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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
SS ED, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1604 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Ferdinando Parte_1
Mancini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Mario
Fiore n. 15;
ATTRICE
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e e rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. CP_6 Controparte_7
AC RT, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Marcianise alla via San
Simeone n. 29;
CONVENUTI
NONCHE'
, e rappresentati e difesi, in virtù di mandato in CP_8 CP_9 CP_10 atti, dall'avv. Luana Guercini, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Marino alla via P.
Nenni n. 6/B;
CONVENUTI
NONCHE'
Controparte_11 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24.11.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamata integralmente quanto allo svolgimento del processo la sentenza non definitiva depositata nel presente procedimento in data 26.5.2025, va osservato che con la detta sentenza è stato attribuito in favore di l'appartamento con annesso garage sito in Capua Parte_1 alla via Eucaliptus, identificato in catasto al foglio 41, particelle 28 e 19, e, pertanto, il giudizio è proseguito unicamente per la divisione degli altri beni facenti parte del compendio ereditario, vale a dire la quota di 1/6 del terreno sito in Grazzanise, identificato in catasto al foglio 20, particella 24, la quota di 1/6 del terreno sito in Grazzanise, identificato in catasto al foglio 20, particelle 335 e
336, ed il terreno sito in Grazzanise, identificato in catasto al foglio 11, particella 127.
All'udienza del 24.11.2025 tutte le parti hanno rappresentato l'intervenuta vendita dei terreni in questione, come da atto notarile prodotto, ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla divisione dei terreni indicati.
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, vengono interamente compensate tra le parti.
Parimenti le spese della CTU, già liquidate, vengono definitivamente posta a carico di ciascuna parte in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla divisione dei beni non attribuiti con la sentenza del 26.5.2025;
a) ordina all'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate competente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascritta il 17.10.2017, reg. gen.
n. 33192, reg. part. n. 25557, con esonero da responsabilità;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in egual misura.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 26.11.2025
Il Giudice,
dott.ssa SS ED
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
SS ED, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1604 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Ferdinando Parte_1
Mancini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Mario
Fiore n. 15;
ATTRICE
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e e rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. CP_6 Controparte_7
AC RT, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Marcianise alla via San
Simeone n. 29;
CONVENUTI
NONCHE'
, e rappresentati e difesi, in virtù di mandato in CP_8 CP_9 CP_10 atti, dall'avv. Luana Guercini, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Marino alla via P.
Nenni n. 6/B;
CONVENUTI
NONCHE'
Controparte_11 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24.11.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamata integralmente quanto allo svolgimento del processo la sentenza non definitiva depositata nel presente procedimento in data 26.5.2025, va osservato che con la detta sentenza è stato attribuito in favore di l'appartamento con annesso garage sito in Capua Parte_1 alla via Eucaliptus, identificato in catasto al foglio 41, particelle 28 e 19, e, pertanto, il giudizio è proseguito unicamente per la divisione degli altri beni facenti parte del compendio ereditario, vale a dire la quota di 1/6 del terreno sito in Grazzanise, identificato in catasto al foglio 20, particella 24, la quota di 1/6 del terreno sito in Grazzanise, identificato in catasto al foglio 20, particelle 335 e
336, ed il terreno sito in Grazzanise, identificato in catasto al foglio 11, particella 127.
All'udienza del 24.11.2025 tutte le parti hanno rappresentato l'intervenuta vendita dei terreni in questione, come da atto notarile prodotto, ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla divisione dei terreni indicati.
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, vengono interamente compensate tra le parti.
Parimenti le spese della CTU, già liquidate, vengono definitivamente posta a carico di ciascuna parte in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla divisione dei beni non attribuiti con la sentenza del 26.5.2025;
a) ordina all'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate competente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascritta il 17.10.2017, reg. gen.
n. 33192, reg. part. n. 25557, con esonero da responsabilità;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in egual misura.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 26.11.2025
Il Giudice,
dott.ssa SS ED