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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/10/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
138/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
, (C.F. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._8 Parte_9
), , (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
, (C.F. ), , Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. , e (C.F. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13
rappresentati e difesi, giusta procure apposte in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano
Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTI contro (P. IVA ), con sede legale in Via La Spezia 241/A, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Antonio Giovati e Alessandro
Medico del Foro di Parma, Emanuela Nespoli, Franco Toffoletto e Laura Maria
Mancini del Foro di Milano e AE De LU MA del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Antonio Giovati sito in Parma, Strada Mazzini n. 6;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 08.02.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_14 Parte_9
, , e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
adivano l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo
[...]
in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa l'integrazione del contraddittorio con ed che apparisse CP_2 CP_3
necessaria; previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previ gli ordini di esibizione utili a completare, occorrendo, la necessaria documentazione, ad esempio quanto ai prospetti paga e LUL e ai contratti collettivi d'ogni livello (da richiedersi alla FIOM CGIL di Parma, via Casati Confalonieri n.
5/a ) ed agli atti di attribuzione dei trattamenti economici individuali menzionati;
previe le CC.TT.UU. contabili e d'altro genere che siano del caso;
A) accertare e dichiarare che la paga oraria de i ricorrenti deve essere ricalcolata per tutti i periodi contemplati in ciascuno dei conteggi prodotti e con riferimento ad ogni istituto retributivo interessato, secondo i criteri illustrati nel presente ricorso, in particolare tenendo conto anche del compenso per patto di non concorrenza, del premio una tantum, dell'indennità di trasferta, dell'indennità call desk, delle indennità di reperibilità e, in genere, degli aumenti di merito , dei compensi fissati a mese e non, degli incentivi e indennità varie previste dalla contrattazione aziendale e quindi, salvo disposizioni particolari rispondenti a piena legittimità, sulla base della totale retribuzione normale complessiva di tempo in tempo erogata o eroganda;
quindi, accertare e dichiarare che i vari istituti retributivi menzionati – e, in particolare, gli straordinari erogati, nelle varie loro forme , in corso di rapporto devono essere rideterminati sulla base della paga oraria così ricalcolata e con le incidenze che gli stessi potranno avere alla loro volta sugli altri emolumenti, effettuando, altresì, tutti i ricalcoli del caso;
B) accertare e dichiarare che, effettuato il suddetto ricalcolo, 13.ma, ferie, r.o.l., malattie ed infortuni sul lavoro e non, festività, congedi parentali, ecc. … (in genere, tutti gli istituti retributivi menzionati), devono essere parametrati alla retribuzione globale di fatto che deve comprendere anche la media annuale degli straordinari ricalcolati come al punto A) che precede;
condannare, quindi, al CP_1
pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, per i titoli indicati nei conteggi sub doc. 16, doc. 17 , doc. 18 , doc. 19 , doc. 20 , doc. 21 , doc. 22 , doc. 23 , doc. 24 , doc. 25 , doc. 26 , doc. 27 , doc. 28 e doc. 29:
= € 96.983,35# (di cui € 2.313,23# per TFR) in favore del sig. (doc. 16); Pt_11
= € 166.972,10# (di cui € 6.555,85# per TFR) in favore del sig. (doc. 17); Pt_12
= € 421 .641,3 2 # (di cui € 10 .817 ,93# per TFR) in favore del sig. (doc. Pt_6
18); = € 306.095,48# (di cui € 9.344,39# per TFR) in favore del sig. (doc. 19); Pt_9
= € 332.136,14# (di cui € 10 .032 ,53# per TFR) in favore del sig. (doc. Parte_7
20); = € 87.361,90# (di cui € 3 .159 ,99# per TFR) in favore del sig. (doc. 21); Pt_4
= € 203 .390,61# (di cui € 6.894,78# per TFR) in favore del sig. (doc. 22); Pt_1
= € 114.066,79# (di cui € 3.392,48# per TFR) in favore del sig. doc. 25); Pt_5
= € 210.124,40# (di cui € 6.128,08# per TFR) in favore del sig. (doc. 24); Pt_3
= € 455.039,04# (di cui € 19.766,67# per TFR) in favore del sig. (doc. 28 ) ; Pt_2
= € 41 .023,9 2 # (di cui € 1.840,96# per TFR) in favore del sig. (doc. 29); Pt_10
= € 38.257,39# (di cui € 1 .413 ,32# quale incidenza sul TFR) in favore del sig. alla data del 31.5.2019 (doc. 27); Pt_13
= € 72.107,49# (di cui € 2.553,94# quale incidenza sul TFR) in favore del sig. per il periodo dal 2015 al 30.4.2022 (doc. 23); Parte_14
= € 54 .104,1 5# (di cui € 1.740,20# quale incidenza sul TFR) in favore del sig.
alla data del 31.8.2023 (doc. 26); Parte_8
o di quelle altre, maggiori o minori, che risulteranno dovute, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo loro spettante a qualsiasi titolo.
C) Con condanna di al pagamento delle successive, maggiori CP_1
retribuzioni maturate e maturande fino all'emissione della sentenza di condanna.
D) Maggiorando tutte le somme dovute ai ricorrenti (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a loro carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (o, quantomeno, degli interessi legali) dalle singole scadenze al saldo effettivo.
E) Con condanna di alla regolarizzazione della posizione previdenziale CP_1
dei ricorrenti;
ove a questa non fosse possibile procedere in modo integrale, con condanna generica al risarcimento dei danni patiti e patiendi, da liquidarsi nei modi e negli importi che saranno determinati in separato giudizio. Con vittoria di spese del presente procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
IVA, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, antistatari.”.
- che, con memoria difensiva del 23.05.2024, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, rigettare il ricorso promosso dai ricorrenti IG.ri Pt_13 Pt_3
, , , , Pt_5 Pt_12 Pt_4 Pt_9 Pt_10 Pt_11 Pt_2 Parte_7 Parte_8
contro per carenza degli elementi allegatori Parte_14 Pt_6 Pt_1 CP_1
posti alla base delle domande di cui all'art. 414 c.p.c.;
2) in via preliminare: dichiarare improponibile, per avvenuta rinuncia all'azione e avvenuta decadenza, l'azione dei ricorrenti e, conseguentemente, rigettare nel merito il ricorso avversario;
3) nel merito, in ogni caso, respingere il ricorso promosso dai ricorrenti IG.ri
, , , Pt_13 Pt_3 Pt_5 Pt_12 Pt_4 Pt_9 Pt_10 Pt_11 Pt_2 Parte_7
, contro ed assolvere la Parte_8 Parte_14 Pt_6 Pt_1 CP_1
convenuta da ogni domanda in esso contenuta e, in ogni caso, dichiarare prescritto ogni diritto relativo a crediti anteriori ai 5 anni precedenti alle diffide notificate da ciascun ricorrente;
4) in via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, come indicato al capitolo 11., chiedendo, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale avversaria, di essere ammessi a prova contraria con i testi di seguito indicati. Si chiede l'ammissione della prova diretta per testi sulle circostanze di cui al capitolo 5. (i Fatti), punti da 1. a 18., espunte le eventuali espressioni contenenti o implicanti valutazioni e giudizi, precedute dalla locuzione “Vero che”, ove contestate, con i seguenti testi: signora presso Via Testimone_1 CP_1
La Spezia 241/A, 43126, Parma;
signora residente in [...]
Vanzetti, 6, 37129 Verona;
signora residente in [...], Controparte_4 5) in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.”
- che il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 938/2024 pubblicata in data
28.11.2024, dichiarava la cessata materia del contendere relativamente ai rapporti tra e;
Parte_14 CP_1
- che i procuratori delle restanti parti, all'udienza del 2.10.2025, davano atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale anche sotto il profilo delle spese di lite, chiedendo, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
43126 Parma;
1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
138/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
, (C.F. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._8 Parte_9
), , (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
, (C.F. ), , Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. , e (C.F. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13
rappresentati e difesi, giusta procure apposte in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano
Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTI contro (P. IVA ), con sede legale in Via La Spezia 241/A, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Antonio Giovati e Alessandro
Medico del Foro di Parma, Emanuela Nespoli, Franco Toffoletto e Laura Maria
Mancini del Foro di Milano e AE De LU MA del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Antonio Giovati sito in Parma, Strada Mazzini n. 6;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 08.02.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_14 Parte_9
, , e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
adivano l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo
[...]
in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa l'integrazione del contraddittorio con ed che apparisse CP_2 CP_3
necessaria; previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previ gli ordini di esibizione utili a completare, occorrendo, la necessaria documentazione, ad esempio quanto ai prospetti paga e LUL e ai contratti collettivi d'ogni livello (da richiedersi alla FIOM CGIL di Parma, via Casati Confalonieri n.
5/a ) ed agli atti di attribuzione dei trattamenti economici individuali menzionati;
previe le CC.TT.UU. contabili e d'altro genere che siano del caso;
A) accertare e dichiarare che la paga oraria de i ricorrenti deve essere ricalcolata per tutti i periodi contemplati in ciascuno dei conteggi prodotti e con riferimento ad ogni istituto retributivo interessato, secondo i criteri illustrati nel presente ricorso, in particolare tenendo conto anche del compenso per patto di non concorrenza, del premio una tantum, dell'indennità di trasferta, dell'indennità call desk, delle indennità di reperibilità e, in genere, degli aumenti di merito , dei compensi fissati a mese e non, degli incentivi e indennità varie previste dalla contrattazione aziendale e quindi, salvo disposizioni particolari rispondenti a piena legittimità, sulla base della totale retribuzione normale complessiva di tempo in tempo erogata o eroganda;
quindi, accertare e dichiarare che i vari istituti retributivi menzionati – e, in particolare, gli straordinari erogati, nelle varie loro forme , in corso di rapporto devono essere rideterminati sulla base della paga oraria così ricalcolata e con le incidenze che gli stessi potranno avere alla loro volta sugli altri emolumenti, effettuando, altresì, tutti i ricalcoli del caso;
B) accertare e dichiarare che, effettuato il suddetto ricalcolo, 13.ma, ferie, r.o.l., malattie ed infortuni sul lavoro e non, festività, congedi parentali, ecc. … (in genere, tutti gli istituti retributivi menzionati), devono essere parametrati alla retribuzione globale di fatto che deve comprendere anche la media annuale degli straordinari ricalcolati come al punto A) che precede;
condannare, quindi, al CP_1
pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, per i titoli indicati nei conteggi sub doc. 16, doc. 17 , doc. 18 , doc. 19 , doc. 20 , doc. 21 , doc. 22 , doc. 23 , doc. 24 , doc. 25 , doc. 26 , doc. 27 , doc. 28 e doc. 29:
= € 96.983,35# (di cui € 2.313,23# per TFR) in favore del sig. (doc. 16); Pt_11
= € 166.972,10# (di cui € 6.555,85# per TFR) in favore del sig. (doc. 17); Pt_12
= € 421 .641,3 2 # (di cui € 10 .817 ,93# per TFR) in favore del sig. (doc. Pt_6
18); = € 306.095,48# (di cui € 9.344,39# per TFR) in favore del sig. (doc. 19); Pt_9
= € 332.136,14# (di cui € 10 .032 ,53# per TFR) in favore del sig. (doc. Parte_7
20); = € 87.361,90# (di cui € 3 .159 ,99# per TFR) in favore del sig. (doc. 21); Pt_4
= € 203 .390,61# (di cui € 6.894,78# per TFR) in favore del sig. (doc. 22); Pt_1
= € 114.066,79# (di cui € 3.392,48# per TFR) in favore del sig. doc. 25); Pt_5
= € 210.124,40# (di cui € 6.128,08# per TFR) in favore del sig. (doc. 24); Pt_3
= € 455.039,04# (di cui € 19.766,67# per TFR) in favore del sig. (doc. 28 ) ; Pt_2
= € 41 .023,9 2 # (di cui € 1.840,96# per TFR) in favore del sig. (doc. 29); Pt_10
= € 38.257,39# (di cui € 1 .413 ,32# quale incidenza sul TFR) in favore del sig. alla data del 31.5.2019 (doc. 27); Pt_13
= € 72.107,49# (di cui € 2.553,94# quale incidenza sul TFR) in favore del sig. per il periodo dal 2015 al 30.4.2022 (doc. 23); Parte_14
= € 54 .104,1 5# (di cui € 1.740,20# quale incidenza sul TFR) in favore del sig.
alla data del 31.8.2023 (doc. 26); Parte_8
o di quelle altre, maggiori o minori, che risulteranno dovute, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo loro spettante a qualsiasi titolo.
C) Con condanna di al pagamento delle successive, maggiori CP_1
retribuzioni maturate e maturande fino all'emissione della sentenza di condanna.
D) Maggiorando tutte le somme dovute ai ricorrenti (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a loro carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (o, quantomeno, degli interessi legali) dalle singole scadenze al saldo effettivo.
E) Con condanna di alla regolarizzazione della posizione previdenziale CP_1
dei ricorrenti;
ove a questa non fosse possibile procedere in modo integrale, con condanna generica al risarcimento dei danni patiti e patiendi, da liquidarsi nei modi e negli importi che saranno determinati in separato giudizio. Con vittoria di spese del presente procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
IVA, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, antistatari.”.
- che, con memoria difensiva del 23.05.2024, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, rigettare il ricorso promosso dai ricorrenti IG.ri Pt_13 Pt_3
, , , , Pt_5 Pt_12 Pt_4 Pt_9 Pt_10 Pt_11 Pt_2 Parte_7 Parte_8
contro per carenza degli elementi allegatori Parte_14 Pt_6 Pt_1 CP_1
posti alla base delle domande di cui all'art. 414 c.p.c.;
2) in via preliminare: dichiarare improponibile, per avvenuta rinuncia all'azione e avvenuta decadenza, l'azione dei ricorrenti e, conseguentemente, rigettare nel merito il ricorso avversario;
3) nel merito, in ogni caso, respingere il ricorso promosso dai ricorrenti IG.ri
, , , Pt_13 Pt_3 Pt_5 Pt_12 Pt_4 Pt_9 Pt_10 Pt_11 Pt_2 Parte_7
, contro ed assolvere la Parte_8 Parte_14 Pt_6 Pt_1 CP_1
convenuta da ogni domanda in esso contenuta e, in ogni caso, dichiarare prescritto ogni diritto relativo a crediti anteriori ai 5 anni precedenti alle diffide notificate da ciascun ricorrente;
4) in via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, come indicato al capitolo 11., chiedendo, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale avversaria, di essere ammessi a prova contraria con i testi di seguito indicati. Si chiede l'ammissione della prova diretta per testi sulle circostanze di cui al capitolo 5. (i Fatti), punti da 1. a 18., espunte le eventuali espressioni contenenti o implicanti valutazioni e giudizi, precedute dalla locuzione “Vero che”, ove contestate, con i seguenti testi: signora presso Via Testimone_1 CP_1
La Spezia 241/A, 43126, Parma;
signora residente in [...]
Vanzetti, 6, 37129 Verona;
signora residente in [...], Controparte_4 5) in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.”
- che il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 938/2024 pubblicata in data
28.11.2024, dichiarava la cessata materia del contendere relativamente ai rapporti tra e;
Parte_14 CP_1
- che i procuratori delle restanti parti, all'udienza del 2.10.2025, davano atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale anche sotto il profilo delle spese di lite, chiedendo, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
43126 Parma;
1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della