Articolo 21 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 20Articolo 22
Versione
14 febbraio 1970
Art. 21. I residui attivi alla chiusura dell'eser-
cizio 1962-63 restano determinati in....... L. 663.217.265
dei quali nell'esercizio 1963-64 furono ri-
scossi e versati.......................... " 643.231.485
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e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964. L. 19.985.780
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970