Articolo 46 della Legge 24 aprile 1980, n. 146
Articolo 45Articolo 47
Versione
28 aprile 1980
Art. 46.
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.
Il Governo della Repubblica e' tenuto ad indicare nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all' articolo 4 quinto comma della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Entrata in vigore il 28 aprile 1980