Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3986/ 2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rapp.tato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Schiavone ( ), come da procura in calce al C.F._2
ricorso in appello, con il quale elett.te domicilia in Casal di Principe alla via C.
Battisti, 21.
APPELLANTE
E
( ), rapp.tato e difeso dagli avv.ti Angelo CP_1 C.F._3
Centola ( ) e dall'avv. Roberto Centola C.F._4
( ), come da procura a margine della comparsa di C.F._5
costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Napoli al Centro
Direzionale Is B/8.
APPELLATO
Conclusioni
Pag. 1 a 8
n. 1220/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta definizione della lite in sede di mediazione obbligatoria.
Dichiarare in totale riforma della sentenza di primo grado nullo il contratto di fitto per mancata registrazione dello stesso per il periodo di rinnovo degli ulteriori quattro anni,
Con vittoria delle spese del doppio grado di grado di giudizio.
Per l'appellato: Rigettare la richiesta di sospensione perché priva di requisiti e presupposti di legge e come tale inammissibile, improponibile, improcedibile, e comunque infondata in fatto e diritto;
Condannare esso ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari anche della fase sospensiva, con attribuzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , premesso: di essere divenuto proprietario dell'immobile sito CP_1
in Napoli al Viale Michelangelo n.2, piano secondo int.5, in Casavatore, in quanto erede di che detto immobile era stato concesso in Persona_1
locazione per uso abitativo, con contratto del 10/10/11, regolarmente registrato il 31/10/11, a per l'importo di € 500,00 mensili;
che Parte_1
il conduttore si era reso moroso nel pagamento del canone di locazione di €
500,00 mensili per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2017 e, poi, di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre
2018 nonché Gennaio 2019, per un importo complessivo di € 7.000,00, nonché del pagamento delle quote condominiali e dell'incremento ISTAT;
chiese la convalida dell'intimazione di sfratto e, in caso di opposizione del conduttore,
l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio.
1.1. Costituitosi, eccepì di aver corrisposto al locatore, nelle Parte_1
more, i canoni dei mesi di novembre-dicembre 2018 e gennaio 2019 e,
Pag. 2 a 8 all'udienza fissata per la convalida, eccepì la carenza di legittimazione attiva dell'intimante e l'omessa istaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
1.2. Il Tribunale, rigettata l'istanza di convalida e di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, dispose il mutamento del rito e, all'udienza del 4.5.2021, decise la causa, dando lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell'art. 420
c.p.c.. Nel prosieguo, il tribunale, dispose l'istaurazione del procedimento di mediazione e, accertato l'esito negativo, rigettò l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenne provato l'inadempimento del conduttore, dichiarò risolto il contratto di locazione, per inadempimento del conduttore e condannò quest'ultimo a restituire l'immobile condotto ad Parte_1
, fissando per l'esecuzione la data del 1.7.2021. CP_1
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 1220/2021 del 05.07.2021 è stata impugnata da Parte_1
2.1. L'appellante, dopo aver premesso che il tentativo obbligatorio di mediazione, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, si era concluso positivamente, avendo le parti accettato la proposta conciliativa, formulata dall'organismo di mediazione, lamenta, con il primo motivo di gravame, l'omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del primo giudice.
A tal fine l'appellante rappresenta che gli incontri della procedura di mediazione si erano svolti da remoto, a causa della pandemia;
che la proposta formulata dal mediatore era stata accettata dalle parti e che l'accordo era stato raggiunto e sottoscritto in fasi successive. In particolare rappresenta che “Alla prima seduta il sig ha provveduto ad accettare, la mediazione. È Parte_1
stato fissato con accordo tra le parti altro incontro per la data del 24/02/2021.
Nella seduta del 24/02/2021 avvenuta con modalità da remoto il mediatore dott.
, é stato sostituito dal dott. , anche in questa Persona_2 Persona_3
occasione le parti hanno dichiarato di voler aderire alla mediazione, è stato Pag. 3 a 8 fissato nuovo incontro sempre da remoto per la data del 27/02/2021, nella riunione del 27/02/2021 il mediatore dott. procedeva a formulare Persona_3
proposta di conciliazione. Detta proposta di conciliazione è stata accettata dal sig. , l'accettazione è documentata dalla sottoscrizione della Parte_1
proposta di conciliazione, dalla sottoscrizione telematica con firma digitale del difensore avv Vincenzo Schiavone, e dalla trasmissione, mezzo pec all'organismo di mediazione trasmissione a mezzo pec avvenuta in data 26/03/2021. La proposta del mediatore è stata accettata successivamente anche dal sig. CP_1
in data 01/04/2021. Come da verbale che si allega sottoscritto
[...]
digitalmente dall'avv Centola Roberto. A ratifica del raggiunto accordo il sig.
in data 30/03/2021 ha provveduto al versamento della prima Parte_1
trance pari ad € 1292,00 come concordato nell'accettata proposta del mediatore.
Detta somma è stata accettata dalla controparte e trattenuta segno evidente che la conciliazione aveva raggiunto lo scopo di dirimere stragiudizialmente la controversia in atto”.
Evidenzia infine che l'accettazione della proposta transattiva da parte di entrambe le parti era desumibile dalla circostanza che sia che Parte_1
avessero sottoscritto ciascuno un diverso verbale contenente la CP_1
medesima proposta conciliativa, nonché che avesse effettuato Parte_1
il bonifico bancario che dava adempimento alla proposta e che CP_1
avesse accettato il bonifico, relativo alla prima trance dell'importo concordato nella proposta contenuta nei verbali.
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità del contratto di locazione, per omessa registrazione, poichè risultava registrato solo per le prime quattro annualità, in quanto dalla scadenza del 04.10.2015 non risultava essere stato più registrato.
Ritiene che la registrazione era necessaria, soprattutto in relazione all'intervenuto decesso, in data 22.07.2017, del proprietario . Persona_1
Dunque, secondo l'appellante, la mancata registrazione del contratto aveva Pag. 4 a 8 determinato, ai sensi dell'art 1 comma 346 della legge 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art 1418 cc.
2.3. Costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
342 c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Afferma che in realtà la proposta conciliativa, formulata dal mediatore nell'incontro del 27/2/21, che “doveva essere accettata per iscritto entro 7 gg. dalla ricezione”, non era mai stata accettata da il quale non gli Parte_1
aveva mai trasmesso, nonostante ripetute richieste e solleciti, il verbale sottoscritto per accettazione.
Evidenzia che solo nel grado di appello ha documentato la Parte_1
propria accettazione, avvenuta in data 26.03.2021, e che il verbale contenente la proposta accettata non era il medesimo del 27.02.2021 contenente la proposta conciliativa da lui accettata. Inoltre non aveva Parte_1
sottoscritto nemmeno il successivo verbale del 31.03.2021, redatto dal mediatore, con cui si dava atto dell'intervenuto accordo tra le parti, che era stato, invece, sottoscritto dal solo . CP_1
Eccepisce la tardività dell'eccezione di nullità del contratto, mai in precedenza sollevata, allegando, in ogni caso, l'infondatezza della dedotta nullità, per essere stato il contratto registrato, comprese le sue successive proroghe, benchè, trattandosi di contratto con cedolare secca, fosse esente da registrazione.
Inoltre, poichè era subentrato al proprio dante causa CP_1 Per_1
, il contratto si era rinnovato.
[...]
§.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. Il tribunale, invero, non avrebbe mai potuto accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché l'intervenuto accordo, mediante sottoscrizione separata ad opera delle parti, di differenti verbali contenenti la medesima proposta conciliativa, formulata dal mediatore, non era documentato in atti, e pertanto, il primo giudice non aveva potuto avere contezza della questione. Pag. 5 a 8 In seguito al deposito del verbale negativo del 12.06.2021, conclusivo della procedura di mediazione, l'intimato si è disinteressato del Parte_1
giudizio, omettendo di depositare le proprie note scritte per le udienze successive, per la cui trattazione era stata disposta la sostituzione con lo scambio di memorie ex art. 127 ter c.p.c..
L'unico documento del procedimento di mediazione su cui il primo giudice poteva fondare il proprio convincimento era, dunque, il verbale conclusivo negativo del 12.06.2020, non essendo stati prodotti dalle parti, ed in particolare dall'intimato i precedenti verbali con sottoscrizioni separate Parte_1
ed in tempi differenti, di entrambe le parti, di adesione alla proposta conciliativa.
L'accordo tra le parti, così formatosi, pertanto, non è mai entrato nella sfera di cognizione del primo giudice, che ha legittimamente confidato sull'esito negativo della mediazione, emergente dal verbale conclusivo del 12.06.2020.
Le circostanze dell'intervenuto accordo e del parziale pagamento, effettuato in esecuzione di tale accordo, da parte di sono state allegate e Parte_1
documentate dall'intimato tardivamente, solo in appello egli, infatti, ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere e ne ha documentato i presupposti, senza addurre alcuna giustificazione delle ragioni che gli avevano impedito di allegare e provare in primo grado l'intervenuto accordo.
Va considerato, infatti che, pur avendo egli in appello documentato di avere comunicato -all'organismo di mediazione- la propria accettazione della proposta conciliativa in data 2.03.2021 ed avere effettuato il primo pagamento parziale, in esecuzione di tale accordo, in data 30.03.2021, non si è curato di allegare e documentare in giudizio tali circostanze, anche considerando che la controparte, con le proprie note del 28.04.2021 ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 04.05.2021, aveva ribadito il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di mediazione, per non avere sottoscritto la proposta Parte_1
conciliativa ed aveva insistito nel chiedere l'accoglimento delle proprie Pag. 6 a 8 domande. Tra il deposito di tali note e la data dell'udienza, pur avendone l'opportunità, non ha depositato le proprie note ex art. 127 ter Parte_1
c.p.c., con le quali avrebbe potuto eccepire e documentare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che la circostanza, ora lamentata in appello, dell'intervenuto accordo conciliativo, è rimasta estranea al giudizio di primo grado.
In assenza di cause che possano giustificare una rimessione in termini, il deposito in grado di appello della documentazione, comprovante la formazione dell'accordo conciliativo, in fasi differite e l'avvenuto parziale pagamento in esecuzione di tale accordo, è ormai tardiva, trattandosi, per di più, di documentazione formatasi antecedentemente alla decisione di primo grado.
3.2. Parimenti infondata è l'eccepita nullità del contratto di locazione, per mancanza di registrazione.
La circostanza dell'omessa registrazione del contratto di locazione, su cui l'appellante ha fondato la propria eccezione di nullità del contratto, è stata allegata solo in appello e, pertanto, l'appellato , va rimesso in CP_1
termini al fine di dare la prova della validità del contratto. Prova che il locatore ha fornito, producendo la prima registrazione del 2011, in seguito alla stipula del contratto e la registrazione delle successive proroghe del 2015 e del 2019.
Ne consegue che l'eccezione è evidentemente infondata, poiché il contratto in questione e le successive proroghe erano state registrate.
§.
4. L'appello va, dunque, rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori medi, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli nr. 1220/2021 del 05.07.2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.552,00 per compensi, CP_1
oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì, 17.04.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 8 a 8