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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa IA LA ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15898/2024 R.G. LAVORO
TRA
, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. RECCIA ACHILLE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere dipendenti del in qualità di docenti, con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato, hanno convenuto in giudizio il lamentando il CP_1 mancato riconoscimento, ai fini delle progressioni stipendiali connesse all'anzianità, dell'anno di servizio 2013 non computato in conseguenza del blocco di cui al D.P.R.
122/2013.
A fondamento del ricorso, i ricorrenti hanno richiamato la normativa di riferimento rassegnando, in ragione di quanto esposto, le seguenti conclusioni: “ a)… Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini giuridici e della progressione di carriera, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale.
2. Condanna al riconoscimento giuridico e retributivo Condannare il
[...]
[..
[...] a: o Includere l'anno 2013 nella ricostruzione della carriera dei Controparte_2 ricorrenti, con adeguamento della fascia stipendiale e riconoscimento degli effetti giuridici.
o Procedere al ricalcolo della ricostruzione della carriera e delle differenze retributive maturate, erogando le somme spettanti a ciascun ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data in cui il diritto è maturato e fino all'effettivo soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito delle note depositate dalla parte costituita, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, ai cui sensi l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. E infatti: - ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L.
n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; - tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre
2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; - l'utilità degli anni dal 2010 al 2012
è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; - soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Così chiarita la normativa di riferimento va rilevato che la questione è stata di recente risolta dalla S.C. (dapprima con sentenza n. 1726/2025 e poi con sentenza n.
13618/25) i cui principi si condividono e possono essere qui richiamati ai sensi dell'art. articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la
Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a CP_1 fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo
2 stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
…. la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su
3 fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
4 “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La chiarezza, completezza e la autorevolezza delle parole della Suprema Corte vengono, dunque, da affrontare ogni questione di causa, anche sotto l'aspetto dei profili di legittimità
5 costituzionale delle norme in questione, valutati e soppesati dalla stessa, con richiamo anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed At. ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/15), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012.
In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate e senza vizi di legittimità costituzionale e neppure relativi alla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti alla nostra Costituzione (cfr. C. cost. sentenza n. 269 del 2017 e successive)”.
In adesione all'indirizzo giurisprudenziale citato, la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini alla progressione stipendiale non può trovare accoglimento e va quindi rigettata.
Le statuizioni richieste -come formulate da parte ricorrente- ovvero riconoscimento dell'anzianità giuridica quale presupposto per il riconoscimento di quella economica- risultano infatti inscindibili, costituendo l'una la premessa di fatto dell'altra.
D'altronde una statuizione meramente dichiarativa del diritto della parte al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini della anzianità giuridica risulta, in ogni caso, inammissibile per difetto di interesse (cfr., sul punto, sentenza del 3.11.2025, G.L., Pres. , R.G. Per_1
15868/2024, le cui compiute argomentazioni si condividono e si fanno proprie).
“Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza della SC cui si presta adesione (cfr da ultimo Cassazione 15840/2024 e Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive
6 Cass. n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022)
l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Il diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio del servizio è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio")….
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ne consegue che non essendo nel caso di specie prospettato concretamente la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica di parte ricorrente risulterebbe comunque inammissibile” (v. sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 3.11.2025, G.L., Pres. Pezzullo, R.G.N. 15868/2024).
In definitiva, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. “Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. 4 maggio 2012 n. 6749; Cass., 24 gennaio
2019 n. 2057); - “l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva 6 del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire” (Cass.,
26 luglio 2017, n. 18511); - al contrario, “l'anzianità di servizio non è uno "status" o un
7 elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità (Cass., 26 aprile 2018 n. 10131;
Cass. 30 gennaio 2020 n. 2232)”.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno indicato nel ricorso quale risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, essi intendano in concreto ottenere con una pronuncia di mero accertamento – a fini giuridici - della propria anzianità.
Ne consegue che non essendo prospettata concretamente nel ricorso la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica dei ricorrenti risulterebbe comunque inammissibile.
Il ricorso va, quindi, rigettato
Nulla sulle spese stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Aversa, 26.11.2025
Il giudice
IA LA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa IA LA ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15898/2024 R.G. LAVORO
TRA
, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. RECCIA ACHILLE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere dipendenti del in qualità di docenti, con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato, hanno convenuto in giudizio il lamentando il CP_1 mancato riconoscimento, ai fini delle progressioni stipendiali connesse all'anzianità, dell'anno di servizio 2013 non computato in conseguenza del blocco di cui al D.P.R.
122/2013.
A fondamento del ricorso, i ricorrenti hanno richiamato la normativa di riferimento rassegnando, in ragione di quanto esposto, le seguenti conclusioni: “ a)… Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini giuridici e della progressione di carriera, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale.
2. Condanna al riconoscimento giuridico e retributivo Condannare il
[...]
[..
[...] a: o Includere l'anno 2013 nella ricostruzione della carriera dei Controparte_2 ricorrenti, con adeguamento della fascia stipendiale e riconoscimento degli effetti giuridici.
o Procedere al ricalcolo della ricostruzione della carriera e delle differenze retributive maturate, erogando le somme spettanti a ciascun ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data in cui il diritto è maturato e fino all'effettivo soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito delle note depositate dalla parte costituita, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, ai cui sensi l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. E infatti: - ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L.
n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; - tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre
2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; - l'utilità degli anni dal 2010 al 2012
è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; - soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Così chiarita la normativa di riferimento va rilevato che la questione è stata di recente risolta dalla S.C. (dapprima con sentenza n. 1726/2025 e poi con sentenza n.
13618/25) i cui principi si condividono e possono essere qui richiamati ai sensi dell'art. articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la
Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a CP_1 fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo
2 stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
…. la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su
3 fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
4 “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La chiarezza, completezza e la autorevolezza delle parole della Suprema Corte vengono, dunque, da affrontare ogni questione di causa, anche sotto l'aspetto dei profili di legittimità
5 costituzionale delle norme in questione, valutati e soppesati dalla stessa, con richiamo anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed At. ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/15), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012.
In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate e senza vizi di legittimità costituzionale e neppure relativi alla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti alla nostra Costituzione (cfr. C. cost. sentenza n. 269 del 2017 e successive)”.
In adesione all'indirizzo giurisprudenziale citato, la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini alla progressione stipendiale non può trovare accoglimento e va quindi rigettata.
Le statuizioni richieste -come formulate da parte ricorrente- ovvero riconoscimento dell'anzianità giuridica quale presupposto per il riconoscimento di quella economica- risultano infatti inscindibili, costituendo l'una la premessa di fatto dell'altra.
D'altronde una statuizione meramente dichiarativa del diritto della parte al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini della anzianità giuridica risulta, in ogni caso, inammissibile per difetto di interesse (cfr., sul punto, sentenza del 3.11.2025, G.L., Pres. , R.G. Per_1
15868/2024, le cui compiute argomentazioni si condividono e si fanno proprie).
“Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza della SC cui si presta adesione (cfr da ultimo Cassazione 15840/2024 e Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive
6 Cass. n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022)
l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Il diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio del servizio è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio")….
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ne consegue che non essendo nel caso di specie prospettato concretamente la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica di parte ricorrente risulterebbe comunque inammissibile” (v. sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 3.11.2025, G.L., Pres. Pezzullo, R.G.N. 15868/2024).
In definitiva, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. “Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. 4 maggio 2012 n. 6749; Cass., 24 gennaio
2019 n. 2057); - “l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva 6 del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire” (Cass.,
26 luglio 2017, n. 18511); - al contrario, “l'anzianità di servizio non è uno "status" o un
7 elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità (Cass., 26 aprile 2018 n. 10131;
Cass. 30 gennaio 2020 n. 2232)”.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno indicato nel ricorso quale risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, essi intendano in concreto ottenere con una pronuncia di mero accertamento – a fini giuridici - della propria anzianità.
Ne consegue che non essendo prospettata concretamente nel ricorso la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica dei ricorrenti risulterebbe comunque inammissibile.
Il ricorso va, quindi, rigettato
Nulla sulle spese stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Aversa, 26.11.2025
Il giudice
IA LA
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