alle pagg. 3-4-5), risultando le suddette circostanze già dedotte dalla difesa di nella comparsa di costituzione (pag. 9); CP_1 esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti, ammetteva i mezzi istruttori nei limiti e con le modalità di cui alla citata ordinanza e rinviava la causa all'udienza del 13.12.2021 per l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e per l'escussione dei primi due testi
(uno per parte) fissando, altresì, l'udienza del 07.03.2022 per l'escussione dei restanti due testi e per le ulteriori determinazioni istruttorie.
Nel prosieguo, all'udienza del 13.12.2021 venivano assunti l'interrogatorio formale della convenuta e la prova testimoniale (con i testi per parte attrice e CP_1 CP_2
per parte convenuta); alla successiva udienza dell'08.03.2022 venivano escussi Persona_5
i testimoni (per parte attrice) e (per parte convenuta); all'esito, Testimone_1 Testimone_2 con ordinanza dell'08.03.2022, il giudice, ritenutane la necessità, in conformità alla concorde richiesta delle parti, disponeva C.T.U. nella persona dell'ing. fissando per il Persona_6 conferimento dell'incarico e per il giuramento l'udienza cartolare del 18.10.2022, in cui, accogliendo le richieste formulate da entrambe le parti, integrava i quesiti nei termini indicati nel relativo verbale, rinviando la causa all'udienza del 30.05.2023 per verificare l'espletamento
11 della disposta C.T.U.; quindi, con ordinanza in data 9.11.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal
18.11.2024 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. –In via preliminare va osservato che, gli immobili pacificamente di proprietà rispettivamente dell'attore - censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa Lubrense al foglio Parte_1
14, particella 1053, sub 7 (già sub 4), cat. A/4, vani 7,5 - e della convenuta - CP_1 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa Lubrense al foglio 14, particella 1053, sub 3, cat. A/4, vani 4,5 - fanno parte di un edificio sito in Massa Lubrense (Na) alla Via delle Tore nn.13/17 composto da più corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse.
Più precisamente, per quanto emerge dalla relazione del c.t.u. (pagg. 9 e ss.), l'unità immobiliare di proprietà attorea è ubicata in un secondo corpo di fabbrica retrostante l'immobile della convenuta e separato da questo dal cortile verandato, oggetto di controversia, con accesso dal viale scoperto, di proprietà esclusiva dell'attore. Trattasi di un appartamento distribuito su due livelli - piano terra e primo piano - tra loro collegati da scala interna, avente accesso dall'antistante cortile verandato di proprietà esclusiva, quest'ultimo con accesso dal vialetto pedonale, pure di proprietà esclusiva, che si diparte dal civico 13 di Via delle Tore. Il piano terra dell'appartamento è costituito da due locali tra loro comunicanti, bagno e piccolo locale sottoscala, oltre che da un deposito con accesso dal cortile verandato. Il primo piano si compone di due camere da letto con bagno e disimpegno. L'unità immobiliare nel suo complesso confina con vialetto di proprietà aliena, con proprietà aliena, con proprietà CP_1
L'immobile di proprietà della convenuta, invece, è ubicato nel corpo di fabbrica ad unico livello prospettante su Via Delle Tore con accesso dal viale comune posto sul lato destro dello stesso corpo di fabbrica per chi lo osserva dalla pubblica via. Trattasi di un appartamento sito al piano terra del civico 17 composto da ingresso, tre camere, cucina, disimpegno, bagno e porticato confinante con Via delle Tore, viale comune, cortile verandato coperto di proprietà
[...]
e proprietà aliena. Pt_1
Orbene, così descritto lo stato dei luoghi è da osservare che nel cortile verandato di proprietà attorea, posto al livello del piano terra, oltre alle aperture dell'appartamento di proprietà attorea
(porta di ingresso, tre finestre, porta di ingresso al locale deposito) prospicienti il cortile stesso, vi sono altre tre aperture e precisamente, una finestra ed una porta/finestra facenti parte dell'immobile di proprietà aliena ed una finestra facente parte dell'appartamento di proprietà della signora (cfr. rilievi fotografici da pag. 14 a 21 relazione peritale). Detta CP_1 finestra, prospiciente il cortile verandato di proprietà dell'attore, presenta le seguenti dimensioni:
12 larghezza: 1,095 m;
altezza: 1,190 m;
distanza soglia dal piano di calpestio dell'appartamento di proprietà 0,94 m;
distanza soglia dal piano di calpestio del cortile verandato di proprietà CP_1
1,345 m;
profondità soglia: 36,5 cm;
distanza della copertura del cortile verandato dalla Pt_1 parte superiore della finestra: 1,355 m.
2.1- Tanto premesso, va in primo luogo ribadita la inammissibilità della domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) di accertamento e di declaratoria della sussistenza di un diritto di servitù di installazione e di mantenimento della tettoia per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione a favore dell'unità abitativa contraddistinta catastalmente con la particella 1053 sub 4 e a danno dell'unità contraddistinta con la particella 1053 sub 3 di proprietà di parte convenuta, formulata da parte attrice nel primo termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, dunque, tardivamente poiché in violazione del disposto dell'art. 183 comma 5 c.p.c..
2.2- Nel merito la domanda proposta in via principale da nei confronti di Parte_1 [...]
è infondata e va pertanto rigettata. CP_1
Al riguardo va, in primo luogo, rilevato che le risultanze della espletata C.T.U., fatte proprie dal tribunale e pertanto da intendersi qui integralmente recepite e trascritte (ad eccezione delle indicazioni di seguito esaminate) in quanto frutto di una indagine condotta con il dovuto rigore tecnico-scientifico ed ampiamente argomentate, consentono di affermare che la finestra in oggetto, ai sensi dell'art. 900 c.c. non è inquadrabile come luce bensì come veduta (cfr. pag. 30 relazione peritale).
È noto, infatti che ai sensi dell'art. 900 c.c. le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Ed invero, affinché sussista una veduta, secondo l'art 900 cod. civ., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessaria la coesistenza dei due requisiti della inspectio, cioè la possibilità di godere di una completa visuale frontale sul fondo del vicino, e della prospectio, ovvero la possibilità di affacciarsi e guardare il detto fondo anche lateralmente e obliquamente. La contemporanea sussistenza dei suindicati requisiti, oltre ad essere l'elemento caratterizzante della veduta, si traduce sul piano pratico nella possibilità per una persona di media altezza di avere una visuale agevole cioè esercitabile in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza e senza l'utilizzo di mezzi artificiali (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 29 ottobre 2020, n.23952).
Sul punto non si reputa condivisibile l'assunto di parte attrice, secondo cui trattasi di veduta irregolare in quanto carente dei requisiti della 'prospectio' nonché realizzata in violazione delle norme in tema di distanze oltre che lesiva della privacy e per questo deve considerarsi quale luce
13 irregolare ai sensi dell'art. 902 cod. civ. (“1. L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901. 2. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.”) con la conseguenza che la relativa servitù di veduta, sarebbe insuscettibile di acquisizione per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (cosa che, invece, chiede la convenuta in via riconvenzionale).
Con riferimento alla dedotta carenza del requisito della c.d. prospectio va in primo luogo richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di vedute insistenti sull'altrui proprietà, deve intendersi per "fondo del vicino" (art. 900 cod. civ.) qualunque parte, anche minima o marginale (e, pertanto, anche un semplice muro di cinta) del fondo stesso, tale da poter consentire una "inspectio" o "prospectio" da una qualsiasi apertura esistente nel fabbricato della proprietà limitrofa dalla quale sia possibile affacciarsi.» (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 27 del 05/01/2000) e, ancora, «Alla stregua dell'art. 900 cod. civ. la comodità (o quanto meno la non disagevolezza) della inspectio e della prospectio (elementi costitutivi essenziali della veduta) va accertata con riferimento al fondo dal quale la veduta è esercitata e non già al fondo oggetto della veduta stessa, dovendosi intendere per fondo del vicino di cui al medesimo articolo, qualunque parte, anche minima o marginale (persino un muro di cinta) del fondo stesso che possa essere guardata da un'aperura esistente nel fabbricato sito nel fondo confinante, dalla quale sia anche possibile affacciarsi.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 8626 del 23/11/1987).
Alla stregua dei richiamati insegnamenti, appare priva di pregio la deduzione attorea secondo cui la finestra è priva “dei requisiti di veduta, mancando la funzione effettiva e concreta dell'apertura, cioè la prospectio, essendoci ben poco da vedere verso un terrazzo altrui, senza invadere la sfera personale di altri condomini”, sussistendo invece, in considerazione delle caratteristiche strutturali e della posizione degli immobili rispettivamente interessati, come accertati al c.t.u., tutti i requisiti della veduta ovvero sia della inspectio che della prospectio.
E' invece fondata e pertanto condivisibile l'ulteriore deduzione attorea secondo cui la finestra- veduta per cui è causa è stata realizzata in violazione delle norme in materia di distanze.
Invero, posto che, per quanto sin qui esposto, detta finestra ha i requisiti della veduta, trovano di conseguenza applicazione gli articoli da 905 a 907 cod. civ. in tema di distanze. L'art.905 cod. civ. rubricato “Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi” dispone che possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
2. Non si possono parimenti costruire balconi o altri
14 sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
3. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica>>; l'art. 906 cod. civ. rubricato “Distanza per l'apertura di vedute laterali o oblique” dispone che <
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto>>.
Al riguardo, la suprema corte, in una recente pronuncia, ha affermato che «L'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come "qualitas", ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.» (cfr. Cass.
Civ. Sez.
2 - Sentenza n. 4816 del 23/02/2024).
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato, che il c.t.u. nominato nella sua relazione ha dato atto della impossibilità di verificare la conformità della finestra in oggetto alla normativa vigente all'epoca della sua realizzazione in mancanza della licenza edilizia n. 3/62 del 12.3.1962 risultata irreperibile e della documentazione e dei grafici alla stessa allegati (pagg. 30 e 31), circostanza da cui discende che non ha potuto verificare – sulla base della documentazione in atti - se la realizzazione della finestra attualmente presente in loco, sia stata prevista dalla licenza edilizia e sia stata realizzata in conformità ad essa al momento della costruzione del manufatto
(pacificamente edificato in epoca precedente quello acquistato dall'attore), circostanza che, ove accertata, consentirebbe di escludere a priori la realizzazione dell'apertura in violazione di leggi e regolmenti, in specie in materia di distanze.
Il c.t.u. aggiunge, inoltre: che dalla visura catastale storica dell'U.I. di proprietà CP_1 si evince che tale unità immobiliare deriva dal frazionamento n. B/4258.1/1986 del 05.06.1986 dell'originaria unità immobiliare denunciata con scheda prot. n. 1007 del 30.06.1966; che dalla planimetria catastale dell'unità immobiliare prot. n. B/4258 del 1986 (ultima planimetria in atti) si rileva che la finestra in oggetto era già presente all'epoca nella medesima posizione di quella attualmente esistente (Cfr. All. 2)
Va poi del pari evidenziato che il c.t.u. a pag. 53 della relazione, nel rispondere alle osservazioni sul punto di parte attrice, ha invece affermato “che la finestra in oggetto, realizzata
15 contestualmente al corpo A, come si desume dagli atti di causa, all'epoca della sua realizzazione
(allorquando il corpo B non era ancora stato edificato) era conforme alla normativa codicistica in materia di distanze” e ha altresì aggiunto “che la finestra in oggetto, all'epoca della sua costruzione, era conforme alla normativa vigente in materia di aerazione degli ambienti e conforme al titolo autorizzativo” , avvalendosi a tal fine delle risultanze della documentazione prodotta da parte attrice unitamente alle osservazioni alla c.t.u., e in specie di documentazione fotografica e del certificato di abitabilità del 1964, da cui risulta che la costruzione di tale manufatto fu completata tra il 24.3.1962 e il 26.11.1964 , comunque prima del 1967, ed aveva superato positivamente i controlli di salubrità e di conformità all'epoca previsti .
Di tale documentazione (e dunque anche delle conclusioni del c.t.u. sulla stessa fondate) non può tuttavia tenersi conto poiché prodotta da parte attrice solo come allegato alle osservazioni alla relazione del c.t.u. ossia in violazione delle rigide scansioni processuali previste dal codice di rito e, dunque, tardivamente.
Da quanto detto discende allora che le risultanze degli atti legittimamente acquisiti consentono di ritenere accertata la realizzazione del nucleo originario dell'unità abitativa della convenuta sulla base di una licenza del 1962 e in epoca verosimilmente antecedente il 1967 (epoca in cui, per quanto si legge nell'atto di donazione del 1987, l'originario unico proprietario realizzò il corpo di fabbrica ora di proprietà dell'attore), non anche la realizzazione della finestra per cui è causa contestualmente a tale nucleo originario (circostanza allegata dalla convenuta nella comparsa e nel corso dell'interrogatorio formale), di cui dunque non può dirsi accertata la realizzazione in data antecedente la costruzione (per quanto detto risalente all'anno 1967) del secondo manufatto, ora di proprietà dell'attore, e nel rispetto delle distanze previste dalla normativa codicistica.
Al riguardo occorre invero tener presente che la stessa convenuta, nel corso dell'interrogatorio formale, ha dichiarato “ Capo 3) Con la mia famiglia insieme alle mie sorelle abitavamo nell'unità-immobiliare oggi occupata da mia sorella;
nel tempo mio padre ha realizzato CP_4 una ulteriore unità abitativa che ha dato in affitto e successivamente altre due. Quando mi sono sposata la casa che era stata affittata è stata assegnata a me, successivamente quando si è sposata mia sorella mio padre le ha dato il primo appartamento cioè quello dove CP_4 abitavamo in origine con tutta la famiglia e si è trasferito con mia madre e la mia sorella più piccola nella terza unità abitativa che era stata assegnata ad un'altra mia sorella che si era sposata ma che viveva a Benevento. Nell'ultima casa che ha costruito è andata a vivere la mia ultima sorella quando si è sposata. ADR: Le case sono state costruite nel tempo da mio padre che era muratore” e di analogo contenuto sono anche le dichiarazioni della teste CP_2
16 (dante causa dell'attore) “Capo 3) I miei genitori e noi figli abitavamo come famiglia in una casa corrispondente a quella successivamente assegnata a mia sorella . A fianco a questa CP_4 unità abitativa ce n'era una seconda costruita contestualmente che mio padre aveva diviso dalla prima e resa autonoma e l'aveva anche fittata. Poi quando si è sposata mia sorella CP_1 questa seconda unità abitativa è stata destinata a lei….”).
Le dichiarazioni che precedono danno conto, infatti, di una realizzazione progressiva nel tempo da parte del del primo manufatto (di cui alla licenza del 1962), della successiva Persona_3 suddivisione dello stesso in due distinte unità abitative, di cui la seconda, effettivamente corrispondente all'abitazione della convenuta, dallo stesso divisa dalla prima e Persona_3 resa autonoma e inizialmente data in affitto. Tale ricostruzione del resto trova conferma nella circostanza dedotta dalla convenuta nel capo b) della prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (“b) su questo terreno , in virtù di licenza Persona_3 edilizia n. rilasciata il 21.03.1962, edificò un fabbricato su un solo livello composto di Num_1
Parte cinque stanze ed accessori a pianterreno, denunziato all' di Napoli il 30.07.1966”) e non contrasta con quanto dedotto in citazione dallo stesso attore (e in comparsa conclusionale richiamato dalla difesa della convenuta per sostenere la sicura anteriorità dell'apertura della finestra alla realizzazione dell'immobile dell'attore) laddove afferma che “secondo le originarie configurazioni della proprietà del dante causa , l'unità immobiliare, poi Persona_3 assegnata in titolarità alla figlia , presentava una finestra – con affaccio e CP_1 veduta diretta – nella veranda assegnata alla germana ”, restando Controparte_5 impregiudicato, per quanto detto, il mancato riscontro dell'epoca effettiva di apertura della finestra.
In conclusione, in difetto di documentazione da cui desumere la effettiva conformità del manufatto costruito dal alla licenza rilasciata del 1962, ritiene il tribunale che a Persona_3 fronte della accertata realizzazione progressiva del primo nucleo abitativo in un arco di tempo imprecisato e della successiva divisione dello stesso in due distinte unità abitative, se da un lato non risultano acquisiti elementi da cui desumere la realizzazione della finestra già all'epoca della costruzione del primo nucleo abitativo, dall'altro lato appare invece ragionevole ritenere (anche in ragione delle conformi allegazioni delle parti circa la presenza della finestra nella conformazione originaria dell'unità abitativa della convenuta) la effettiva contestualità della realizzazione della finestra rispetto alla realizzazione della seconda unità abitativa cui accede, unità di cui tuttavia non è possibile affermare con certezza la realizzazione, mediante separazione e divisione dall'originario unico manufatto, in epoca sicuramente antecedente la realizzazione, nel 1967, del secondo fabbricato (oggi di proprietà dell'attore).
17 In tali termini, quindi, in conformità all'assunto attoreo ed in difetto di idonea prova contraria, può ritenersi accertato che la finestra-veduta per cui è causa non rispetti le distanze legali prescritte dall'art. 905 c.c. dal manufatto confinante (di proprietà dell'attore).
Orbene, posto che per quanto sin qui esposto l'apertura per cui è controversia ha i requisiti della veduta e risulta realizzata in violazione delle distanze legali prescritte dall'art. 905 cod. civ., resta da verificare se, nel caso di specie, come sostiene la convenuta, vi sia stato o meno un acquisto del diritto di servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia o in subordine per usucapione .
La convenuta, infatti, ha chiesto: “2) in via principale, di accertare e dichiarare, CP_1 in accoglimento delle gradate domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 1079 c.c., la sussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 di CP_1 proprietà di , di servitù di veduta costituita per destinazione del padre di famiglia Parte_1
o in subordine acquistata per usucapione, avente ad oggetto l'esercizio di veduta e affaccio dalla finestra aperta nel muro perimetrale della p.lla sub 3 a confine con l'attuale veranda annessa alla p.lla sub 4.
Orbene, riguardo all'acquisto di una servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod. civ.) si osserva che essa presuppone l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro.
La Cassazione, a tal riguardo, ha sostenuto che: «La servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita “ope legis” quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante “de facto” il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3219 del 12/02/2014; nello stesso senso Cass.
Civ. Sez. 2 – Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024 secondo cui <La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi
o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di
18 una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla>>.
Ed ancora si è precisato che «A norma dell'art. 1062 c.c., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per “facta concludentia” ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 6520 del 12/03/2008 conf. Cass. Civ. Sez. 2 – Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018).
Con specifico riferimento alle luci e vedute è stato poi ulteriormente precisato che «In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), l'acquisto automatico della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza, per la prescritta durata ventennale, di aperture che consentano l'inspectio e la prospectio nel fondo confinante e che siano poste a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c.» (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 –
Ordinanza n. 33134 del 29/11/2023).
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, appare opportuno, in via preliminare, ribadire in fatto che, la relazione del c.t.u. a pag. 31 evidenzia “che dalla visura catastale storica dell'U.I. di proprietà , si evince che tale unità immobiliare deriva dal frazionamento n. CP_1
B/4258.1/1986 del 05.06.1986 dell'originaria unità immobiliare denunciata con scheda prot. n.
1007 del 30.06.1966; dalla planimetria catastale dell'unità immobiliare prot. n. B/4258 del 1986
(ultima planimetria in atti) si rileva che la finestra in oggetto era già presente all'epoca nella medesima posizione di quella attualmente esistente (Cfr. All. 2). La preesistenza in loco della finestra, peraltro, emerge anche dalle allegazioni delle parti ed è stata altresì confermata dalla prova orale raccolta in corso di causa (cfr. capo lett. l) memoria istruttoria di parte convenuta:
Vero è che al momento della donazione, l'appartamento a pianterreno donato alla figlia
presentava una finestra, munita di persiane virgola che si apriva sulla veranda di cui CP_1 sopra) sul quale i testi escussi riferivano: - escussa all'udienza del 13.12.2021: CP_2
E' vero mi riporto a quanto già detto; - , escusso all'udienza del 13.12.2021: Da Persona_5 quando io ho memoria l'appartamento da noi occupato ha sempre avuto una finestra con persiane che si apre nel cortile finestra che io ero solito scavalcare per andare dai nonni; -
19 , escusso all'udienza del 08.03.2022: È vero ma preciso che la persiana non si Testimone_1 poteva chiudere perché vi erano appoggiati dai macchinari per fare il vino. - , Testimone_2 escusso all'udienza del 08.03.2022: È vero, ho notato questa finestra quando sono andato ad eseguire i lavori, ricordo che era la finestra della camera da letto dei signori Per_5
In altri termini, può dirsi accertato che la finestra era già in loco all'epoca del frazionamento datato 1986 e, dunque, anche all'epoca dell'atto di donazione a rogito del Notaio di Per_2
Napoli del 3 agosto 1987 .
Ciò del resto trova riscontro anche nelle allegazioni di parte attrice, laddove a pag. 6 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (I termine) afferma che “
2.4 Sul punto, come si avrà modo di provare in fase istruttoria, la volontà espressa del donante in sede di atto di donazione – volontà, peraltro, ben nota a tutte le parti processuali nonché agli altri soggetti parte dell'atto di donazione alla base della ripartizione di tale patrimonio ereditario – è sempre stata quella che la sig.ra avrebbe dovuto, al decesso degli usufruttuari CP_1 rimuovere tale apertura in quanto costituente un peso troppo gravoso a danno della proprietà della consanguinea (e aventi causa) oltre che risultare gravemente lesiva del CP_2 diritto di privacy. La circostanza che la divisione dell'asse ereditario avveniva tra sorelle e che tra le stesse correvano ottimi rapporti escludeva la necessità da parte dei genitori e, in particolare, del padre di regolamentare nello specifico ogni profilo dei diritti Persona_3 connessi ai beni immobili oggetto di donazione. Tantissimi aspetti venivano, infatti, regolamentati in modo verbale e, tra questi, anche l'onere a carico della sig.ra CP_1 di provvedere al consolidarsi della piena proprietà con il decesso degli usufruttuari di rimuovere tale apertura. Impegno, poi, disatteso.”
L'assunto attoreo che precede, tuttavia, oltre ad essere in contrasto con il principio dinanzi richiamato, secondo cui la contraria volontà del proprietario dei due fondi, al momento della separazione degli stessi, non può essere desunta ma deve risultare esplicitamente da una clausola contrattuale, non risulta in alcun modo provato dall'attore. Invero, l'atto di donazione del 1987, quanto alle servitù, contiene solo un riferimento ad una servitù di passaggio [ “3) A carico del terreno di (fl.14, part.1433 (ex 132/c) e a vantaggio dei terreni di CP_4 CP_1
(fl.14, part.1432 (ex 132/b) e di (fl.14, part.132 (ex 132/a), viene costituita servitù CP_3 di passaggio. Tale servitù si eserciterà su una striscia di terreno, la quale inizia su via delle
Tore, corre lungo il confine meridionale della particella 1433, prosegue verso est per metri lineari trenta, indi piega in direzione nord, corre lungo il confine occidentale della medesima particella 1433 fino a raggiungere il punto di incontro fra le particelle 132, 1432. E 1433.”: cfr. pag. 9 atto di donazione).
20 Di qui, per contro, la ricorrenza dei presupposti per ritenere fondata la domanda riconvenzionale della convenuta di acquisto della servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia.
Invero, con riferimento alla accertata realizzazione della veduta per cui è causa in violazione delle distanze legali ed alla conseguente violazione della privacy pure denunciate dall'attore e poste a fondamento della propria domanda, deve convenirsi con la difesa attorea quando afferma che la giurisprudenza di legittimità certamente nega l'acquisto del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione con riferimento alle luci irregolari. Si è infatti anche di recente affermato (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 – Ordinanza n. 17475 del 19/06/2023) che «Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce – che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione – non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima».
Per contro, per insegnamento consolidato e condiviso dei giudici di legittimità, cui il tribunale ritiene di aderire, “in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali” (così in motivazione Cass. 22.2.2010, n.
4240. Cfr. altresì Cass. 12.12.2012, n. 22824; Cass. 18.2.2013, n. 3979; Cass. (ord.) 19.1.2017,
n. 1395). In questi termini inevitabili sono i rilievi che seguono. Da un canto, l'insegnamento di questa Corte, ai fini della possibilità di acquisto per usucapione della servitù di mantenere una costruzione, ancorché abusivamente edificata, a distanza dal fondo limitrofo inferiore a quella prescritta, non distingue tra norme del codice civile e norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Cosicché il ricorrente non ha motivo per prospettare ragioni di presunta contraddizione nell'elaborazione di questa Corte (cfr. ricorso, pag. 9). D'altro canto, ai fini de quibus agitur, non vi è motivo alcuno per distinguere la servitù acquistata per usucapione dalla servitù acquistata per destinazione del padre di famiglia, quanto meno giacché e l'una e l'altra
21 si acquistano a titolo originario e sono accomunate dall'esser circoscritte alle sole servitù apparenti”.
Alla stregua delle argomentazioni tutte che precedono va, dunque, senz'altro rigettata poiché infondata la domanda attorea diretta ad accertare il carattere irregolare della finestra/apertura, a configurare tale apertura come luce irregolare, ad ordinare la regolarizzazione di tale apertura da parte della convenuta e a disporre ogni accorgimento necessario all'eliminazione dell'affaccio e veduta diretta anche mediante innalzamento dell'apertura al fine di trasformarla in luce, ordinando alla medesima convenuta l'esecuzione di tale trasformazione o, in alternativa, la chiusura;
Alla stregua delle medesime argomentazioni, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, va invece dichiarata la sussistenza a favore dell'immobile di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa di proprietà di , di servitù di CP_1 Parte_1 veduta , costituita per destinazione del padre di famiglia, avente ad oggetto l'esercizio di veduta e affaccio dalla finestra aperta nel muro perimetrale della particella sub 3 a confine con l'attuale veranda annessa alla particella sub 4.
L'accoglimento di tale domanda assorbe, rendendone inutile l'esame, le domande riconvenzionali subordinate dalla stessa convenuta formulate nella comparsa di costituzione, oltre a comportare il rigetto della domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore in ragione dell'asserito illegittimo esercizio della suddetta servitù.
2.2- Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto altresì “8) in ogni caso, accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande avanzate in via riconvenzionale con distinte azioni ex art. 949 c.c., la insussistenza, a favore dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 3 di Parte_1 proprietà di , del diritto di servitù a tenere le proprie fabbriche a distanza CP_1 inferiore a quella prescritta dall'art. 5 delle norme attuative del PRG del Comune di Massa
Lubrense e a quella prescritta dall'art. 906 c.c. rispetto alla parete in cui è aperta la finestra de qua, e, per l'effetto, previo accertamento che la tettoia posta a copertura dell'antistante porzione dell'ex area cortilizia annessa all'unità abitativa censita col mappale 1053 sub 4 non rispetta né la distanza prescritta dall'art. 5 delle norme attuative del PRG del Comune di Massa
Lubrense né la distanza prescritta dall'art. 906, condannare il sig. a demolire Parte_1 detta tettoia in tutto o in parte ovvero ad arretrarla in tutto o in parte fino a garantire il rispetto della distanza di metri dieci dalla parete in cui è aperta la finestra o in subordine della distanza di metri tre dalla faccia del muro in cui si apre la finestra e dai lati della stessa;
”
22 A fondamento della domanda parte convenuta ha dedotto che al momento della donazione del
1987, da parte di , in favore di ciascuna delle quattro figlie, della nuda proprietà Persona_3 delle distinte quattro unità abitative in cui l'originario fabbricato era stato suddiviso, il processo di trasformazione in veranda dell'area cortilizia annessa all'unità abitativa con mappale 1053 sub 4, non era stato ancora ultimato in quanto la tettoia posta a copertura della veranda si arrestava in corrispondenza del muro perimetrale dell'unità abitativa censita con il mappale 1053 sub 3, sì da lasciare scoperta tutta la porzione di cortile antistante la finestra attualmente in proprietà di nonché la scala di collegamento tra i due piani di cui consta l'unità CP_1 abitativa in proprietà dell'attore.
Tanto, nella prospettazione di parte convenuta, troverebbe conferma nella descrizione che l'atto di donazione per notaio del 3.8.1987 fa dell'unità abitativa censita con mappale 1053 sub Per_2
3 (in realtà sub 4), comprensiva di quartinetto al primo piano “con accesso da scala scoperta” ma anche nell'atto di compravendita per notar dell'11.7.1995, con cui Per_1 CP_2 trasferiva ad “porzione di fabbricato articolata su due livelli , piano terra […] e Parte_1 piano primo, al quale si accede da scala scoperta”. Solo in epoca successiva al trasferimento da ad , secondo la convenuta, l'usufruttuario CP_2 Parte_1 Persona_3 provvedeva a coprire con tettoia la porzione di cortile antistante la finestra di e CP_1 la scala di collegamento tra i due piani dell'unità abitativa di , realizzando una Parte_1 costruzione in violazione della distanza prevista dall'art. 907 c.c. (che vieta di costruire sul fondo servente a distanza inferiore a tre metri dalla faccia del muro in cui si apre la veduta diretta e dai lati della finestra da cui si esercita la veduta), poiché realizzata senza tener conto dell'esistenza a favore dell'unità abitativa sub 3 ed a carico dell'unità abitativa sub 4 , della servitù di veduta acquistata per destinazione del padre di famiglia con l'atto di donazione del 3.8.1987.
Di qui, poiché la tettoia posta a copertura della porzione di cortile antistante la finestra della convenuta violava l'art. 906 c.c., la richiesta di demolizione e comunque di arretramento della tettoia fino a garantire il rispetto della distanza di metri tre dalla facciata del muro in cui si apre la finestra e dai lati della stessa nonché la richiesta di rimozione della tettoia posta a copertura della medesima porzione di area cortilizia e della scala di collegamento tra i due piani poiché realizzate in violazione della distanza inderogabile di metri dieci prescritta per le nuove costruzioni dall'art. 5 delle norme attuative del PRG del Comune d Massa Lubrense.
La domanda come dianzi formulata è infondata poiché non provata nei suoi presupposti e va, pertanto, rigettata.
Al riguardo, va in primo luogo rilevato che la violazione delle distanze come dianzi dedotta da parte convenuta ha trovato riscontro negli accertamenti demandati al c.t.u.
23 Il C.T.U., infatti, in risposta allo specifico quesito sottopostogli [Quesito n.3 - Provveda il CTU alla compiuta descrizione della tettoia che copre il cortile verandato, indicando le caratteristiche costruttive, dimensionali, e morfologiche della stessa, la omogeneità di dette caratteristiche (rispetto alla possibile realizzazione in tempi diversi da accertare), la distanza dalla finestra e dalla proprietà di e di conseguenza la conformità alla CP_1 normativa vigente (codicistica, regolamentare) al momento della sua realizzazione (in un unico contesto temporale) ovvero nei diversi tempi di sua realizzazione)] con riferimento alla distanza della tettoia dalla finestra e dalla proprietà di al momento della sua costruzione, CP_1 rilevava che: “La misura delle distanze della finestra dell'appartamento di proprietà della convenuta, condotta in riferimento alla copertura del cortile verandato in base all'art. 907 c.c. misurata in tutte le direzioni è inferiore di 3 m, (la tettoia poggia sulla parete di cui fa parte la finestra in oggetto e dista 1,36 m dal bordo superiore della finestra stessa cfr. fig. 5 pag. 36)” mentre: “La distanza tra la parete finestrata del corpo di fabbrica A (parete in cui è posta
l'apertura dell'appartamento di proprietà della convenuta per cui è causa) e la tettoia a copertura del cortile verandato è inferiore alla distanza minima di 10 m prescritta dall'art. 9 comma 2 del D.M. 1444/1968 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dall'art. 5 delle
Norme tecniche d'attuazione del PRG che così recita: “per eventuali nuove costruzioni è prescritto che la distanza minima tra le pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) sia pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml 10.” (cfr. pag. 49 e 50).
Ciò posto, occorre tuttavia rilevare che la prospettazione attorea in ordine ai tempi ed alle modalità di realizzazione della veranda per cui è causa non ha trovato adeguato riscontro nelle complessive risultanze della espletata istruttoria.
Al riguardo va in primo luogo rilevato che la convenuta, dopo aver dedotto nella comparsa di costituzione che sia la scala che il cortile antistante la parete su cui si apriva la finestra del suo appartamento erano stati coperti con la veranda realizzata dal proprio padre usufruttuario in data successiva sia alla donazione del 1987 sia al trasferimento nel 1995 della proprietà dell'unità sub
4 da ad , e che tale copertura aveva interessato prima la scala e CP_2 Parte_1 poi il cortile, nell'articolazione dei capi di prova testimoniale specifica che la copertura della scala era stata realizzata alla fine del 2000 mentre alla fine del 2004 la veranda già esistente al piano terra era stata estesa anche all'area antistante la sua finestra.
Tale allegazione, è stata sostanzialmente confermata dal figlio della convenuta, Persona_5
(nato nel 1983), il quale ha fatto risalire la copertura della scala a quando aveva 14-17 anni (ossia all'anno 1997-2000), affermando tuttavia, in contrasto con l'assunto della convenuta (secondo cui la copertura della scala aveva preceduto di qualche anno l'estensione della veranda fino alla
24 parete finestrata), che con la copertura della scala era stata anche ampliata la veranda preesistente fino all'area antistante la finestra del loro appartamento.
Del resto, la tempistica di realizzazione della veranda indicata nella comparsa della convenuta e dianzi riportata, è stata in parte smentita anche dalle difese spiegate in conclusionale dal legale della stessa convenuta, secondo cui la veranda nella sua attuale conformazione sarebbe stata realizzata a “step” l'ultimo dei quali avrebbe riguardato la copertura della scala.
Le allegazioni che precedono (concordi nel collocare il completamento della veranda con la copertura della scala e del cortile antistante la parete finestrata della convenuta in epoche differenti, ma in ogni caso successive al 1995), sono in primo luogo contraddette dalle risultanze dell'atto pubblico di vendita tra e per notar CP_2 Parte_1 Per_1 dell'11.7.1995, il cui oggetto viene indicato (in contrasto con quanto riportato nella comparsa della convenuta) nel piano terra con veranda, e nel “primo piano al quale si accede da scala coperta”.
Vengono poi in rilievo le dichiarazioni dei testi attorei. (dante causa dello stesso CP_2 attore), ha infatti dichiarato che la veranda nell'attuale sua conformazione era già stata realizzata quando si è sposata la sorella (matrimonio che risulta celebrato ad agosto del 1980) e che CP_3 pertanto l'attuale veranda (con la copertura della scala) già esisteva sia all'epoca della donazione del 1987 sia quando ella aveva trasferito l'unità immobiliare al TE (ossia nel 1995);
[...]
(fratello dell'attore, nato nel 1980) ha del pari riferito che da quando ha memoria la Tes_1 veranda ha sempre coperto l'intera area esterna compresa la scala che dal piano terra portava al primo piano.
Per contro, l'altro teste indicato da (che ha dichiarato di CP_1 Testimone_3 aver lavorato per molti anni con il marito della convenuta) ha riferito di aver avuto accesso alla stanza dell'appartamento della convenuta in cui è installata la finestra sul cortile solo negli anni
1982-1983, epoca in cui per due o tre volte aveva eseguito lavori in detto appartamento, e che all'epoca il cortile dove era l'abitazione era coperto da veranda con accesso da una parete in vetro, veranda che lasciava scoperto il lato del cortile dove insisteva una scala. Tale ultima dichiarazione, dunque, fa risalire la copertura del cortile antistante la finestra ad epoca ampiamente più risalente rispetto a quella indicata dalla convenuta (2000-2004 e comunque dopo il 1995), mentre non fornisce indicazioni sull'epoca di copertura della scala per non avere avuto più occasione, negli anni successivi, di entrate nella stanza che affaccia sul cortile.
A fronte delle riferite contrastanti risultanze della prova orale (per quanto detto tuttavia parzialmente convergenti nel riferire ai primi anni 80 la copertura con la veranda dell'intera area cortilizia a piano terra fino alla parete dell'appartamento della convenuta) e del riscontro nell'atto
25 di vendita del 1995 della copertura della scala, l'indagine demandata al c.t.u. ha evidenziato che la veranda (di cui la relazione contiene una puntuale descrizione delle tecniche e dei materiali di costruzione), della complessiva superficie di mq 36,85, risulta realizzata con materiali dalle caratteristiche omogenee, presenta uniformità delle pareti vetrate a chiusura dei salti di quota delle varie parti di copertura poste a quote diverse ed uniformità delle pareti vetrate poste nella zona di ingresso del cortile, elementi tutti compatibili con la esecuzione della copertura in un unico contesto temporale, dato quest'ultimo di cui il c.t.u. tuttavia allega che non risulta acquisita prova certa, trattandosi di struttura risalente nel tempo, con conseguente possibilità che sia stata realizzata in più fasi in tempi ravvicinati (v. pag. 44).
Il c.t.u. ha poi rilevato che la rappresentazione grafica dei luoghi allegata alla planimetria catastale del 1986 restituiva la presenza di un cortile verandato, in cui la veranda arrivava fino alla parte sovrastante la finestra di (ciò che accredita ulteriormente la CP_1 riconducibilità di tale copertura ai primi anni 80 e comunque ad epoca precedente la donazione del 1987), mentre non indicava la presenza di una veranda sulla parte restante del cortile ossia in corrispondenza della scala di collegamento tra il piano terra e il primo piano dell'attuale proprietà dell'attore.
Lo stesso c.t.u. ha tuttavia rilevato che tale emergenza documentale, sebbene conforme alla descrizione contenuta nell'atto del 1986 di donazione a della nuda proprietà CP_2 dell'unità abitativa sub 4, dalla stessa poi trasferita all'attore (composta da piano terra con veranda e da primo piano con accesso da area scoperta), contrasta con la documentazione fotografica prodotta dall'attore con la seconda memoria istruttoria ed in specie con la fotografia del matrimonio della germana della convenuta, celebrato il 24.8.1980, dove è CP_3 chiaramente visibile la parte del copertura del cortile posta sulla scala esterna (oggi inesistente)
e la sua corrispondenza con la medesima parte della copertura attualmente presente in loco e fotografata dal c.t.u. (cfr. a pag 47 e 48 le due foto a confronto), documentazione che conforta quanto al riguardo dichiarato dalla teste ed accredita ulteriormente la tesi attorea CP_2 secondo cui anche la veranda a copertura della scala era già esistente in epoca precedente la donazione del 1987.
Ma vi è di più. Lo stesso c.t.u. evidenzia: che un accertamento tecnico eseguito dal Comune di
Massa Lubrense nel 2016 nell'immobile dell'attore dava conto della esistenza di una struttura coperta della estensione di mq 31,50, di non recente realizzazione, e ne attestava la presenza in un rilievo satellitare del 13.9.2007 e del 28.4.2004, non anche la regolare esecuzione (v. pag. 48 della relazione del c.t.u.); che dalla documentazione fotografica allegata all'accertamento emergeva che la struttura coperta oggetto dell'accertamento corrispondeva a quella rinvenuta in
26 loco dal medesimo c.t.u.; che in una nota inviata al in data 17.11.2016, l'attore CP_6 precisava che le opere suindicate, oggetto di accertamento ed avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio di opere edili abusive, in realtà erano state già denunciate al comune in quanto oggetto di domanda di condono ex lege 724/1994 presentata da CP_2 il 28.2.1995 (ciò che ovviamente ne attestava l'esistenza in data antecedente); che, inoltre, la richiesta di sanatoria si riferiva ad opere realizzate in assenza o in difformità della licenza, per mq 31,50 e ad uso abitativo (superficie corrispondente a quella poi accertata nell'accesso del
2016) e che gli abusi oggetto della domanda di condono erano stati realizzati fino al 15.3.1985.
Dal complesso delle riferite risultanze emerge, dunque - in contrasto con l'assunto della convenuta e con la descrizione contenuta nell'atto di donazione del 1987 (nella parte in cui fa riferimento all'accesso al primo piano dell'unità attribuita a mediante una scala CP_2 scoperta) - che la veranda nella sua attuale conformazione (ossia a copertura della scala di accesso al primo piano, ora inesistente, e del cortile antistante la parete finestrata di proprietà della convenuta) è stata integralmente realizzata in un unico contesto temporale o in più fasi ravvicinate (per la parte relativa alla copertura della scala abusivamente) quanto meno nel 1980
e, in ogni caso, fino al 1985 (come dichiarato dalla nuda proprietaria nella domanda di condono del 1995 che a tali opere si riferisce), ossia prima della donazione del 1987 ma anche della vendita all' del 1995 (nel cui atto, del resto, in contrasto con l'assunto della convenuta, è Pt_1 detto espressamente che l'immobile si compone di piano terra con veranda e di un primo piano
“al quale si accede da scala coperta”). Quanto accertato esclude la fondatezza dell'assunto della convenuta che invece ascrive il completamento della copertura (comprensivo della scala e fino alla parte sovrastante la finestra del suo appartamento) al proprio dante causa nonché usufruttuario in epoca successiva all'acquisto dell'immobile sub n. 4 da parte dell' nel Pt_1
1995 e, addirittura, posposto agli anni 2000-2004.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendo conto di quanto in precedenza affermato in ordine all'epoca presumibile di realizzazione della finestra, può quindi ritenersi accertata la realizzazione della veranda nella sua attuale conformazione nel periodo antecedente l'atto di donazione del 1987, ma certamente successivo rispetto all'epoca di apertura della finestra, e di conseguenza la realizzazione di tale manufatto in violazione delle distanze dalla finestra e dalla parete finestrata di proprietà della convenuta, rispettivamente previste dall'art. 906 c.c. e dai regolamenti locali richiamati dalla convenuta.
Le risultanze di causa così ricostruite, pur avendo accertato la realizzazione della veranda in violazione delle distanze dalla finestra e dalla parete di pertinenza dell'appartamento della convenuta, hanno tuttavia smentito quanto addotto dalla convenuta a fondamento dell'actio
27 negatoria servitutis da ella spiegata, ossia che la veranda sia stata realizzata dall'originario unico proprietario ( ) molti anni dopo la stipula della donazione nel 1987 (per quanto Persona_3 dedotto in comparsa dopo il 1995, nell'articolazione di prova, tra l'anno 2000 e l'anno 2004), essendo per contro emerso che anche la veranda, al pari dell'apertura della finestra-veduta, era stata realizzata dall'originario proprietario in epoca antecedente la donazione stessa.
Orbene, a giudizio del tribunale, ai fini della decisione, non è affatto irrilevante che la convenuta- attrice in riconvenzionale abbia allegato, quale fatto costitutivo della propria pretesa, una condotta violativa delle distanze asseritamente posta in essere da in epoca Persona_3 successiva alla donazione, nel 1987, in favore delle quattro figlie della nuda proprietà delle quattro unità immobiliari di cui lo stesso era unico proprietario e solo in quanto posta in essere in essere dopo tale data (la convenuta, infatti, non ha prospettato neanche in via meramente subordinata e, quindi, ha del tutto escluso, di voler fondare la propria pretesa su una condotta violativa delle distanze posta in essere dallo stesso quando era ancora unico Persona_3 proprietario dei beni, ossia in epoca precedente la donazione del 1987, ed i cui effetti lo stesso aveva poi inteso confermare e consolidare attraverso l'atto di donazione e la conseguente costituzione a titolo originario - per destinazione del padre di famiglia - della corrispondente servitù).
Ebbene, la circostanza che la convenuta ha indicato quale fatto costitutivo della propria domanda di negatoria servitutis una condotta lesiva asseritamente posta in essere dal proprio genitore in uno specifico e ben individuato contesto temporale (dopo la donazione del 1987), induce a ritenere, in conformità alla reale volontà ed all'interesse in concreto perseguito dall'attrice, che la domanda riconvenzionale in rassegna dalla stessa spiegata sia infondata e, pertanto, da rigettare per la insussistenza dei fatti costituiti addotti a fondamento della stessa (la realizzazione della veranda in violazione delle norme sulle distanze posta in essere da , in qualità Persona_3 di usufruttuario dei beni immobili oggi di proprietà delle parti, dopo la donazione nel 1987 della nuda proprietà degli stessi beni alle proprie figlie).
3.- Avuto riguardo all'esito della lite, che ha visto anche parte convenuta parzialmente soccombente, ed alle ragioni della decisione, le spese di lite, comprese quelle di c.t.u., già liquidate con precedente decreto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 CP_1 notificato in data 14.11.2019 e sulle domande riconvenzionali proposte da così CP_1 provvede:
28 1) Rigetta le domande proposte dall'attore;
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta da nei CP_1 confronti di e per l'effetto dichiara la sussistenza a favore dell'unità abitativa Parte_1 censita nel NCEU di Massa Lubrense, alla partita 1004068, foglio 14, mappale 1053 sub 3 di proprietà di ed a carico dell'unità abitativa censita al foglio 14 , mappale 1053 CP_1 sub 7 (già sub 4) di proprietà di di servitù veduta, costituita per destinazione del Parte_1 padre di famiglia ed avente ad oggetto l'esercizio di veduta ed affaccio dalla finestra aperta sul muro perimetrale della particella sub 3 a confine con l'attuale veranda annessa alla p.lla sub 4;
3) Rigetta le restanti domande riconvenzionali proposte da CP_1
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite, comprese le spese di c.t.u. liquiate in favore dell'ing. con decreto in data 31.1.2024. Persona_6
Così deciso in Torre Annunziata, in data 10.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa MA LO
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