CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR NI LI LE RS TO AR NI BI SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TO nato il [...] a [...] avverso l’ordinanza in data 04/07/2024 del TRIBUNALE DI LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO AR;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’Avvocato GIUSEPPE TALO’, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. BE RR, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 04/07/2025 del Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20175 del 16/04/2025, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, individuata in una frangia della sacra corona unita, in ciò riformando l’ordinanza in data 08/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce, che -per quello che qui interessa- aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sua partecipazione a tale delitto. Deduce:
1.1. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. c), e 627, cod. proc. pen., all’art. 111 della Costituzione e all’articolo 6 della CEDU. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione, in quanto sostanziatasi nella trascrizione delle argomentazioni del pubblico ministero e dei contenuti degli elementi da questi valorizzati in sede di appello cautelare, senza un esame critico degli stessi e nella totale mancanza di considerazione delle circostanze evidenziate dalla difesa, quali l’impossibilità di attribuire valore indiziario al rapporto lavorativo dell’indagato presso il pub “Fermata Ariosto”, atteso che esso ha avuto una durata limitata a due mesi (da dicembre 2019 a febbraio 2020); la lettura alternativa prospettata a proposito dei bonifici, irrisori per numero e ammontare e costituenti il compenso per l’attività professionale svolta nel PUB;
la mancata assunzione stabile di RR, che si scontrava con la tesi accusatoria della sussistenza di un’attività di riciclaggio, Penale Sent. Sez. 2 Num. 1018 Anno 2026 Presidente: ER IO Relatore: AR TO Data Udienza: 10/12/2025 che avrebbe richiesto una regolare assunzione e un pagamento del lavoratore regolarmente tracciato e disancorato dall’attività lavorativa.
1.2. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 192, 195 e 125 cod. proc. pen.. Anche con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione, in quanto sostanziatasi nella trascrizione delle argomentazioni del pubblico ministero e dei contenuti degli elementi da questi valorizzati, senza un esame critico degli stessi e nella totale mancanza di considerazione delle circostanze evidenziate dalla difesa. A sostegno dell’assunto vengono illustrati e compendiati sia gli elementi valorizzati dal tribunale, sia quelli trascurati, in relazione ai temi dell’attribuzione a RR della qualità di “uomo di fiducia” di PE;
della presunta infiltrazione del clan nel settore delle riprese cinematografiche mediante l’intermediazione di RR;
alla presunta consapevolezza dell’indagato circa la funzione di riciclaggio svolta dal PUB “Fermata Ariosto”; al reperimento dell’alloggio alla convivente di Monterisi;
ai servizi di lavanderia e al reperimento di alloggi alle prostitute;
all’interesse dell’indagato per lo stato di salute dell’associazione; alle dichiarazioni di TE IS;
alla partecipazione alle videochiamate;
all’attitudine di RR a risolvere determinate situazioni con tipico metodo mafioso.
1.3. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente si duole della mancata considerazione degli elementi a favore dell’indagato, quali il tempo silente tra il momento di ipotizzata consumazione dei reati e quello di esecuzione della misura cautelare, pari a circa quattro anni. Sono sopraggiunte memorie in data di 09/12/2025, con le quali viene ulteriormente sottolineata l’inidoneità indiziaria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso che con l’ordinanza precedentemente annullata da questa Corte, il tribunale aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla partecipazione di RR all’associazione mafiosa individuata in una frangia della sacra corona unita, in ciò riformando l’ordinanza in data 08/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce che, invece, tale gravità indiziaria aveva escluso. La sentenza di annullamento di questa Corte rilevava che, a parere del tribunale, i gravi indizi di colpevolezza sulla sussistenza di tale sodalizio trovavano fondamento nella sentenza della Corte di appello di Lecce in data 06/07/2023, oramai irrevocabile, che aveva ritenuto la sussistenza di tale sodalizio e l’appartenenza a essa -con un ruolo rilevante- di TO MA PE, oltre che su ulteriori elementi riferiti ad attività ulteriori rispetto al traffico di stupefacenti svolte dal gruppo. Nell’annullare tale ordinanza, nella sentenza rescindente si osservava che le attività contestate a PE erano anteriori a quelle giudicate con la sentenza irrevocabile, così che andava spiegato per quale ragione tali elementi potessero costituire indizi dell’appartenenza di PE al sodalizio mafioso anche per l’epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, che aveva determinato la cessazione della permanenza a giugno 2021. In tal senso veniva sollecitata la spiegazione del valore significativo della lettera sequestrata il 21 luglio 2021. A tale proposito si osservava che erano state ritenute esistenti due associazioni, una delle quali dedita al traffico di sostanze stupefacenti e che il tribunale non aveva spiegato perché il riferimento nella lettera a un nuovo gruppo e a «vecchie glorie» 2 indicasse il riavvio dell’attività dell’associazione per delinquere di stampo mafioso e non piuttosto all’associazione dedita agli stupefacenti. Si osservava, inoltre, che il Tribunale non aveva adeguatamente chiarito perché riferendosi a sé e a tale «M.» quali garanti PE alluderebbe a un controllo del territorio da lui svolto quale partecipe della associazione ex art. 416-bis cod. pen. e non di quella ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che, secondo quanto argomentato dal Giudice per le indagini preliminari, costituiva l'attività principale di PE, così trascurandosi che l'esistenza di una gerarchia e del controllo del territorio sono elementi che connotano anche le associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, mentre il carattere che distingue l'associazione ex art. 416-bis cod. pen., è un dominio sul territorio, con una sfera di azione non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Rv. 276469). Nella sentenza di annullamento si osservava, infine, che le lacune della motivazione sulla condotta di PE si riverberavano sulla partecipazione di RR al sodalizio mafioso, in quanto ritenuta sussistente sulla base rapporti con il predetto PE e su elementi anch’essi lacunosi oltre che valutati atomisticamente, là dove abbisognavano di una lettura unitaria e coordinata.
1.2. A tale ultimo riguardo si osservava alla pagina 4 della sentenza rescindente: «In particolare: la conversazione fra PE, la moglie di PE e RR riguardante attività nel settore cinematografico in cui RR chiama PE “socio” e le condotte intimidatorie di RR nei confronti di alcuni operatori del settore, del quale RR ha affermato di avere acquisito il monopolio (p. 30-32), richiede l’indicazione di dati che denotino la connotazione mafiosa di tale monopolio;
il favoreggiamento della latitanza di Santo AR, gli stretti rapporti di collaborazione con la moglie di PE (TA LE) evidenziando le molte attività, in relazione alle quali, RR in una conversazione intercettata ha affermato “è quella che comanda”, mentre in altra conversazione ella stessa disse a RR “di aver preso il posto del marito”, richiedono una argomentazione a sostegno dell’assunto che le condotte di RR in tali contesti siano collegabili ad attività illecite connesse alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. e non a altre cause;
la considerazione delle fatture false emesse dalla lavanderia di RR in favore della Cooperativa VI (p. 42-43), richiede appropriate argomentazioni per assumere che esse siano state finalizziate al riciclaggio. Analoghi canoni valutativi sono necessari circa le preoccupazioni espresse da RR per le telecamere installate presso l’abitazione della LE (punto di riferimento per gli associati) e circa i contatti con PE detenuto organizzati da RR in occasione dei colloqui in videochiamata con la moglie (in altre occasioni accompagnata al carcere di Nuoro) e altri dati indicati nell’ordinanza (pp. 48-51)».
2. Tanto premesso, non può che osservarsi come i vizi della motivazione rilevati con la sentenza rescindente si ripresentino in quella oggi in esame, che risulta in gran parte meramente compilativa, in quanto nelle prime 49 pagine riassume le varie fasi del giudizio cautelare e dalla pagina 49 alla pagina 145 riporta integralmente l’appello del pubblico ministero, pur sotto l’intitolazione “la nuova valutazione del Tribunale”. La parte valutativa della motivazione, in relazione al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, è esposta dalla pagina 145 alla pagina 157 dell’ordinanza impugnata. A suo riguardo, deve osservarsi come essa si presenti come una mera elencazione di singoli episodi (attribuzione a RR della qualità di “uomo di fiducia” di PE;
presunta infiltrazione del clan nel settore delle riprese cinematografiche mediante l’intermediazione di RR;
presunta consapevolezza dell’indagato circa la funzione di riciclaggio svolta dal PUB 3 “Fermata Ariosto”; reperimento dell’alloggio alla convivente di Monterisi;
servizi di lavanderia e al reperimento di alloggi alle prostitute;
interesse dell’indagato per lo stato di salute dell’associazione; partecipazione alle videochiamate;
attitudine di RR a risolvere determinate situazioni con tipico metodo mafioso) privi di un collante che riesca a stabilire che le condotte attribuite all’odierno ricorrente, per un verso, non sono collegate al rapporto di amicizia e di fiducia personale pacificamente intercorrente tra lui, PE e la moglie di PE;
per altro verso, che lo collochi organicamente all’interno del sodalizio, non essendo a tal fine sufficiente fare riferimento a episodi sparsi, privi di reciproco coordinamento, che lo vedono agire da solo, senza alcun collegamento o contatto con altri sodali e a cui viene attribuito un significato indiziario sulla base di argomentazioni per lo più apodittiche e congetturali, identificabili nelle medesime già valutate e censurate con l’ordinanza rescindente, nel senso riportato al superiroe paragrafo 1.2.. A ciò si aggiunga che il tribunale premette che tutte tali condotte -dando seguito al mandato conferito con la sentenza di annullamento- devono essere riferite ai collegamenti con PE in data anteriore a giugno 2021. Nonostante tale premessa, però -fatta eccezione per due intercettazioni del marzo 2021- nella motivazione del provvedimento impugnato non si rinviene la collocazione temporale dei singoli episodi e/o elementi valorizzati dal tribunale, così mancando un elemento che nella stessa ordinanza viene indicato come essenziale per confermare la partecipazione di RR all’associazione facente capo a PE, nel periodo anteriore al giugno 2021. 2.1. Va ulteriormente osservato che -nella struttura argomentativa del tribunale- il collante tra i tanti episodi sparsi e la loro riconducibilità all’attività e agli scopi dell’associazione doveva essere offerto dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IS TE, ossia dall’unico elemento indiziario sopravvenuto rispetto agli elementi già caduti sotto il vaglio di questa Corte e censurati nella precedente impugnazione, in quanto prodotto dal pubblico ministero in occasione dell’udienza fissata per il giudizio di rinvio. Le dichiarazioni di TE, tuttavia, non hanno i requisiti richiesti per assurgere a grave indizio di colpevolezza, nè a ricondurre a unità e organicità la sequela scoordinata di elementi elencati dal Tribunale, anzitutto perché prive di riferimenti temporali, così risultando generiche quanto a un elemento che -come già più volte ribadito- è stato ritenuto essenziale con la sentenza rescindente, per come riconosciuto nell’ordinanza impugnata. A ciò si aggiunga che il collaboratore di giustizia, pur avendo reso numerosi interrogatori nel 2025 (il 20 marzo, 22 marzo, il 1° aprile, il 9 aprile, il 17 aprile, il 22 maggio, il 4 giugno, il 5 giugno e il 6 giugno), nel corso dei quali ha indicato gli appartenenti al sodalizio, non menziona mai RR quale facente parte dell’associazione mafiosa di che trattasi. Apodittica e congetturale risulta l’argomentazione con cui il tribunale ha ritenuto che tale omessa menzione fosse priva di rilievo. Si legge, infatti, alla pagina 154 dell’ordinanza impugnata che TE, nel verbale del 22 marzo 2025 non ha menzionato RR quale appartenente al sodalizio perché il collaboratore «evidentemente intendeva riferirsi soltanto ai soggetti reclutati, lui compreso, tramite il rito del giuramento di fedeltà, assolutamente superfluo per persona fidatissima come RR e LE TA, appartenenti allo stretto entorurage di MA PE». Tale argomento, però, è frutto di un convincimento soggettivo dei giudici e, in quanto tale, congetturale, ove non supportato da elementi concreti che: in primo luogo, comprovino una circostanza che non risulta emergente dagli atti, ossia che l’associazione mafiosa facente capo a PE fosse composta, per una parte, da soggetti che hanno prestato il 4 giuramento e, per altra parte, da soggetti che non abbisognavano di tale giuramento;
in secondo luogo, che TE intendesse riferire soltanto dei primi e non anche dei secondi, così rendendo dichiarazioni parziali.
2.2. La valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia risulta lacunosa sotto ulteriori profili. Il Tribunale presenta IS TE quale affiliato al clan PE e con riguardo alla posizione dell’odierno ricorrente osserva che il collaboratore di giustizia ha riferito di avere letto una missiva consegnatagli da RR e destinata a ET TO, in cui MA PE poneva il veto all’ingresso di un’azienda napoletana sul mercato salentino degli olii esausti, al fine di mantenere il monopolio su quell’attività commerciale, garantito dall’impresa commerciale di EA OD (ciò nel verbale d’interrogatorio del 5 giugno 2025). Il Tribunale aggiunge che nel verbale d’interrogatorio del 6 giugno 2025 il collaboratore di giustizia precisava che RR era uomo di fiducia di PE e che per suo conto «si premurava di recapitare le sfoglie ai sodali, in particolare a AP AE, MI IM e OD EA». Va precisato che nel gergo del sodalizio facente capo a PE per sfoglia si intende la direttiva o l’ordine da questi trasmesso dal carcere agli affiliati liberi.
2.3. Così sintetizzate le dichiarazioni rese da TE, va osservato che esse risultano in parte contraddette dalle allegazioni della difesa, che ha riportato dei brani di interrogatorio, dai quali sembra emergere che TE riferisce di fatti appresi de relato e non caduti sotto la sua diretta percezione, per come appare nella motivazione del provvedimento impugnato. La difesa, invero, nel proprio ricorso, ha riportato un brano del verbale dell’interrogatorio reso da TE il 6 giugno 2025, nel corso del quale riferisce: «io personalmente non ho mai ritirato sfoglie dal RR, posso solo riferire che lo stesso è una persona di fiducia di MA PE»; quanto alla sfoglia relativa al veto all’ingresso degli olii esausti, la difesa ha riportato un brano dell’interrogatorio reso il 22 maggio 2025, quando TE riferisce: «MA PE comunicava con i sodali in libertà attraverso l’invio di sfoglie fino a quando anche lui come noi è entrato in possesso di telefoni criptati. Intorno al 2019- 2020, MA PE inviò una sfoglia nella quale dava ordine che i napoletani non dovevano entrare sul territorio salentino nel mercato degli olii perché l’unica ditta che doveva operare era quella di Barone. Questa sfoglia mi fu consegnata da AP AE e io la consegnai a ad TO ET, non so poi lui cosa ne abbia fatto […]». Con riguardo a tale interrogatorio (in data 22 maggio 2025) la difesa rimarca come TE non menzioni RR quale latore della sfoglia, indicando soltanto AP quale soggetto che gliela consegnava. La difesa osserva, inoltre, come soltanto nel successivo verbale del 6 giugno 2025 il collaboratore precisa che la sfoglia sugli olii esausti che gli era stata consegnata da AP era stata da questi ricevuta da RR. Quindi TE non riceve mai sfoglie personalmente da RR, neanche quella degli olii esausti, che gli viene consegnata da AP, il quale -deve dedursi- gli riferisce di averla a sua volta ricevuta dall’odierno indagato, così dovendosi inferire che il collaboratore di giustizia, con riguardo all’unico elemento che fa vedere RR compiere un atto funzionale al sodalizio, riferisce de relato.
2.4.Con riguardo alla idoneità indiziaria della chiamata in reità o in correità, in generale, va ribadito che «in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito 5 richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683 – 01; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 – 01; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv. 247147 – 01). Va ulteriormente precisato che la procedura di verifica delle dichiarazioni e la ricerca di riscontri individualizzanti deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de relato, soprattutto quando esse -come nel caso in esame- non siano asseverate dalla fonte primaria, nel qual caso «la valutazione della credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo» (così, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aqulina, in motivazione).
2.4. Le coordinate così espresse dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di valutazione della chiamata in correità sono state disattese nel provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta, in effetti, meramente assertiva sia in relazione all’esame della credibilità intrinseca del dichiarante, sia in relazione alla ricerca di riscontri estrinseci, che - peraltro- dovrebbero avere portata individualizzante.
2.4.1. Con riguardo alla credibilità intrinseca, il tribunale si limita ad osservare che TE «in maniera dettagliata e credibile ha riferito della sua affiliazione al clan PE ed ha fornito precise informazioni su numerose vicende». Tale unico inciso risulta essere una mera formula di stile, affatto generica e non focalizzata sulla posizione di RR, al cui riguardo le dichiarazioni di TE risultano il risultano di arricchimenti progressivi. Per come correttamente evidenziato dalla difesa, infatti, il collaboratore di giustizia si è sottoposto a interrogatorio il 20 marzo, il 22 marzo, il 1° aprile, il 9 aprile, il 17 aprile e il 22 maggio 2025, senza mai fare cenno alla posizione di RR, anche quando riferisce (il 22 maggio 2025) della sfoglia pervenutagli da PE, per il tramite di AP. Soltanto nel corso dell’interrogatorio del 5 giugno 2025, TE riferisce di RR quale proprietario di una lavanderia e latore di sfoglie da parte di PE, senza ulteriori specificazioni. Specificazioni che sopraggiungono con il successivo interrogatorio reso il 6 giugno 2025, quando TE riferisce che la sfoglia relativa agli olii esausti consegnatagli da AP, era stata da questi ricevuta da RR. Deve osservarsi come le dichiarazioni rese nei vari interrogatori, così come rappresentati dalla difesa con l’allegazione dei brani riportati, mutano nel loro contenuto essenziale, visto che nei primi sei interrogatori non si fa alcun riferimento a RR, il quale compare quale latore di sfoglie soltanto dal quinto interrogatorio. Tale mutevolezza, ove venisse confermata all’esito della lettura integrale e dall’esame complessivo dei verbali menzionati, potrebbe condizionare la valutazione della credibilità intrinseca, incidendo sul requisito della costanza, che pretende una narrazione che non muta nei suoi elementi essenziali. Condizionamento tanto più incisivo ove si pensi che le dichiarazioni risultano attualmente prive anche del requisito della precisione, in ragione della mancanza di ogni riferimento temporale, per come già precisato. 6 2.4.2. A ciò si aggiunga che anche il tema della sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni di TE (quantomeno in relazione alla consegna delle sfoglie) viene liquidato assertivamente dal tribunale, che alla pagina 154 si limita ad affermare che «tali dichiarazioni [di TE n.d.e.] trovano riscontro proprio nelle risultanze investigative esaminate in precedenza», senza che sia precisato quali siano, in concreto, le richiamate “risultanze investigative” utili a confermare, con portata individualizzante, che RR consegnava le sfoglie ai sodali liberi, su mandato di RR. Con tale rinvio assertivo, il tribunale non adempie a un preciso obbligo di motivazione e rimette al lettore la concreta individuazione dei riscontri in questione, senza peraltro specificare se il rinvio alle risultanze investigative esposte sia riferito anche a quelle descritte nelle quasi cento pagine dell’appello del pubblico ministero, riportato integralmente e pedissequamente nell’ordinanza impugnata sotto l’intitolazione “Nuove valutazioni del Tribunale”.
2.5. Le molteplici lacune argomentative fin qui evidenziate risultano ancor più gravi ove si consideri che l’ordinanza impugnata ha sovvertito il giudizio del G.i.p., che aveva escluso la partecipazione di RR al sodalizio, con la conseguenza che il ribaltamento della pronuncia liberatoria pretendeva un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (in questo senso, si veda Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04). Nell’ordinanza impugnata non si ha traccia di tale confronto.
3. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale, che rinnoverà il giudizio tenendo conto dei sopra esposti rilievi e di quelli contenuti nella precedente sentenza di annullamento.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TO AR IO ER 7
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO AR;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’Avvocato GIUSEPPE TALO’, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. BE RR, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 04/07/2025 del Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20175 del 16/04/2025, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, individuata in una frangia della sacra corona unita, in ciò riformando l’ordinanza in data 08/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce, che -per quello che qui interessa- aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sua partecipazione a tale delitto. Deduce:
1.1. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. c), e 627, cod. proc. pen., all’art. 111 della Costituzione e all’articolo 6 della CEDU. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione, in quanto sostanziatasi nella trascrizione delle argomentazioni del pubblico ministero e dei contenuti degli elementi da questi valorizzati in sede di appello cautelare, senza un esame critico degli stessi e nella totale mancanza di considerazione delle circostanze evidenziate dalla difesa, quali l’impossibilità di attribuire valore indiziario al rapporto lavorativo dell’indagato presso il pub “Fermata Ariosto”, atteso che esso ha avuto una durata limitata a due mesi (da dicembre 2019 a febbraio 2020); la lettura alternativa prospettata a proposito dei bonifici, irrisori per numero e ammontare e costituenti il compenso per l’attività professionale svolta nel PUB;
la mancata assunzione stabile di RR, che si scontrava con la tesi accusatoria della sussistenza di un’attività di riciclaggio, Penale Sent. Sez. 2 Num. 1018 Anno 2026 Presidente: ER IO Relatore: AR TO Data Udienza: 10/12/2025 che avrebbe richiesto una regolare assunzione e un pagamento del lavoratore regolarmente tracciato e disancorato dall’attività lavorativa.
1.2. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 192, 195 e 125 cod. proc. pen.. Anche con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione, in quanto sostanziatasi nella trascrizione delle argomentazioni del pubblico ministero e dei contenuti degli elementi da questi valorizzati, senza un esame critico degli stessi e nella totale mancanza di considerazione delle circostanze evidenziate dalla difesa. A sostegno dell’assunto vengono illustrati e compendiati sia gli elementi valorizzati dal tribunale, sia quelli trascurati, in relazione ai temi dell’attribuzione a RR della qualità di “uomo di fiducia” di PE;
della presunta infiltrazione del clan nel settore delle riprese cinematografiche mediante l’intermediazione di RR;
alla presunta consapevolezza dell’indagato circa la funzione di riciclaggio svolta dal PUB “Fermata Ariosto”; al reperimento dell’alloggio alla convivente di Monterisi;
ai servizi di lavanderia e al reperimento di alloggi alle prostitute;
all’interesse dell’indagato per lo stato di salute dell’associazione; alle dichiarazioni di TE IS;
alla partecipazione alle videochiamate;
all’attitudine di RR a risolvere determinate situazioni con tipico metodo mafioso.
1.3. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente si duole della mancata considerazione degli elementi a favore dell’indagato, quali il tempo silente tra il momento di ipotizzata consumazione dei reati e quello di esecuzione della misura cautelare, pari a circa quattro anni. Sono sopraggiunte memorie in data di 09/12/2025, con le quali viene ulteriormente sottolineata l’inidoneità indiziaria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso che con l’ordinanza precedentemente annullata da questa Corte, il tribunale aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla partecipazione di RR all’associazione mafiosa individuata in una frangia della sacra corona unita, in ciò riformando l’ordinanza in data 08/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce che, invece, tale gravità indiziaria aveva escluso. La sentenza di annullamento di questa Corte rilevava che, a parere del tribunale, i gravi indizi di colpevolezza sulla sussistenza di tale sodalizio trovavano fondamento nella sentenza della Corte di appello di Lecce in data 06/07/2023, oramai irrevocabile, che aveva ritenuto la sussistenza di tale sodalizio e l’appartenenza a essa -con un ruolo rilevante- di TO MA PE, oltre che su ulteriori elementi riferiti ad attività ulteriori rispetto al traffico di stupefacenti svolte dal gruppo. Nell’annullare tale ordinanza, nella sentenza rescindente si osservava che le attività contestate a PE erano anteriori a quelle giudicate con la sentenza irrevocabile, così che andava spiegato per quale ragione tali elementi potessero costituire indizi dell’appartenenza di PE al sodalizio mafioso anche per l’epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, che aveva determinato la cessazione della permanenza a giugno 2021. In tal senso veniva sollecitata la spiegazione del valore significativo della lettera sequestrata il 21 luglio 2021. A tale proposito si osservava che erano state ritenute esistenti due associazioni, una delle quali dedita al traffico di sostanze stupefacenti e che il tribunale non aveva spiegato perché il riferimento nella lettera a un nuovo gruppo e a «vecchie glorie» 2 indicasse il riavvio dell’attività dell’associazione per delinquere di stampo mafioso e non piuttosto all’associazione dedita agli stupefacenti. Si osservava, inoltre, che il Tribunale non aveva adeguatamente chiarito perché riferendosi a sé e a tale «M.» quali garanti PE alluderebbe a un controllo del territorio da lui svolto quale partecipe della associazione ex art. 416-bis cod. pen. e non di quella ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che, secondo quanto argomentato dal Giudice per le indagini preliminari, costituiva l'attività principale di PE, così trascurandosi che l'esistenza di una gerarchia e del controllo del territorio sono elementi che connotano anche le associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, mentre il carattere che distingue l'associazione ex art. 416-bis cod. pen., è un dominio sul territorio, con una sfera di azione non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Rv. 276469). Nella sentenza di annullamento si osservava, infine, che le lacune della motivazione sulla condotta di PE si riverberavano sulla partecipazione di RR al sodalizio mafioso, in quanto ritenuta sussistente sulla base rapporti con il predetto PE e su elementi anch’essi lacunosi oltre che valutati atomisticamente, là dove abbisognavano di una lettura unitaria e coordinata.
1.2. A tale ultimo riguardo si osservava alla pagina 4 della sentenza rescindente: «In particolare: la conversazione fra PE, la moglie di PE e RR riguardante attività nel settore cinematografico in cui RR chiama PE “socio” e le condotte intimidatorie di RR nei confronti di alcuni operatori del settore, del quale RR ha affermato di avere acquisito il monopolio (p. 30-32), richiede l’indicazione di dati che denotino la connotazione mafiosa di tale monopolio;
il favoreggiamento della latitanza di Santo AR, gli stretti rapporti di collaborazione con la moglie di PE (TA LE) evidenziando le molte attività, in relazione alle quali, RR in una conversazione intercettata ha affermato “è quella che comanda”, mentre in altra conversazione ella stessa disse a RR “di aver preso il posto del marito”, richiedono una argomentazione a sostegno dell’assunto che le condotte di RR in tali contesti siano collegabili ad attività illecite connesse alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. e non a altre cause;
la considerazione delle fatture false emesse dalla lavanderia di RR in favore della Cooperativa VI (p. 42-43), richiede appropriate argomentazioni per assumere che esse siano state finalizziate al riciclaggio. Analoghi canoni valutativi sono necessari circa le preoccupazioni espresse da RR per le telecamere installate presso l’abitazione della LE (punto di riferimento per gli associati) e circa i contatti con PE detenuto organizzati da RR in occasione dei colloqui in videochiamata con la moglie (in altre occasioni accompagnata al carcere di Nuoro) e altri dati indicati nell’ordinanza (pp. 48-51)».
2. Tanto premesso, non può che osservarsi come i vizi della motivazione rilevati con la sentenza rescindente si ripresentino in quella oggi in esame, che risulta in gran parte meramente compilativa, in quanto nelle prime 49 pagine riassume le varie fasi del giudizio cautelare e dalla pagina 49 alla pagina 145 riporta integralmente l’appello del pubblico ministero, pur sotto l’intitolazione “la nuova valutazione del Tribunale”. La parte valutativa della motivazione, in relazione al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, è esposta dalla pagina 145 alla pagina 157 dell’ordinanza impugnata. A suo riguardo, deve osservarsi come essa si presenti come una mera elencazione di singoli episodi (attribuzione a RR della qualità di “uomo di fiducia” di PE;
presunta infiltrazione del clan nel settore delle riprese cinematografiche mediante l’intermediazione di RR;
presunta consapevolezza dell’indagato circa la funzione di riciclaggio svolta dal PUB 3 “Fermata Ariosto”; reperimento dell’alloggio alla convivente di Monterisi;
servizi di lavanderia e al reperimento di alloggi alle prostitute;
interesse dell’indagato per lo stato di salute dell’associazione; partecipazione alle videochiamate;
attitudine di RR a risolvere determinate situazioni con tipico metodo mafioso) privi di un collante che riesca a stabilire che le condotte attribuite all’odierno ricorrente, per un verso, non sono collegate al rapporto di amicizia e di fiducia personale pacificamente intercorrente tra lui, PE e la moglie di PE;
per altro verso, che lo collochi organicamente all’interno del sodalizio, non essendo a tal fine sufficiente fare riferimento a episodi sparsi, privi di reciproco coordinamento, che lo vedono agire da solo, senza alcun collegamento o contatto con altri sodali e a cui viene attribuito un significato indiziario sulla base di argomentazioni per lo più apodittiche e congetturali, identificabili nelle medesime già valutate e censurate con l’ordinanza rescindente, nel senso riportato al superiroe paragrafo 1.2.. A ciò si aggiunga che il tribunale premette che tutte tali condotte -dando seguito al mandato conferito con la sentenza di annullamento- devono essere riferite ai collegamenti con PE in data anteriore a giugno 2021. Nonostante tale premessa, però -fatta eccezione per due intercettazioni del marzo 2021- nella motivazione del provvedimento impugnato non si rinviene la collocazione temporale dei singoli episodi e/o elementi valorizzati dal tribunale, così mancando un elemento che nella stessa ordinanza viene indicato come essenziale per confermare la partecipazione di RR all’associazione facente capo a PE, nel periodo anteriore al giugno 2021. 2.1. Va ulteriormente osservato che -nella struttura argomentativa del tribunale- il collante tra i tanti episodi sparsi e la loro riconducibilità all’attività e agli scopi dell’associazione doveva essere offerto dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IS TE, ossia dall’unico elemento indiziario sopravvenuto rispetto agli elementi già caduti sotto il vaglio di questa Corte e censurati nella precedente impugnazione, in quanto prodotto dal pubblico ministero in occasione dell’udienza fissata per il giudizio di rinvio. Le dichiarazioni di TE, tuttavia, non hanno i requisiti richiesti per assurgere a grave indizio di colpevolezza, nè a ricondurre a unità e organicità la sequela scoordinata di elementi elencati dal Tribunale, anzitutto perché prive di riferimenti temporali, così risultando generiche quanto a un elemento che -come già più volte ribadito- è stato ritenuto essenziale con la sentenza rescindente, per come riconosciuto nell’ordinanza impugnata. A ciò si aggiunga che il collaboratore di giustizia, pur avendo reso numerosi interrogatori nel 2025 (il 20 marzo, 22 marzo, il 1° aprile, il 9 aprile, il 17 aprile, il 22 maggio, il 4 giugno, il 5 giugno e il 6 giugno), nel corso dei quali ha indicato gli appartenenti al sodalizio, non menziona mai RR quale facente parte dell’associazione mafiosa di che trattasi. Apodittica e congetturale risulta l’argomentazione con cui il tribunale ha ritenuto che tale omessa menzione fosse priva di rilievo. Si legge, infatti, alla pagina 154 dell’ordinanza impugnata che TE, nel verbale del 22 marzo 2025 non ha menzionato RR quale appartenente al sodalizio perché il collaboratore «evidentemente intendeva riferirsi soltanto ai soggetti reclutati, lui compreso, tramite il rito del giuramento di fedeltà, assolutamente superfluo per persona fidatissima come RR e LE TA, appartenenti allo stretto entorurage di MA PE». Tale argomento, però, è frutto di un convincimento soggettivo dei giudici e, in quanto tale, congetturale, ove non supportato da elementi concreti che: in primo luogo, comprovino una circostanza che non risulta emergente dagli atti, ossia che l’associazione mafiosa facente capo a PE fosse composta, per una parte, da soggetti che hanno prestato il 4 giuramento e, per altra parte, da soggetti che non abbisognavano di tale giuramento;
in secondo luogo, che TE intendesse riferire soltanto dei primi e non anche dei secondi, così rendendo dichiarazioni parziali.
2.2. La valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia risulta lacunosa sotto ulteriori profili. Il Tribunale presenta IS TE quale affiliato al clan PE e con riguardo alla posizione dell’odierno ricorrente osserva che il collaboratore di giustizia ha riferito di avere letto una missiva consegnatagli da RR e destinata a ET TO, in cui MA PE poneva il veto all’ingresso di un’azienda napoletana sul mercato salentino degli olii esausti, al fine di mantenere il monopolio su quell’attività commerciale, garantito dall’impresa commerciale di EA OD (ciò nel verbale d’interrogatorio del 5 giugno 2025). Il Tribunale aggiunge che nel verbale d’interrogatorio del 6 giugno 2025 il collaboratore di giustizia precisava che RR era uomo di fiducia di PE e che per suo conto «si premurava di recapitare le sfoglie ai sodali, in particolare a AP AE, MI IM e OD EA». Va precisato che nel gergo del sodalizio facente capo a PE per sfoglia si intende la direttiva o l’ordine da questi trasmesso dal carcere agli affiliati liberi.
2.3. Così sintetizzate le dichiarazioni rese da TE, va osservato che esse risultano in parte contraddette dalle allegazioni della difesa, che ha riportato dei brani di interrogatorio, dai quali sembra emergere che TE riferisce di fatti appresi de relato e non caduti sotto la sua diretta percezione, per come appare nella motivazione del provvedimento impugnato. La difesa, invero, nel proprio ricorso, ha riportato un brano del verbale dell’interrogatorio reso da TE il 6 giugno 2025, nel corso del quale riferisce: «io personalmente non ho mai ritirato sfoglie dal RR, posso solo riferire che lo stesso è una persona di fiducia di MA PE»; quanto alla sfoglia relativa al veto all’ingresso degli olii esausti, la difesa ha riportato un brano dell’interrogatorio reso il 22 maggio 2025, quando TE riferisce: «MA PE comunicava con i sodali in libertà attraverso l’invio di sfoglie fino a quando anche lui come noi è entrato in possesso di telefoni criptati. Intorno al 2019- 2020, MA PE inviò una sfoglia nella quale dava ordine che i napoletani non dovevano entrare sul territorio salentino nel mercato degli olii perché l’unica ditta che doveva operare era quella di Barone. Questa sfoglia mi fu consegnata da AP AE e io la consegnai a ad TO ET, non so poi lui cosa ne abbia fatto […]». Con riguardo a tale interrogatorio (in data 22 maggio 2025) la difesa rimarca come TE non menzioni RR quale latore della sfoglia, indicando soltanto AP quale soggetto che gliela consegnava. La difesa osserva, inoltre, come soltanto nel successivo verbale del 6 giugno 2025 il collaboratore precisa che la sfoglia sugli olii esausti che gli era stata consegnata da AP era stata da questi ricevuta da RR. Quindi TE non riceve mai sfoglie personalmente da RR, neanche quella degli olii esausti, che gli viene consegnata da AP, il quale -deve dedursi- gli riferisce di averla a sua volta ricevuta dall’odierno indagato, così dovendosi inferire che il collaboratore di giustizia, con riguardo all’unico elemento che fa vedere RR compiere un atto funzionale al sodalizio, riferisce de relato.
2.4.Con riguardo alla idoneità indiziaria della chiamata in reità o in correità, in generale, va ribadito che «in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito 5 richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683 – 01; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 – 01; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv. 247147 – 01). Va ulteriormente precisato che la procedura di verifica delle dichiarazioni e la ricerca di riscontri individualizzanti deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de relato, soprattutto quando esse -come nel caso in esame- non siano asseverate dalla fonte primaria, nel qual caso «la valutazione della credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo» (così, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aqulina, in motivazione).
2.4. Le coordinate così espresse dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di valutazione della chiamata in correità sono state disattese nel provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta, in effetti, meramente assertiva sia in relazione all’esame della credibilità intrinseca del dichiarante, sia in relazione alla ricerca di riscontri estrinseci, che - peraltro- dovrebbero avere portata individualizzante.
2.4.1. Con riguardo alla credibilità intrinseca, il tribunale si limita ad osservare che TE «in maniera dettagliata e credibile ha riferito della sua affiliazione al clan PE ed ha fornito precise informazioni su numerose vicende». Tale unico inciso risulta essere una mera formula di stile, affatto generica e non focalizzata sulla posizione di RR, al cui riguardo le dichiarazioni di TE risultano il risultano di arricchimenti progressivi. Per come correttamente evidenziato dalla difesa, infatti, il collaboratore di giustizia si è sottoposto a interrogatorio il 20 marzo, il 22 marzo, il 1° aprile, il 9 aprile, il 17 aprile e il 22 maggio 2025, senza mai fare cenno alla posizione di RR, anche quando riferisce (il 22 maggio 2025) della sfoglia pervenutagli da PE, per il tramite di AP. Soltanto nel corso dell’interrogatorio del 5 giugno 2025, TE riferisce di RR quale proprietario di una lavanderia e latore di sfoglie da parte di PE, senza ulteriori specificazioni. Specificazioni che sopraggiungono con il successivo interrogatorio reso il 6 giugno 2025, quando TE riferisce che la sfoglia relativa agli olii esausti consegnatagli da AP, era stata da questi ricevuta da RR. Deve osservarsi come le dichiarazioni rese nei vari interrogatori, così come rappresentati dalla difesa con l’allegazione dei brani riportati, mutano nel loro contenuto essenziale, visto che nei primi sei interrogatori non si fa alcun riferimento a RR, il quale compare quale latore di sfoglie soltanto dal quinto interrogatorio. Tale mutevolezza, ove venisse confermata all’esito della lettura integrale e dall’esame complessivo dei verbali menzionati, potrebbe condizionare la valutazione della credibilità intrinseca, incidendo sul requisito della costanza, che pretende una narrazione che non muta nei suoi elementi essenziali. Condizionamento tanto più incisivo ove si pensi che le dichiarazioni risultano attualmente prive anche del requisito della precisione, in ragione della mancanza di ogni riferimento temporale, per come già precisato. 6 2.4.2. A ciò si aggiunga che anche il tema della sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni di TE (quantomeno in relazione alla consegna delle sfoglie) viene liquidato assertivamente dal tribunale, che alla pagina 154 si limita ad affermare che «tali dichiarazioni [di TE n.d.e.] trovano riscontro proprio nelle risultanze investigative esaminate in precedenza», senza che sia precisato quali siano, in concreto, le richiamate “risultanze investigative” utili a confermare, con portata individualizzante, che RR consegnava le sfoglie ai sodali liberi, su mandato di RR. Con tale rinvio assertivo, il tribunale non adempie a un preciso obbligo di motivazione e rimette al lettore la concreta individuazione dei riscontri in questione, senza peraltro specificare se il rinvio alle risultanze investigative esposte sia riferito anche a quelle descritte nelle quasi cento pagine dell’appello del pubblico ministero, riportato integralmente e pedissequamente nell’ordinanza impugnata sotto l’intitolazione “Nuove valutazioni del Tribunale”.
2.5. Le molteplici lacune argomentative fin qui evidenziate risultano ancor più gravi ove si consideri che l’ordinanza impugnata ha sovvertito il giudizio del G.i.p., che aveva escluso la partecipazione di RR al sodalizio, con la conseguenza che il ribaltamento della pronuncia liberatoria pretendeva un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (in questo senso, si veda Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04). Nell’ordinanza impugnata non si ha traccia di tale confronto.
3. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale, che rinnoverà il giudizio tenendo conto dei sopra esposti rilievi e di quelli contenuti nella precedente sentenza di annullamento.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TO AR IO ER 7