CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24158 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO nel procedimento a carico di: RI OC, nato a [...] il [...] ES CO, nato a [...] il [...] ES IC, nato a [...] il [...] inoltre: SC GE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'Avv. IC CORROPPOLI, difensore di NA Marco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista la memoria dell'Ingegner Scassa Angelo, persona offesa dal reato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/11/2022, il G.i.p. del Tribunale di Cuneo, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a seguito dell'opposizione, da parte della Penale Sent. Sez. 2 Num. 24158 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 04/04/2023 persona offesa dal reato Angelo Scassa, alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero (dott. RI PE) nell'ambito del procedimento n. 2612/22 R.G.N.R., rigettava tale richiesta con la motivazione che: «dato atto che la richiesta di archiviazione è antecedente al deposito di ulteriori atti d'indagine, svolti dalla Procura di Torino e trasmessi alla Procura di Cuneo (RGNR 3701/22), che potrebbero incidere sulle sue motivazioni, rigetta allo stato la stessa, mandando al P.M. per una valutazione dei nuovi elementi pervenuti e lo svolgimento delle ulteriori indagini che tali elementi potrebbero rendere necessarie, entro 3 mesi dal deposito del presente fascicolo in Cancelleria». 2. Avverso l'indicata ordinanza del 29/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, nella persona del sopra indicato dott. RI PE, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata. Dopo avere richiamato due pronunce della Corte di cassazione in tema di abnormità del provvedimento (sono citate, in particolare: Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. 5, n. 182 del 13/01/1994, Marino, Rv. 197091-01), nonché Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003, Mancai -ella, Rv. 223972- 01, che ritiene relativa a «un caso assimilabile», il ricorrente deduce che, «[n]el caso che ci occupa, l'unico modo per eseguire l'impugnata ordinanza del G.I.P. - nella parte in cui, nell'indicare delle indagini solo eventuali, generiche e future, ordina al p.m. la "valutazione dei nuovi elementi pervenuti", ossia quelli di cui al diverso procedimento penale n. 3701/2022 R.G.N.R. mod. 21, assegnato al collega dott. Pier Attilio Stea - risulta essere la coatta acquisizione di atti non contenuti nel fascicolo delle indagini in quanto di un procedimento diverso da quello a cui la richiesta di archiviazione si riferisce ed assegnato ad altro P.M., in violazione peraltro dell'autonomia di quest'ultimo». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Anzitutto, si deve rilevare l'inammissibilità della memoria presentata dalla persona offesa dal reato ingegner Angelo Scassa, in quanto sottoscritta dallo stesso ingegnere e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come è richiesto - appunto, «a pena di inammissibilità» - dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 2. Ciò rilevato, l'unico motivo di ricorso non è fondato. 3. È opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di 2 fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830-01; Sez. n. 2884 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275-01; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158-01). 4. Tanto premesso in ordine all'ambito, in generale, del provvedimento abnorme, il Collegio ritiene che l'indicazione, con l'ordinanza impugnata, al pubblico ministero, della «valutazione dei nuovi elementi pervenuti» - e, quindi, necessariamente, della previa acquisizione (di copia) degli atti del procedimento penale, relativo agli stessi fatti, inizialmente iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e successivamente trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo - e dello «svolgimento delle ulteriori indagini che [i suddetti nuovi] elementi potrebbero rendere necessarie», ancorché connotata da un ambito di estensione delle indagini da compiere singolarmente lato (la previa acquisizione dei menzionati atti e «le ulteriori indagini che [i nuovi] elementi potrebbero rendere necessarie»), non si ponga tuttavia come realmente eccentrico rispetto al sistema organico della legge processuale, con riferimento, in particolare, ai poteri assegnati al giudice delle indagini preliminari dall'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., atteso che tale disposizione prevede la possibilità che il predetto giudice indichi, appunto, le «ulteriori indagini» che ritenga «necessarie», nella prospettiva dell'effettività del controllo giurisdizionale del giudice sulla completezza delle indagini;
ferma restando la piena autonomia del pubblico ministero - qui senz'altro rispettata - in ordine all'effettuazione delle nuove indagini da compiere. Al riguardo, si deve altresì rilevare la mancanza di pertinenza dell'invocato precedente di Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003, cit., atteso che tale pronuncia riguardava una fattispecie in cui il g.i.p. aveva «proced[uto] egli stesso ad atti di indagine». 5. Neppure si può ritenere che nel caso di specie si concretizzi un'ipotesi di abnormità cosiddetta "funzionale", atteso che l'ordinanza impugnata non determina una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo, giacché il pubblico ministero sarà onerato di compiere lie indagini richieste dal g.i.p. e, espletate le stesse, formulerà le proprie valutazioni conclusive e le proprie conseguenti richieste. 6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 04/04/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'Avv. IC CORROPPOLI, difensore di NA Marco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista la memoria dell'Ingegner Scassa Angelo, persona offesa dal reato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/11/2022, il G.i.p. del Tribunale di Cuneo, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a seguito dell'opposizione, da parte della Penale Sent. Sez. 2 Num. 24158 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 04/04/2023 persona offesa dal reato Angelo Scassa, alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero (dott. RI PE) nell'ambito del procedimento n. 2612/22 R.G.N.R., rigettava tale richiesta con la motivazione che: «dato atto che la richiesta di archiviazione è antecedente al deposito di ulteriori atti d'indagine, svolti dalla Procura di Torino e trasmessi alla Procura di Cuneo (RGNR 3701/22), che potrebbero incidere sulle sue motivazioni, rigetta allo stato la stessa, mandando al P.M. per una valutazione dei nuovi elementi pervenuti e lo svolgimento delle ulteriori indagini che tali elementi potrebbero rendere necessarie, entro 3 mesi dal deposito del presente fascicolo in Cancelleria». 2. Avverso l'indicata ordinanza del 29/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, nella persona del sopra indicato dott. RI PE, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata. Dopo avere richiamato due pronunce della Corte di cassazione in tema di abnormità del provvedimento (sono citate, in particolare: Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. 5, n. 182 del 13/01/1994, Marino, Rv. 197091-01), nonché Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003, Mancai -ella, Rv. 223972- 01, che ritiene relativa a «un caso assimilabile», il ricorrente deduce che, «[n]el caso che ci occupa, l'unico modo per eseguire l'impugnata ordinanza del G.I.P. - nella parte in cui, nell'indicare delle indagini solo eventuali, generiche e future, ordina al p.m. la "valutazione dei nuovi elementi pervenuti", ossia quelli di cui al diverso procedimento penale n. 3701/2022 R.G.N.R. mod. 21, assegnato al collega dott. Pier Attilio Stea - risulta essere la coatta acquisizione di atti non contenuti nel fascicolo delle indagini in quanto di un procedimento diverso da quello a cui la richiesta di archiviazione si riferisce ed assegnato ad altro P.M., in violazione peraltro dell'autonomia di quest'ultimo». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Anzitutto, si deve rilevare l'inammissibilità della memoria presentata dalla persona offesa dal reato ingegner Angelo Scassa, in quanto sottoscritta dallo stesso ingegnere e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come è richiesto - appunto, «a pena di inammissibilità» - dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 2. Ciò rilevato, l'unico motivo di ricorso non è fondato. 3. È opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di 2 fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830-01; Sez. n. 2884 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275-01; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158-01). 4. Tanto premesso in ordine all'ambito, in generale, del provvedimento abnorme, il Collegio ritiene che l'indicazione, con l'ordinanza impugnata, al pubblico ministero, della «valutazione dei nuovi elementi pervenuti» - e, quindi, necessariamente, della previa acquisizione (di copia) degli atti del procedimento penale, relativo agli stessi fatti, inizialmente iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e successivamente trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo - e dello «svolgimento delle ulteriori indagini che [i suddetti nuovi] elementi potrebbero rendere necessarie», ancorché connotata da un ambito di estensione delle indagini da compiere singolarmente lato (la previa acquisizione dei menzionati atti e «le ulteriori indagini che [i nuovi] elementi potrebbero rendere necessarie»), non si ponga tuttavia come realmente eccentrico rispetto al sistema organico della legge processuale, con riferimento, in particolare, ai poteri assegnati al giudice delle indagini preliminari dall'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., atteso che tale disposizione prevede la possibilità che il predetto giudice indichi, appunto, le «ulteriori indagini» che ritenga «necessarie», nella prospettiva dell'effettività del controllo giurisdizionale del giudice sulla completezza delle indagini;
ferma restando la piena autonomia del pubblico ministero - qui senz'altro rispettata - in ordine all'effettuazione delle nuove indagini da compiere. Al riguardo, si deve altresì rilevare la mancanza di pertinenza dell'invocato precedente di Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003, cit., atteso che tale pronuncia riguardava una fattispecie in cui il g.i.p. aveva «proced[uto] egli stesso ad atti di indagine». 5. Neppure si può ritenere che nel caso di specie si concretizzi un'ipotesi di abnormità cosiddetta "funzionale", atteso che l'ordinanza impugnata non determina una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo, giacché il pubblico ministero sarà onerato di compiere lie indagini richieste dal g.i.p. e, espletate le stesse, formulerà le proprie valutazioni conclusive e le proprie conseguenti richieste. 6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 04/04/2023.