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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. DEMONTIS LAURA (c.f. ) C.F._2 con studio in Indirizzo Telematico
c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. DEMONTIS LAURA (c.f. ), C.F._2 con studio in CORSO UMBERTO I, 62 09170 ORISTANO
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 2436/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e hanno contratto matrimonio il 18 Parte_1 Parte_2 dicembre 1999. Hanno un figlio, (17 gennaio 2011). La famiglia Per_1 viveva a Santa Giusta, in via Michelangelo 49, in abitazione di proprietà comune.
Il 16 luglio 2024 hanno presentato ricorso per separarsi a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di , con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
2) frequentazioni calendarizzate tra padre e figlio;
3) obbligo per il padre di farsi carico del mantenimento del figlio versando 250 € al mese, oltre metà spese straordinarie, con cessione dell'assegno unico. Comparsi all'udienza del 5 dicembre 2024, i coniugi hanno con- fermato di volersi separare alle condizioni sopra indicate.
I coniugi sono lavoratori dipendenti e percepiscono circa 20.000
€ lordi l'anno ciascuno. L'accordo si presenta equo e conforme all'interesse del minore.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Pt_2
(Brescello, atto 4 del 1999, parte 1), incaricando l'ufficiale dello
[...] stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. Prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento autonomamente.
3. Prende atto che il Sig. si impegna ad acquistare, entro il Pt_2
30 aprile 2025, la quota parte di proprietà della Sig.ra Parte_1 dell'ex casa coniugale, pari al 50% della proprietà dell'abitazione sita in Santa Giusta , Via Michelangelo 49 per un importo di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) da versare in un'unica soluzione all'atto nota- Pe ; oneri notarili a suo carico. Prende atto che la sig.ra Parte_1 si obbliga ad accettare e a recarsi davanti al notaio su richiesta, salvo
— 2 — preavviso. Prende atto che l'acquisto dell'immobile da parte del Sig. è Pt_2 subordinato all'accensione di un nuovo finanziamento (interamente a lui intestato). Qualora non dovesse ottenere, per qualsiasi motivo da lui non dipendente, suddetto finanziamento, prende atto che le parti si im- pegnano, sin d'ora, a mettere in vendita, a prezzo di mercato, l'ex casa coniugale, dividendo in parti uguali il ricavato, detratte le spese;
la ven- dita di suddetto immobile, sarà affidata a un'Agenzia Immobiliare, scelta di comune accordo tra le parti, entro il mese di aprile 2025.
Prende atto che nella casa coniugale sita in Oristano (Or) Via Mi- chelangelo 49 rimarrà ad abitare il sig. sino al mese di aprile 2025. Pt_2
Prende atto che il Sig. si accolla dal giorno in cui la Pt_2 Pt_1 si trasferisce presso altra abitazione, il pagamento di tutte le spese, or- dinarie e straordinarie, relative all'immobile suddetto. 4. Il figlio , resta collocato prevalentemente presso la ma- Per_1 dre che, provvederà a trasferirsi nel mese di settembre 2024, presso la madre in via Cesare Battisti 4, Oristano, con fissa- Parte_3 zione della residenza e la dimora abituale del minore presso il nuovo domicilio materno.
5. Il minore viene affidato a entrambi i genitori, dai quali Per_1 dovrà ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con cia- scuno di essi rapporti equilibrati e continuativi conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti signifi- cativi.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni di maggior interesse per il figlio
, tra cui quelle riguardanti le scelte educative, scolastiche, le cure Per_1 mediche, l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività extrascola- stiche, i viaggi di istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative;
limitamene alle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente. 6. Il diritto di visita del padre verrà esercitato secondo le seguenti modalità: il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con se il minore ogni qualvolta lo desideri, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e le esigenze del minore. In ogni caso, qualora dovessero sorgere delle contestazioni, il padre avrà la possibi- lità di tenere con se il minore almeno due giorni a settimana nelle se- guenti modalità: il lunedì e il giovedì dalle 19,00 con cena e pernotto presso la casa paterna;
Il padre si impegna a riaccompagnare il minore, la mattina successiva, direttamente a scuola. A fine settimana alterni, il
— 3 — sabato, all'uscita da scuola (pasti e pernotto inclusi) sino alla domenica alle 20,00. Il minore, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà metà delle vacanze scolastiche pasquali natalizie e estive con il padre;
In ogni caso, durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, la vigilia di Natale e il 1 gennaio con un genitore ed il 25 ed il 31dicembre con l'altro; Sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con uno e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, fatta sempre salva la possibilità per i genitori di concordare diversa regolamentazione in relazione alle esi- genze del minore e delle parti. Durante l'estate 10 giorni, anche non consecutivi, presso ciascun genitore, da concordare entro il 15 Luglio di ogni anno, fatta sempre salva la possibilità per i genitori di concor- dare diversa regolamentazione in relazione alle esigenze dei minori e delle parti;
Il 15 agosto ad anni alterni, salva sempre la possibilità di diverso accordo tra le parti.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata del com- pleanno di questi e il suo compleanno con entrambi i genitori, alter- nando di anno in anno il pranzo con uno e la cena con l'altro genitore.
7. Il padre provvederà a corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore la somma di euro 250,00 (due- Per_1 centocinquanta)con rivalutazione ISTAT mediante versamento diretto, entro il 20 di ogni mese, su carta Postepay Evolution intestata a
[...]
(IBAN: [...]). Il padre s'impegna Pt_1 altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie mediche, scola- stiche e di tempo libero previamente concordate e documentate;
le spese straordinarie saranno quelle indicate nelle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017. Prende atto che l'assegno unico, di comune accordo delle parti, verrà percepito integralmente dalla sig.ra a partire dal mese di luglio 2024. Pt_1
8. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —