Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eco Genius S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Terre a Levante, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Andrano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot n. 12067 del 3.12.2025 recante da parte del Responsabile dell’Ufficio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per l’Unione dei comuni Terre a Levante del Comune di Andrano diniego dell’autorizzazione paesaggistica richiesta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza di 999 kWp e relative opere di connessione sito in Via Vecchia per Marittima;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 2.3.2026:
- del provvedimento unico n. 2 del 2.2.2026 recante da parte del Responsabile dell’Area amministrativa sociale e del SUAP del Comune di Andrano diniego della PAS presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza di 999 kWp e relative opere di connessione sito in Via Vecchia per Marittima.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Andrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. LV SP e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Eco Genius S.r.l. ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del provvedimento in data 3.12.2025, con cui il Comune di Andrano ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza di 999 kWp e delle relative opere di connessione, assumendo che “ l'intervento progettato non risulta compatibile con il vigente Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR), poiché ricade su aree sottoposte al bene paesaggistico (BP) "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" di cui all'art. 79 comma 1 punto 3 delle NTA del PPTR che prescrive l'obbligo di osservare le raccomandazioni contenute nell'Elaborato 4.4.1 "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" ovvero, per il vincolo BP in oggetto, prevede solo la realizzazione di impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Si precisa altresì) che "l'area in oggetto è classificata "E2 - Agricole non prevalenti colture arboree" pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 6, l'intervento non risulta ammissibile" ”.
In sintesi, la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
- le “linee guida 4.4.1 del PPTR richiamate negli artt. 79 e 83 delle NTA del medesimo PPTR … non sono vincolanti”, dal momento che “l’art. 6 delle NTA del PPTR … non attribuisce valore, per l’appunto, vincolante alle linee guida che definisce come “ raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici ””;
- in ogni caso, le “linee guida 4.4.1 del PPTR … sono state superate dall’all. B al d.lgs. 190/2024 che, nella versione vigente ratione temporis , consentiva la realizzazione in PAS di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW nelle aree idonee ex art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021”;
- l’’applicazione ““vincolata” delle linee guida 4.4.1 del PPTR si tradurrebbe in un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER non destinati ad essere realizzati “su edifici” riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa e, per l’effetto, viziante, oltre alle medesime linee guida, anche, in via derivata, il diniego di autorizzazione paesaggistica in uno con gli ulteriori atti e provvedimenti in questa sede impugnati”;
- “l’impianto “ tiene conto delle caratteristiche orografiche del terreno e risulta appropriato sotto l’aspetto percettivo, vincolistico, ambientale e produttivo, evitando e/o risolvendo le intersezioni del cavidotto con la viabilità di servizio ” e “ non produce elementi detrattori del paesaggio in quanto si integra pienamente nell’ambito di riferimento " laddove, in particolare, “ la viabilità di servizio … è composta da strade esistenti e la linea aerea non altera la morfologia del territorio, le ampie vedute e le reciproche distanze ””;
- “il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo, in uno con gli ulteriori atti e provvedimenti in questa sede impugnati, in quanto pretermissivo del principio per il quale per i progetti destinati a ricadere in aree idonee ad ospitare impianti FER ex art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 l’interesse alla realizzazione di impianti FER prevale rispetto all’interesse alla tutela paesaggistica”;
- “il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo in quanto assunto in palese spregio dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e, comunque, pretermette l’assenso al progetto espresso dalla Soprintendenza per il tramite del silenzio [che con il presente ricorso viene impugnato per la sola (denegata) ipotesi in cui venga inteso come sintomatico dell’adesione della medesima Soprintendenza alla “proposta di provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per i motivi ostativi rilevati dalla CLP”]”.
2. Con successivi motivi aggiunti presentati in data 2.3.2026, la ricorrente ha esteso l’impugnazione al provvedimento n. 2 del 2.2.2026, con cui il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Andrano ha rigettato “ l’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) … per la “Realizzazione impianto fotovoltaico a terra e relative opere di connessione" … (omissis) … per i seguenti motivi, che qui si intendono trascritti e riportati: - la Commissione Locale per il Paesaggio, esaminata la documentazione in possesso, con nota prot. 6264 del 20/06/2025 ha espresso parere non favorevole, in quanto l’intervento ricade su aree ricadenti nel bene paesaggistico (BP) “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” che all’art. 79 comma 1 punto 3 prescrive che “è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell’Elaborato 4.4.1 “Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” e specifica, altresì, che l’area in oggetto è classificata “E2 ‐ Agricole non prevalenti colture arboree” pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 6, l’intervento non risulta ammissibile”; - il Responsabile dell’Ufficio cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ha comunicato, ai sensi dell’art. 10‐bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, con propria nota prot. n. 6279 del 20/06/2025 il preavviso di diniego; - la Commissione Locale per il Paesaggio, con nota n. 8369 del 02/09/2025, ha riconfermato il proprio parere reso in precedenza; - la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto non ha rilasciato il proprio parere vincolante di competenza ai sensi del comma 8 dell’art. 146 del d.lgs. 42/04; - il Responsabile dell’Ufficio cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ha disposto il diniego relativamente all’istanza in oggetto ”.
Il diniego della PAS è stato censurato sotto i seguenti profili:
- violazione dell’art. 22 del d.lgs. 199/2021 “che, sul presupposto (non denegato e, anzi, implicitamente riconosciuto) della idoneità dell’area di impianto ex art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del d.lgs. 199/2021, priva di vincolatività il diniego di autorizzazione paesaggistica assunto a suo presupposto”;
- violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, atteso che il provvedimento “è privo di motivazione in ordine alle ragioni in fatto e diritto che, all’esito di una valutazione ponderata degli interessi contrapposti effettuata anche in considerazione delle caratteristiche in concreto dell’impianto e dell’area in cui è destinato ad essere realizzato, ne hanno determinato l’assunzione”;
- omessa valutazione delle “ragioni in fatto e diritto che, all’esito di una valutazione ponderata degli interessi contrapposti effettuata anche in considerazione delle caratteristiche in concreto dell’impianto e dell’area in cui è destinato ad essere realizzato, avrebbero imposto l’assenso alla PAS”;
- illegittimità in via derivata “per tutte le ragioni per le quali sono da reputarsi illegittimi gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio”.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Cultura e il Comune di Andrano.
4. Nella camera di consiglio del giorno 25.3.2026, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati sotto i profili appresso indicati.
5.1. Il provvedimento recante il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo, è motivato con riferimento al fatto che “l’impianto fotovoltaico a terra”, di cui all’istanza presentata dalla ricorrente, non sarebbe conforme alle prescrizioni contenute nell’elaborato 4.4.1 “ Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile ”, pure espressamente richiamato dall’art. 79 e dall’art. 83 delle NTA del PPTR, che considera ammissibili soltanto gli impianti realizzati su edifici.
Quanto al predetto atto di diniego colgono nel segno le doglianze con cui la parte ricorrente ha denunciato che le prescrizioni contenute nelle linee guida non hanno valore vincolante, sicché l’Amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del rinvio dinamico alle stesse prescrizioni contenuto negli artt. 79 e 83 delle NTA del PPTR, ma avrebbe dovuto necessariamente provvedere all’esame delle caratteristiche dell’intervento oggetto dell’istanza presentata della ricorrente, onde valutare, in concreto (anche alla luce delle osservazioni svolte dalla società), la compatibilità delle stesso intervento con le direttrici di tutela che interessano il territorio di riferimento.
In mancanza, il diniego di autorizzazione paesaggistica e, in via derivata, il provvedimento unico n. 2 del 2.2.2026, recante il diniego della PAS, sono inficiati sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria: “… il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto già affermato dalla Sezione, per tutte con la sentenza 6 novembre 2017 n.5122, e correttamente richiamato dalla parte appellante: le linee guida non sono vincolanti come tali, e quindi è illegittimo l’atto che deneghi la possibilità di realizzare un impianto di generazione di energia da fonte rinnovabile con una motivazione apodittica, consistente nel semplice richiamo alle linee guida stesse. Di contro l’amministrazione avrebbe dovuto considerare le concrete caratteristiche del progetto …” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25.9.2024, n. 7780).
5.2. Inoltre, il diniego della PAS è inficiato in via diretta per violazione dell’art. 22, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, a mente del quale il diniego di compatibilità paesaggistica non assume rilevanza decisiva e vincolate, la qual cosa implica che l’autorità compente è comunque chiamata a svolgere autonome valutazioni in ordine alle specifiche costruttive dell’impianto e alla relativa localizzazione, all’esito dell’esame ponderato degli interessi contrapposti, senza omettere di considerare l’interesse pubblico alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili: “ l’impianto del cui diniego trattasi rientra nella fattispecie di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del d.lgs. n. 199 del 2021 citato. Allo stesso, pertanto si applica l’art. 22, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 199/2021 a tenore del quale “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”. Dal che ne deriva che il Comune di Matino, contrariamente a quanto verificatosi in concreto, non si sarebbe dovuto limitare al mero richiamo, in parte motiva, al presupposto diniego di compatibilità paesaggistica ma avrebbe dovuto: 1) valutare la riconducibilità o meno dell’istanza presentata dalla società ricorrente, alla luce della norma richiamata che, tra le aree idonee, include anche quelle di cui al comma 8, lett. c-ter n. 1; e ciò avuto riguardo all’effettiva localizzazione del progetto per come rappresentato nella documentazione allegata alla PAS di che trattasi; 2) compiere, autonomamente, valutazioni paesaggistiche alla luce delle caratteristiche dell’impianto proposto e delle peculiarità dell’area prescelta per l’intervento; valutazioni queste che nella specie sono mancate ” (Tar Puglia Lecce, Sez. I, 5.1.2026, n. 28).
5.3. Per gli anzi detti motivi, assorbita ogni altra censura, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti, ciò da cui deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
6. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 12067 del 3.12.2025 e il provvedimento unico n. 2 del 2.2.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
LV SP, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV SP | AN SC |
IL SEGRETARIO