Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1010/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 3043 del 15.11.2023
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale (€ 8452,07)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di assistenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 1010.23 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da Pt 1 con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti richiamata in atti, dall'avv.
Marcello Raho e Maria Lupoli, domiciliatari;
APPELLANTE
Contro
,rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Antoni Controparte_1
e Ugo Troso, domiciliatari
APPELLATA
All'udienza del 5.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2013 1° Pt_1 proponeva appello avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata l'irripetibilità degli importi (€
,
erogazione di ratei di assegno sociale relativi al periodo 1.8.2014/31.12.2017, con condanna del soccombente alle spese di lite
Chiedeva, a modifica dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda avanzata dalla controparte in data 18.5.2020.
Lamentava una contraddittorietà nel percorso motivazionale a base della sentenza, nonché l'assenza di un legittimo affidamento nell'accipiens che, nonostante l'esistenza di un reddito ostativo, aveva continuato a percepire la prestazione assistenziale. Controparte 1 nella memoria di costituzione contestava gli avversi argomenti concludendo per il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' da premettere che l'indebito è scaturito da una ricostituzione del trattamento pensionistico goduto dal coniuge dell'odierna parte appellata;
ciò ha determinato, per il periodo considerato, un superamento della complessiva soglia reddituale che ha fatto venire meno la legittimità nell'erogazione del beneficio.
,In ogni caso non sono contestate le ragioni dell'indebito, ovvero l'avvenuto superamento da parte dell'accipiens di una soglia di reddito ostativa all'assegno sociale avente indiscussa natura assistenziale -.
Sul punto ritiene la Corte che debbano richiamarsi i principi espressi dalla Corte di
Cassazione (28771.2018; 10642.2019) con cui si è affermato che "..il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art 2033 c.c. in ragione dell'affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri della famiglia (corte
Costituzionale e 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art 38 un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al Cost.
-
percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264).......la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito di norme specifiche che disponganoassistenziale........in mancanza diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta....nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali....o in caso di dolo comprovato dell'accipiens....." (Così testualmente Cass. Sent. 4668.2021)
Per ciò che concerne l'accertata insussistenza del prescritto requisito reddituale la Corte di Cassazione (Ord. 12608.2020) ha affermato che "..L'indebito assistenziale determinato da sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.......nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha gia dichiarato i propri redditi alla P.A., ed essi fossero perciò conoscibili dall' Pt_1 al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali... ..Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all Pt 1 in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' Pt 1 in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122... ....... al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che
"i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al presente comma 8" devono comunicare all Pt_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
...l'obbligo di titolari di stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria..... prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel mod 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, di BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc) devono però essere dichiarati all' CP 2 ..va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale ed assistenziale) erogata dall Pt 1 e che quindi CP 3 giàl
conosce.
Aggiuntivamente "...rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsivoglia violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr per fattispecie analoghe, Cass nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza apprezzabile sacrificio..."
(così testualmente cit. Cass. 4668)
Riguardo alla controversia v'è da sottolineare come non risulti che l'accipiens si sia trovato in una condizione tale da escludere l'applicazione dei principi ricavabili dalla succitate pronunce e, per l'effetto, deve dichiararsi l'irripetibilità degli importi richiesti dall' Pt 1 il 5.2.2028 e corrisposti in data antecedente.
Quanto all'asserita contraddittorietà nella motivazione resa in punto di onere dalla
prova circa il ricorrere delle condizioni di legge a base della prestazione e gravante sull'accipiens, ed esenzione da tale onere osserva la Corte che la contraddizione è solo
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apparente avendo il giudice affermato che l'accipiens è esentato dalla dimostrazione del ricorrere delle condizioni di legge per il beneficio in godimento quando, come nel caso di specie, le ragioni dell'indebito comunicate, ante processo, sono imperscrutabili Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come appresso al minimo della tariffa tenendo conto della serialità della controversia e dell'assenza di istruttoria
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 29.12.23 da Pt_1 avverso la sentenza del 15.11.23 del nei confronti di Controparte_1
Tribunale di Lecce così provvede:
rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di questo grado, liquidate ex D.M. n. 55.2014, in € 1984 oltre accessori e spese forfetarie (15%) come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Antonio e Ugo Troso
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giomi
Così deciso in Lecce il 5. 3.2025
Il Presidente