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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg21319 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21319 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. TARCHINI SANDRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. PATTI STEFANO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023 , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra CP_1
in Napoli il 20/12/1997, che dalla loro unione nascevano
[...]
due figlie, il 29.06.1999 e il 23.07.2004 e che tra le parti in Per_2
1 seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal
Tribunale Ordinario di Napoli con sentenza n.7906/2019 del 06.09.2019, le parti si accordavano prevedendo:
“1) La casa coniugale resta assegnata alla moglie ed alle figlie con lei conviventi;
2) Il sig. verserà a titolo di mantenimento delle sole figlie, il giorno 4 di Parte_1
ogni mese, la somma di 1.000,00, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat; lo stesso contribuirà, altresì, sempre nell'interesse delle figlie, al versamento del
50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo d'intesa raggiunto tra questo tribunale ed il C.O.A. di Napoli, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare,
3) in relazione alla IA minore , che resta affidata congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori, il padre trascorrerà con la stessa due pomeriggi a settimana, ed un finesettimana alternato dal venerdì pomeriggio sino alle domenica sera;
in relazione alle vacanze estive, il padre trascorrerà con la minore 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile;
per le festività natalizie e pasquali, la minore trascorrerà pari tempi con ciascun genitore, di anno in anno, secondo il criterio della alternanza;
” chiedeva in questa sede:
“1) In via principale accertare e dichiarare che l'assegno dovuto alla sig.ra CP_1
per il mantenimento della sola IA con lei convivente e non
[...] Per_2
autosufficiente, debba essere ridotto nella misura di euro 500,00, per le motivazioni di cui in premessa con la conseguenziale previsione di restituzione delle somme percepite a far data dal luglio 2023;
2) In via subordinata ridurre l'assegno di mantenimento, in considerazione della documentazione prodotta, nella misura che l'On. Le Tribunale dovesse ritenere equa e giusta;
3) Il tutto con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa ex D.M.
55/14.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare.
2 Si costituiva la resistente con comparsa di costituzione, non opponendosi alla revoca del contributo di mantenimento a carico del ricorrente per la IA , divenuta, ad oggi, economicamente indipendente a far data da luglio 2023 per aver stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ULSS3 Serenissima Regione Veneto con stipendio tabellare pari ad €.1.500,00 circa;
deduceva però le accresciute esigenze economiche per la seconda IA, , di anni 21, risalendo la Per_2
disciplina in vigore al 2019. Pertanto chiedeva:
“1) Accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e
l'infondatezza delle avverse domande e per l'effetto rigettarle;
2) In via principale accertare e dichiarare che l'assegno di mantenimento come statuito nella sentenza di divorzio è imputabile alle figlie in maniera univoca e indivisa e per
l'effetto rigettare l'avversa domanda di restituzione di somme confermando per la IA
l'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio Per_2
3) In via riconvenzionale aumentare l'assegno di mantenimento per la IA Per_2
da €. 1.000,00 ad €.1.200,00 ovvero nella diversa misura che l'Onorevole Tribunale riterrà di giustizia;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze maggiorate di iva e cpa in conformità al
DM 55/2014 e succ.ve mod.ni e int.ni.”
All'udienza di comparizione delle parti, il GI rilevata la non contestazione della sopraggiunta indipendenza economica della IA
in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle previsioni nella sentenza di divorzio revocava l'assegno di mantenimento in favore della IA e concedeva termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Raccolte le conclusioni del PM la causa era poi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda principale proposta dal ricorrente è fondata e merita accoglimento non essendo stato in alcun modo contestato il presupposto su cui la stessa si fonda, ossia la raggiunta autosufficienza economica della IA . Sul punto la stessa resistente ha confermato che la IA
3 è divenuta economicamente indipendente pur precisando che ciò sarebbe accaduto a far data da luglio 2023 e non da giugno 2023 come riportato in ricorso.
Alla luce di tale circostanza va revocato l'obbligo a carico del ricorrente di versare in favore della sig.ra l'importo del Controparte_1
contributo nel mantenimento della IA medesima per euro 500,00 mensili, dovendosi intendere l'importo complessivamente determinato in euro 1000,00 per entrambe le figlie ripartito in parti uguali tra le stesse, in assenza di espressa indicazione contraria.
La suddetta revoca ha decorrenza dalla data della domanda di modificazione, ciò in ossequio al principio recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, che con pronuncia n. 4224/ 2021 ha chiarito che «la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione».
In relazione al contributo al mantenimento della seconda IA,
, oggi di anni 21, il ricorrente ha invocato una riduzione Per_2
dell'assegno, senza tuttavia dedurre o documentare alcunchè sulla propria situazione reddituale precedente l'accordo divorzile di cui si chiede la modifica, così da non risultare integrati i presupposti per la richiesta modifica.
Né a tal fine può rilevare il solo prospettato miglioramento delle condizioni della resistente eventualmente derivante da nuova convivenza, non vertendo la domanda sulla riduzione del contributo al mantenimento dell'ex coniuge bensì dei figli.
Tale miglioramento non potrebbe in ogni caso risolversi in una
4 contrazione degli obblighi del ricorrente, dovendo piuttosto andare a beneficio dei figli cui l'altro genitore è tenuto a contribuire in proporzione alla propria condizione.
Il contributo a carico del ricorrente per la seconda IA della coppia,
, va pertanto confermato nell'importo di euro 500,00 mensili, Per_2
oggi aggiornato ad euro 589,00 mensili.
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso così provvede:
• dichiara non più dovuto da parte di Parte_1
in favore di il contributo nel mantenimento Controparte_1
della IA ammontante ad euro 500,00, a decorrere dalla domanda;
• conferma in euro 589,00 mensili il contributo a carico di in favore di per Parte_1 Controparte_1
il mantenimento della IA;
Per_2
• compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21319 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. TARCHINI SANDRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. PATTI STEFANO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023 , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra CP_1
in Napoli il 20/12/1997, che dalla loro unione nascevano
[...]
due figlie, il 29.06.1999 e il 23.07.2004 e che tra le parti in Per_2
1 seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal
Tribunale Ordinario di Napoli con sentenza n.7906/2019 del 06.09.2019, le parti si accordavano prevedendo:
“1) La casa coniugale resta assegnata alla moglie ed alle figlie con lei conviventi;
2) Il sig. verserà a titolo di mantenimento delle sole figlie, il giorno 4 di Parte_1
ogni mese, la somma di 1.000,00, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat; lo stesso contribuirà, altresì, sempre nell'interesse delle figlie, al versamento del
50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo d'intesa raggiunto tra questo tribunale ed il C.O.A. di Napoli, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare,
3) in relazione alla IA minore , che resta affidata congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori, il padre trascorrerà con la stessa due pomeriggi a settimana, ed un finesettimana alternato dal venerdì pomeriggio sino alle domenica sera;
in relazione alle vacanze estive, il padre trascorrerà con la minore 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile;
per le festività natalizie e pasquali, la minore trascorrerà pari tempi con ciascun genitore, di anno in anno, secondo il criterio della alternanza;
” chiedeva in questa sede:
“1) In via principale accertare e dichiarare che l'assegno dovuto alla sig.ra CP_1
per il mantenimento della sola IA con lei convivente e non
[...] Per_2
autosufficiente, debba essere ridotto nella misura di euro 500,00, per le motivazioni di cui in premessa con la conseguenziale previsione di restituzione delle somme percepite a far data dal luglio 2023;
2) In via subordinata ridurre l'assegno di mantenimento, in considerazione della documentazione prodotta, nella misura che l'On. Le Tribunale dovesse ritenere equa e giusta;
3) Il tutto con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa ex D.M.
55/14.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare.
2 Si costituiva la resistente con comparsa di costituzione, non opponendosi alla revoca del contributo di mantenimento a carico del ricorrente per la IA , divenuta, ad oggi, economicamente indipendente a far data da luglio 2023 per aver stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ULSS3 Serenissima Regione Veneto con stipendio tabellare pari ad €.1.500,00 circa;
deduceva però le accresciute esigenze economiche per la seconda IA, , di anni 21, risalendo la Per_2
disciplina in vigore al 2019. Pertanto chiedeva:
“1) Accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e
l'infondatezza delle avverse domande e per l'effetto rigettarle;
2) In via principale accertare e dichiarare che l'assegno di mantenimento come statuito nella sentenza di divorzio è imputabile alle figlie in maniera univoca e indivisa e per
l'effetto rigettare l'avversa domanda di restituzione di somme confermando per la IA
l'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio Per_2
3) In via riconvenzionale aumentare l'assegno di mantenimento per la IA Per_2
da €. 1.000,00 ad €.1.200,00 ovvero nella diversa misura che l'Onorevole Tribunale riterrà di giustizia;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze maggiorate di iva e cpa in conformità al
DM 55/2014 e succ.ve mod.ni e int.ni.”
All'udienza di comparizione delle parti, il GI rilevata la non contestazione della sopraggiunta indipendenza economica della IA
in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle previsioni nella sentenza di divorzio revocava l'assegno di mantenimento in favore della IA e concedeva termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Raccolte le conclusioni del PM la causa era poi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda principale proposta dal ricorrente è fondata e merita accoglimento non essendo stato in alcun modo contestato il presupposto su cui la stessa si fonda, ossia la raggiunta autosufficienza economica della IA . Sul punto la stessa resistente ha confermato che la IA
3 è divenuta economicamente indipendente pur precisando che ciò sarebbe accaduto a far data da luglio 2023 e non da giugno 2023 come riportato in ricorso.
Alla luce di tale circostanza va revocato l'obbligo a carico del ricorrente di versare in favore della sig.ra l'importo del Controparte_1
contributo nel mantenimento della IA medesima per euro 500,00 mensili, dovendosi intendere l'importo complessivamente determinato in euro 1000,00 per entrambe le figlie ripartito in parti uguali tra le stesse, in assenza di espressa indicazione contraria.
La suddetta revoca ha decorrenza dalla data della domanda di modificazione, ciò in ossequio al principio recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, che con pronuncia n. 4224/ 2021 ha chiarito che «la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione».
In relazione al contributo al mantenimento della seconda IA,
, oggi di anni 21, il ricorrente ha invocato una riduzione Per_2
dell'assegno, senza tuttavia dedurre o documentare alcunchè sulla propria situazione reddituale precedente l'accordo divorzile di cui si chiede la modifica, così da non risultare integrati i presupposti per la richiesta modifica.
Né a tal fine può rilevare il solo prospettato miglioramento delle condizioni della resistente eventualmente derivante da nuova convivenza, non vertendo la domanda sulla riduzione del contributo al mantenimento dell'ex coniuge bensì dei figli.
Tale miglioramento non potrebbe in ogni caso risolversi in una
4 contrazione degli obblighi del ricorrente, dovendo piuttosto andare a beneficio dei figli cui l'altro genitore è tenuto a contribuire in proporzione alla propria condizione.
Il contributo a carico del ricorrente per la seconda IA della coppia,
, va pertanto confermato nell'importo di euro 500,00 mensili, Per_2
oggi aggiornato ad euro 589,00 mensili.
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso così provvede:
• dichiara non più dovuto da parte di Parte_1
in favore di il contributo nel mantenimento Controparte_1
della IA ammontante ad euro 500,00, a decorrere dalla domanda;
• conferma in euro 589,00 mensili il contributo a carico di in favore di per Parte_1 Controparte_1
il mantenimento della IA;
Per_2
• compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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