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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.1627/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. PATELLA S.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) CP_1 P.IVA_2
CON L'AVV. SANTANOCETO C.A.
E
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_3
CON L'AVV. CERRETO C.
RESISTENTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10/02/2025, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – e , chiedendo di accogliere le seguenti CP_1 CP_3 conclusioni:
“dichiarare illegittimo, per le motivazioni in atti argomentate e, comunque, annullare
l'INTIMAZIONE di PAGAMENTO nr. 06820259005510925/000 notificata a mezzo pec il 3.2.2025, in relazione dell'AVVISO DI ADDEBITO nr. 36820140009796607000 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di € 17.408,44 intimata alla ricorrente”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
e si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1 CP_3
e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. L'eccezione di prescrizione è fondata e, anche in ragione del principio della ragione più liquida, ciò consente di pervenire all'accoglimento del ricorso, ritenendo superata o comunque assorbita qualunque eccezione.
L'avviso di addebito è stato notificato in data 1.10.2014 e, in data 8.1.2015 è stata proposta istanza di rateazione, con effetto interruttivo della prescrizione.
In data 31 luglio 2017 è avvenuto il pagamento per rottamazione e questo costituisce l'ultimo atto di intimazione interruttivo fino alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione avvenuta il 3.2.2025.
Com'è noto, il termine di prescrizione in materia è pari a 5 anni. In base alla normativa del periodo emergenziale, occorre prolungare il suddetto periodo di ulteriori 542 giorni. Compiendo un agevole calcolo matematico, è agevole dunque evincersi che il termine di prescrizione si è compiuto il
25.1.2024, con la conseguenza che la notifica effettuata oltre un anno dopo il termine sopra indicato
(il 3.2.2025) è avvenuta quando oramai si era compiuta la prescrizione del credito contributivo richiesto.
Gli argomenti spesi dalla difesa di per posticipare la decorrenza del termine di prescrizione CP_3 alla data del 1 agosto 2018 non appaiono condivisibili.
L'art. 1 del decreto legge 148/2017 ha previsto :“I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo
6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018”.
La disciplina invocata è una norma di favore per il contribuente che consente di non decadere dal beneficio della definizione agevolata, prevedendo una posticipazione delle rate, ma non prevede uno spostamento in avanti della decorrenza del termine di prescrizione.
3. Tenuto conto dell'incertezza interpretativa in merito al coordinamento tra la disciplina del termine di prescrizione e le proroghe previste per la cd. definizione agevolata, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'INTIMAZIONE di PAGAMENTO nr.
06820259005510925/000 notificata a mezzo pec il 3.2.2025 in relazione dell'AVVISO DI
ADDEBITO nr. 36820140009796607000;
2) Dichiara la integrale compensazione delle spese di lite
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
18/06/2025 Il Giudice
Camilla AN