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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/09/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2892 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giulia Micio e Giorgio Di Micco
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Eleonora Pontesilli
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Borgo Vercelli, in data 01.18.1992; che dalla loro unione CP_1 erano nati figli (il 21.4.1994), (il 15.8.1995), (il 2.1.1999), (il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
9.4.2001) e (il 24.7.2006); che i coniugi si erano separati in virtù di sentenza del Per_5
27.11.2020 pronunciata dal Tribunale di Latina;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il ricorrente era un lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato della e percepiva uno stipendio annuale lordo pari ad Euro Parte_2 circa 49.461,59 per una media di Euro 3.000,00 mensili netti;
che la moglie era stata percettrice del reddito di cittadinanza fino all'agosto 2023 ed eseguiva in nero il lavoro di colf in alcune abitazioni private;
che dei cinque figli solo e dimoravano ancora con il padre in Per_4 Per_6 quanto economicamente non autosufficienti;
che gli oneri economici familiari erano sempre stati a suo carico - chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1– In VIA PRINCIPALE, - che, nulla sia dovuto dal Sig.
a titolo di assegno divorzile in favore della moglie;
2- In VIA SUBORDINATA, qualora Parte_1
l'Ill.mo Giudice adito non Voglia accogliere la superiore domanda, Voglia confermare l'assegno divorzile in
Euro 150,00, in misura cioè analoga a quanto previsto in sede di separazione”.
La resistente, si costituiva con propria memoria depositata il 07.02.2025 CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, ma avanzando, al contempo, domanda di assegno divorzile, pari ad almeno € 300,00 mensili, sussistendone i presupposti di legge, atteso che la stessa, priva di titolo di studio e con accertata invalidità civile, aveva dedicato l'intera vita alla famiglia – per scelta condivisa con il marito – prendendosi cura della casa e dei figli.
Alla prima udienza del 18.03.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. La causa pertanto veniva rinviata per l'acquisizione del parere del PM.
Alla successiva udienza del 17.09.2025 – tenutasi dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – le parti ribadivano di voler divorziare alle medesime condizioni previste nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 10.03.2025 e depositato telematicamente.
2 La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto di sentenza n. 2250/2020 del Tribunale di Latina del 27.11.2020 e pubblicata il 03.12.2020, passata in giudicato ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Ebbene, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo del 10.03.2025, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Infine, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Borgo Vercelli, in data 01.08.1992 (atto n. 3, p. I, anno 1992);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3 - dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti datato 10.03.2025 e depositato telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, il giorno 29.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2892 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giulia Micio e Giorgio Di Micco
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Eleonora Pontesilli
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Borgo Vercelli, in data 01.18.1992; che dalla loro unione CP_1 erano nati figli (il 21.4.1994), (il 15.8.1995), (il 2.1.1999), (il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
9.4.2001) e (il 24.7.2006); che i coniugi si erano separati in virtù di sentenza del Per_5
27.11.2020 pronunciata dal Tribunale di Latina;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il ricorrente era un lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato della e percepiva uno stipendio annuale lordo pari ad Euro Parte_2 circa 49.461,59 per una media di Euro 3.000,00 mensili netti;
che la moglie era stata percettrice del reddito di cittadinanza fino all'agosto 2023 ed eseguiva in nero il lavoro di colf in alcune abitazioni private;
che dei cinque figli solo e dimoravano ancora con il padre in Per_4 Per_6 quanto economicamente non autosufficienti;
che gli oneri economici familiari erano sempre stati a suo carico - chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1– In VIA PRINCIPALE, - che, nulla sia dovuto dal Sig.
a titolo di assegno divorzile in favore della moglie;
2- In VIA SUBORDINATA, qualora Parte_1
l'Ill.mo Giudice adito non Voglia accogliere la superiore domanda, Voglia confermare l'assegno divorzile in
Euro 150,00, in misura cioè analoga a quanto previsto in sede di separazione”.
La resistente, si costituiva con propria memoria depositata il 07.02.2025 CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, ma avanzando, al contempo, domanda di assegno divorzile, pari ad almeno € 300,00 mensili, sussistendone i presupposti di legge, atteso che la stessa, priva di titolo di studio e con accertata invalidità civile, aveva dedicato l'intera vita alla famiglia – per scelta condivisa con il marito – prendendosi cura della casa e dei figli.
Alla prima udienza del 18.03.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. La causa pertanto veniva rinviata per l'acquisizione del parere del PM.
Alla successiva udienza del 17.09.2025 – tenutasi dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – le parti ribadivano di voler divorziare alle medesime condizioni previste nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 10.03.2025 e depositato telematicamente.
2 La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di scioglimento del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto di sentenza n. 2250/2020 del Tribunale di Latina del 27.11.2020 e pubblicata il 03.12.2020, passata in giudicato ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Ebbene, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo del 10.03.2025, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Infine, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Borgo Vercelli, in data 01.08.1992 (atto n. 3, p. I, anno 1992);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3 - dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti datato 10.03.2025 e depositato telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, il giorno 29.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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