Sentenza 30 aprile 2025
Decreto presidenziale 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/04/2025, n. 8396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8396 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08396/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16191/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16191 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Parenti e Danilo Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponzano Romano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti, 40;
per l'annullamento
- della Ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- dell'ufficio di Direzione Tecnica, notificata unicamente al sig. -OMISSIS--OMISSIS- il successivo 10 ottobre 2023, con cui è stata ingiunta la demolizione di una serie di opere individuate al “ catasto …-OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- di ogni altro provvedimento collegato, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponzano Romano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 dicembre 2023 e depositato il 6 dicembre 2023, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, affidando il gravame a quattro motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001 in relazione all’art. 29 del d.p.r. 380/2001 – Eccesso di potere per travisamento assoluto dei fatti e dei presupposti – Carenza assoluta e/o insufficienza dell’istruttoria condotta ”), si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata “ perché ingiunge ai ricorrenti la demolizione di opere alla cui realizzazione sono completamente estranei ” (così il gravame a p. 5).
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione artt. 7, 8, 9, 10 e 10 – bis l. 241/90. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Arbitrarietà dei presupposti, violazione di principi di trasparenza, partecipazione al procedimento amministrativo, giusto procedimento. violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. violazione dei principi di economicità ed efficacia ”), si afferma che “ ancorché il Responsabile dell’Ufficio Tecnico abbia dato comunicazione dell’avvio del procedimento ”, “ i ricorrenti non sono stati messi nella posizione di poter fattivamente partecipare all’avvio del procedimento sanzionatorio per omessa allegazione del cd. mod. B pure richiamato nella Determinazione Dirigenziale d’ingiunzione quivi gravata ”, con conseguente lesione del diritto dei ricorrenti “ di poter realmente partecipare ad un procedimento amministrativo che, qualora concretamente e sostanzialmente attivato, avrebbe potuto chiarire una serie di aspetti onde evitare l’adozione dell’ordinanza di demolizione palesemente viziata per i motivi che di seguito verranno esposti ” (così il gravame a p. 11).
1.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ponzano Romano nella sua formulazione attuale – Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 delle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 5/2021 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria – Preesistenza delle opere al 1° settembre 1967 ”), si allega che le opere contraddistinte nel provvedimento impugnato con le lettere A), B), C), G) ed H), in quanto anteriori al 1967, sarebbero state realizzate in una zona e in un’epoca in cui non vi era obbligo di titolo abilitativo.
1.3.1. Con il mezzo in esame si sostiene, altresì, che le suddette opere, nonché le ulteriori indicate nella suddetta ordinanza con le lettere D) e G), sarebbero in ogni caso legittimamente realizzate alla luce del disposto dell’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ponzano Romano e dell’art. 23 delle N.T.A. del P.T.P.R.
1.4. Con il quarto (rubricato “ Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti – Violazione dell’art. 6 lett. b- bis del D.P.R. 380/2001 – Eccesso di potere ”), si lamenta che l’amministrazione avrebbe omesso di considerare che i manufatti ricompresi nell’ordinanza di demolizione sono sottoposti al regime dell’edilizia libera, sia in quanto accessori allo svolgimento dell’attività ippica, sia perché diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimossi al cessare della necessità.
1.4.1. Da ultimo, con il motivo in esame, si sostiene che “ l’ordinanza andrebbe in ogni caso annullata in quanto le opere realizzate sicuramente non soggiacciono alla sanzione di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 ma, a ben vedere alla diversa e minore sanzione prevista dall’art. 37 del D.P.R. 380/2001 ” (così il gravame a p. 19).
2. Il Comune di Ponzano Romano si è costituito in resistenza il 7 maggio 2024.
3. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.1. Riferiscono i ricorrenti di essere, rispettivamente, nuda proprietaria e titolare del diritto d’uso dell’area su cui insistono gli abusi per cui è causa, a far data dal 2016.
1.2. Per altro verso, emerge ex actis che uno dei due ricorrenti risiede in tale area (cfr. i rilievi non contestati di cui a p. 5 della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte resistente, nonché la relazione del sopralluogo effettuato, in data 11 aprile 2023, da personale dell’ASL, dei Carabinieri e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ponzano Romano, sub doc. 3 di parte resistente, p. 131).
1.3. Per consolidata giurisprudenza, “ i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l'immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato ” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3660).
1.4. Va esclusa, dunque, l’illegittimità dell’ordine di demolizione per essere stato rivolto agli odierni ricorrenti, i quali sono nelle condizioni di darvi esecuzione, e ciò in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il sintagma “responsabile dell’abuso”, contenuto in numerose norme del D.P.R. n. 380 del 2001 ai fini delle sanzioni edilizie e anche di quella prevista dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001 “ è riferibile a più categorie di soggetti (persone fisiche o giuridiche), per tale dovendo intendersi lo stesso esecutore materiale ovvero chi abbia la disponibilità del bene, al momento dell’emissione della misura repressiva ” (Cons. Stato, Sez. III, 4 novembre 2024, n. 8747).
2. Il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che gli stessi ricorrenti hanno dato atto di essere stati notiziati dell’avvio del procedimento (cfr. p. 11 del gravame), limitandosi ad allegare, senza tuttavia provare, l’esistenza di non meglio definiti ostacoli che avrebbero loro impedito di esercitare il proprio diritto di partecipazione e di difesa.
2.2. In ogni caso, tenuto conto di quanto si dirà in relazione al terzo e al quarto motivo di ricorso, anche alla luce delle puntuali difese svolte nel presente giudizio dall’amministrazione resistente, ricorrono le condizioni di cui all’art. 21 octies , comma 2, primo e secondo periodo, della L. 241/1990.
2.3. Va dunque dato seguito al consolidato orientamento (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3707) secondo cui “ l’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso ”, senza che le doglianze di parte ricorrente consentano di riscontrare i correttivi ovvero le attenuazioni di cui si discorre in giurisprudenza (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 21 febbraio 2025, n. 3934), vertendosi nel caso in esame di un’ipotesi non già di difformità o di variazione essenziale rispetto a un preesistente titolo edilizio, ma di radicale assenza di quest’ultimo.
3. Il terzo motivo è infondato.
3.1. Alle pagine da 14 a 18 della propria memoria ex art. 73 c.p.a., il Comune di Ponzano Romano ha ampiamente preso posizione in ordine alla dedotta anteriorità al 1967 delle opere contestate, rappresentando, in particolare, che nei documenti 4 e 5 di parte ricorrente (consistenti in un’aerofotogrammetria del 1962 e in una foto -OMISSIS-del 1966) non figurano gli abusi riscontrati nei sopralluoghi del 2023 e comunque, che le risultanze dei detti documenti sono smentite dalle foto aeree del 1984 acquisite dall’IGM di Firenze dal Responsabile del Comune di Ponzano Romano nonché dalle foto satellitari estratte da Google Earth, allegate al verbale di sopralluogo -OMISSIS- (cfr. doc. 3 di parte resistente e relativi allegati), dalle quali emerge che i manufatti de quibus sono stati realizzati in un lasso di tempo ricompreso tra il 1984 e il 2020.
3.2. Ritiene il Collegio, in considerazione della consistenza del materiale probatorio offerto dalla parte resistente a sostegno delle proprie prospettazioni, nonché del principio di cui all’art. 64, comma 2 c.p.a. (tenuto conto del mancato deposito, ad opera dei ricorrenti, della memoria di replica e dunque della mancata contestazione delle difese di parte resistente come sopra riportate) che le doglianze di parte ricorrente relative alla presunta anteriorità al 1967 degli abusi contestati non siano pertanto meritevoli di seguito.
3.3. In questo senso, la correttezza dell’ordinanza gravata non è incisa dall’astratta “sanabilità” delle opere nella stessa elencate (cfr. sul punto le deduzioni di cui alle pagine 14 e 15 del ricorso), essendo incontestata l’inesistenza, allo stato, di un titolo edilizio atto a legittimarle.
4. Il quarto motivo di ricorso non è fondato.
4.1. Va premesso che, nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, il carattere abusivo delle stesse deve effettuarsi in base a una valutazione globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione (Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2021, n. 4142).
4.2. Ebbene, nel caso di specie le opere contestate, lungi dal poter essere ricondotte a mere aree ludiche senza fini di lucro, o a elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, ovvero ancora a interventi sottoposti a SCIA (in relazione alla doglianza di cui al paragrafo IV.3, a p. 19 del gravame) sono costituite da interventi di indubbia consistenza (si allude in particolare alla platea in cemento di 15 m2 ovvero allo sbancamento di un’area dalle dimensioni di m 121 x 42) per le quali è necessario il previo ottenimento del permesso di costruire (cfr. p. 21 della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte resistente).
4.2.1. Inoltre, le opere de quibus sono destinate non solo ad allenamento di cavalli (cfr. la nota delle Legione Carabinieri del -OMISSIS-di parte resistente), ma – per quanto si ricava dai non contestati rilievi di p. 5 del ricorso, nonché dalla relazione richiamata al precedente paragrafo 1.2 della presente parte in diritto – ad abitazione di uno dei ricorrenti e sono per giunta comprensive di un deposito di gasolio per il quale non consta essere intervenuta alcuna autorizzazione (cfr. doc. 8 di parte resistente).
4.3. Le considerazioni che precedono, e in particolare la destinazione abitativa, consentono altresì di escludere l’amovibilità (anche in relazione al disposto del punto A.19 dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017, non correttamente richiamato in ricorso), atteso che, al fine di verificare se una determinata opera abbia carattere precario – ed essere quindi ricondotta nell’edilizia libera – occorre verificare la destinazione funzionale e l’interesse finale al cui soddisfacimento essa è destinata, di modo che, “ solo le opere agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare una esigenza oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il breve tempo entro cui si realizza l’interesse finale, possono dirsi di carattere precario e, in quanto tali, non richiedenti il permesso di costruire ” (Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 5762).
4.4. Ne consegue che non è ravvisabile il contestato difetto di istruttoria della gravata ordinanza, la quale deve ritenersi, anche in relazione agli aspetti esaminati nello scrutinio del presente motivo, immune da censure.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico dei ricorrenti in solido tra loro e con successiva suddivisione interna in parti eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva suddivisione interna in parti eguali, a rifondere al Comune resistente le spese di lite che si liquidano in € 2.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.