Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11090 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto azione di accertamento e di condanna in materia di buoni postali fruttiferi, riservato in decisione - ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. - all'udienza del
16.01.2025, e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. , Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. , rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._4
procura in atti, dall'avv. Emilia Eleuteri (c.f. ), C.F._5
con domicilio come in atti;
ricorrenti
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria
Zingaro (c.f. ), con domicilio come in atti;
C.F._6
resistente
CONCLUSIONI
Come alla discussione orale del 16.01.2025.
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., Parte_1
e - la prima in Parte_3 Parte_2 Parte_4
proprio ed unitamente agli altri nella qualità di eredi di Per_1
- hanno convenuto in giudizio per sentire
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave inadempimento e la violazione delle regole di correttezza, buona fede, informativa, e diligenza da parte di
, in persona legale rapp.te p.t. e per l'effetto; 2) Controparte_1
condannare in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 10.000,00 pari all'importo investito per il buono fruttifero postale a termine n.
00000007814910589 cui aggiungansi interessi legali dalla emissione del suddetto alla data del presente ricorso pari ad € 3.926,66, oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla sentenza al soddisfo”.
A fondamento della domanda, premesso che Parte_1
insieme al genitore aveva sottoscritto il buono Persona_1
fruttifero postale a termine n. 00000007814910589 dell'importo di €
10.000,00 emesso in data 12/10/2001, hanno lamentato che, richiesto il rimborso del buono nel 2020, si erano visti opporre la prescrizione del titolo da parte di Hanno dedotto di essere incorsi in Controparte_1
errore incolpevole circa la durata del buono, dal momento che sul titolo non era indicata la data di scadenza dello stesso, bensì solo la scritta " buono postale fruttifero a termine", e che al momento del collocamento non era stato consegnato il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, previsto dal D.M.
19/12/2000.
- 2 - I ricorrenti hanno richiamato la giurisprudenza di merito che, sulla scorta dell'applicazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché dei principi di trasparenza ed informazione nel collocamento dei buoni postali, aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
e, in ragione dell'omessa informazione del cliente circa il CP_1
termine di scadenza del buono, affermato che nel caso di buoni fruttiferi privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, il termine di prescrizione non potesse ritenersi maturato e pertanto i relativi possessori avessero diritto al rimborso.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
la prescrizione del diritto al rimborso e sostenendo l'adempimento degli obblighi informativi concernenti le caratteristiche del titolo, la scadenza, i rendimenti, mediante la pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale, dei decreti di emissione del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, evidenziando, altresì, come la sottoscrizione del titolo, da parte del risparmiatore, comportasse l'adesione a tutte le condizioni di emissione, che l'interessato aveva la possibilità di conoscere, oltre che a mezzo della
Gazzetta Ufficiale, anche attraverso i fogli informativi affissi presso l'ufficio postale di emissione. Ha, inoltre, contestato la sussistenza dei presupposti per la sospensione del decorso della prescrizione. Tanto premesso, ha concluso per il rigetto della domanda.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
- 3 - Ante omnia, occorre rammentare che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., e che, quindi, non possono considerarsi veri e propri titoli di credito. Di conseguenza, ad essi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, avendo il titolo esclusivamente la funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr. sul punto Cass.
SS.UU. n. 13979/2007).
Il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente ed i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre
2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata.
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
Nel caso di specie, non forma oggetto di contestazione che il buono postale a termine per cui è causa appartenga alle serie AA2, come esposto dalla convenuta Controparte_1
Alla serie AA2 sono riconducibili i buoni postali fruttiferi a termine emessi dal 14/04/2001 al 22/10/2001, in virtù del D.M. Tesoro 29
- 4 - marzo 2001, pubblicato in G.U. 13 aprile 2001, n. 87, recante la relativa disciplina.
Per tali buoni a termine, il D.M. che ne regola l'emissione prevede una scadenza di 7 anni, ossia, nel caso di specie, al 12.10.2008, con conseguente prescrizione del diritto al rimborso a far data dal
12.10.2018.
Orbene, è pacifico che gli odierni ricorrenti abbiano richiesto il rimborso dei buoni per cui è causa in epoca posteriore alla indicata data di prescrizione, e che non siano stati posti in essere, precedentemente, atti interruttivi della prescrizione.
Secondo la tesi della parte ricorrente, nel caso di buoni fruttiferi privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, ed in ragione dell'omessa consegna, da parte di Controparte_1
del Foglio informativo, il termine di prescrizione non può
[...]
ritenersi maturato, alla luce della previsione di cui all'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
L'assunto non convince.
Vero è che, ai sensi dell'art. 3, D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000,
“per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. L'art. 6, rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, poi, prevede che sia tenuta ad esporre “nei CP_1
propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
- 5 - Non meno vero, tuttavia, è che i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa ed il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di che, pure Controparte_1
costituisce un onere a carico dell'intermediario.
Dalla violazione di tale onere, peraltro, non può farsi discendere la conseguenza invocata dalla parte attrice, ossia l'omesso decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c.
Ed infatti, l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941, n. 8, c.c. unicamente laddove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. 21333/2013; Cass. n. 15858/2003).
Non assume, dunque, rilevanza, l'ignoranza, da parte dell'avente diritto, del termine di prescrizione normativamente previsto, né vi sono i presupposti per applicare la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. al caso di specie, discorrendosi al più di un'omessa informativa e non già di un comportamento attivo intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione.
Va, dunque, accolta l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali oggetto di causa, formulata dalla parte resistente.
Quanto alla affermata violazione dei doveri di informazione e trasparenza da parte di il Tribunale rileva che tale Controparte_1
- 6 - contegno omissivo viene dai ricorrenti dedotto non già quale fatto illecito fonte di danno ingiusto, bensì quale presupposto per ottenere il rimborso del buono, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, come si evince dal tenore tanto della parte motiva, quanto delle conclusioni del ricorso.
Non è stata, infatti, formulata alcuna domanda risarcitoria connessa alla violazione di obblighi informativi.
La domanda di accertamento di cui al capo 1 delle conclusioni del ricorso, invero, si atteggia quale antecedente logico giuridico della domanda di condanna di cui al successivo capo 2.
Pertanto, una volta escluso che dall'eventuale violazione degli obblighi informativi possa discendere il diritto al rimborso del buono ormai prescritto, resta assorbita la domanda di cui al capo 1, non sorretta da autonomo interesse.
Per le ragioni tutte di cui sopra, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Nessuna sanzione deve essere applicata alla parte resistente per l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione, dal momento che la controversia non ha ad oggetto una materia rispetto alla quale il procedimento di mediazione si pone quale condizione di procedibilità, a mente dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
- 7 - 1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna Parte_1 Parte_3 Parte_2
e in solido fra loro, alla refusione
[...] Parte_4
delle spese di lite in favore di che qui si Controparte_1
liquidano in euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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