TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria, n. 332, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Gabriele De Majo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione
ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per la condotta di diffamazione e minaccia dal medesimo posta in essere.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha dedotto:
- di aver sottoscritto contratto di locazione di struttura storica di proprietà del convenuto, in Mentana, Via del Conventino, n. 96, per lo svolgimento del proprio matrimonio e relativo ricevimento;
- di aver segnalato, a seguito di difficoltà nell'individuazione dei termini e modalità di pagamento del saldo del corrispettivo, nell'ambito della successiva recensione della struttura, difficoltà nei rapporti con il convenuto;
2
- che il convenuto, in considerazione della recensione pubblicata, ha sporto querela per diffamazione nei confronti dell'attrice, ha inviato alla stessa messaggi telefonici contenenti insulti e minacce di azioni giudiziarie, ha inviato comunicazione denigratorie al Settore Ufficio Stampa Rai, presso cui l'attrice presta la propria attività lavorativa;
- di aver subito patimento fisico e psichico e di aver dovuto sostenere spese per assistenza psicologica e legale, in conseguenza delle condotte poste in essere dal convenuto ai propri danni.
Nonostante rituale e tempestiva notifica della citazione, il convenuto non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 14.02.2025, il difensore di parte attrice, personalmente non comparsa all'udienza, ha precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Onde documentare la condotta illecita tenuta dal convenuto, l'attrice ha depositato le comunicazioni dal medesimo inviate al Settore Ufficio Stampa Rai, presso cui l'attrice presta la propria attività lavorativa, ed i messaggi telefonici ricevuti (cfr. docc. 1 e 2, allegati alla citazione).
Con riguardo alla comunicazioni inviate tramite posta elettronica sul luogo di lavoro, deve essere dato conto del ricorso da parte del convenuto a plurime espressioni di dura e salace critica nei confronti dell'attrice.
In particolare, la recensione, pubblicata in relazione alla struttura locata, è stata definitiva come “infondata, non credibile, violenta e offensiva, diffamatoria appunto, indegna di una persona che si occupa di informazione per la radio e la televisione italiana […], senza una deontologia ed un'etica alcuna”, mentre l'attrice è stata definita con epiteti quali “leonessa da tastiera” e la sua condotta come “regolamento di conti in stile calabrese, una regione a caso, la sua e quella sua famiglia” (cfr. doc. 1, allegato alla citazione).
Inoltre, nei messaggi telefonici, inviati tramite l'applicazione di messaggistica Whatsapp, risultano rilevanti frasi quali “tu sei abituata male, anzi voi tutti siete una manica di incivili e sfigati, avete bisogno di una bella lezione” e l'attrice definita nei termini di “povera disperata e scorretta che pensa di poter prendere le persone in giro” (cfr. doc. 2, allegato alla citazione).
Infine, l'attrice ha documentato la conferma del decreto di archiviazione, emesso dal
Tribunale di Roma in data 17.03.2023, con ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 18.07.2023, in relazione al procedimento penale conseguente alla querela del 3
convenuto nei confronti dell'attrice per diffamazione, in relazione alle recensioni pubblicate (cfr. doc. 3, allegato alla citazione).
Va premesso che, equivalendo la contumacia a contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, non può essere desunta acquiescenza alla domanda risarcitoria articolata dall'attrice dalla situazione di contumacia della parte convenuta.
Ciò posto, risulta dirimente evidenziare che l'attrice non ha proceduto al deposito della recensione negativa, pacificamente pubblicata dalla medesima in relazione alla struttura storica di proprietà del convenuto.
Infatti, il mancato deposito della richiamata recensione negativa impedisce di verificare il tenore delle espressioni utilizzate dall'attrice nella descrizione della struttura e della prestazione erogata, la veridicità delle circostanze descritte e poste all'attenzione di un pubblico ampio di utenti, la rispondenza delle valutazioni espresse alla continenza espressiva tipica dell'attività di recensione.
Conseguentemente, non risulta possibile affermare la non veridicità della descrizione effettuata dal convenuto in relazione alla recensione pubblicata dall'attrice, sia pure in termini di critica dura e salace.
Inoltre, non può riscontrarsi il carattere diffamatorio delle espressioni utilizzate dal convenuto, non potendo effettuarsi la necessaria valutazione in relazione alla proporzionalità delle stesse rispetto ai contenuti che le hanno determinate, peraltro pubblicati e messi a disposizione di un numero indeterminato di utenti, potenzialmente interessati a fruire del servizio ricettivo offerto.
Rispetto a quanto indicato, non risulta dirimente l'archiviazione del procedimento penale conseguente alla querela del convenuto nei confronti dell'attrice per diffamazione, la non integrazione della fattispecie di cui all'art. 595, comma 3, c.p. in relazione alle pubblicazioni dell'attrice non precludendo la necessità di valutazione comparativa rispetto alle espressioni utilizzate dal convenuto in risposta.
Va aggiunto che, non essendo possibile analizzare il contenuto della recensione pubblicata dall'attrice, non può qualificarsi come minaccia la manifestazione di volontà da parte del convenuto di intentare azioni risarcitorie nei confronti dell'attrice.
Inoltre, con specifico riguardo ai messaggi telefonici, ricevuti dall'attrice tramite l'applicazione di messaggistica Whatsapp, risulta finanche incerta la provenienza dei medesimi dal convenuto.
Infatti, dalle schermate in atti, depositate dall'attrice mediante mera riproduzione a stampa, non è indicato alcun numero telefonico, mancando perfino il richiamo al nome del convenuto, e risultando gli stessi generalmente rubricati sotto la denominazione di
“Conventino di Mentana” (cfr. doc. 2, allegato alla citazione). 4
La richiamata situazione di lacuna probatoria risulta aggravata dalla mancata comparizione personale dell'attrice alla prima udienza, espressamente fissata per la comparizione delle parti, come previsto dall'art. 183, comma 1, c.p.c.
In particolare, il difensore di parte attrice, in relazione alla mancata comparizione personale della parte, ha fatto riferimento alla generica sussistenza di motivi di lavoro, non documentati.
Va evidenziato che la mancata comparizione personale della parte, nell'ambito dell'assenza di ogni specifica deduzione e documentazione in ordine al contenuto della recensione dalla stessa redatta, deve essere ritenuta rilevante come argomento di prova a conferma dell'assenza di squilibrio e sproporzione tra le dichiarazioni critiche rispettivamente articolate dalle parti, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
Stante la soccombenza dell'attrice e la contumacia del convenuto, deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attrice;
- Dichiara irripetibili le spese di lite
Tivoli, 21.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria, n. 332, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Gabriele De Majo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione
ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per la condotta di diffamazione e minaccia dal medesimo posta in essere.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha dedotto:
- di aver sottoscritto contratto di locazione di struttura storica di proprietà del convenuto, in Mentana, Via del Conventino, n. 96, per lo svolgimento del proprio matrimonio e relativo ricevimento;
- di aver segnalato, a seguito di difficoltà nell'individuazione dei termini e modalità di pagamento del saldo del corrispettivo, nell'ambito della successiva recensione della struttura, difficoltà nei rapporti con il convenuto;
2
- che il convenuto, in considerazione della recensione pubblicata, ha sporto querela per diffamazione nei confronti dell'attrice, ha inviato alla stessa messaggi telefonici contenenti insulti e minacce di azioni giudiziarie, ha inviato comunicazione denigratorie al Settore Ufficio Stampa Rai, presso cui l'attrice presta la propria attività lavorativa;
- di aver subito patimento fisico e psichico e di aver dovuto sostenere spese per assistenza psicologica e legale, in conseguenza delle condotte poste in essere dal convenuto ai propri danni.
Nonostante rituale e tempestiva notifica della citazione, il convenuto non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 14.02.2025, il difensore di parte attrice, personalmente non comparsa all'udienza, ha precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Onde documentare la condotta illecita tenuta dal convenuto, l'attrice ha depositato le comunicazioni dal medesimo inviate al Settore Ufficio Stampa Rai, presso cui l'attrice presta la propria attività lavorativa, ed i messaggi telefonici ricevuti (cfr. docc. 1 e 2, allegati alla citazione).
Con riguardo alla comunicazioni inviate tramite posta elettronica sul luogo di lavoro, deve essere dato conto del ricorso da parte del convenuto a plurime espressioni di dura e salace critica nei confronti dell'attrice.
In particolare, la recensione, pubblicata in relazione alla struttura locata, è stata definitiva come “infondata, non credibile, violenta e offensiva, diffamatoria appunto, indegna di una persona che si occupa di informazione per la radio e la televisione italiana […], senza una deontologia ed un'etica alcuna”, mentre l'attrice è stata definita con epiteti quali “leonessa da tastiera” e la sua condotta come “regolamento di conti in stile calabrese, una regione a caso, la sua e quella sua famiglia” (cfr. doc. 1, allegato alla citazione).
Inoltre, nei messaggi telefonici, inviati tramite l'applicazione di messaggistica Whatsapp, risultano rilevanti frasi quali “tu sei abituata male, anzi voi tutti siete una manica di incivili e sfigati, avete bisogno di una bella lezione” e l'attrice definita nei termini di “povera disperata e scorretta che pensa di poter prendere le persone in giro” (cfr. doc. 2, allegato alla citazione).
Infine, l'attrice ha documentato la conferma del decreto di archiviazione, emesso dal
Tribunale di Roma in data 17.03.2023, con ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 18.07.2023, in relazione al procedimento penale conseguente alla querela del 3
convenuto nei confronti dell'attrice per diffamazione, in relazione alle recensioni pubblicate (cfr. doc. 3, allegato alla citazione).
Va premesso che, equivalendo la contumacia a contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, non può essere desunta acquiescenza alla domanda risarcitoria articolata dall'attrice dalla situazione di contumacia della parte convenuta.
Ciò posto, risulta dirimente evidenziare che l'attrice non ha proceduto al deposito della recensione negativa, pacificamente pubblicata dalla medesima in relazione alla struttura storica di proprietà del convenuto.
Infatti, il mancato deposito della richiamata recensione negativa impedisce di verificare il tenore delle espressioni utilizzate dall'attrice nella descrizione della struttura e della prestazione erogata, la veridicità delle circostanze descritte e poste all'attenzione di un pubblico ampio di utenti, la rispondenza delle valutazioni espresse alla continenza espressiva tipica dell'attività di recensione.
Conseguentemente, non risulta possibile affermare la non veridicità della descrizione effettuata dal convenuto in relazione alla recensione pubblicata dall'attrice, sia pure in termini di critica dura e salace.
Inoltre, non può riscontrarsi il carattere diffamatorio delle espressioni utilizzate dal convenuto, non potendo effettuarsi la necessaria valutazione in relazione alla proporzionalità delle stesse rispetto ai contenuti che le hanno determinate, peraltro pubblicati e messi a disposizione di un numero indeterminato di utenti, potenzialmente interessati a fruire del servizio ricettivo offerto.
Rispetto a quanto indicato, non risulta dirimente l'archiviazione del procedimento penale conseguente alla querela del convenuto nei confronti dell'attrice per diffamazione, la non integrazione della fattispecie di cui all'art. 595, comma 3, c.p. in relazione alle pubblicazioni dell'attrice non precludendo la necessità di valutazione comparativa rispetto alle espressioni utilizzate dal convenuto in risposta.
Va aggiunto che, non essendo possibile analizzare il contenuto della recensione pubblicata dall'attrice, non può qualificarsi come minaccia la manifestazione di volontà da parte del convenuto di intentare azioni risarcitorie nei confronti dell'attrice.
Inoltre, con specifico riguardo ai messaggi telefonici, ricevuti dall'attrice tramite l'applicazione di messaggistica Whatsapp, risulta finanche incerta la provenienza dei medesimi dal convenuto.
Infatti, dalle schermate in atti, depositate dall'attrice mediante mera riproduzione a stampa, non è indicato alcun numero telefonico, mancando perfino il richiamo al nome del convenuto, e risultando gli stessi generalmente rubricati sotto la denominazione di
“Conventino di Mentana” (cfr. doc. 2, allegato alla citazione). 4
La richiamata situazione di lacuna probatoria risulta aggravata dalla mancata comparizione personale dell'attrice alla prima udienza, espressamente fissata per la comparizione delle parti, come previsto dall'art. 183, comma 1, c.p.c.
In particolare, il difensore di parte attrice, in relazione alla mancata comparizione personale della parte, ha fatto riferimento alla generica sussistenza di motivi di lavoro, non documentati.
Va evidenziato che la mancata comparizione personale della parte, nell'ambito dell'assenza di ogni specifica deduzione e documentazione in ordine al contenuto della recensione dalla stessa redatta, deve essere ritenuta rilevante come argomento di prova a conferma dell'assenza di squilibrio e sproporzione tra le dichiarazioni critiche rispettivamente articolate dalle parti, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
Stante la soccombenza dell'attrice e la contumacia del convenuto, deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attrice;
- Dichiara irripetibili le spese di lite
Tivoli, 21.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli