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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 80/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
(cf ), ( cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Francesco CAMERINI e C.F._2 dall'avv. Anna ROSSI entrambi del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliati presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
( p iva rappresentata e difesa dall'avv. Piera Controparte_1 P.IVA_1
SANELLI del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata in Caramanico Terme presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 371/22 del 14 giugno 2022 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha definito con la sentenza qui impugnata il giudizio introdotto da
( nella qualità di procuratore speciale e nelle more del primo grado deceduta) nei Parte_3 confronti di avente ad oggetto l'opposizione al decreto n. 723/18 con cui gli è stato Controparte_1 ingiunto il pagamento, in favore della predetta società, della somma di € 161.370,00 (maggiorata degli interessi al tasso legale) quale compenso del 3° e del 4° SAL relativi ai lavori di demolizione e
1 ricostruzione dell'aggregato edilizio n.
3.11 sito in Via Bruto a Castelvecchio Calvisio (identificato in catasto al fg 5 p.lle 684 e 1500 successivamente modificate in p.lla 813 sub 3 e 4) mediante “….. realizzazione di un fabbricato in c.a.o. a destinazione residenziale in sostituzione del precedente in muratura risultato danneggiato dal sisma del 6/4/2009”.
1.1.2.Ai fini di una migliore e certamente più agevole comprensione della vicenda che ci occupa è possibile, sin da subito, evidenziare che:
- per tali lavori le parti hanno sottoscritto in data 4 gennaio 2016 un contratto di appalto a corpo nel quale è stato previsto un importo complessivo di € 382.225,61 oltre IVA;
- l'intervento è stato assoggettato per la parte più rilevante al finanziamento pubblico secondo quanto stabilito dall'OPCM n. 3790 del 2009 per la somma complessiva di € 496.565,83;
- è stato inoltre previsto un accollo per i restanti lavori nella misura di circa 3.800,00;
- l'attività è stata regolarmente assentita giusta rilascio del permesso di costruire n. 4 del 19 novembre
2015;
1.2. Secondo la prospettazione degli opponenti (pressochè totalmente riproposta in sede di gravame),
l'insussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria deve ricondursi a profili di rito e
(soprattutto) di merito.
Sul primo versante, in particolare, è stata lamentata la mancata produzione con il ricorso per decreto ingiuntivo della procura alle liti, mentre nel merito è stata contestata l'esigibilità del credito derivante dalla mancata esecuzione o meglio dal mancato completamento dei lavori.
E così muovendo da tale premessa, oltre che proporre eccezione di inadempimento, la ha Pt_3 spiegato un'articolata domanda riconvenzionale per ottenere il ristoro di tutti i pregiudizi cagionati dalla condotta inadempiente della ditta appaltatrice e consistiti: a) nel danno emergente consistente nel rimborso delle spese sostenute per la liberazione del cantiere;
b) nel lucro cessante pari al valore locativo dell'immobile utilizzato nel periodo in cui i lavori sono stati eseguiti;
c) nella mancata restituzione del cantiere;
d) nell'omesso rilascio della polizza decennale prevista dal d.lvo 122/05; e) nel risarcimento di tutti gli ulteriori danni da liquidarsi in via equitativa.
1.3. ha fornito, nel costituirsi in giudizio, una diversa rappresentazione dei fatti Controparte_1
assumendo che i lavori oggetto di causa sono unicamente quelli coperti dal finanziamento pubblico e che gli stessi sono stati eseguiti come peraltro evincibile dalla copiosa produzione documentale.
Per tale ragione, è stata chiesta la condanna della controparte per responsabilità aggravata.
2 1.4.Le principali ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice possono essere di seguito così sintetizzate:
-la procura alle liti è stata in ogni caso prodotta al momento della costituzione nel corso del giudizio di opposizione con ogni conseguente effetto sanante ai sensi dell'art. 182 cpc;
- quanto al merito, devono essere integralmente condivise le risultanze della CTU espletata in corso di causa;
- i lavori coperti dal finanziamento pubblico (oggetto dell'iniziativa monitoria) sono stati realizzati fatta eccezione per piccoli interventi (alloggiamento dei contatori ed eliminazione di ammaloramenti esterni) per un importo stimato pari ad € 2.190,00 che, pertanto, deve essere scomputato dall'ammontare complessivo del decreto ingiuntivo;
- di conseguenza, deve riconoscersi in capo alla un credito pari ad € 159.180,00 Controparte_1
maggiorato, tuttavia, degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- le plurime domande riconvenzionali in sede di opposizione devono essere al contrario rigettate;
quella di condanna alla restituzione del cantiere è incompatibile con la richiesta di completamento dei lavori;
il diritto alla consegna della polizza decennale può essere invocato, ma soltanto dopo l'avvenuta esecuzione dei lavori;
- sebbene, poi, la CTU abbia rilevato un ritardo (stimato complessivamente nell'ordine di 29 giorni) nell'esecuzione dei lavori, non possono trovare accoglimento le restanti pretese risarcitorie invocate non ravvisandosi un inadempimento imputabile alla ditta appaltatrice;
- le spese (anche quelle relative alla fase cautelare ex art 700 cpc in corso di causa anch'essa rigettata) sono state liquidate secondo il principio della soccombenza;
1.5. La pronunzia del giudice aquilano è stata tempestivamente impugnata da (anche Parte_1 in proprio quale nuovo procuratore speciale dell'aggregato) e , entrambi eredi della Parte_2 defunta mediante l'articolazione di cinque motivi. Parte_3
Con la prima doglianza è stata reiterata la questione in rito sulla mancata produzione con il ricorso monitorio della procura alle liti.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo (che in effetti possono essere trattati congiuntamente) hanno riguardato l'errata valutazione operata dal primo giudice sull'eccezione di inadempimento, sulla esigibilità del credito in quanto i lavori (da ritenersi essenziali ai fini dell'utilizzo dell'immobile) non sono stati ultimati e non vi è stato il ripristino dello stato dei luoghi e di conseguenza non è stato possibile conseguire il pagamento degli stati di avanzamento lavori
Inoltre, gli interventi posti in essere sono stati mal eseguiti, non vi è stata la consegna della certificazione sulla conformità degli impianti e della polizza decennale.
3 Da tali aspetti sono derivati dei danni per i quali è stato chiesto (come avvenuto peraltro analogamente in primo grado) il risarcimento.
L'ultima censura si è infine appuntata sull'errata liquidazione del credito in quanto ed in assenza di una specifica domanda, è stata riconosciuta la debenza sia degli interessi legali che della rivalutazione monetaria pur non trattandosi di un debito di valore.
1.6. L'appellata ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo, anche alla luce dei fatti sopravvenuti alla pubblicazione della sentenza (sui quali, a breve, meglio si dirà), per il suo rigetto e con condanna delle controparti per responsabilità aggravata.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (integralmente in formato telematico).
La causa è stata una prima volta trattenuta in decisione, per poi essere rimessa sul ruolo a seguito del collocamento a riposo del Consigliere relatore.
Così all'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata di nuovo assunta a decisione con concessione del termine ridotto di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è in parte e per quanto di ragione, fondato e di conseguenza deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I motivi, attenendosi in ogni caso a quanto già anticipato, devono essere esaminati operando una loro suddivisione in tre grandi macroaree ovvero: a) questione in rito sulla procura alle liti;
b) disamina del merito e quindi accertamento della esigibilità della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della riconvenzionale spiegata dagli opponenti della prima ora;
c) computo nella somma riconosciuta come dovuta alla di interessi e rivalutazione. Controparte_1
3.1. Procedendo con ordine, il primo motivo sulla nullità del ricorso monitorio per difetto di prova dello ius postulandi è infondato in fatto, prima ancora che in diritto e pertanto deve essere rigettato.
Risulta, infatti, per tabulas che il ricorso monitorio è stato depositato l'8 novembre 2018.
La procura alle liti, certamente depositata dalla ditta appaltatrice al momento della sua costituzione nel giudizio di primo grado, riporta la data del 6 novembre 2018 (quindi anteriore) con la chiara specificazione che essa concerne anche la fase monitoria.
4 L'assenza di tale procura nella suddetta fase deve quindi ritenersi chiaramente sanata dalla produzione effettuata nel corso del giudizio.
Non sussistono, ed invero nell'atto di appello non sono state neppure specificatamente indicate, valide ragioni per escludere l'applicazione al caso di specie dell'art. 182 cpc che, come noto, consente una generale sanatoria nel caso di difetto ( e quindi di mancato deposito) della procura alle liti.
Infine, a superare ogni ulteriore possibile ipotesi di dubbio vi è la circostanza che la dedotta violazione dell'art. 638 cpc non può ritenersi sussistente per almeno due ordini di ragioni.
In primo luogo, la norma opera un richiamo all'art. 125 cpc in cui per la procura nulla è previsto eccetto che la stessa possa essere rilasciata anche in un momento successivo (comma 2°).
Inoltre (ed è un dato decisivo) alla mancanza della procura non è fatta derivare alcuna conseguenza così confermando la tesi della sanatoria.
Infine, vi è da considerare che secondo la giurisprudenza di legittimità “Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice.” (cfr Cass Civ, Sez III, 6.10.2021 n. 27154).
Sulla scorta di tali considerazioni, il motivo di gravame va disatteso.
3.2.1. Venendo al merito, come già anticipato, il filo rosso delle ampie censure mosse dagli appellanti al percorso logico ed argomentativo della sentenza impugnata va individuato nell'assenza del requisito dell'esigibilità del credito sull'assunto che il , per fatti Controparte_2 direttamente imputabili alla ditta appaltatrice, non ha provveduto all'ultimazione dei lavori ed al ripristino dello stato dei luoghi come contestato dalla già nella nota del 16 marzo 2018. Pt_3
3.2.2.Innanzitutto, occorre tener conto di alcuni fattori sopravvenuti alla pubblicazione della decisione di primo grado comprovati dalla documentazione prodotta dagli appellanti pienamente utilizzabile ai fini della decisione essendo pacificamente di formazione successiva.
Trattasi nello specifico:
- dell'avvenuto pagamento del terzo e del quarto SAL mediante gli accrediti e contestuale versamento in favore della degli importi di € 57.360 e di € 103.840,00 oggetto Parte_4 delle fatture n. 2/18 e n. 22/18 poste a fondamento dell'iniziativa monitoria;
5 - della consegna delle chiavi del cantiere nel mese di novembre 2023 (circostanza, quest'ultima, senza dubbio idonea ad incidere, comportando il venir meno dell'indispensabilità della pronunzia, sulla domanda di restituzione formulata in via riconvenzionale);
- della pubblicazione delle sentenze n. 819/23 e n. 822/23 del Tribunale di L'Aquila, non impugnate (per stessa ammissione delle parti) e quindi passate in giudicato che hanno definito con il sostanzialmente riconoscimento della pretesa creditoria, seppur in misura lievemente inferiore rispetto a quella riportata in sede monitoria, i giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi in favore di per i lavori in accollo e quindi pacificamente Controparte_1
diversi rispetto a quelli rientranti nel finanziamento pubblico;
A completare il quadro probatorio di causa, di chiara connotazione documentale, poi vanno indicate le ulteriori seguenti circostanze:
- le principali condizioni del contratto di appalto riguardano: a) l'art. 7 relativo all'importo complessivo dei lavori pari ad € 382.225,61 oltre iva;
b) l'art. 8 sulle modalità di pagamento e quindi previo accredito del SAL alla committenza che quindi provvederà successivamente al versamento in favore della ditta appaltatrice;
c) l'art. 9 in ordine alla durata dei lavori stimata in 720 giorni con decorrenza dall'8 gennaio 2016 al 28 dicembre 2017; d) l'art. 13 sulle variazioni aggiuntive da concordarsi preventivamente tra le parti e comunque da porsi in accollo (perché pertanto escluse dal contributo pubblico) a carico della committenza nonché sul fatto che “l'appaltatore rimane responsabile del completamento dei lavori necessari ad assicurare al committente un risultato tecnico conforme alle esigenze di abitabilità dell'edificio” (cfr pag. 15 della CTU);
- le risultanze della CTU espletata in corso di caso da cui è possibile evidenziare: a) i lavori sono stati ultimati con 29 giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma;
invero, la direzione lavori ha comunicato al procuratore speciale dell'aggregato l'indispensabilità di una proroga per il completamento di alcune lavorazioni accessorie, tuttavia tale richiesta non è stata inoltrata al “in quanto ritenuta irrituale nelle modalità di CP_2 Controparte_2
richiesta e volta a sanare i ritardi generali e le gravi inadempienze imputabili all'impresa ed alla DD.L. (rif. All. 16 Opposizione decreto ingiuntivo parte opponente).” (cfr pag 34 della
CTU; b) in data 26 gennaio 2018, all'esito del sopralluogo all'interno dell'immobile oggetto di causa, i proprietari hanno accettato senza riserva alcuna i lavori eseguiti (cfr allegato 20 delle produzioni di parte appellante); c) a tale riunione è risultata assente la che, a Pt_3
distanza di qualche tempo (segnatamente il 16 marzo 2018), ha inviato una nota al Comune di Castelvecchio Calvisio in cui è stato contestato il mancato inserimento nei computi metrici
6 delle lavorazioni all'interno delle tre unità abitative identificate alle lettere A, B, C e quindi confermando implicitamente che il contenuto dei predetti computi fosse riferito alle lavorazioni a corpo (quelle stesse oggetto dell'iniziativa monitoria); d) “…dalla documentazione fotografica di seguito riportata, i lavori risultano compiuti nei limiti di quanto compensato dal computo metrico estimativo e nel rispetto di quanto previsto negli elaborati grafici facenti parte dei patti contrattuali. Non si è riscontrata nessuna lavorazione in difetto rispetto a quanto progettato e l'opera si presenta conforme agli aspetti tecnico- economici condivisi tra le parti” (cfr pag. 15); e) “Nella Relazione sul Conto Finale prodotta dal Direttore Lavori, ricordando che essa rappresenta il documento nel quale si riassumono tutti i dettagli e le vicende che hanno interessato l'opera, non vengono mai riportate mancanze dell'appaltatore nell'esecuzione, di converso, invece, si indica che subentrarono richieste di variante da parte dei proprietari così come si resero necessarie sospensioni lavori per cause non attribuibili alla (amianto e cause meteorologiche)” (cfr pag. Controparte_1
34); f) in sede di risposta alle osservazioni degli odierni appellanti è stato evidenziato che per le utenze dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica sono stati effettuati lavori sino alle unità abitative private;
per quanto concerne il ripristino dello stato dei luoghi, l'esperto ha individuato delle voci (così condividendo le argomentazioni svolte) che sono state detratte
(nella misura esattamente riportata in sentenza) dal credito complessivamente vantato (cfr pag
7 della risposta alle osservazioni);
- dall'esame dell'ulteriore materiale documentale prodotto dalle parti è risultato che: sono state rilasciate le certificazioni relative alla corretta installazione degli impianti idraulico ed elettrico nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; la CTU dell'ing.
(espletata nell'ambito degli altri due giudizi peraltro menzionati) ha confermato che Per_1
l'elaborato dell'ing. (nominato esperto nel presente contenzioso) deve ritenersi Per_2
riferita alle sole lavorazioni oggetto del finanziamento pubblico;
in data 22 febbraio 2018 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
il 25 gennaio 2018 vi è stato il collaudo dell'opera (riguardante i lavori dell'aggregato); il Controparte_2
, con due note rispettivamente del 15 marzo e del 28 maggio 2018, ha evidenziato
[...]
Part l'indispensabilità (ai fini di una corretta istruttoria della pratica di pagamento del 3 e della contabilità finale) che la documentazione trasmessa già dopo la ultimazione dei lavori riporti anche la sottoscrizione del procuratore speciale (ovvero della che, al contrario, ha Pt_3
attribuito tale mancanza a ritardi della direzione lavori;
dal contenuto delle due note si evince chiaramente la necessità di verificare se l'entità dei lavori eseguiti sia riferibile a quelli oggetto del contributo pubblico oppure, come pare, alle lavorazioni aggiuntive;
7 3.2.3.Dall'insieme delle considerazioni sin qui svolte è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- l'essenza della lite risiede nello stabilire se al momento in cui vi è stata l'iniziativa in sede monitoria da parte di il credito ancora vantato (e relativo agli ultimi due SAL) fosse esigibile;
Controparte_1
- la nozione di esigibilità evoca, come noto, l'assenza di fattori (riconducibili all'operato della ditta appaltatrice) che non hanno consentito di riconoscere il credito;
- secondo gli accordi contrattuali, il pagamento dello stato avanzamento lavori è subordinato all'esito positivo della verifica effettuata dal;
Controparte_2
- nella fattispecie, è innegabile che il pagamento delle somme sia avvenuto già pendente la lite e finanche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado;
- una tale circostanza, tuttavia, pur sopravvenuta, non può intendersi alla stregua di una cessazione della materia del contendere;
- ed infatti, in tanto può ritenersi fondata la pretesa creditoria, in quanto non si ravvisino condotte della che hanno in effetti impedito il soddisfacimento del credito;
Controparte_1
- i lavori, alla luce delle risultanze della CTU, sono stati ultimati ed hanno riguardato tutti gli interventi oggetto del contributo pubblico;
- sul punto le censure mosse all'elaborato (peraltro confermato anche nell'altra consulenza espletata nell'ambito degli altri due giudizi di opposizione per le lavorazioni aggiuntive all'interno delle singole unità abitative) non colgono nel segno in quanto il percorso logico ed argomentativo dell'esperto, fondato sulla disamina della documentazione versata in atti, deve essere integralmente condiviso;
- i singoli occupanti delle tre unità abitative costituenti l'aggregato hanno accettato senza riserve i lavori;
- la direzione dei lavori ha trasmesso al procuratore speciale tutta la documentazione relativa al terzo e quarto sal che la non ha però firmato, come di contro avrebbe dovuto, giustificando in tal Pt_3
modo le reiterate richieste del;
Controparte_2
- la ragione della richiesta dell'ente locale è stata ancorata all'indispensabilità di verificare le opere aggiuntive (tant'è vero che i computi metrici hanno riguardato proprio tale tipologia di intervento) per le quali non è possibile riconoscere il finanziamento pubblico;
- i lavori ammessi a contributo sono stati pertanto ultimati regolarmente;
- l'esperto ha rilevato la necessità di eseguire alcune lavorazioni che però non sono state (e giustamente) considerate essenziali ai fini dell'utilizzo e del pieno godimento dell'immobile provvedendo in ogni caso ad operare una decurtazione (peraltro neppure impugnata) sul dovuto;
8 - in tal modo è stata fatta corretta applicazione della eccezione di inadempimento che, come noto, per paralizzare del tutto la pretesa creditoria deve risultare conforme al canone generale della buona fede;
essa, scendendo ancor più nel dettaglio, va intesa alla stregua di un criterio valutativo della condotta processuale tenuta dalle parti secondo un equo bilanciamento dei contrapposti interessi;
ne deriva che a fronte di un accertato inadempimento della controparte, l'eccezione può valere unicamente a paralizzare una parte del credito;
nel caso di specie l'entità dei lavori necessari è stato stimato dal
CTU nell'importo di € 2.190,00 certamente esiguo rispetto al saldo ancora dovuto;
-anche il ritardo di 29 giorni nell'esecuzione dei lavori non può ritenersi ascrivibile al comportamento della ditta appaltatrice poiché è stato accertato per tabulas (la comunicazione del direttore dei lavori) che l'esigenza di una proroga, poi non richiesta dal procuratore speciale, è stata motivata dalla necessità di effettuare interventi accessori e quindi certamente (anche in assenza di elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti) non riferibili ai lavori oggetto di finanziamento pubblico per il cui pagamento si è agito in via monitoria;
- la mancata consegna della polizza ai sensi del d.lvo 122/05 non può avere rilevanza in situazioni analoghe a quella che ci occupa;
in effetti, questa Corte Territoriale in un precedente arresto
(espressamente menzionato dall'appellata) ha escluso l'applicazione della disposizione all'ipotesi del contratto di appalto;
- il cantiere, come anticipato, è stato nelle more restituito con l'avvenuto accredito in favore di
[...]
delle somme oggetto delle due fatture n. 2/18 e n. 22/18; sul punto, pertanto, non vi CP_1 sarebbe neppure l'esigenza di pronunziarsi, tuttavia non può farsi meno di rilevare che anche la tempistica della restituzione (a distanza di anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori) non può proprio in ragione di quanto sin qui esposto, attribuire ad una responsabilità della ditta appaltatrice;
- le conseguenze che derivano dall'insieme di considerazioni svolte sono destinate ad operare soprattutto per quanto concerne la pretesa risarcitoria (in tutte le sue articolazioni ed oggetto della riconvenzionale spiegata in primo grado). L'assenza di una responsabilità in capo alla ditta appaltatrice non consente di ritenere fondate le richieste di danni;
In ragione, quindi, delle considerazioni svolte, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione devono essere rigettati.
4. A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi con riguardo al quinto ed ultimo motivo relativo agli accessori applicabili sulla somma dovuta.
9 Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, l'errore della decisione di primo grado ha riguardato la sommatoria di interessi e rivalutazione sul presupposto che si fosse al cospetto di un debito di valore.
L'assunto però non persuade e pertanto non può essere condiviso.
Sin dal ricorso monitorio, la ditta appaltatrice ha chiesto l'applicazione sulla sorte capitale dei soli interessi al tasso legale dall'insorgenza del credito fino al soddisfo.
Tale prospettazione è rimasta immutata anche con la comparsa di costituzione.
Trattandosi di pagamento del compenso di un contratto di appalto, è lecito ritenere che il debito sia di valuta e quindi per la rivalutazione occorre l'allegazione e la dimostrazione (che certamente può anche essere fornita in via meramente presuntiva) dell'ipotesi del maggior danno.
Orbene, nel caso di specie tale onere non è stato assolto sicchè il motivo di appello deve trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Come già anticipato, ha ricevuto con due bonifici del 26 ottobre 2022 (per fattura n. Controparte_1
2/18) e del 30 giugno 2023 (per la fattura n. 22/18) pertanto gli interessi al tasso legale dovranno decorrere sulla somma di € 159.180,00 dalla domanda sino al 26 ottobre 2022 quanto ad € 57.630,00
e per la restante parte sino al 30 giugno 2023.
5. L'esito dell'impugnazione comporta il rigetto della domanda di condanna degli appellanti per responsabilità aggravata.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con compensazione di 1/5 per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia ( art 4 D.M. nr 55 del 10 marzo
2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 11.453,60 (con compensazione di 1/5 di € 14.317,00) per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 147 del 13 agosto 2022 e successive modifiche (valore della controversia da € 52.001,00 ad € 260.000,00 10 con applicazione valori medi) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 371/22 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in parziale accoglimento dell'appello condanna gli appellanti nella loro qualità al pagamento in solido fra di loro in favore di della somma di € 159.180 oltre interessi al Controparte_1
tasso legale dalla domanda e sino al sino al 26 ottobre 2022 quanto ad € 57.630,00 e per la restante parte sino al 30 giugno 2023;
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) rigetta la domanda di condanna degli appellanti per responsabilità aggravata;
d) ordina ad la restituzione delle somme in eccesso ricevute dalla controparte Controparte_1
con interessi al tasso legale dal pagamento del 30 giugno 2023;
e) condanna gli appellanti in solido fra di loro alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 11.453,60 per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie IVA e CPA dovuti come per legge;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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