Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 402/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nata ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...],
e da
(c.f. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
19.9.1978 e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PAOLO MOTTA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco.
CONCLUSIONI CONGIUNTE le parti rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
CONDIZIONI
- Disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Dovranno essere assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza abituale del minore, alla salute, all'istruzione e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
- Quanto ai tempi e alle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore, trascorrerà Per_1
con la madre i giorni da domenica alle 17.00 sino a mercoledì sera, e con il padre i giorni da mercoledì sera a sabato sera alle 18.00, pernottando nei giorni indicati presso il genitore cui è affidato;
la domenica verrà trascorsa alternativamente con i genitori.
- Durante le festività Natalizie, trascorrerà il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre Per_1
al 6 gennaio ad anni alterni con ciascuno dei genitori, così anche le vacanze pasquali che verranno trascorse per metà del periodo alternativamente con ciascun genitore.
- I compleanni verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni.
- Per ogni altra festività i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza, sia pure alternata, al figlio.
- Nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio quindici giorni consecutivi, che i genitori dovranno concordare entro il 31.05 di ogni anno.
- Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
- Considerata l'eguale permanenza del minore presso entrambi i genitori, dovendo entrambi genitori provvedere, in misura uguale, alle esigenze del minore ciascuno vi provvederà direttamente nei tempi di reciproca permanenza.
- la madre provvederà alle spese necessarie per il vestiario di , nel limite di valore di Euro.150,00 Per_1
mensili, che verrà suddiviso tra le parti al 50%.
- Verranno suddivise al 50% tra i genitori anche le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio regolamentate secondo il protocollo in uso presso l'intestato tribunale da intendersi qui Per_1
richiamato.
- I Signori e si danno reciproco assenso per il rilascio ed il Parte_1 Parte_2 rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche del figlio MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), le parti hanno chiesto congiuntamente di disciplinare il rapporto tra loro ed il figlio (nato a [...], il [...]) – in riferimento al collocamento, Persona_2
alle modalità di frequentazione e al mantenimento – alle condizioni sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente di quest'ultimo.
A seguito di istanza depositata il 18.4.2025, con la quale le parti hanno chiesto la trattazione scritta dell'udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis.51 c.p.c., questo
Tribunale ha disposto la sostituzione dell'udienza del 13.5.2025 con il deposito di note scritte entro la medesima data;
deposito ritenuto già effettuato sulla base di quanto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
OMOLOGA
l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore (nato a [...], il [...]), Persona_2
alle condizioni sopra riportate.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada