Accoglimento
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/05/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04179/2025REG.PROV.COLL.
N. 03156/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2024, proposto da Coen s.r.l. e da Eviosys Packaging Italia s.r.l. (già Crown Imballaggi Italia S.r.l.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Alessandra Mari, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja, n. 18 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio Pugliese, con domicilio fisico presso lo studio del primo in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 8;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter , n. 1793 del 30 gennaio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Alessandra Mari e Sergio Fienga;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. P20160073930 dell’8 settembre 2016 di rigetto della proposta di progetto e di programma di misura (“PPPM”) n. 0674909063216T015 presentata dalla Coen s.r.l. in relazione all’intervento di efficientamento energetico per lo stabilimento della Crown Imballaggi Italia s.r.l. (ora Eviosys Packaging Italia s.r.l.), sito nel Comune di Sant’Ilario d’Enza (Re), frazione di Calerno;
b) dal preavviso di rigetto recato dalla nota del Gestore prot. n. P20160064656 del 14 luglio 2016 e dalla richiesta di integrazioni recata dalla nota del Gestore prot. n. P20160045056 del 26 aprile 2016.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la Coen s.r.l. in data 29 febbraio 2016 presentò al Gestore la proposta di progetto e di programma di misura (“PPPM”) riguardante l’intervento di installazione presso uno stabilimento sito Sant’Ilario d’Enza (Re), frazione di Calerno, di proprietà Crown Imballaggi Italia s.r.l. (ora Eviosys Packaging Italia s.r.l.), consistente nell’installazione di una nuova linea di stampa di ultima generazione multicolore, comportante abbattimento dei composti organici volatili (COV), in sostituzione della linea di stampa a due colori (linee S2) e lo spegnimento e successiva dismissione della medesima linea di stampa a due colori presso lo stabilimento di Parma;
b) con la nota prot. n. P20160045056 del 26 aprile 2016, il Gestore chiese all’istante maggiori dettagli sull’intervento e sulla metodologia sottesa ai risparmi conseguibili, nonché di fornire specifica documentazione sull’addizionalità dell’impianto;
c) in data 6 giugno 2016 la Conen s.r.l. presentò le proprie integrazioni ed osservazioni, esibendo anche una “PPPM” revisionata;
d) con nota prot. n. P20160064656 del 14 luglio 2016 il Gestore comunicò all’interessata i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rappresentando che, a seguito dell’analisi della documentazione e delle osservazioni presentate, la “PPPM” non era alle previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012;
e) in data 29 luglio 2016 Coen s.r.l. presentò le osservazioni al preavviso di rigetto;
f) con provvedimento prot. n. P20160073930 dell’8 settembre 2016 il Gestore respinse la “PPPM”, evidenziando due aspetti, ovverosia che: « 1. la PPPM non risulta conforme a quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del D.M. 28.12.2012 che limita a partire dal 1 gennaio 2014 l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi ai progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. In particolare, sulla base degli allegati 5 e 6, si evince che la data in cui l’intervento è stato realizzato, il 01/02/2016, risulta antecedente alla data di presentazione della PPPM in oggetto, ovvero il 09/02/2016 » (sul punto va precisato che l’indicazione del 9 febbraio 2016 costituisce un mero refuso, in quanto la “PPPM” è stata presentata al Gestore il 29 febbraio 2016) e che « 2. la documentazione trasmessa non consente di verificare la correttezza del valore di baseline proposto, assunto pari alla somma dei consumi specifici della situazione ex ante degli stabilimenti di Calerno e Parma. In particolare, dalla documentazione trasmessa, si ha evidenza che il valore di baseline è influenzato dal numero di battute e pertanto non può essere posto pari a un valore fisso ».
3. Detto provvedimento e gli atti prodromici sono stati impugnati dalla Coen s.r.l. e dalla Crown Imballaggi Italia s.r.l. (ora Eviosys Packaging Italia s.r.l.) con ricorso n. 131282 del 2016 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio affidato a quattro motivi. Le interessate hanno altresì chiesto l’accertamento del diritto della Coen s.r.l. a vedersi approvata la “PPPM” e la condanna del Gestore, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 del codice civile, tutte le misure idonee a tutelare la loro posizione giuridica.
4. La società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. 1793 del 30 gennaio 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione quinta ter , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
5.1. In sintesi, il T.a.r. ha affermato che:
a) in base agli articoli 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 e 1.1. dell’allegato “A” alle linee guida recate dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrice e il gas (oggi Arera) EEN 09/11, per l’ammissibilità della proposta di progetto e programma di misura (“PPPM”) e per l’accesso ai titoli di efficienza energetica (“TEE”, cosiddetti certificati bianchi) è necessario che alla data di presentazione della “PPPM” il progetto sia ancora in fase di realizzazione, che il nuovo impianto non sia ancora entrato in funzione e che dunque non abbia iniziato a generare risparmi;
b) ai fini della entrata in funzione e della generazione di risparmi non rileva che l’impianto non abbia funzionato a regime, avendo comunque generato risparmi antecedentemente alla presentazione della “PPPM”;
c) in materia di titolo di efficienza energetica gli incentivi vengono riconosciuti al fine di sostenere interventi e progetti di incremento di efficienza energetica che, in assenza del contributo statale, non potrebbero essere realizzati, cosicché è requisito essenziale che alla data di presentazione della “PPPM” l’impianto non sia stato completato e non abbia conseguentemente iniziato a generare risparmi energetici;
d) ne consegue la necessità che l’istante fornisca prove incontrovertibili circa la realizzazione dell’impianto e in ordine alla circostanza che non abbia generato risparmi prima della presentazione della “PPPM”;
e) che, quindi, nella fattispecie de qua la data di prima attivazione avrebbe dovuto essere successiva alla data di presentazione della “PPPM”, ovverosia al 29 febbraio 2016;
f) atteso che la ratio della disposizione di cui al citato art. 6, comma 2, va risiede nel fatto che i meccanismi di incentivazione sono diretti a premiare gli interventi che, in assenza degli incentivi, non avrebbero potuto avere luogo, con la conseguenza che l’espressione « in corso di realizzazione » ivi contenuta deve essere intesa nel senso di un progetto che, sebbene avviato, sia comunque ad uno stadio tale da non poter ancora generare risparmi energetici, in quanto, ove questi, sia pure in parte, siano già stati generati, gli incentivi perdono la loro funzione, non potendosi più considerare indispensabili per la realizzazione dell’intervento;
g) atteso che la data del collaudo prestazionale del 1° giugno 2016 indicata dall’istante presuppone la già avvenuta realizzazione del progetto e che, sebbene nel periodo tra febbraio e giugno l’impianto non abbia lavorato a regime, non può, in ogni caso, escludersi, in assenza di prove univoche da parte delle società ricorrenti, che l’impianto non abbia generato risparmi pure nella fase di “prova” di stampa che ha preceduto il collaudo e la presentazione della “PPPM”;
h) le ricorrenti non hanno fornito prove incontrovertibili della mancata produzione di risparmi alla fase di prova, considerato che l’indicazione della data del collaudo non è di per sé sufficiente a dimostrare in maniera incontrovertibile che il progetto, già realizzato il 1° febbraio 2016, abbia iniziato a generare benefici solo dopo il collaudo del 1° giugno 2016 e, pertanto, successivamente alla presentazione della “PPPM” in data 29 febbraio 2016;
i) il primo motivo di rigetto recato dal provvedimento prot. n. P20160073930 dell’8 settembre 2016, incentrato sulla su citata discrasia temporale, dell’istanza è dunque esente da mende;
l) con riferimento alla seconda ragione di rigetto dell’istanza, le osservazioni dell’interessata non sono sufficienti a consentire al Gestore di superare le criticità rilevate e, sulla base del proposto valore dell’indice di riferimento (cosiddetta “ baseline ”), detto ente non ha avuto la possibilità di valutare il requisito dell’addizionalità del progetto;
i) le valutazioni condotte dal Gestore in tema di addizionalità del risparmio energetico (di cui la “ baseline ” costituisce un presupposto) sono connotate da ampia discrezionalità tecnica, cosicché esse possono essere sindacate dal giudice amministrativo soltanto ove siano affette da evidenti elementi di irrazionalità, erroneità o illogicità e travisamenti di fatto, il che non è riscontrabile nel caso di specie, in quanto, in assenza di documentazione idonea a comprovare la correttezza del valore baseline prescelto e, quindi, la natura addizionale dell’intervento, il Gestore ha legittimamente rigettato la “PPPM”, incombendo sull’istante l’onere di fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 marzo 2024 e in data 18 aprile 2024 – la Coen s.r.l. e la Eviosys Packaging Italia s.r.l. hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando cinque motivi.
7. La società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
8. In vista dell’udienza di discussione il Gestore ha depositato memoria in data 21 febbraio 2025 e le appellanti memoria di replica in data 4 marzo 2025, con cui le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2025.
10. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 9 a pagina 19 del gravame – le appellanti hanno dedotto « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 6 D.M. 28/12/2012 IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 1.1, 10 E 12 LINEE GUIDA AEEG EEN 9/2011 – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA ».
12. Siffatta doglianza è fondata.
12.1. Premesso che l’elemento normativamente rilevante si sensi dell’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 (cosiddetto decreto “certificati bianchi”) è che dal 1° gennaio 2014 possono accedere al sistema dei certificati bianchi “ esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione ”, il Collegio osserva che nel caso di interventi complessi, dove l’efficientamento va a inserirsi in un ampio ciclo produttivo, assume rilevanza la data del collaudo prestazionale che può essere successiva alla presentazione della “PPPM”, come avvenuto nel caso di specie (collaudo del 1° giugno 2016 e “PPPM” del 29 febbraio 2016), non essendo determinante la data di inizio di installazione dei nuovi macchinari (nel caso di specie 1° febbraio 2016, antecedente alla presentazione della “PPPM”) e di avvio di prove tecniche di funzionamento. I risparmi, invero, possono iniziare a concretizzarsi soltanto quando la modificazione del ciclo produttivo entra a regime, ovverosia dopo il collaudo prestazionale, che rende il progetto definitivamente realizzato nel senso divisato dal soggetto interessato.
È del tutto logico e ragionevole che prima del collaudo prestazionale non si possono registrare risparmi effettivi, significativi e rilevanti dal punto di vista industriale.
Peraltro, al punto 1.4.3.3 della guida operativa del 2012 dell’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (intitolata « I Titoli di Efficienza Energetica – Cosa sono e come si ottengono i “certificati bianchi” alla luce della nuova Delibera EEN 9/11 – Guida Operativa/2 »), per « data in cui si può considerare che l’intervento sia stato realizzato », « denominata ‘data di prima attivazione’ » s’intende quella in cui i nuovi impianti « siano stati avviati e siano regolarmente funzionanti », con la conseguenza che detta prima attivazione segue soltanto alla verifica del regolare funzionamento dei macchinari, il che non può che avvenire dopo il collaudo.
L’intervento, pertanto, non può considerarsi effettivamente realizzato antecedentemente al suo collaudo.
Tra l’altro, dopo l’installazione dei nuovi macchinari è necessario effettuare svariate prove con il nuovo equipaggiamento produttivo per verificare che il corretto funzionamento di un impianto industriale complesso e tali prove non possono in alcun modo considerarsi attività produttiva in senso stretto.
Ciò posto, soltanto successivamente al collaudo è possibile il monitoraggio e la contabilizzazione dei risparmi ai fini della presentazione della richiesta di verifica e certificazione (“RVC”).
Nel caso di specie l’istante non si è limitata a installare il post-combustore termico ECOTNV 10.500, ma ha provveduto alla sostituzione di una vecchia linea di stampa a 2 colori con una linea di stampa di ultima generazione a 6 colori, cosicché, atteso che il post-combustore termico provvede alla depurazione dei vapori prodotti dai solventi organici utilizzati nel processo di essiccazione producendo così aria pulita e riducendo il livello di emissioni di CO2 e il dispendio energetico, i risparmi considerati nella “PPPM” dipendono dall’intervento nel suo complesso (compresa la nuova linea di stampa, e non dal solo post-combustore.
Ne consegue che i risparmi si possono produrre solo quando la nuova linea di stampa è stata collaudata ed è a regime, non essendovi antecedentemente certezza che il nuovo equipaggiamento possa effettivamente funzionare.
In particolare, anteriormente al collaudo non vi è produzione industriale effettiva con il nuovo ciclo, bensì soltanto prove che possono avere esiti non preventivabili positivi, parzialmente positivi o negativi. Né l’imprenditore industriale può limitare le prove nel tentativo di accelerare il collaudo per anticipare ipotetiche scadenze perentorie che non trovano alcuna giustificazione normativa, né logica.
Ricapitolando: a) in data 1° febbraio 2016 sono terminati i lavori di installazione delle novità tecnologiche; b) è successivamente iniziato il periodo di prova di funzionamento del nuovo macchinario industriale, con le necessarie prove di stampa; c) in data 29 febbraio 2016 è stata prudenzialmente presentata la “PPPM”, che prevedeva l’inizio del monitoraggio per il 7 marzo 2016; d) il 1° giugno 2016 è avvenuto il collaudo prestazionale.
Atteso che la “PPPM” è stata presentata solo 28 giorni dopo la fine dei lavori d’installazione e molto prima del collaudo prestazionale, è evidente che tutti i risparmi che potrebbero, in linea teorica, essersi verificati prima del 29 febbraio 2016 non sono rilevanti ai fini del beneficio, non essendo ancora intervenuto il collaudo prestazionale, sicché non andava fornita alcuna « prova incontrovertibile » della mancata produzione di risparmi energetici prima della presentazione della “PPPM”, in quanto essi sarebbero comunque irrilevanti, giacché il beneficio è riservato non alla semplice ideazione dei progetti ma ai progetti concretamente “realizzati” e funzionanti anche e soprattutto dal punto di vista industriale. L’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012, invero, nello stabilire che hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione, impedisce che progetti già completamente realizzati e pienamente operativi possano beneficiare del meccanismo premiale dei certificati bianchi (siccome ragionevolmente l’incentivo non ha costituito causa efficiente della precedente scelta economica dell’operatore), mentre laddove l’intervento non sia completamente operativo, bensì installato pochi giorni prima della presentazione della “PPPM” e in fase di collaudo tramite prove tecniche di esercizio iniziate dopo la predetta presentazione, non si può escludere l’effetto determinante dell’incentivo rispetto alla decisione di porre a regime l’intervento di efficientamento energetico, né conseguentemente si può assumere che esso sarebbe stato comunque realizzato a prescindere dall’accesso all’incentivo.
12.2. Tanto premesso, la prima autonoma ragione che sorregge il provvedimento del Gestore è infondata.
13. Va analizzato anche il secondo motivo di appello inerente la seconda autonoma ragione a sostegno della determinazione del Gestore, in quanto l’annullamento del provvedimento amministrativo può aversi soltanto in caso di riscontrata infondatezza di tutte le autonome rationes dedidendi ad esso sottese.
13.1. Con il secondo motivo – esteso da pagina 19 a pagina 26 – le interessate hanno lamentato « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 28/12/2008 E DELLE LINEE GUIDA – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA ».
14. Tale censura è fondata.
14.1. Se è pur vero quanto affermato dal T.a.r. circa la « spiccata discrezionalità tecnica » connotante l’azione amministrativa nella valutazione della congruità del valore dell’indice di riferimento (“ baseline ”) proposto dall’interessata (indispensabile per valutare l’addizionalità dell’intervento), è altrettanto vero che detta discrezionalità può essere sindacata laddove essa sia stata esercitata in modo palesemente illogico e contraddittorio o con travisamento dei fatti.
Ciò posto, il valore di “ baseline ” (ovverosia il consumo ex ante , dato nel caso di specie dal rapporto tra consumo di metano e numero di battute riferito all’anno 2015), applicando tutti i parametri inerenti al nuovo assetto produttivo, come richiesti dal Gestore, non risulta modificato e influenzato dal numero delle battute, emergendo dagli atti che, a parità di servizio reso (e, quindi, a parità di produzione intesa come tipologia di prodotti), il consumo di “ baseline ” non è di fatto mutato da detto numero, che, invero, a produzione invariata (medesimo quantitativo di prodotto), rimane invariato dopo l’intervento.
In sostanza, il confronto dei consumi viene fatto a parità di battute (quelle del periodo 2016, dopo l’intervento), calcolando il consumo per singola battuta nella situazione impiantistica del 2015 e sottraendo il consumo per singola battuta nella nuova situazione impiantistica del 2016 e si moltiplica il tutto per il numero di battute del 2016, determinando così quale sarebbe stato il consumo del gas nella situazione 2015 se si fosse stampato un numero di battute pari a quelle del periodo 2016 e le si sottrae il consumo del gas della nuova situazione impiantistica del 2016 utilizzato per stampare lo stesso numero di battute e cioè sempre quelle del periodo 2016 e ottenendo, per tal via, il risparmio conseguito.
Ne discende che il risparmio (e, pertanto, il valore di “ baseline ” e la conseguente addizionalità) non è influenzato dal numero di battute a parità di servizio reso.
Al riguardo va precisato che il Gestore, con la nota prot. n. P20160045056 del 26 aprile 2016, chiese documentazione utile a verificare che la “PPPM” e l’algoritmo proposto per la determinazione dei risparmi “ consentono di determinare il risparmio conseguito a parità di servizio reso ”, con particolare riferimento alle concentrazioni di inquinanti, alle portate di aria da trattare, ai metri quadrati di superficie verniciata e ai consumi elettrici della nuova linea.
La Coen s.r.l. fornì le delucidazioni richiestele e illustrò che la “PPPM” e l’algoritmo consentivano, di determinare il risparmio conseguito a parità di servizio reso, precisando, tra l’altro, in relazione all’unità di misura prescelta (il numero di battute), che « Sono state utilizzate le battute colore come unità di misura perché rappresentano l’elemento di confronto più semplice e direttamente rilevabile all’interno degli stabilimenti permettendo quindi, in modo rapido, di fare un confronto tra la situazione ante e post operam ».
L’interessata presentò altresì una versione lievemente revisionata della “PPPM”, concordata con il Gestore e precisò che « Il numero di battute invece resta invariato in quanto, pur aumentando le dimensioni, il numero di battute di colore necessario per la produzione del medesimo prodotto resta costante ».
Nelle osservazioni al preavviso di rigetto la Coen s.r.l. specificò che « Il valore di baseline, in particolare il consumo specifico, è stato definito in funzione del numero di battute perché ad oggi è questo il parametro che viene contabilizzato dalla stessa azienda per verificare la capacità produttiva delle linee di stampa », esponendo anche il calcolo con cui, considerati tutti i parametri rilevanti (tra cui, superficie lavorata, incremento della vernice e dei solventi), si otteneva un risparmio settimanale di gas per l’incremento delle dimensioni dipendente dalla nuova macchina.
Tuttavia nel preavviso di rigetto il Gestore, in modo illogico e immotivato rispetto al quadro su descritto, ha rappresentato che non vi fosse evidenza il valore di baseline proposto non fosse influenzato dalla differente dimensione del foglio e dal numero di battute, nonché da altre caratteristiche dei prodotti lavorati.
Si tratta dunque di un iter motivazionale apparente, siccome non coerente con i dati di fatto, e comunque palesemente carente e illogico, sicché esso determina la manifesta non congruenza della valutazione tecnica e conseguentemente l’illegittimità della seconda ratio decidendi del provvedimento di rigetto della “PPPM”.
15. Alla riscontrata fondatezza del primo e del secondo motivo d’appello consegue la caducazione del provvedimento amministrativo contestato, venendo meno ambedue le sue rationes decidendi .
16. Ne deriva l’assorbimento della valutazione dei motivi terzo e quarto dell’appello, diretti a censurare il provvedimento di rigetto per violazione dei principi di legalità, certezza del diritto, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e tutela dell’affidamento, nonché per violazione degli articoli 10 e 10- bis della legge n. 241/1990.
16. Mediante la quinta censura – riportata a pagina 37 del gravame – le appellanti hanno dedotto « ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E DI CONDANNA », con cui hanno reiterato la richiesta di « riconoscere il diritto della ricorrente Coen S.r.l. quale Soggetto Titolare, a vedersi approvata la PPPM n.0674909063216T015, nonché, ai sensi dell’Art. 34 CPA, condannare il resistente GSE S.p.A. a porre in essere, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’Art.2058 Cod. Civ., tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva delle ricorrenti ».
17. Tale motivo non può essere accolto, poiché il giudice amministrativo in sede di cognizione non si può sostituire all’amministrazione nelle sue valutazioni di discrezionalità tecnica.
In proposito si evidenzia che la valutazione del Gestore è stata annullata siccome illegittima, essendo stato riscontrato, da un lato, una illegittima applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 in tema di ammissibilità temporale dell’intervento al meccanismo dei certificati bianchi e, dall’altro, un difetto di motivazione sulla sussistenza dell’addizionalità dell’intervento (ma nulla sarebbe mutato in relazione ai restanti poteri del giudice amministrativo se fosse stata annullata per altre ragioni).
Cionondimeno, posto che a livello temporale l’intervento può senz’altro essere ammesso ai certificati bianchi in base a quanto esposto al paragrafo 12.1, residua in capo al Gestore il potere e il dovere di valutare nuovamente i parametri tecnici della proposta di progetto e di programma di misura alla stregua delle indicazioni contenute nel paragrafo 14.1.
Soltanto in caso di omessa esecuzione della presente pronuncia, il giudice amministrativo potrà eventualmente sostituirsi all’amministrazione a seguito di un ipotetico giudizio di ottemperanza, integrante, infatti, uno dei pochi cassativi casi di giurisdizione estesa al merito ai sensi degli articoli 7, comma 6 e 134 del codice del processo amministrativo.
18. In conclusione l’appello deve essere accolto e di conseguenza va annullato il provvedimento prot. n. P20160073930 dell’8 settembre 2016, con obbligo per il Gestore di procedere alla riedizione del suo potere/dovere valutativo circa l’effettiva addizionalità della proposta di progetto e di programma di misura alla luce delle coordinate illustrate al paragrafo 14.1.
19. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3156 del 2024, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma sella sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla il provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. P20160073930 dell’8 settembre 2016, con le conseguenze indicate nel paragrafo 18 della parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO