Art. 2.
Al conferimento della somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi di cui al precedente articolo, si provvedera', alternativamente o promiscuamente, con versamenti da parte dello Stato o con assunzione diretta da parte della Cassa per il Mezzogiorno di prestiti all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato.
Ai fini dei versamenti diretti da parte dello Stato si provvede con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni 1974 e 1975, secondo le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, autorizzera' la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere i prestiti all'estero, fissando con propri decreti le relative condizioni e modalita'. II controvalore in lire dei prestiti contratti sara' portato a scomputo del conferimento aggiuntivo di cui alla presente legge. Ai fini dell'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno, le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al conferimento della somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi di cui al precedente articolo, si provvedera', alternativamente o promiscuamente, con versamenti da parte dello Stato o con assunzione diretta da parte della Cassa per il Mezzogiorno di prestiti all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato.
Ai fini dei versamenti diretti da parte dello Stato si provvede con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni 1974 e 1975, secondo le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, autorizzera' la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere i prestiti all'estero, fissando con propri decreti le relative condizioni e modalita'. II controvalore in lire dei prestiti contratti sara' portato a scomputo del conferimento aggiuntivo di cui alla presente legge. Ai fini dell'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno, le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.