Sentenza 5 giugno 2002
Massime • 1
Attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. sono non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Lo stabilire se in concreto un'attività sia da considerare pericolosa costituisce compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Nel caso, in applicazione del suindicato principio, il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione dalla S.C. ritenuta esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, essere pericolosa l'attività di pastificazione, non già per sua intrinseca natura bensì in concreto per la natura dei mezzi impiegati, ed in particolare per le caratteristiche della macchina impastatrice, idonea a provocare danni a persone - una bambina di cinque anni aveva riportato gravi lesioni con postumi ad una mano introdotta negli ingranaggi di detta macchina in movimento- in quanto priva dei necessari dispositivi di sicurezza).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2002, n. 8148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8148 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE CL, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell'avvocato GIAN ANTONIO MINGHELLI che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ENZO PACIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON PE e RD NA quali genitori legali rappresentanti della minore ON IK;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1135/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 4^ Civile, emessa l'11/03/98 e depositata il 28/04/98 (R.G. 90/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 16/6/1988 nel laboratorio di paste alimentari gestito da EG LA la piccola CA MA (di sette anni), avendo introdotto la mano destra negli ingranaggi di un macchinario in movimento, subì gravi lesioni con postumi. Con citazione dell'1/6/1990 i coniugi MA GI e DI AB, genitori della minore, sostenendo che l'infortunio si era verificato perché il EG, dopo aver consentito l'ingresso della minore nel laboratorio, aveva messo in moto il macchinario senza tener conto del pericolo che esso costituiva per la bambina, convennero dinanzi al Tribunale di Como il EG per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla minore. Il convenuto sostenne che la bambina era entrata nel laboratorio a sua insaputa e negò, quindi, la propria responsabilità. Con sentenza del 21/10/1994 il Tribunale accolse la domanda. Su appello del EG la Corte di Milano, con sentenza del 28/4/1998, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che il EG, in quanto esercente un'attività pericolosa, non aveva provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ricorre il EG con due motivi. Gli intimati coniugi MA-DI non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col secondo motivo della impugnazione, che per antecedenza logica va previamente esaminato, il ricorrente, allegando la propria qualità di socio del Raviolificio Peluzzi s.n.c., denunzia di nullità la sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio processuale nei confronti della società e del socio Di NA EL, che - a dire del ricorrente - rivestirebbe anche la qualità di legale rappresentante della società. La censura non ha fondamento. La riferibilità dell'attività ritenuta pericolosa sia alla società di persone sia alla persona di ogni singolo socio composta la esistenza tra tutti questi soggetti, quanto alla responsabilità per i danni conseguenti allo svolgimento di quella attività, di un rapporto di solidarietà, che in quanto tale, precludendo la configurabilità del litisconsorzio necessario, esclude l'esigenza di integrazione del contraddittorio processuale. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2050 Cod. Civ. Sostiene che l'attività di pastificazione, da lui esercitata, non avrebbe potuto essere considerata pericolosa e lamenta che tale sia stata, invece, erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale. La doglianza è priva di fondamento. La Corte milanese ha osservato che l'attività del EG, pur non potendosi considerare pericolosa per sua natura, lo era in concreto per la natura dei mezzi impiegati ed, in particolare, per le caratteristiche della macchina impastatrice (dalla quale la bambina era stata lesa), idonea a provocare danni a persone perché priva (secondo gli accertamenti svolti dal consulente di ufficio) dei necessari dispositivi di sicurezza. Questa motivazione, con cui il giudice del gravame di merito ha esercitato, il suo potere esclusivo di valutazione delle acquisizioni processuali e, segnatamente, di accertamento della pericolosità dell'attività dedotta in contestazione (Cass., 11/7/1969, n. 2555 - Cass., 29/5/1998, n. 5341) è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici e sfugge, quindi, al sindacato di legittimità.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati coniugi MA- DI svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2002