Art. 46.
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.
Il Governo della Repubblica e' tenuto ad indicare nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all' articolo 4 quinto comma della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.
Il Governo della Repubblica e' tenuto ad indicare nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all' articolo 4 quinto comma della legge 5 agosto 1978, n. 468 .