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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8362 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20139/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito della discussione del 5.6.2025 ha emesso ex art.437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 20139 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE OZ (C.F. – pec: C.F._2
del Foro di Lagonegro, che lo rappresenta e Email_1
difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III
comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Email_1 -appellante
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Iezzi
(C.F. ), PEC: oma.it, in C.F._3 Email_2 Email_3 CP_2
virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. , Notaio Persona_1
in rep. n. 21680, raccolta n. 11519, del 23.02.2022, e presso lo stesso CP_1
domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del CP_1
Tempio di Giove n. 21;
-appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 20707/2021 resa dal
Giudice di Pace di CP_1
Conclusioni appellante:
1) Riformare l'impugnata sentenza n. 20707/2021 resa dal Giudice di Pace di e, per l'effetto, disporre la liquidazione delle spese legali del primo CP_1
grado di giudizio in favore del Sig. a carico di Parte_1 CP_1
per tutte le ragioni esposte, quantificate in complessivi € 481,51 come da tariffario forense ai parametri “medi”, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. 2) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15% ed accessori
di legge.
Conclusioni appellata:
rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
n. 20707/2021, depositata in data 11.10.2021, e per l'effetto, CP_1
confermare la sentenza oggetto di gravame.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze di parte avversa, accertare e dichiarare esente da responsabilità in quanto estranea all'instaurazione del CP_1
presente giudizio, anche in ordine alle spese di lite,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il sig. proponeva appello avverso la sentenza Pt_1
n. 20707/21 emessa dal G.d.P. di Roma, con la quale aveva accolto l'opposizione dallo stesso proposto e compensato le spese. Deduceva infatti che con verbale n. 13210560394, la Polizia di
[...]
rilevava in data 7.6.2021 l'asserita violazione dell'art. 7, comma 1, CP_1
del Codice della Strada, poiché quest'ultimo, in qualità di proprietario del veicolo targato EW402VK, aveva circolato nella zona a traffico limitato in località Via Arenula, varco 11, senza possedere la prescritta autorizzazione;
che aveva impugnato il predetto verbale dinanzi il Giudice di Pace di CP_1
per tutte le ragioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità
e/o invalidità e comunque inefficacia dell'opposto V.A.V., per l'effetto disponendo l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio con ogni consequenziale provvedimento di legge;
3) in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”; che si costituiva in giudizio contestando le CP_1
avverse deduzioni e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice respingere il ricorso proposto dal Sig. e Parte_1
convalidare il provvedimento impugnato Con vittoria di spese”; che i
Giudice di Pace di ritenuto pienamente illegittimo il verbale elevato CP_1
dal accoglieva il ricorso annullando il verbale n. CP_3
13210560394 impugnato. Tuttavia, benché la domanda fosse stata accolta, il Giudice di Pace di compensava immotivatamente le spese di lite. CP_1
L'appellante impugnava la sentenza n.20707/21 emessa dal G.d.P. con un unico motivo di impugnazione afferente alla compensazione delle spese di lite, per le seguenti ragioni:
Innanzitutto, poiché il principio di soccombenza implica la liquidazione delle spese legali a carico della parte soccombente del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Inoltre, rappresentava che la Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 77 del 19.04.2018, aveva affermato la legittimità della compensazione delle spese, parzialmente o per intero, solo quando vi fosse soccombenza reciproca o laddove sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Osservava che a sostegno di quanto evidenziato, l'art. 92 c.p.c. prevedeva espressamente che il Giudice potesse compensare le spese di rito, ove vi fosse “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità era concorde nel ritenere che
“ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso” (cfr. Cass. Civ.
Sez. lav. n. 21157 del 7.08.2019).
Tuttavia, osservava che nel caso di specie, con riferimento alle ragioni espresse in tutti gli scritti difensivi del primo grado di giudizio ed in particolare nell'atto introduttivo, non sussisteva alcuna novità giurisprudenziale e/o normative, né alcuna discordia nella giurisprudenza,
sia di legittimità che di merito, che giustificasse la compensazione delle spese di lite nel provvedimento che aveva definito il giudizio.
Neppure, poteva individuarsi alcuna forma di soccombenza reciproca,
considerato che il giudice di prime cure aveva disposto l'ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLA DOMANDA proposta innanzi ad esso dall'allora Ricorrente, Sig. Parte_1
In ogni caso rilevava che anche qualora il Giudicante avesse ritenuto sussistente uno dei menzionati presupposti giustificanti la compensazione delle spese giudiziali, della ragione della compensazione doveva darsi
evidenza nella motivazione della sentenza, specificando quale fossero le suesposte “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. Civ. n. 21951/2014).
Invece, la decisione del Giudice di prime cure in merito alla compensazione delle spese, era viziata, poiché carente di qualsivoglia ragione e/o indicazione atta a giustificarne la disposizione.
Invero, quest'ultimo si era limitato a disporre la predetta compensazione senza alcuna formula, neppure generica, che lasciasse comprendere e/o permettere la ricostruzione del ragionamento logico-giuridico necessario ad individuare le motivazioni della impugnata decisione.
Concludeva pertanto come in epigrafe.
Si costituiva la quale contestava quanto dedotto dal CP_1
ricorrente e precisava che l'art. 92 c.p.c., nella versione originaria, disponeva che «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il
giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
Successivamente, nella versione di cui alla L. n. 263/2005, per gli «altri
giusti motivi» si chiedeva che essi fossero «esplicitamente indicati nella motivazione», mentre con la L. n. 69/2009, i giusti motivi diventavano
«gravi ed eccezionali ragioni», per i quali occorreva sempre la motivazione. Con D.L. n. 132/2014, il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. aveva circoscritto espressamente le gravi ragioni che potevano giustificare la compensazione delle spese di lite, limitandole ai due casi della assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per contrasto con gli artt. 3
comma 1, 24 comma 1 e 111 comma 1 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che “il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Se risulta confermato che “Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda – ha affermato questa Corte (sentenza n.
303 del 1986) – è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa…” risulta poi specificato che tale regola “pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile”, lasciando al giudice uno spazio di discrezionalità”.
Secondo la Consulta, il perimetro delle ipotesi fissate dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., risultava in palese contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, poiché, ingiustificatamente, escludeva “altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa”, le quali non erano iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi, dovendo necessariamente essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Il concetto di tipicità dei casi di compensazione delle spese era a suo avviso,
quindi, superato: il giudice adito poteva compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche al di fuori delle ipotesi non considerate dalla disposizione codicistica, la cui funzione era meramente “parametrica ed esplicativa” della clausola generale (Cfr. Cass., 18 febbraio 2019, n.
4696; Cass., 18 febbraio 2019, n. 4696).
Riteneva quindi ormai riconosciuta un'ampia discrezionalità del giudice nel derogare alla condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (oltre alla già citata
Sentenza 77/2018, in questi termini, ex multis, anche: Corte Cost. Sent. n.
157/2014, Sent. n. 270/2012, Sent. n. 177 del 1999 e Sent. n. 196/1982) e potendosi quindi contemperare il principio di soccombenza con altri principi, primo tra tutti quello di causalità oggettiva che rappresentava un adeguamento al caso concreto del principio di causalità, di cui la soccombenza era solo un elemento rilevatore.
In applicazione di quanto espresso rilevava che le ragioni sottese alla decisione impugnata, rispondevano certamente alle caratteristiche di gravità
ed eccezionalità che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale,
giustificavano la compensazione delle spese processuali.
Concludeva quindi come in epigrafe.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022 e per esigenze di ruolo rinviata per discussione ex art.437 c.p.c. all'udienza del 5.6.2025.
MOTIVI DEA DECISIONE
L'appellante impugnava la sentenza limitatamente al capo sulle spese, in quanto la statuizione contenente la compensazione delle spese di lite, oltre ad essere errata, in quanto egli era risultato totalmente vittorioso, era anche illegittima, poiché priva di motivazione.
Innanzitutto, bisogna premettere che la motivazione della sentenza di primo grado non ha alcuna attinenza con i motivi del ricorso ( vizio di notifica del a mezzo pec, vizio di segnalazione della strada in ZTL, mancata Parte_2
omologazione dei dispositivi elettronici di rilevamento del transito), non li esamina, né esamina le precise difese esposte dalla resistente punto per punto ed anzi applica erroneamente l'art.115 c.p.c., motivando l'accoglimento del ricorso su un'eccezione di difetto di legittimazione
[...]
dalla resistente! CP_4
Premesso dunque che questo giudice non ha compreso quali siano state le ragioni dell'accoglimento del ricorso, fatto sta che il ricorso è stato accolto, il annullato e le spese compensate, senza specificarne le ragioni. Né Parte_2
tanto meno le stesse sono implicitamente evincibili dalla suddetta motivazione, che oltre ad essere scarna, come detto sopra, non è afferente ai motivi di ricorso, né alle difese.
Resta dunque il fatto che i G.d.P. ha compensato le spese tra le parti, violando così la norma di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. del testo novellato che prevede che “il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Va poi osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art.92
c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Da ultimo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22598/18, ha dettato le regole che il giudice deve seguire quando motiva la decisione di compensare le spese di lite.
In conclusione, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese,
devono essere esplicitamente indicate.
Nel caso de quo, il giudice di primo grado non si è espresso affatto su tali ragioni, né le stesse sono desumibili dal complesso della motivazione.
Pertanto, il motivo di gravame è fondato e la sentenza impugnata va riformata in punto spese.
Ne consegue, che l'appello proposto da va accolto e la Parte_1
sentenza riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite tra le parti, condannando alla refusione delle CP_1
spese di lite sostenute dall'appellante, in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio e del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 così come aggiornati, applicando la tariffa minima, in ragione delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, secondo lo scaglione 0 -1.100,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
n. 20707/21, così provvede:
- accoglie l'appello, e, in riforma parziale della sentenza impugnata,
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 [...]
nel primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 43,00 per Pt_1
esborsi ed € 134,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 64.50 per esborsi ed euro 232,00 per compensi, oltre IVA, CPA per spese generali come per legge.
Roma, così decisa il 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito della discussione del 5.6.2025 ha emesso ex art.437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 20139 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE OZ (C.F. – pec: C.F._2
del Foro di Lagonegro, che lo rappresenta e Email_1
difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III
comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Email_1 -appellante
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Iezzi
(C.F. ), PEC: oma.it, in C.F._3 Email_2 Email_3 CP_2
virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. , Notaio Persona_1
in rep. n. 21680, raccolta n. 11519, del 23.02.2022, e presso lo stesso CP_1
domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del CP_1
Tempio di Giove n. 21;
-appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 20707/2021 resa dal
Giudice di Pace di CP_1
Conclusioni appellante:
1) Riformare l'impugnata sentenza n. 20707/2021 resa dal Giudice di Pace di e, per l'effetto, disporre la liquidazione delle spese legali del primo CP_1
grado di giudizio in favore del Sig. a carico di Parte_1 CP_1
per tutte le ragioni esposte, quantificate in complessivi € 481,51 come da tariffario forense ai parametri “medi”, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. 2) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15% ed accessori
di legge.
Conclusioni appellata:
rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
n. 20707/2021, depositata in data 11.10.2021, e per l'effetto, CP_1
confermare la sentenza oggetto di gravame.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze di parte avversa, accertare e dichiarare esente da responsabilità in quanto estranea all'instaurazione del CP_1
presente giudizio, anche in ordine alle spese di lite,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo il sig. proponeva appello avverso la sentenza Pt_1
n. 20707/21 emessa dal G.d.P. di Roma, con la quale aveva accolto l'opposizione dallo stesso proposto e compensato le spese. Deduceva infatti che con verbale n. 13210560394, la Polizia di
[...]
rilevava in data 7.6.2021 l'asserita violazione dell'art. 7, comma 1, CP_1
del Codice della Strada, poiché quest'ultimo, in qualità di proprietario del veicolo targato EW402VK, aveva circolato nella zona a traffico limitato in località Via Arenula, varco 11, senza possedere la prescritta autorizzazione;
che aveva impugnato il predetto verbale dinanzi il Giudice di Pace di CP_1
per tutte le ragioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità
e/o invalidità e comunque inefficacia dell'opposto V.A.V., per l'effetto disponendo l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio con ogni consequenziale provvedimento di legge;
3) in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”; che si costituiva in giudizio contestando le CP_1
avverse deduzioni e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice respingere il ricorso proposto dal Sig. e Parte_1
convalidare il provvedimento impugnato Con vittoria di spese”; che i
Giudice di Pace di ritenuto pienamente illegittimo il verbale elevato CP_1
dal accoglieva il ricorso annullando il verbale n. CP_3
13210560394 impugnato. Tuttavia, benché la domanda fosse stata accolta, il Giudice di Pace di compensava immotivatamente le spese di lite. CP_1
L'appellante impugnava la sentenza n.20707/21 emessa dal G.d.P. con un unico motivo di impugnazione afferente alla compensazione delle spese di lite, per le seguenti ragioni:
Innanzitutto, poiché il principio di soccombenza implica la liquidazione delle spese legali a carico della parte soccombente del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Inoltre, rappresentava che la Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 77 del 19.04.2018, aveva affermato la legittimità della compensazione delle spese, parzialmente o per intero, solo quando vi fosse soccombenza reciproca o laddove sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Osservava che a sostegno di quanto evidenziato, l'art. 92 c.p.c. prevedeva espressamente che il Giudice potesse compensare le spese di rito, ove vi fosse “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità era concorde nel ritenere che
“ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso” (cfr. Cass. Civ.
Sez. lav. n. 21157 del 7.08.2019).
Tuttavia, osservava che nel caso di specie, con riferimento alle ragioni espresse in tutti gli scritti difensivi del primo grado di giudizio ed in particolare nell'atto introduttivo, non sussisteva alcuna novità giurisprudenziale e/o normative, né alcuna discordia nella giurisprudenza,
sia di legittimità che di merito, che giustificasse la compensazione delle spese di lite nel provvedimento che aveva definito il giudizio.
Neppure, poteva individuarsi alcuna forma di soccombenza reciproca,
considerato che il giudice di prime cure aveva disposto l'ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLA DOMANDA proposta innanzi ad esso dall'allora Ricorrente, Sig. Parte_1
In ogni caso rilevava che anche qualora il Giudicante avesse ritenuto sussistente uno dei menzionati presupposti giustificanti la compensazione delle spese giudiziali, della ragione della compensazione doveva darsi
evidenza nella motivazione della sentenza, specificando quale fossero le suesposte “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. Civ. n. 21951/2014).
Invece, la decisione del Giudice di prime cure in merito alla compensazione delle spese, era viziata, poiché carente di qualsivoglia ragione e/o indicazione atta a giustificarne la disposizione.
Invero, quest'ultimo si era limitato a disporre la predetta compensazione senza alcuna formula, neppure generica, che lasciasse comprendere e/o permettere la ricostruzione del ragionamento logico-giuridico necessario ad individuare le motivazioni della impugnata decisione.
Concludeva pertanto come in epigrafe.
Si costituiva la quale contestava quanto dedotto dal CP_1
ricorrente e precisava che l'art. 92 c.p.c., nella versione originaria, disponeva che «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il
giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
Successivamente, nella versione di cui alla L. n. 263/2005, per gli «altri
giusti motivi» si chiedeva che essi fossero «esplicitamente indicati nella motivazione», mentre con la L. n. 69/2009, i giusti motivi diventavano
«gravi ed eccezionali ragioni», per i quali occorreva sempre la motivazione. Con D.L. n. 132/2014, il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. aveva circoscritto espressamente le gravi ragioni che potevano giustificare la compensazione delle spese di lite, limitandole ai due casi della assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per contrasto con gli artt. 3
comma 1, 24 comma 1 e 111 comma 1 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che “il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Se risulta confermato che “Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda – ha affermato questa Corte (sentenza n.
303 del 1986) – è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa…” risulta poi specificato che tale regola “pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile”, lasciando al giudice uno spazio di discrezionalità”.
Secondo la Consulta, il perimetro delle ipotesi fissate dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., risultava in palese contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, poiché, ingiustificatamente, escludeva “altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa”, le quali non erano iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi, dovendo necessariamente essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Il concetto di tipicità dei casi di compensazione delle spese era a suo avviso,
quindi, superato: il giudice adito poteva compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche al di fuori delle ipotesi non considerate dalla disposizione codicistica, la cui funzione era meramente “parametrica ed esplicativa” della clausola generale (Cfr. Cass., 18 febbraio 2019, n.
4696; Cass., 18 febbraio 2019, n. 4696).
Riteneva quindi ormai riconosciuta un'ampia discrezionalità del giudice nel derogare alla condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (oltre alla già citata
Sentenza 77/2018, in questi termini, ex multis, anche: Corte Cost. Sent. n.
157/2014, Sent. n. 270/2012, Sent. n. 177 del 1999 e Sent. n. 196/1982) e potendosi quindi contemperare il principio di soccombenza con altri principi, primo tra tutti quello di causalità oggettiva che rappresentava un adeguamento al caso concreto del principio di causalità, di cui la soccombenza era solo un elemento rilevatore.
In applicazione di quanto espresso rilevava che le ragioni sottese alla decisione impugnata, rispondevano certamente alle caratteristiche di gravità
ed eccezionalità che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale,
giustificavano la compensazione delle spese processuali.
Concludeva quindi come in epigrafe.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022 e per esigenze di ruolo rinviata per discussione ex art.437 c.p.c. all'udienza del 5.6.2025.
MOTIVI DEA DECISIONE
L'appellante impugnava la sentenza limitatamente al capo sulle spese, in quanto la statuizione contenente la compensazione delle spese di lite, oltre ad essere errata, in quanto egli era risultato totalmente vittorioso, era anche illegittima, poiché priva di motivazione.
Innanzitutto, bisogna premettere che la motivazione della sentenza di primo grado non ha alcuna attinenza con i motivi del ricorso ( vizio di notifica del a mezzo pec, vizio di segnalazione della strada in ZTL, mancata Parte_2
omologazione dei dispositivi elettronici di rilevamento del transito), non li esamina, né esamina le precise difese esposte dalla resistente punto per punto ed anzi applica erroneamente l'art.115 c.p.c., motivando l'accoglimento del ricorso su un'eccezione di difetto di legittimazione
[...]
dalla resistente! CP_4
Premesso dunque che questo giudice non ha compreso quali siano state le ragioni dell'accoglimento del ricorso, fatto sta che il ricorso è stato accolto, il annullato e le spese compensate, senza specificarne le ragioni. Né Parte_2
tanto meno le stesse sono implicitamente evincibili dalla suddetta motivazione, che oltre ad essere scarna, come detto sopra, non è afferente ai motivi di ricorso, né alle difese.
Resta dunque il fatto che i G.d.P. ha compensato le spese tra le parti, violando così la norma di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. del testo novellato che prevede che “il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Va poi osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art.92
c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Da ultimo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22598/18, ha dettato le regole che il giudice deve seguire quando motiva la decisione di compensare le spese di lite.
In conclusione, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese,
devono essere esplicitamente indicate.
Nel caso de quo, il giudice di primo grado non si è espresso affatto su tali ragioni, né le stesse sono desumibili dal complesso della motivazione.
Pertanto, il motivo di gravame è fondato e la sentenza impugnata va riformata in punto spese.
Ne consegue, che l'appello proposto da va accolto e la Parte_1
sentenza riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite tra le parti, condannando alla refusione delle CP_1
spese di lite sostenute dall'appellante, in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio e del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 così come aggiornati, applicando la tariffa minima, in ragione delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, secondo lo scaglione 0 -1.100,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
n. 20707/21, così provvede:
- accoglie l'appello, e, in riforma parziale della sentenza impugnata,
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 [...]
nel primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 43,00 per Pt_1
esborsi ed € 134,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 64.50 per esborsi ed euro 232,00 per compensi, oltre IVA, CPA per spese generali come per legge.
Roma, così decisa il 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco