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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 577/2025 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Rotondi, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Mastrantoni, per procura Controparte_1 congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.03.2025, ha adito questo Tribunale, domandando Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di ordinare al marito di trasferire Controparte_1 il diritto di enfiteusi dallo stesso vantato sulla casa coniugale alla moglie “a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge”; in subordine, di assegnare la casa coniugale alla moglie “vita natural durante”; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad euro 750,00 mensili. A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Veroli (FR), il
14.09.1985, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dal matrimonio nascevano tre figli, Per_1 nella data del 17.09.1990, maggiorenne ed economicamente indipendente, , nella data del Per_2 Per_ 24.09.1995, maggiorenne ed economicamente indipendente, ed , nella data del 30.03.1998, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito, il quale già da qualche mese abbandonava la casa coniugale;
la moglie era disoccupata, non percepiva emolumenti pubblici e non era titolare di immobili;
essa, durante la convivenza familiare, si occupava in via esclusiva della gestione familiare;
il marito, al contrario, collocato in pensione dalla fine del 2023, era dirigente-funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Frosinone e proprietario di diversi beni immobili, siti nei comuni di Frosinone e di Torrice;
lo stesso era percettore di pensione netta ammontante ad euro 2.300,00 mensili. si è costituito in giudizio, negando che l'affectio coniugalis veniva meno per cause ad Controparte_1 egli addebitabili, aderendo alla domanda di separazione ex adverso promossa e di assegnazione della casa coniugale alla moglie, nel senso di impegnarsi il marito al trasferimento dell'enfiteusi dallo stesso vantata sulla casa coniugale in favore della moglie, con l'obbligo per la stessa di ritrasferirla, a sua volta, ai tre figli, ciò “in luogo di corrispondere assegno periodico” alla moglie e opponendosi alla corresponsione di un mantenimento in favore della moglie.
Successivamente sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1985, Parte II, Serie A, N. 212);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza del 5.12.2025; − compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 577/2025 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Rotondi, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Mastrantoni, per procura Controparte_1 congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.03.2025, ha adito questo Tribunale, domandando Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di ordinare al marito di trasferire Controparte_1 il diritto di enfiteusi dallo stesso vantato sulla casa coniugale alla moglie “a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge”; in subordine, di assegnare la casa coniugale alla moglie “vita natural durante”; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad euro 750,00 mensili. A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Veroli (FR), il
14.09.1985, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dal matrimonio nascevano tre figli, Per_1 nella data del 17.09.1990, maggiorenne ed economicamente indipendente, , nella data del Per_2 Per_ 24.09.1995, maggiorenne ed economicamente indipendente, ed , nella data del 30.03.1998, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito, il quale già da qualche mese abbandonava la casa coniugale;
la moglie era disoccupata, non percepiva emolumenti pubblici e non era titolare di immobili;
essa, durante la convivenza familiare, si occupava in via esclusiva della gestione familiare;
il marito, al contrario, collocato in pensione dalla fine del 2023, era dirigente-funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Frosinone e proprietario di diversi beni immobili, siti nei comuni di Frosinone e di Torrice;
lo stesso era percettore di pensione netta ammontante ad euro 2.300,00 mensili. si è costituito in giudizio, negando che l'affectio coniugalis veniva meno per cause ad Controparte_1 egli addebitabili, aderendo alla domanda di separazione ex adverso promossa e di assegnazione della casa coniugale alla moglie, nel senso di impegnarsi il marito al trasferimento dell'enfiteusi dallo stesso vantata sulla casa coniugale in favore della moglie, con l'obbligo per la stessa di ritrasferirla, a sua volta, ai tre figli, ciò “in luogo di corrispondere assegno periodico” alla moglie e opponendosi alla corresponsione di un mantenimento in favore della moglie.
Successivamente sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1985, Parte II, Serie A, N. 212);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza del 5.12.2025; − compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema