Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1895
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 655, 665 e 666 cod. proc. pen., travisamento dei fatti e della causa tipica, difetto e/o illogicità della motivazione

    Il Collegio ritiene che il pagamento completo e nei termini dell'oblazione per la definizione dell'illecito edilizio non determini, ove sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, che può essere revocato soltanto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria. La ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento dal quale il Giudice dell'esecuzione avrebbe potuto desumere che la domanda di condono sarebbe stata definita in tempi brevi, dato che sono trascorsi oltre trenta anni dalla sentenza irrevocabile e quasi ventuno anni dalla presentazione delle istanze di condono.

  • Rigettato
    Violazione artt. 655, 665 e 666, comma 5, cod. proc. pen., difetto di istruttoria e mancata sospensione dell’ordine di ingiunzione

    Il Collegio ritiene che il pagamento completo e nei termini dell'oblazione per la definizione dell'illecito edilizio non determini, ove sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, che può essere revocato soltanto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria. La ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento dal quale il Giudice dell'esecuzione avrebbe potuto desumere che la domanda di condono sarebbe stata definita in tempi brevi, dato che sono trascorsi oltre trenta anni dalla sentenza irrevocabile e quasi ventuno anni dalla presentazione delle istanze di condono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1895
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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