Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SCHIUMA, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la decisione n. 91/00 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 11/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Notaio BR ER ha presentato, in data 30 agosto 1979, istanza all'Ufficio Distrettuale del Imposte Dirette di Bologna e all'Intendenza di Finanza di Bologna per ottenere il rimborso della somma versata a titolo di ILOR per l'anno 1977.
I giudici tributari di merito hanno accolto la richiesta del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Centrale, con pronuncia 11 gennaio 2000, l'ha ritenuta tardiva essendo stata presentata oltre i 150 giorni dalla formazione del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza amministrativa, a nulla rilevando l'esplicito provvedimento di rigetto, confermativo del silenzio-rifiuto, successivamente emesso.
BR ER chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi.
L'intimato Ministero non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 16 del DPR 26 ottobre 1972 n. 636, il ricorrente sostiene che, essendo stato emesso un esplicito provvedimento di rigetto in data 23 ottobre 1979 (cioè in data anteriore alla formazione del silenzio-rifiuto) ed essendo stato tale provvedimento al ER notificato il 4 gennaio 1980, il ricorso del contribuente in data 1/3/1980 doveva considerarsi tempestivo.
Col secondo motivo, si sostiene la violazione dell'art. 111 Cost. per assoluta carenza di motivazione in ordine alla esistenza di un provvedimento notificato e ai termini per ricorrere avverso lo stesso.
Col terzo motivo, si censura la sentenza impugnata per avere dato ingresso, in violazione dell'art. 345 c.p.c., ad una eccezione della Amministrazione,formulata soltanto avanti alla Commissione di secondo grado..
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati. L'art. 16 u.c. D.P.R., 636/72, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 7 del DPR 739/81, prevedeva che, in caso di silenzio dell'Amministrazione sulla istanza di rimborso di tributi non dovuti o erroneamente corrisposti (fra i quali la giurisprudenza ha incluso l'ILOR: Cass: 3320/88), il contribuente, che intendesse agire in via giurisdizionale, fosse tenuto a notificare una ulteriore intimazione a provvedere, in funzione di messa in mora della Amministrazione;
ove tale intimazione non fosse stata proposta da chi avesse in precedenza avanzato istanza di rimborso, la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che non poteva ritenersi preclusa l'impugnazione in sede giurisdizionale, nonostante l'inutile decorso di novanta giorni (e quindi della formazione del silenzio rifiuto) e dei successivi sessanta giorni previsti per l'impugnazione (Cass. 3320/88 cit.; 6106/90; 10788/90; 2891/91 cit.; 5337/98). Un tale indirizzo giurisprudenziale è stato fatto proprio dal legislatore con la novella del 1981, prima ricordata, con la quale l'ultimo comma dell'art. 16 del DPR 636/72 è stato modificato nel senso che, trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza ed in assenza di notifica del provvedimento di rigetto, il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto".
Dunque, nella fattispecie, ancora regolata dal testo originario dall'art. 16 DPR 636/72, essendo stata l'istanza di rimborso del contribuente presentata in data 30 agosto 1979, non soltanto ermaneva, in forza della citata giurisprudenza, il diritto del ER (che non aveva presentato ulteriori istanze a provvedere) ad impugnare il silenzio rifiuto, oltre il termine dei sessanta giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-rifiuto, ma tale diritto non può essere posto in dubbio anche per la decisiva circostanza, sottolineata dal ricorrente, che il provvedimento esplicito di rigetto dell'istanza del contribuente da parte dell'Amministrazione è intervenuto in data 22 ottobre 1979, cioè nel corso della formazione del silenzio-rifiuto (che non si è dunque neppure formato) ed è stato tempestivamente impugnato dal RT, ai sensi dell'art. 16 1^ c. cit. DPR, il 1 marzo 1980, nel termine dei sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso (4 gennaio 1980) circostanza il cui esame è stato sostanzialmente eluso dalla Commissione Centrale.
I primi due motivi di ricorso debbono essere pertanto accolti, con assorbimento del terzo motivo.
Consegue la cassazione della decisione impugnata,con rinvio degli atti per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, che deciderà anche in ordine alla spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004