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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17255 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa AR ZI Presidente
- Dott.ssa IL BA Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 142/2025, vertente
TRA
- , nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Zannini, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Davide Flumeri, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
25.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in data 14/02/1999 a ROMA (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1999, Atto N. 00105 parte 1 serie 02), dal quale nascevano i figli (22.09.1998) e Per_1 Per_2
(29.12.2002); venuta meno la comunione materiale e spirituale i coniugi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione del 10.07.2009 (RG n.
22515/2009) il Tribunale di Roma omologava le condizioni rassegnate dalle parti con le quali veniva stabilito un contributo paterno per il mantenimento dei figli e con decorrenza dal luglio 2009 e successivo adeguamento Per_1 Per_2 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita
Parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni rassegnate.
Si costituiva in giudizio parte resistente la quale, aderendo alla domanda di divorzio formulata dal marito, contestava tutto quanto dedotto prodotto ed
1 eccepito, chiedendo di contro l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione.
In corso di giudizio, all'udienza del 25.11.2025, le parti, dopo ampia discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merio alle condizioni del divorzio, di seguito riportate:
“- il padre corrisponderà dal mese di dicembre 2025 la somma di € 450 mese, oltre adeguamento ISTAT, per il mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie come da Protocollo;
- revoca del contributo per il mantenimento per la figlia a far data dal Per_1 mese di dicembre 2025”.
A questo punto, il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
25.11.2025, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla pronuncia del decreto di omologazione del 10.07.2009
(RG n. 22515/2009) del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene l'equità e la congruità delle condizioni concordate, su cui si provvede in conformità.
Spese di lite
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. RGAC 142/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/02/1999 a ROMA
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1999,
Atto N. 00105 parte 1 serie 02), tra , nata a [...] il Parte_1
06.01.1961 ( ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
21.04.1958 ); C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (anno 1999, Atto N. 00105 parte 1 serie 02);
2 - dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti precisato e riportato nel verbale di udienza del 25.11.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
28.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IL BA AR ZI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa AR ZI Presidente
- Dott.ssa IL BA Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 142/2025, vertente
TRA
- , nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Zannini, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Davide Flumeri, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
25.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in data 14/02/1999 a ROMA (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1999, Atto N. 00105 parte 1 serie 02), dal quale nascevano i figli (22.09.1998) e Per_1 Per_2
(29.12.2002); venuta meno la comunione materiale e spirituale i coniugi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione del 10.07.2009 (RG n.
22515/2009) il Tribunale di Roma omologava le condizioni rassegnate dalle parti con le quali veniva stabilito un contributo paterno per il mantenimento dei figli e con decorrenza dal luglio 2009 e successivo adeguamento Per_1 Per_2 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita
Parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni rassegnate.
Si costituiva in giudizio parte resistente la quale, aderendo alla domanda di divorzio formulata dal marito, contestava tutto quanto dedotto prodotto ed
1 eccepito, chiedendo di contro l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione.
In corso di giudizio, all'udienza del 25.11.2025, le parti, dopo ampia discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merio alle condizioni del divorzio, di seguito riportate:
“- il padre corrisponderà dal mese di dicembre 2025 la somma di € 450 mese, oltre adeguamento ISTAT, per il mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie come da Protocollo;
- revoca del contributo per il mantenimento per la figlia a far data dal Per_1 mese di dicembre 2025”.
A questo punto, il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
25.11.2025, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla pronuncia del decreto di omologazione del 10.07.2009
(RG n. 22515/2009) del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene l'equità e la congruità delle condizioni concordate, su cui si provvede in conformità.
Spese di lite
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. RGAC 142/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/02/1999 a ROMA
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1999,
Atto N. 00105 parte 1 serie 02), tra , nata a [...] il Parte_1
06.01.1961 ( ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
21.04.1958 ); C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (anno 1999, Atto N. 00105 parte 1 serie 02);
2 - dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti precisato e riportato nel verbale di udienza del 25.11.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
28.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IL BA AR ZI
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