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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 al numero 1293, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. WALTER MAURIELLO;
parte opponente
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO MANDARA;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l Controparte_1 affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 38/2020.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.05.2020, l'
[...] si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con ordinanza depositata in data 17.09.2021, è stata concessa la provvisoria esecuzione del monitorio sino a concorrenza della somma di €. 298.063,78.
All'udienza del 14.05.2025 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti deducevano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante con l'ordinanza depositata in data 25.10.2023 (e come successivamente modificata con l'ordinanza depositata in data 24.10.2024). La proposta conciliativa (formulata con l'ordinanza depositata in data 25.10.2023) prevedeva che “previa conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di €.
298.063,18, le parti rinunciano alle domande ed eccezioni e parte opponente corrisponde a parte opposta la somma di €. 12.000,00 a titolo di spese legali”.
Nel corso del giudizio, la difesa della società rappresentava di Parte_2 aver provveduto a pagare la somma di €. 298.063,18 (v. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 22.10.2024, 09.05.2025 e 19.05.2025).
Pertanto, con successiva ordinanza depositata in data 24.10.2024, la proposta veniva parzialmente modificata, prevedendo la sola corresponsione della somma di €. 12.000,00 a titolo di spese legali, da distrarsi al difensore della parte opposta poiché antistatario.
Avendo le parti accolto la proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, a tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n. 12844 del
3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Le spese di lite sono regolamentate alla luce di quanto indicato nell'ordinanza depositata in data 24.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di €. 12.000,00 a titolo di spese legali, da distrarsi in favore del difensore della parte opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso