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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2024, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3764 del 12.11.2021 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali (art. 152 disp. att. c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Marciante, Claudia Basso Parte_1
e Sandra Muscogiuri
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 5.05.2022, ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per ottenere la condanna dell' al pagamento CP_1
della indennità di disoccupazione in relazione a ulteriori 279,81 giorni, in aggiunta a quelli già riconosciuti- ha rigettato la domanda attorea, ponendo a carico del ricorrente il pagamento delle spese di giudizio.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha regolato le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, senza fare applicazione di quanto disposto dall'art. 152 disp att. c.p.c. in materia di esenzione dal pagamento delle spese di lite, nonostante che, sin dal giudizio di primo grado, fosse stato allegata, nel fascicolo di parte, dichiarazione attestante il possesso di redditi in misura compatibile con l'applicazione di tale norma. Ha Precisato, inoltre, di aver presentato, ai sensi
1 dell'art. 287 ss. c.p.c, istanza di correzione di errore materiale della sentenza, per la parte relativa alla regolazione delle spese, respinta dal Tribunale. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con l'accertamento del diritto all'esenzione del pagamento delle spese di lite e con vittoria delle spese del presente grado.
L' è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello. CP_1
All'udienza del 14.11.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' non costituitosi nel presente CP_1 giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova richiamare il pacifico orientamento espresso dalla Suprema Corte, ai sensi del quale "Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L.
n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito" (Cass. n.
22952/2016). La Corte ha anche precisato che l'art. 152 disp. att. c.p.c. "… laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
e ritualmente prodotta con il medesimo" (Cass. n. 16616/2018; conforme Cass. n. 5724/2021).
Come si evince dai principi sopra riportati, ai fini della esenzione in questione risulta sufficiente che la dichiarazione sia comunque presente nell'atto introduttivo anche se fisicamente redatta su foglio separato di cui si dia atto nel medesimo ricorso. Anche in tal modo la finalità perseguita dalla disposizione, ovvero la assunzione di responsabilità dell'assistito circa le condizioni reddituali possedute, risulta realizzata.
Nel caso in esame la dichiarazione -regolarmente sottoscritta dal dichiarante- risulta inserita nel fascicolo di parte (allegato n. 10) ed è stata espressamente richiamata nell'atto introduttivo del
2 giudizio di primo grado (pag. 8), nel quale la parte si è anche impegnata a comunicare ogni mutamento degli elementi reddituali.
In considerazione di tanto, e alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi sussistente il diritto dell'appellante all'esenzione delle spese del giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata sul punto e confermata nella parte restante.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 5.05.2022 da nei confronti di avverso la sentenza del 12.11.2021 n. 3764 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di primo grado.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Claudio Basso e Maria Grazia Marciante, che lo hanno richiesto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14.11.2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Silvana Botrugno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Marciante, Claudia Basso Parte_1
e Sandra Muscogiuri
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 5.05.2022, ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per ottenere la condanna dell' al pagamento CP_1
della indennità di disoccupazione in relazione a ulteriori 279,81 giorni, in aggiunta a quelli già riconosciuti- ha rigettato la domanda attorea, ponendo a carico del ricorrente il pagamento delle spese di giudizio.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha regolato le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, senza fare applicazione di quanto disposto dall'art. 152 disp att. c.p.c. in materia di esenzione dal pagamento delle spese di lite, nonostante che, sin dal giudizio di primo grado, fosse stato allegata, nel fascicolo di parte, dichiarazione attestante il possesso di redditi in misura compatibile con l'applicazione di tale norma. Ha Precisato, inoltre, di aver presentato, ai sensi
1 dell'art. 287 ss. c.p.c, istanza di correzione di errore materiale della sentenza, per la parte relativa alla regolazione delle spese, respinta dal Tribunale. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con l'accertamento del diritto all'esenzione del pagamento delle spese di lite e con vittoria delle spese del presente grado.
L' è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello. CP_1
All'udienza del 14.11.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' non costituitosi nel presente CP_1 giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova richiamare il pacifico orientamento espresso dalla Suprema Corte, ai sensi del quale "Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L.
n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito" (Cass. n.
22952/2016). La Corte ha anche precisato che l'art. 152 disp. att. c.p.c. "… laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
e ritualmente prodotta con il medesimo" (Cass. n. 16616/2018; conforme Cass. n. 5724/2021).
Come si evince dai principi sopra riportati, ai fini della esenzione in questione risulta sufficiente che la dichiarazione sia comunque presente nell'atto introduttivo anche se fisicamente redatta su foglio separato di cui si dia atto nel medesimo ricorso. Anche in tal modo la finalità perseguita dalla disposizione, ovvero la assunzione di responsabilità dell'assistito circa le condizioni reddituali possedute, risulta realizzata.
Nel caso in esame la dichiarazione -regolarmente sottoscritta dal dichiarante- risulta inserita nel fascicolo di parte (allegato n. 10) ed è stata espressamente richiamata nell'atto introduttivo del
2 giudizio di primo grado (pag. 8), nel quale la parte si è anche impegnata a comunicare ogni mutamento degli elementi reddituali.
In considerazione di tanto, e alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi sussistente il diritto dell'appellante all'esenzione delle spese del giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata sul punto e confermata nella parte restante.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 5.05.2022 da nei confronti di avverso la sentenza del 12.11.2021 n. 3764 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di primo grado.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Claudio Basso e Maria Grazia Marciante, che lo hanno richiesto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14.11.2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Silvana Botrugno
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