Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 259/2024RG vertente tra
(p.i. ) con sede a L'Aquila (località Pettino) Via Manzoni n° Parte_1 P.IVA_1
1, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
nato all'Aquila il 17.12.1941, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Di Scipio (c.f.
), presso il quale ha eletto domicilio digitale e chiesto l'invio di tutte le C.F._2 comunicazioni e notificazioni di rito all'indirizzo p.e.c.
Email_1
-parte appellante e
P. I.V.A.: , con sede in Recanati (MC), località Controparte_2 P.IVA_2
Squartabue, via Marinucci s.n.c., in persona del legale rappresentante, (c.f.: Controparte_3
) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna C.F._3
Maria Ragaini (c.f.: ), elettivamente domiciliata nel suo studio in Loreto C.F._4
(AN), Via Marconi n. 14 (indirizzo pec: ); Email_2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“ 1 - Infondata, e quindi da respingersi, la domanda proposta da di risoluzione Parte_1
del contratto di fornitura infissi stipulato in data 26.07.2021 fra la stessa e la cooperativa
[...]
, odierna convenuta, per asserito infruttuoso decorso del termine concesso a quest'ultima CP_2
ex art. 1454 c.c. nella diffida ad adempiere del 26.05.2022, ed in subordine per grave inadempimento della stessa cooperativa per mancata consegna della fornitura ex art. 1453 c.c.; nonché di condanna al risarcimento danni per aumenti di prezzi, oltre che condanna al pagamento di penale.
1.1 – Spiega l'attrice di aver ordinato in data 26.07.2021 alla società convenuta la fornitura e posa in opera di infissi presso un cantiere, dalla stessa gestito in subappalto, in Lecce Dei Marsi (AQ), al prezzo di € 185.000,00 più IVA, con tempi di consegna “indicativi” previsti dall'08.11.2021 al
21.11.2021 e pagamenti a 60/90 giorni con bonifico bancario.
1.2 – Rappresenta come in corso d'opera la cooperativa convenuta non solo avesse ritardato la consegna della fornitura in cantiere, frazionandola in più lotti, ma soprattutto avesse preteso il pagamento del 50% della fornitura prima della posa in opera, dichiarata dalla convenuta come eseguibile a far data dal 06.06.2022 (doc. 7 di parte attrice), nonostante l'asserito impegno in contratto ad emettere fattura ad opera ultimata, con termine di 60/90 giorni per saldo fattura;
1.3 – deduce anche che, a fronte della sopradetta richiesta di pagamento, formalizzava diffida ad adempiere in data 26.05.2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 e 1454 c.c., con invito alla fornitura e posa in opera degli infissi commissionati nel termine di gg. 15, e che, essendo il detto termine decorso, il contratto si sarebbe irrimediabilmente risolto, stante altresì l'inutilità degli ulteriori tentativi di risoluzione bonaria della questione.
2 – Con comparsa del 13.10.2022 si costituiva la società cooperativa la quale, Controparte_2
deducendo di non aver potuto consegnare la merce ordinata, pronta al 50% già dal gennaio del
2022, e per il resto sospesa (prima per espressa richiesta verbale dell' e poi per mancata Pt_1 posa in opera nel cantiere da parte di quest'ultimo delle soglie e delle “spallette” di appoggio in muratura degli infissi), evidenziava l'inadempimento dell'attrice al pagamento finanche della prima fattura del 12.10.2021 dell'importo di € 45.140,00, ritenendo i termini di pagamento decorrere dall'ordine e non dalla fornitura, al contrario di quanto preteso dall'attrice.
2.1 – Premettendo la convenuta di avere nelle more stipulato il contratto di fornitura degli infissi già realizzati direttamente con la società appaltatrice presente in cantiere, con la contestuale assunzione dell'onere di eseguire i lavori necessari per la posa in opera degli infissi di completamento delle murature ineseguiti dall' – con riserva di azione in separata sede-, Pt_1 concludeva in riconvenzionale per la risoluzione sì del contratto, ma per fatto e colpa dell'attrice ex art. 1460 c.c., chiedendone altresì la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
3 – La documentazione esibita da ambo le parti (all. 8 di parte convenuta e all. 28 di parte attrice), unitamente all'esperita istruttoria orale ed all'abbondante produzione fotografica esibita da parte convenuta e confermata dai testi ed in parte dallo stesso legale rappresentante dell'attrice in sede di interpello, fornisce la prova che alla data della diffida ad adempiere del 26.05.2022 l'attrice società non aveva completato la posa in opera delle soglie e delle “spallette” di appoggio in muratura degli infissi -tanto da costringere la società appaltatrice del cantiere e Parte_2
committente della a commissionare il completamento delle opere di muratura Parte_1
propedeutiche alla fornitura direttamente alla cooperativa convenuta-; per l'effetto, impossibile la posa in opera degli infissi e, a monte, eccessivamente onerosa la consegna del materiale ordinato, tenuto conto che contrattualmente le parti avevano stabilito che il pagamento sarebbe avvenuto solo all'esito della posa in opera, decorsi gli ulteriori termini di 60 e 90 giorni;
consegna per giunta procrastinata (ma la circostanza non assume rilievo dirimente) dallo stesso a causa Pt_1
di asserite inadempienze della committenza (v. deposizione dei testi di parte convenuta Tes_1
e .
[...] Parte_3
3.1 - Inoltre in sede di interrogatorio formale, il l.r. della attrice conferma la mancata fornitura e posa in opera delle soglie degli infissi, genericamente adducendo a giustificazione la mancata specifica decisione del committente in ordine al materiale delle stesse (dapprima in travertino e di poi in gres porcellanato) ed alla mancata risposta del suo fornitore di gres porcellanato sul prezzo del materiale.
4 – Accertato quindi il notevole aggravamento dell'onere della convenuta -siccome ritualmente eccepito- di procedere al montaggio degli infissi per fatto di parte attrice, risulta la inefficacia della diffida ad adempiere (in ragione dell'inadempimento del diffidante) e quindi della intimata risoluzione del contratto. 5 – Per le medesime ragioni va dichiarata la insussistenza del lamentato grave inadempimento della convenuta tale da giustificare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 cod. civ, risultando legittimo il rifiuto di quest'ultima di fornire e posare in opera gli infissi alle condizioni di pagamento della previa certificazione di regolare esecuzione delle opere da parte della D.L. e della autorizzazione al pagamento da parte della D.L. imposte dall'attrice (all. 9 e all. 10 dell'atto di citazione), come pretesa dalla convenuta: sia perché non pattuite nel contratto di fornitura e quindi costituenti variazioni contrattuali non autorizzate né concordate;
sia perché risultanti in concreto di aleatoria attuazione, in quanto subordinate all'accettazione dei lavori ed all'autorizzazione al pagamento da parte della Direzione Lavori, accettazione ed autorizzazione a loro volta presupponenti l'intervento propedeutico dell'attrice –già coinvolta in un contenzioso con l'appaltatrice per il completamento dei lavori a proprio carico. Parte_4
5.1 - Aleatorietà risultante tanto dalle annotazioni della D.L. nel giornale dei lavori del cantiere del 15.04.2022 (all. 28) –laddove si dà atto del ritardo nell'avanzamento dei lavori e della mancata rifinitura del cappotto (già ivi qualificato in condizioni di criticità) in corrispondenza dei serramenti esterni;
quanto dalla non contestata necessità di eseguire interventi ed affrontare spese propedeutiche alla posa in opera degli infissi, come l'acquisto delle soglie (doc. 8 di parte convenuta), o l'esecuzione delle “spallette/riquadrature” (all. 7 di parte convenuta), di sicura competenza dell'attrice.
5.2 – Va quindi dichiarata la legittimità del rifiuto della parte convenuta di procedere alla consegna e posa in opera degli infissi di cui al contratto del 26.07.2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 cod. civ., e la conseguente fondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto stesso ex art. 1453 cod. civ. dalla medesima proposta.
6 – Risultando quindi provata la volontà della società di agire in giudizio al mero Parte_1 fine di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni contratte, la stessa va condannata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 1, cpc, in misura pari al compenso professionale.
7 - La regolamentazione delle spese di lite segue alla soccombenza e la liquidazione segue in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara risolto il contratto di fornitura del 26.07.2021 tra e per Parte_1 Controparte_4
l'inadempimento della prima;
condanna la società al pagamento delle spese di Parte_1 lite, e liquida quelle in favore della cooperativa in complessive € 7.000,00 oltre Controparte_2 accessori di legge e spese documentate;
condanna altresì la società al Parte_1 pagamento della somma di € 7.000,00 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.”.
3.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono al reciproco adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
Tale prospettiva è privilegiata dal Collegio nella acquisita convinzione del duplice e contrapposto inadempimento delle parti.
4.L'appellante ha fondato la propria domanda di risoluzione sulle contestazioni di cui alla missiva/diffida ad adempiere del 26.5.2022 che di seguito si trascrive:
“Oggetto: p.e.c. del 25.5.2022. Parte_5 Controparte_5
Con la presente contesto integralmente il contenuto della nota inviata a mezzo p.e.c. in data 25.5.2022 dal sig. , in nome e per conto della “sua assistita” , in quanto del tutto Testimone_1 Controparte_2 inconferente al contratto di fornitura sottoscritto tra le parti il 26.7.2021.
Ad oggi, infatti, l'unico soggetto inadempiente è proprio la società , tenuto conto che i beni di Controparte_2 cui si discute sono disponibili solo al 50%, onde “la sospensione della produzione e della consegna” non dipendono dalla mia cliente, in quanto, contrattualmente, la fornitura non è subordinata al pagamento di alcun acconto, né frazionata o frazionabile in “lotti”.
Ne segue che tutte le condizioni proposte (rectius, imposte) sono irricevibili.
In ogni caso, si ribadisce che l'intero prezzo della fornitura pari a € 225.700, 00 I.V.A compresa, è a disposizione della ditta e sarà corrisposto per spirito conciliativo, anziché a 60/90 giorni dall'emissione della fattura come dedotto in contratto, ad ogni singolo stato di avanzamento approvato dal D.L.
Pertanto, dovendo la dare esecuzione allo specifico ordine di servizio ricevuto dalla Parte_1 committente, intimo alla di procedere alla fornitura e posa in opera degli infissi di cui al Controparte_2 contratto e, all'uopo, a trasmettere sollecitamente a questo studio legale il programma esecutivo dei lavori, nonché tutta la documentazione relativa alle maestranze incaricate della posa in opera per permetterne l'inoltro al D.L., confermando, altresì, la manifestata disponibilità alla consegna in cantiere di quanto disponibile per il giorno 6.6.2022.
Resta inteso che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 1454c.c., in caso di mancato o di negativo riscontro nel termine di quindici giorni dalla presente il contratto s'intenderà automaticamente risolto di diritto, con riserva di agire presso la competente A.G. per il risarcimento di tutti i danni”.
5.La Corte condivide le osservazioni del Tribunale secondo cui dalla documentazione esibita da ambo le parti (all. 8 di parte convenuta e all. 28 di parte attrice) unitamente all'esperita istruttoria orale ed all'abbondante produzione fotografica esibita da parte convenuta e confermata dai testi ed in parte dallo stesso legale rappresentante dell'attrice in sede di interpello, emerge la prova che alla data della diffida ad adempiere (26.05.2022) l'originaria attrice non aveva completato la posa in opera delle soglie e delle “spallette” di appoggio in muratura degli infissi tanto da costringere la società appaltatrice del cantiere e committente della a commissionare il Parte_2 Parte_1
completamento delle opere di muratura propedeutiche alla fornitura direttamente alla cooperativa convenuta.
6.In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della originaria attrice ha ammesso quanto segue:
“(…) le rifiniture di muratura e di soglie sono state operate dalla mia ditta e questi lavori sono terminati nel mese di maggio o giugno 2022 (…)sulla soglia di cui alla fotografia n. 2, rappresento che in contratto con avrei dovuto posizionare le soglie sulle finestre e sulle porte in Parte_4
travertino; la D.L. mi ordinò con ordine di servizio scritto che invece le soglie avrebbero dovuto essere in gres porcellanato e quindi io non ho provveduto in attesa che venisse quantificato il diverso e maggiore importo della fornitura in gres porcellanato;
siccome non mi è stato formulato il nuovo prezzo, non ho provveduto alla fornitura ed alla messa in opera delle soglie”.
Dunque, è la stessa parte appellante a riconoscere che al momento dell'inoltro della diffida ad adempiere non erano state ultimate le rifiniture di muratura e le soglie propedeutiche al montaggio degli infissi.
7.Tale elemento non fa peraltro che confermare e stabilizzare quanto desumibile dalle foto e dalle comunicazioni intercorse tra le parti nonché dalle dichiarazioni del teste (tecnico di Parte_3 cantiere dell'appellata) certamente capace di testimoniare e sulla cui inattendibilità non sussiste alcun elemento prova:
“sono tecnico anche di cantiere della e tale ero anche all'epoca dei fatti;
sui Controparte_2
capitoli: mi sono recato sul cantiere in Lecce dei Marsi una decina di volte;
anzitutto per CP_6
i rilievi degli infissi e altre volte per verificare l'avanzamento dei lavori;
ricordo che nel mese di gennaio 2023 mi sono recato sul cantiere in compagnia di per verificare se fosse Testimone_1
pronto per la posa degli infissi;
in quella occasione era presente anche il nipote del titolare di
; le soglie, necessarie per il montaggio delle finestre, non erano ancora Pt_1 Persona_1
state posizionate e ci disse che le soglie non erano state ordinate perché nelle Persona_1
more era stato deciso di montare soglie in marmoresina coibentata invece che quelle in marmo;
non sono a conoscenza del contenuto del contratto de con non credo se mi venne Parte_4 Pt_1 detto di montare ugualmente gli infissi anche senza soglie;
nell'occasione non erano neppure state realizzate le spallette nella misura indicata in occasione degli ordini delle finestre;
non mi risulta che ci abbia comunicato altro nelle settimane e nei mesi successivi”. Pt_1
8.Va ulteriormente precisato che il montaggio delle soglie normalmente, secondo una corretta procedura tecnica, precede ed è preliminare al montaggio degli infissi.
Infatti il preliminare montaggio delle soglie garantisce migliori condizioni di posa in opera delle stesse.
Inoltre una soglia già stabilizzata garantisce un migliore ancoraggio degli infissi ed una migliore sigillatura (con guarnizioni o materiali impermeabilizzanti) contro agenti esterni come aria ed acqua della stessa.
9.Ancor più evidente è il fatto che preliminare al montaggio degli infissi è la rifinitura delle murature la cui mancanza comporta difficoltà di allineamento di soglie e infissi, problemi di impermeabilizzazione laterale, necessità di intervenire con (limitate) demolizioni per ripristinare gli errori non precedentemente corretti.
10.Dalle circostanze sopra acclarate deriva un duplice accertamento:
• che l'appellante ha inviato la sua diffida ad adempiere prima di aver diligentemente adempiuto alla propria prestazione preparatoria;
• che tali inadempimenti (rifinitura di murature e posizionamento delle soglie) erano rilevanti e condizionavano il corretto adempimento della prestazione dell'appellata (montaggio degli infissi).
11.Appare dunque corretta la conclusione del Tribunale circa il fatto che il mancato montaggio di infissi e serramenti non fosse imputabile ad un inadempimento dell'appellata ma fosse giustificato dalla mancata predisposizione, da parte dell'appellante, delle opere propedeutiche necessarie all'esatta esecuzione dell'obbligazione della venditrice.
In tal modo non solo la diffida ad adempiere dell'odierna appellante appare illegittima e priva di effetti ma va ritenuta anche infondata la domanda di risoluzione contrattuale dalla stessa subordinatamente proposta.
12.Quanto alla domanda di risoluzione proposta in via riconvenzionale dall'originaria convenuta, essa è stata accolta dal Tribunale non sul presupposto della mancata realizzazione di soglie e rifiniture murarie da parte dell'appellante (fatti che in effetti non avrebbero integrato il grave inadempimento) ma sul mancato pagamento del corrispettivo con le modalità richieste dalla appellata.
Le pretese appaiono chiaramente esplicitate dalla nella missiva 25.5.2022 che segue: Controparte_2
“Gentilissimi Avvocati Di Scipio e Ragaini,
a seguito di colloquio intercorso nella mattinata con l'avvocato Ragaini, inviamo le seguenti considerazioni e richieste per la consegna degli infissi contrattualizzati nel Luglio 2021 e sospesi nella produzione e consegna nel Novembre 2022 dall'impresa Pt_1
Come già anticipato le finestre, gli sportelloni ed i portoni del primo e del secondo lotto sono già da molto tempo pronte e giacenti in magazzino, oltre a tutti gli sportelloni del terzo e quarto lotto.
Per quanto concerne le finestre del terzo e quarto lotto sono in fase di avvio della produzione avendo l'impresa bloccato la produzione nel mese di novembre. Per il riavvio della Pt_1
produzione e la pronta merce occorreranno circa 30 gg a partire dal ricevimento dell'acconto che la pretende prima della consegna delle merci del primo e secondo lotto. Controparte_2
L'importo totale dell'ordine ammonta ad euro 225.700,00 (duecentoventicinquemilasettecento/00) iva compresa per i 4 lotti di produzione.
Per il primo e secondo lotto, si potrà procedersi alla consegna e posa in opera a partire dal giorno
6 Giugno 2022 all'avverarsi delle seguenti: Entro e non oltre il giorno 1° giugno 2022 l'impresa dovrà bonificare un acconto pari al Pt_1
40% dell'intera fornitura avendo la già provveduto al pagamento di tutte le materie Controparte_2
prime e della manodopera necessaria alla produzione dei lotti prodotti
Quindi euro 90.000,00 (novantamila/00) entro il 1° giugno 2022 per consentire alla Controparte_2
di provvedere alle operazioni di caricamento del mezzo da inviare presso il cantiere di Lecce dei
Marsi (AQ). Detto acconto sarà successivamente ripartito in due tranche di 45.000,00 euro cadauno da scorporare alle future singole fatturazioni dei lotti da consegnare.
L'iban dove appoggiare tale somma è il seguente: [...] Banca Intesa
Ancona.
Lo stesso giorno dell'ingresso in cantiere (6 giugno 2022) verrà dato avvio alla posa in opera delle merci. Si rammenta che lo scarico della merce dal mezzo è a carico dell'impresa, la distribuzione ai piani a carico della . Controparte_2
A seguito dell'impostazione del lavoro, discusso ed accettato dall'impresa successivamente Pt_1
allo smontaggio dei vecchi infissi si procederà al montaggio del nuovo serramento e successivamente si attenderà che la provveda al montaggio della nuova soglia, Parte_1
alla riquadratura di tutte le spallette delle finestre e alla finitura delle stesse, prima che sia possibile procedere al montaggio degli sportelloni. Tutto dovrà essere previsto che ciò avvenga entro i sette giorni lavorativi successivi, come da accordi pregressi tra le parti e decorsi i quali la mia assistita provvederà a completare la posa in opera con il montaggio degli sportelloni.
Una volta completata la posa in opera del primo e secondo lotto, dovrà essere versato alla
[...]
un assegno circolare pari ad euro 54.280,00 (cinquantaquattromiladuecentoottanta/00) che CP_2 nel frattempo sarà stato lasciato nelle mani dell'avvocato Di Scipio, in deposito fiduciario e che provvederà a spedirlo non appena il lavoro di posa in opera del primo e secondo lotto sarà completato all'avvocato Ragaini.
Nel caso in cui tale lavoro non sia possibile portarlo a compimento in quanto non saranno stati ancora eseguiti i lavori che l'impresa dovrà completare per permettere il montaggio degli Pt_1
sportelloni, decorsi i sette giorni lavorativi a tal fine concessi l'assegno dovrà essere comunque trasmesso alla . Controparte_2
Il saldo della fornitura del primo e secondo lotto, pari ad euro 13570,00
(tredicimilacinquecentosettanta/00) dovrà essere eseguito una volta che, alla presenza del
Direttore dei lavori, sarà stata verificata la corretta posa in opera della prima fornitura. Ciò dovrà avvenire entro 15 giorni dal momento in cui la posa in opera sarà stata completata e, comunque, ove ciò non sia possibile a causa del mancato completamento dei lavori da eseguire a cura dell'impresa entro 45 giorni dal momento in cui la avrà provveduto ai Pt_1 Controparte_2
lavori di sua competenza precedenti il montaggio delle nuove soglie, la riquadratura e la finitura delle spallette.
Anche questo assegno circolare dovrà essere lasciato in deposito fiduciario nelle mani dell'avvocato Di Scipio, perché possa essere trasmesso nel rispetto delle condizioni sopra indicate.
Per quanto riguarda le forniture successive (terzo e quarto lotto), per le quali debbono essere completate le lavorazioni, potranno essere definiti i tempi di consegna, da concordare, nel giro di alcune settimane. Le modalità di consegna, posa in opera e pagamento, dovranno essere le stesse già indicate per i primi due lotti.
Restiamo in attesa di conferma delle proposte inviate allo scopo di poter definire bonariamente la vicenda, in un contesto in cui la parte inadempiente non è certamente la che, Controparte_2
anzi sta affrontando problematiche di liquidità dovute ai ritardi che la fornitura ha sopportato per causa imputabile alla committente impresa che ne ha bloccato l'esecuzione”. Parte_1
13. Non può dubitarsi che le condizioni poste dall'appellata:
• fossero del tutto estranee alle originarie previsioni contrattuali che non contemplavano la corresponsione di acconti prima della posa in opera;
• costituissero imposizione unilaterale non concordata di modalità esecutive del rapporto contrattuale;
• fossero gravatorie in danno della perché modificavano sostanzialmente la Parte_1
posizione contrattuale delle parti ed il sinallagma originario rendendo onerosa la posizione della oltre ogni limite di elasticità di quanto già concordato e secondo oggettiva Pt_1
buona fede.
14.Il Tribunale non ha adeguatamente valutato tali profili limitandosi a giustificare la condotta dall'appellata come corretta manifestazione di un'eccezione di inadempimento.
Va posta invece particolare attenzione al rapporto contrattuale nel suo duplice articolarsi in fase di programmazione ed in fase esecutiva da considerarsi uniformemente ed unitariamente nel contesto della funzione propria e della causa concreta del contratto. In tal modo non può sfuggire che l'imposizione da parte dell'appellata di (gravose) modalità di pagamento diverse da quelle concordate costituisca un arbitrario esercizio di poteri contrattuali non concordati e non attribuiti.
15.D'altra parte che il ritardo nel montaggio degli infissi fosse, almeno in parte, attribuibile alla parte appellata, risulta con evidenza dalla comunicazione di che segue: Controparte_2
“ From: Email_3 To: Email_4 CC: , 'Produzione - ' > Email_5 Controparte_2 Email_6 Date:Dec 16, 2021 7:37:56 PM Subject:PROGRAMMA CONSEGNE APPALTI URSINI - --- annulla e Controparte_7 sostituisceprecedente mail Buongiorno, In merito alla vs cortese richiesta di programmazione delle consegne degli infissi riferimento cantiere Vi comunichiamo le date previste: Controparte_7
1° LOTTO consegna in cantiere il 04/01/2022 e posa in opera;
2° LOTTO consegna in cantiere il 10/1/2022 e posa in opera;
3° e 4° LOTTO ENTRO la fine gennaio 2022 comprensivo di posa in opera. Rispondiamo al quesito postoci, legato allo slittamento della data di consegna della commessa LECCE DEI MARSI. Taleallungamento, è da attribuirsi alle criticità che oggi riscontrano i nostri fornitori nel reperire le materie prime per lacostruzione dei componenti della ferramenta degli infissi, oltre alla poca disponibilità del legno sul mercato, il tutto legatoagli effetti che la pandemia Covid ha prodotto nei mercati. Cordiali saluti
CP_8 Ne deriva la constatazione che anche la è responsabile dei ritardi accumulati nella Controparte_2
consegna e montaggio.
16.Inoltre la parte stessa riconosce che, al momento della propria missiva 25.5.2022, solo la metà degli infissi da consegnare era stata effettivamente realizzata (primo e secondo lotto) mentre per la realizzazione del terzo e quarto lotto la pretendeva il ricevimento dell'acconto prima Controparte_2
della consegna delle merci del primo e secondo lotto.
17.In definitiva se possono ritenersi sussistenti delle ragioni che giustifichino l'opposizione dell'eccezione di inadempimento - mancata realizzazione di soglie e spallette, necessità di rivedere
(in contraddittorio e consensualmente) le condizioni di pagamento concordate in ragione dei ritardi nella consegna e posa in opera degli infissi attribuibili a responsabilità di entrambe le parti) - non sussistono invece le condizioni che giustifichino la risoluzione per inadempimento pronunciata dal
Tribunale, perché la pretesa di immediata corresponsione degli acconti è contraria alle previsioni contrattuali, unilateralmente imposta dall'appellata, gravosa e gravemente modificativa in danno dell'appellante dell'equilibrio contrattuale, contraria a buona fede. 18.In altri termini il Tribunale ha ritenuto il grave inadempimento dell'appellante riferendosi ad obbligazioni non derivanti né legittimate dal titolo negoziale.
Pertanto, anche la domanda di risoluzione (proposta in via riconvenzionale in primo grado) va respinta.
19.In tal modo l'appello va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, con il risultato che le contrapposte domande di risoluzione vanno entrambe respinte.
Le spese di lite del doppio grado, in ragione della reciproca soccombenza, sono interamente compensate.
20.Alla (parziale) riforma dell'impugnata sentenza consegue, quale effetto espansivo interno ex art. 336 I° co. cpc, il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della pronuncia di primo grado oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge le contrapposte domande di risoluzione proposte dalle parti;
2-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado;
3-dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della pronuncia di primo grado con conseguente condanna dell'appellata a detta restituzione oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 22 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini