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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6032/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6032/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLINA FRANCESCO e dell'avv. CASELLI EMANUELA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MODAFFERI PIETRO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In tesi: Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1358/2023 emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento monitorio R.G. n. 2518/2023 perché infondato e illegittimo come meglio precisato nel corpo del presente atto.
In ipotesi:
pagina 1 di 9 Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1358/2023 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 2518/2023 condannando il Dott. al pagamento della minor somma di _1
3.537,70 o a quella ritenuta di giustizia per i motivi meglio precisati nel corpo del presente atto. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite.
Parte convenuta:
rigettare in toto l'opposizione a d.i. e per l'effetto accertare e dichiarare l'obbligo dell'opponente di rifondere a le richieste somme per franchigia oltre interessi CP_1 moratori. Delibare come infondata ogni eccezione o domanda di controparte relativa ad inadempimento contrattuale e quant'altro. Rigettare tutte le istanze istruttorie. Con vittoria di spese di lite.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1358/2023 emesso in favore di per un importo di € Controparte_1
5.934,34, oltre spese e interessi. La domanda monitoria si basa sul contratto di assicurazione n. 102400349 stipulato tra le parti, in relazione al quale la compagnia assicurativa ha lamentato il mancato pagamento della franchigia, pari alla somma ingiunta, relativa ad un sinistro per responsabilità medica, oggetto di risarcimento da parte di CP_1
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha allegato che, a seguito dell'intervento ortopedico eseguito a favore del sig. e dopo aver CP_2 preso conoscenza della missiva contenente la richiesta di risarcimento del danno indirizzata sia all' che all'equipe medica, è stata Parte_2 conclusa una transazione tra la compagnia assicurativa, l'IFCA e il danneggiato. In base a tale transazione, il paziente ha ricevuto un risarcimento complessivo pari a € 70.754,00, suddiviso tra e l'Istituto di cura. Successivamente, CP_1
l'Assicurazione ha richiesto al dott. il pagamento della somma di € 5.934,34 _1
a titolo di franchigia (pari al 15%, come previsto dalle condizioni della polizza assicurativa). L'opponente ha contestato la gestione della pratica, sostenendo di non essere stato informato né di aver dato il consenso alla ripartizione delle spese stabilita in pagina 2 di 9 sede di transazione. Ha inoltre lamentato la mancata consegna della documentazione relativa al sinistro e della consulenza medico-legale che avrebbe giustificato l'accordo. L'opponente ha rilevato che la gestione del sinistro da parte della compagnia assicurativa è stata poco trasparente e che quest'ultima ha arbitrariamente distribuito la responsabilità tra i membri dell'equipe medica (Dott. e Dott. _1
, entrambi assicurati con . Nello specifico, le spese del sinistro Per_1 CP_1 sono state attribuite a carico dell'opponente per € 39.622,24 e del dott. per Per_1
€ 9.905,56. L'opponente ha sottolineato che la ripartizione delle responsabilità effettuata dalla compagnia non rispecchiava il consenso inizialmente espresso, che prevedeva una ripartizione del danno con il 90% a carico di e il 10% a carico Pt_2 dell'equipe medica. Inoltre, l'opponente ha affermato che l'assicuratore ha operato in conflitto di interesse, unificando le posizioni assicurative del dott. e del dott. , _1 Per_1
i quali avevano responsabilità diverse e confliggenti. Di conseguenza, ha chiesto che fosse respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle deduzioni dell'opponente. La compagnia ha precisato che le condizioni generali di assicurazione prevedono, all'art. 7.8, che il 15% di ogni sinistro sia a carico dell'assicurato, e che l'assicurato è stato debitamente informato della posizione debitoria derivante dalla copertura del danno. Ha altresì sottolineato che, sia la normativa assicurativa che le condizioni di polizza, conferiscono all'assicuratore il potere di gestire i sinistri, compreso il diritto di stipulare accordi transattivi con il danneggiato, al fine di risolvere la controversia in via stragiudiziale. ha evidenziato che la contestazione della "mala gestio" comporta CP_1
l'onere in capo all'assicurato di provare gli elementi costitutivi della presunta negligenza. La compagnia ha infine argomentato che la transazione ha avuto comunque effetti favorevoli per l'opponente, in quanto l'alternativa sarebbe stata un contenzioso giudiziale che avrebbe comportato costi superiori, e che l'assicurato è stato informato dell'esistenza di trattative. Pertanto, ha chiesto che l'opposizione sia rigettata con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo.
°°°
pagina 3 di 9 1. In primo luogo, è necessario affrontare la questione relativa al patto di gestione della lite, che implica il trasferimento all'assicuratore della gestione del sinistro, sia in via stragiudiziale che giudiziale. Nel caso di specie, risulta che, in forza della clausola contenuta all'art.
2.12 delle condizioni generali di polizza, la compagnia assicurativa ha assunto la gestione del sinistro a nome dell'assicurato (vedi pag. 8 doc. 11 dell'opponente). Ciò significa che l'assicurato ha conferito alla compagnia un potere di agire in sua vece per la gestione del sinistro, comprendente anche la possibilità di stipulare accordi stragiudiziali, come nel caso della transazione con l'istituto di cura e il danneggiato ( . CP_2
Tuttavia, è importante sottolineare che l'assicuratore non è obbligato a seguire pedissequamente la volontà dell'assicurato, soprattutto quando quest'ultimo neghi la propria responsabilità. Infatti, l'assicurazione ha un interesse economico più ampio e mira a gestire in modo ottimale il sinistro per limitare il proprio esborso, spesso ricorrendo alla transazione per evitare i costi di una causa legale lunga e complessa. Non è dunque corretto affermare che l'assicurato possa impedire in ogni caso la gestione stragiudiziale del sinistro semplicemente dichiarando di non avere colpa, poiché l'assicuratore ha il diritto e l'interesse di fare una valutazione autonoma e complessiva dei rischi connessi al sinistro. L'assicuratore, in virtù del contratto stipulato, ha il potere di negoziare un risarcimento anche contro la volontà dell'assicurato, se ritiene che tale soluzione possa risultare vantaggiosa per entrambe le parti, ovvero limitare l'esborso economico e prevenire un potenziale contenzioso. La legittimazione a stipulare transazioni stragiudiziali e a prendere decisioni in nome e per conto dell'assicurato è quindi conferita dal contratto stesso, che stabilisce la delega alla gestione del sinistro. 2. Ciò posto, possono essere anzitutto analizzate le contestazioni dell'opponente in ordine all'omessa informazione della trattativa precedente la stipulazione dell'accordo transattivo, oltre che alla mancata prestazione del consenso da parte dell'assicurato; violazioni da cui sarebbe conseguita una ripartizione non congrua delle responsabilità tra l'istituto di cura e l'assicurazione, così come tra i due medici entrambi assicurati con polizza CP_1
In particolare, il dott. ha lamentato che l'assicurazione non avrebbe reso _1 edotto l'opponente della volontà di addivenire ad una soluzione transattiva e nemmeno gli avrebbe trasmesso la perizia medico-legale sulla base della quale si pagina 4 di 9 sarebbe formata la transazione, privandolo così del diritto di contraddire e partecipare alla ricostruzione delle rispettive responsabilità. In merito a quanto lamentato dall'opponente, occorre in primo luogo considerare che risulta per tabulas che l'opponente aveva tempestivamente preso conoscenza della pendenza di trattative con il danneggiato, dal momento che nella missiva del 12.1.2022 (doc. 16 opponente) l'assicurato aveva prospettato una possibile distribuzione delle responsabilità tra la e l'equipe medica CP_3
(rispettivamente del 90% e 10%). Tale comunicazione dà atto della consapevolezza della trattativa in corso. E' plausibile che la mancata consegna della perizia nella fase stragiudiziale non abbia consentito all'opponente di esprimere in maniera analitica le proprie osservazioni ma risulta dirimente il fatto che tali deduzioni non siano state fornite neppure in corso di causa nonostante l'Assicurazione abbia prodotto le due perizie in forza delle quali ha ritenuto di transigere il sinistro. Occorre in proposito considerare che la perizia richiesta dalla compagnia assicuratrice, che aveva un interesse coincidente con quello dell'assicurato (ovvero evitare o limitare l'esborso economico), ha ravvisato “un malposizionamento della protesi con sovraccarico mediale, sintomatico, che ha a sua volta portato ad un intervento di revisione con impianto di una protesi totale di ginocchio, la quale a sua volta, considerata la giovane età del paziente, sicuramente richiederà un ulteriore intervento di revisione con re- impianto” (pag. 8 perizia, doc. 12 opponente). Il perito incaricato ha dunque individuato la responsabilità dei medici nell'esecuzione dell'intervento senza che l'odierno opponente abbia nel presente giudizio offerto alcuna prospettazione alternativa idonea a dimostrare che egli sarebbe andato esente da ogni responsabilità in caso di mancata sottoscrizione della transazione e prosecuzione del contenzioso. L'assicurato, in particolare, ha omesso di specificare i profili di criticità della relazione medico legale prodotta e di provare che con il proprio contributo il risultato delle trattative o del giudizio sarebbe stato diverso. In particolare, non ha indicato elementi seri ed apprezzabili tali da poter ritenere che l'accertamento medico legale compiuto nell'ambito di un eventuale giudizio di merito instaurato dal danneggiato avrebbe avuto esiti diversi ed a lui più favorevoli rispetto a quello cui è pervenuto il perito nominato da CP_1
Né sotto tale profilo è ravvisabile alcun conflitto di interessi in quanto la opposta aveva convenienza a dimostrare una esclusione di responsabilità dei due medici o ad addebitare la maggiore responsabilità alla struttura sanitaria.
pagina 5 di 9 3. Passando alla questione relativa alla ripartizione delle responsabilità, si osserva che in forza della transazione è stata disposta una ripartizione del 30% a carico dell'Istituto di cura e del 70% a carico dell'equipe medica con un importo gravante sull'assicurazione pari a € 49.527,80. Di tale somma la quota dell'80% è stata ritenuta imputabile al dott. (di € 39.622,27) e la quota del 20% al dott. _1
. Per_1
L'assicurato ha dedotto che una soluzione alternativa plausibile sarebbe stata quella di suddividere le responsabilità secondo la percentuale del 90% a carico della e del 10% dell'equipe medica;
al suoi interno prevedere una CP_3 ripartizione al 50% - secondo il criterio presuntivo - tra i medici coinvolti nell'intervento (dott. e ). _1 Per_1
Così facendo, secondo la prospettazione attorea, l'assicurazione avrebbe dovuto pagare, la minor somma di € 7.075,40. Assumendo una responsabilità nel sinistro del 50% ciascuno per il dott. e per il dott. , l'importo da pagare in _1 Per_1 manleva per i singoli assicurati sarebbe stato pari ad euro 3.537,70 ciascuno, somma inferiore alla franchigia minima di 5.000,00; pertanto il dott. _1 avrebbe eventualmente dovuto pagare solo la minor somma di euro 3.537,70. Infatti, l'assicurazione non avrebbe potuto certamente richiedere a titolo di franchigia una somma maggiore di quella liquidata. Tale ricostruzione risulta tuttavia del tutto ipotetica, astratta e non è giustificata da alcun elemento probatorio idoneo a prospettarne la ragionevolezza. L'opponente, infatti, non ha né illustrato né dimostrato la ragione per la quale in capo ai medici la responsabilità si sarebbe dovuta limitare ad una quota pari solamente al 10% (con una responsabilità della struttura del 90%) dal momento che il danno, sulla base degli accertamenti effettuati dal perito per conto dell'Assicurazione, sarebbe imputabile a condotte direttamente ascrivibili ai medici, di cui l'ente si è avvalso, e non a carenze organizzative o prestazioni accessorie direttamente imputabili alla struttura sanitaria. Del resto, l'Assicurazione avrebbe avuto tutto l'interesse a perseguire l'ipotesi transattiva proposta dall'opponente, se fosse stata concretamente percorribile, in quanto con un addebito della sola somma complessiva di euro 7.075,40 in capo ai medici non avrebbe sostenuto alcun esborso, risultando l'intera somma coperta dalla franchigia di euro 5.000,00 per ciascun medico assicurato. In sostanza, il sinistro sarebbe risultato totalmente scoperto.
pagina 6 di 9 4. A diverse conclusioni si deve giungere, invece, in relazione alla deroga al criterio presuntivo di riparto interno della responsabilità tra i due medici che hanno effettuato l'intervento. Occorre, infatti, premettere che seppure dalla documentazione prodotta da parte opponente (doc. 3) risulta che “l'intervento è stato eseguito dal Dott. con _1
l'aiuto del Dott. ”, facendo intendere una diversità di ruoli tra i due Per_1 professionisti, tuttavia dalla perizia prodotta non risulta alcuna ipotesi formulata in relazione al riparto di responsabilità tra i due medici, né alcuna considerazione sul diverso apporto causale. Non appare conforme a buona fede la condotta dell'assicurazione che, senza sentire gli assicurati e in assenza di indicazioni contenute nella perizia, ha ripartito le quote di responsabilità tra i due medici in maniera diversa rispetto al criterio presuntivo legale di pari responsabilità (50 – 50 %).
Se infatti l'interesse dell'Assicurazione in relazione alla definizione del sinistro nei confronti del danneggiato risultava coincidente con quello degli assicurati ovvero la riduzione dell'esborso economico, in riferimento alla ripartizione interna delle responsabilità tra i due medici, assicurati entrambi con la CP_1
Compagnia poteva conseguire un diverso vantaggio in termini di quantificazione della somma minima non indennizzabile. La somma totale da esborsare verso il danneggiato invece sarebbe rimasta la medesima.
Ciò si spiega in forza della previsione dell'art.
7.8 delle condizioni di polizza secondo cui “Relativamente ai professionisti che svolgono attività chirurgica e agli anestesisti/rianimatori l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 15% di ogni sinistro (danni corporali e danni materiali) con un minimo non indennizzabile di 5.000,00 e un massimo scoperto di euro 40.000,00”. Nel caso di specie, l'assicurazione si è obbligata a pagare la somma complessiva di € 49.527,80 manlevando il dott. per la somma di € 39.622,24 e il dott. _1
per € 9.905,56. Per_1
Il minimo non indennizzabile è quindi pari ad € 5.943,33 per il dott. Per_2
(39.622,24) e € 5.000,00 per il dott. (€ 9.905,56 x 15 %= 1485,83 < minimo Per_1 non indennizzabile € 5.000,00). La somma scoperta totale a carico dagli assicurati ammonta quindi ad € 10.943,33 (5.943,33 + 5000,00). In caso invece di ripartizione al 50% tra i due medici, sulla base del criterio presuntivo legale, l'assicurazione avrebbe percepito la minor somma di € 10.000,00.
pagina 7 di 9 Infatti, il 15% sulla quota (50%) addebitabile ai due medici (49.527,80 : 2 = 24.763,90 x 15% = 3.714,58) sarebbe inferiore alla franchigia minima prevista e quindi l'assicurazione avrebbe percepito €5.000,00 per ciascun medico. In sostanza, a fronte di un esborso totale di € 49.527,80 l'opposta, nelle due ipotesi, avrebbe recuperato dagli assicurati nella seconda ipotesi importi inferiori. 5. In ogni caso, anche ove si volesse ipotizzare una distribuzione paritaria delle responsabilità, non emergerebbero elementi idonei a escludere l'obbligo di pagamento della franchigia da parte dell'odierno opponente. Infatti, posto che l'importo complessivo corrisposto a titolo di risarcimento è pari a € 70.754,00, una divisione al 50% tra la struttura sanitaria e l'equipe medica comporterebbe una quota di € 35.377,00 ciascuna. A sua volta, una ripartizione in misura paritaria tra i due medici componenti l'equipe (dott. e dott. _1
) attribuirebbe al dott. una quota pari a € 17.688,50. Per_1 _1
Applicando a tale importo la franchigia del 15% prevista dalle condizioni di polizza, si otterrebbe un valore di € 2.653,27, somma inferiore alla franchigia minima contrattualmente stabilita in € 5.000,00, che rimarrebbe comunque dovuta. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono non può opporsi all'odierno opponente la scelta dell'Assicurazione di ripartire il risarcimento del danno tra i due medici in deroga al criterio presuntivo della pari responsabilità (art. 2055, comma 3) in quanto decisione non supportata da un'adeguata istruttoria ed effettuata da in una posizione di potenziale conflitto di interesse che CP_1 imponeva a fortiori, anche in forza del principio di buona fede, una istruttoria completa ed una maggiore trasparenza nei confronti dei due assicurati. Pur essendo entrambi i medici coperti da polizza assicurativa, la compagnia ha gestito il sinistro come se si trattasse di un'unica posizione, procedendo a una ripartizione delle responsabilità in deroga ai criteri normativi, senza il coinvolgimento diretto degli interessati e in assenza di una solida base istruttoria.
Tale modalità operativa ha determinato una distorsione degli interessi tutelati, influenzata dal diverso beneficio economico che la compagnia avrebbe potuto trarre attraverso una determinata distribuzione delle responsabilità ai fini del calcolo della franchigia. Pertanto, considerato che in caso di pari riparto della responsabilità tra i due medici dell'equipe (ed anche nell'ipotesi di pari responsabilità tra medici e struttura) il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere la minor somma di € 5.000,00, pari alla franchigia minima, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento di tale minor somma.
pagina 8 di 9 Non può invece essere accolta la richiesta di esonero totale dal pagamento della franchigia in quanto la condotta dell'assicurazione, in relazione alla quantificazione del danno complessivo e alla scelta di transigere la lite nei confronti del terzo danneggiato, va esente da censure in quanto ponderata e supportata da accertamenti compiuti nella fase stragiudiziale. Né nel corso del giudizio sono stati dedotti elementi significativi tali da qualificare tale condotta come arbitraria.
7. In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
1358/2023; 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 5.000,00 oltre interessi ex art. 1284, Controparte_1 comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 24 luglio 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6032/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLINA FRANCESCO e dell'avv. CASELLI EMANUELA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MODAFFERI PIETRO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In tesi: Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1358/2023 emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento monitorio R.G. n. 2518/2023 perché infondato e illegittimo come meglio precisato nel corpo del presente atto.
In ipotesi:
pagina 1 di 9 Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1358/2023 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 2518/2023 condannando il Dott. al pagamento della minor somma di _1
3.537,70 o a quella ritenuta di giustizia per i motivi meglio precisati nel corpo del presente atto. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite.
Parte convenuta:
rigettare in toto l'opposizione a d.i. e per l'effetto accertare e dichiarare l'obbligo dell'opponente di rifondere a le richieste somme per franchigia oltre interessi CP_1 moratori. Delibare come infondata ogni eccezione o domanda di controparte relativa ad inadempimento contrattuale e quant'altro. Rigettare tutte le istanze istruttorie. Con vittoria di spese di lite.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1358/2023 emesso in favore di per un importo di € Controparte_1
5.934,34, oltre spese e interessi. La domanda monitoria si basa sul contratto di assicurazione n. 102400349 stipulato tra le parti, in relazione al quale la compagnia assicurativa ha lamentato il mancato pagamento della franchigia, pari alla somma ingiunta, relativa ad un sinistro per responsabilità medica, oggetto di risarcimento da parte di CP_1
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha allegato che, a seguito dell'intervento ortopedico eseguito a favore del sig. e dopo aver CP_2 preso conoscenza della missiva contenente la richiesta di risarcimento del danno indirizzata sia all' che all'equipe medica, è stata Parte_2 conclusa una transazione tra la compagnia assicurativa, l'IFCA e il danneggiato. In base a tale transazione, il paziente ha ricevuto un risarcimento complessivo pari a € 70.754,00, suddiviso tra e l'Istituto di cura. Successivamente, CP_1
l'Assicurazione ha richiesto al dott. il pagamento della somma di € 5.934,34 _1
a titolo di franchigia (pari al 15%, come previsto dalle condizioni della polizza assicurativa). L'opponente ha contestato la gestione della pratica, sostenendo di non essere stato informato né di aver dato il consenso alla ripartizione delle spese stabilita in pagina 2 di 9 sede di transazione. Ha inoltre lamentato la mancata consegna della documentazione relativa al sinistro e della consulenza medico-legale che avrebbe giustificato l'accordo. L'opponente ha rilevato che la gestione del sinistro da parte della compagnia assicurativa è stata poco trasparente e che quest'ultima ha arbitrariamente distribuito la responsabilità tra i membri dell'equipe medica (Dott. e Dott. _1
, entrambi assicurati con . Nello specifico, le spese del sinistro Per_1 CP_1 sono state attribuite a carico dell'opponente per € 39.622,24 e del dott. per Per_1
€ 9.905,56. L'opponente ha sottolineato che la ripartizione delle responsabilità effettuata dalla compagnia non rispecchiava il consenso inizialmente espresso, che prevedeva una ripartizione del danno con il 90% a carico di e il 10% a carico Pt_2 dell'equipe medica. Inoltre, l'opponente ha affermato che l'assicuratore ha operato in conflitto di interesse, unificando le posizioni assicurative del dott. e del dott. , _1 Per_1
i quali avevano responsabilità diverse e confliggenti. Di conseguenza, ha chiesto che fosse respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle deduzioni dell'opponente. La compagnia ha precisato che le condizioni generali di assicurazione prevedono, all'art. 7.8, che il 15% di ogni sinistro sia a carico dell'assicurato, e che l'assicurato è stato debitamente informato della posizione debitoria derivante dalla copertura del danno. Ha altresì sottolineato che, sia la normativa assicurativa che le condizioni di polizza, conferiscono all'assicuratore il potere di gestire i sinistri, compreso il diritto di stipulare accordi transattivi con il danneggiato, al fine di risolvere la controversia in via stragiudiziale. ha evidenziato che la contestazione della "mala gestio" comporta CP_1
l'onere in capo all'assicurato di provare gli elementi costitutivi della presunta negligenza. La compagnia ha infine argomentato che la transazione ha avuto comunque effetti favorevoli per l'opponente, in quanto l'alternativa sarebbe stata un contenzioso giudiziale che avrebbe comportato costi superiori, e che l'assicurato è stato informato dell'esistenza di trattative. Pertanto, ha chiesto che l'opposizione sia rigettata con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo.
°°°
pagina 3 di 9 1. In primo luogo, è necessario affrontare la questione relativa al patto di gestione della lite, che implica il trasferimento all'assicuratore della gestione del sinistro, sia in via stragiudiziale che giudiziale. Nel caso di specie, risulta che, in forza della clausola contenuta all'art.
2.12 delle condizioni generali di polizza, la compagnia assicurativa ha assunto la gestione del sinistro a nome dell'assicurato (vedi pag. 8 doc. 11 dell'opponente). Ciò significa che l'assicurato ha conferito alla compagnia un potere di agire in sua vece per la gestione del sinistro, comprendente anche la possibilità di stipulare accordi stragiudiziali, come nel caso della transazione con l'istituto di cura e il danneggiato ( . CP_2
Tuttavia, è importante sottolineare che l'assicuratore non è obbligato a seguire pedissequamente la volontà dell'assicurato, soprattutto quando quest'ultimo neghi la propria responsabilità. Infatti, l'assicurazione ha un interesse economico più ampio e mira a gestire in modo ottimale il sinistro per limitare il proprio esborso, spesso ricorrendo alla transazione per evitare i costi di una causa legale lunga e complessa. Non è dunque corretto affermare che l'assicurato possa impedire in ogni caso la gestione stragiudiziale del sinistro semplicemente dichiarando di non avere colpa, poiché l'assicuratore ha il diritto e l'interesse di fare una valutazione autonoma e complessiva dei rischi connessi al sinistro. L'assicuratore, in virtù del contratto stipulato, ha il potere di negoziare un risarcimento anche contro la volontà dell'assicurato, se ritiene che tale soluzione possa risultare vantaggiosa per entrambe le parti, ovvero limitare l'esborso economico e prevenire un potenziale contenzioso. La legittimazione a stipulare transazioni stragiudiziali e a prendere decisioni in nome e per conto dell'assicurato è quindi conferita dal contratto stesso, che stabilisce la delega alla gestione del sinistro. 2. Ciò posto, possono essere anzitutto analizzate le contestazioni dell'opponente in ordine all'omessa informazione della trattativa precedente la stipulazione dell'accordo transattivo, oltre che alla mancata prestazione del consenso da parte dell'assicurato; violazioni da cui sarebbe conseguita una ripartizione non congrua delle responsabilità tra l'istituto di cura e l'assicurazione, così come tra i due medici entrambi assicurati con polizza CP_1
In particolare, il dott. ha lamentato che l'assicurazione non avrebbe reso _1 edotto l'opponente della volontà di addivenire ad una soluzione transattiva e nemmeno gli avrebbe trasmesso la perizia medico-legale sulla base della quale si pagina 4 di 9 sarebbe formata la transazione, privandolo così del diritto di contraddire e partecipare alla ricostruzione delle rispettive responsabilità. In merito a quanto lamentato dall'opponente, occorre in primo luogo considerare che risulta per tabulas che l'opponente aveva tempestivamente preso conoscenza della pendenza di trattative con il danneggiato, dal momento che nella missiva del 12.1.2022 (doc. 16 opponente) l'assicurato aveva prospettato una possibile distribuzione delle responsabilità tra la e l'equipe medica CP_3
(rispettivamente del 90% e 10%). Tale comunicazione dà atto della consapevolezza della trattativa in corso. E' plausibile che la mancata consegna della perizia nella fase stragiudiziale non abbia consentito all'opponente di esprimere in maniera analitica le proprie osservazioni ma risulta dirimente il fatto che tali deduzioni non siano state fornite neppure in corso di causa nonostante l'Assicurazione abbia prodotto le due perizie in forza delle quali ha ritenuto di transigere il sinistro. Occorre in proposito considerare che la perizia richiesta dalla compagnia assicuratrice, che aveva un interesse coincidente con quello dell'assicurato (ovvero evitare o limitare l'esborso economico), ha ravvisato “un malposizionamento della protesi con sovraccarico mediale, sintomatico, che ha a sua volta portato ad un intervento di revisione con impianto di una protesi totale di ginocchio, la quale a sua volta, considerata la giovane età del paziente, sicuramente richiederà un ulteriore intervento di revisione con re- impianto” (pag. 8 perizia, doc. 12 opponente). Il perito incaricato ha dunque individuato la responsabilità dei medici nell'esecuzione dell'intervento senza che l'odierno opponente abbia nel presente giudizio offerto alcuna prospettazione alternativa idonea a dimostrare che egli sarebbe andato esente da ogni responsabilità in caso di mancata sottoscrizione della transazione e prosecuzione del contenzioso. L'assicurato, in particolare, ha omesso di specificare i profili di criticità della relazione medico legale prodotta e di provare che con il proprio contributo il risultato delle trattative o del giudizio sarebbe stato diverso. In particolare, non ha indicato elementi seri ed apprezzabili tali da poter ritenere che l'accertamento medico legale compiuto nell'ambito di un eventuale giudizio di merito instaurato dal danneggiato avrebbe avuto esiti diversi ed a lui più favorevoli rispetto a quello cui è pervenuto il perito nominato da CP_1
Né sotto tale profilo è ravvisabile alcun conflitto di interessi in quanto la opposta aveva convenienza a dimostrare una esclusione di responsabilità dei due medici o ad addebitare la maggiore responsabilità alla struttura sanitaria.
pagina 5 di 9 3. Passando alla questione relativa alla ripartizione delle responsabilità, si osserva che in forza della transazione è stata disposta una ripartizione del 30% a carico dell'Istituto di cura e del 70% a carico dell'equipe medica con un importo gravante sull'assicurazione pari a € 49.527,80. Di tale somma la quota dell'80% è stata ritenuta imputabile al dott. (di € 39.622,27) e la quota del 20% al dott. _1
. Per_1
L'assicurato ha dedotto che una soluzione alternativa plausibile sarebbe stata quella di suddividere le responsabilità secondo la percentuale del 90% a carico della e del 10% dell'equipe medica;
al suoi interno prevedere una CP_3 ripartizione al 50% - secondo il criterio presuntivo - tra i medici coinvolti nell'intervento (dott. e ). _1 Per_1
Così facendo, secondo la prospettazione attorea, l'assicurazione avrebbe dovuto pagare, la minor somma di € 7.075,40. Assumendo una responsabilità nel sinistro del 50% ciascuno per il dott. e per il dott. , l'importo da pagare in _1 Per_1 manleva per i singoli assicurati sarebbe stato pari ad euro 3.537,70 ciascuno, somma inferiore alla franchigia minima di 5.000,00; pertanto il dott. _1 avrebbe eventualmente dovuto pagare solo la minor somma di euro 3.537,70. Infatti, l'assicurazione non avrebbe potuto certamente richiedere a titolo di franchigia una somma maggiore di quella liquidata. Tale ricostruzione risulta tuttavia del tutto ipotetica, astratta e non è giustificata da alcun elemento probatorio idoneo a prospettarne la ragionevolezza. L'opponente, infatti, non ha né illustrato né dimostrato la ragione per la quale in capo ai medici la responsabilità si sarebbe dovuta limitare ad una quota pari solamente al 10% (con una responsabilità della struttura del 90%) dal momento che il danno, sulla base degli accertamenti effettuati dal perito per conto dell'Assicurazione, sarebbe imputabile a condotte direttamente ascrivibili ai medici, di cui l'ente si è avvalso, e non a carenze organizzative o prestazioni accessorie direttamente imputabili alla struttura sanitaria. Del resto, l'Assicurazione avrebbe avuto tutto l'interesse a perseguire l'ipotesi transattiva proposta dall'opponente, se fosse stata concretamente percorribile, in quanto con un addebito della sola somma complessiva di euro 7.075,40 in capo ai medici non avrebbe sostenuto alcun esborso, risultando l'intera somma coperta dalla franchigia di euro 5.000,00 per ciascun medico assicurato. In sostanza, il sinistro sarebbe risultato totalmente scoperto.
pagina 6 di 9 4. A diverse conclusioni si deve giungere, invece, in relazione alla deroga al criterio presuntivo di riparto interno della responsabilità tra i due medici che hanno effettuato l'intervento. Occorre, infatti, premettere che seppure dalla documentazione prodotta da parte opponente (doc. 3) risulta che “l'intervento è stato eseguito dal Dott. con _1
l'aiuto del Dott. ”, facendo intendere una diversità di ruoli tra i due Per_1 professionisti, tuttavia dalla perizia prodotta non risulta alcuna ipotesi formulata in relazione al riparto di responsabilità tra i due medici, né alcuna considerazione sul diverso apporto causale. Non appare conforme a buona fede la condotta dell'assicurazione che, senza sentire gli assicurati e in assenza di indicazioni contenute nella perizia, ha ripartito le quote di responsabilità tra i due medici in maniera diversa rispetto al criterio presuntivo legale di pari responsabilità (50 – 50 %).
Se infatti l'interesse dell'Assicurazione in relazione alla definizione del sinistro nei confronti del danneggiato risultava coincidente con quello degli assicurati ovvero la riduzione dell'esborso economico, in riferimento alla ripartizione interna delle responsabilità tra i due medici, assicurati entrambi con la CP_1
Compagnia poteva conseguire un diverso vantaggio in termini di quantificazione della somma minima non indennizzabile. La somma totale da esborsare verso il danneggiato invece sarebbe rimasta la medesima.
Ciò si spiega in forza della previsione dell'art.
7.8 delle condizioni di polizza secondo cui “Relativamente ai professionisti che svolgono attività chirurgica e agli anestesisti/rianimatori l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 15% di ogni sinistro (danni corporali e danni materiali) con un minimo non indennizzabile di 5.000,00 e un massimo scoperto di euro 40.000,00”. Nel caso di specie, l'assicurazione si è obbligata a pagare la somma complessiva di € 49.527,80 manlevando il dott. per la somma di € 39.622,24 e il dott. _1
per € 9.905,56. Per_1
Il minimo non indennizzabile è quindi pari ad € 5.943,33 per il dott. Per_2
(39.622,24) e € 5.000,00 per il dott. (€ 9.905,56 x 15 %= 1485,83 < minimo Per_1 non indennizzabile € 5.000,00). La somma scoperta totale a carico dagli assicurati ammonta quindi ad € 10.943,33 (5.943,33 + 5000,00). In caso invece di ripartizione al 50% tra i due medici, sulla base del criterio presuntivo legale, l'assicurazione avrebbe percepito la minor somma di € 10.000,00.
pagina 7 di 9 Infatti, il 15% sulla quota (50%) addebitabile ai due medici (49.527,80 : 2 = 24.763,90 x 15% = 3.714,58) sarebbe inferiore alla franchigia minima prevista e quindi l'assicurazione avrebbe percepito €5.000,00 per ciascun medico. In sostanza, a fronte di un esborso totale di € 49.527,80 l'opposta, nelle due ipotesi, avrebbe recuperato dagli assicurati nella seconda ipotesi importi inferiori. 5. In ogni caso, anche ove si volesse ipotizzare una distribuzione paritaria delle responsabilità, non emergerebbero elementi idonei a escludere l'obbligo di pagamento della franchigia da parte dell'odierno opponente. Infatti, posto che l'importo complessivo corrisposto a titolo di risarcimento è pari a € 70.754,00, una divisione al 50% tra la struttura sanitaria e l'equipe medica comporterebbe una quota di € 35.377,00 ciascuna. A sua volta, una ripartizione in misura paritaria tra i due medici componenti l'equipe (dott. e dott. _1
) attribuirebbe al dott. una quota pari a € 17.688,50. Per_1 _1
Applicando a tale importo la franchigia del 15% prevista dalle condizioni di polizza, si otterrebbe un valore di € 2.653,27, somma inferiore alla franchigia minima contrattualmente stabilita in € 5.000,00, che rimarrebbe comunque dovuta. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono non può opporsi all'odierno opponente la scelta dell'Assicurazione di ripartire il risarcimento del danno tra i due medici in deroga al criterio presuntivo della pari responsabilità (art. 2055, comma 3) in quanto decisione non supportata da un'adeguata istruttoria ed effettuata da in una posizione di potenziale conflitto di interesse che CP_1 imponeva a fortiori, anche in forza del principio di buona fede, una istruttoria completa ed una maggiore trasparenza nei confronti dei due assicurati. Pur essendo entrambi i medici coperti da polizza assicurativa, la compagnia ha gestito il sinistro come se si trattasse di un'unica posizione, procedendo a una ripartizione delle responsabilità in deroga ai criteri normativi, senza il coinvolgimento diretto degli interessati e in assenza di una solida base istruttoria.
Tale modalità operativa ha determinato una distorsione degli interessi tutelati, influenzata dal diverso beneficio economico che la compagnia avrebbe potuto trarre attraverso una determinata distribuzione delle responsabilità ai fini del calcolo della franchigia. Pertanto, considerato che in caso di pari riparto della responsabilità tra i due medici dell'equipe (ed anche nell'ipotesi di pari responsabilità tra medici e struttura) il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere la minor somma di € 5.000,00, pari alla franchigia minima, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento di tale minor somma.
pagina 8 di 9 Non può invece essere accolta la richiesta di esonero totale dal pagamento della franchigia in quanto la condotta dell'assicurazione, in relazione alla quantificazione del danno complessivo e alla scelta di transigere la lite nei confronti del terzo danneggiato, va esente da censure in quanto ponderata e supportata da accertamenti compiuti nella fase stragiudiziale. Né nel corso del giudizio sono stati dedotti elementi significativi tali da qualificare tale condotta come arbitraria.
7. In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
1358/2023; 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 5.000,00 oltre interessi ex art. 1284, Controparte_1 comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 24 luglio 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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