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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239003551073000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.4.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.29820239003551073000, notificato a mezzo posta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data
14.02.2024. per €.11.450,21 e relativo al mancato pagamento della cartella di pagamento n.29820120008029741000 asseritamente notificata in data 14.09.2012;, eccepiva il ricorrente la mancata notifica dell'atto presupposto ed in ogni caso la prescrizione.
Si costituiva l'AdER contestando il ricorso e precisando d aver notificato la cartella in data 14.9.12, contestando l'eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per Covid 19.
Alla udienza del 10.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Parte ricorrente ha impugnato la intimazione notificata in data 14.2.2024 eccependo, preliminarmente, la mancata notifica della cartella sottesa ed in ogni caso la prescrizione essendo decorso oltre un decennio dalla asserita data di notifica della cartella alla intimazione.
Invero le contestazioni addotte dall'AdER non appaiono inficiare la fondatezza della eccezione di prescrizione atteso che, pur ritenendo valida la notifica della cartella per compiuta giacenza in data 14.9.2012, sono trascorsi oltre dieci anni alla data di notifica della intimazione senza la prova di eventuale notifica di atti interruttivi intermedi.
Né appare condivisibile la tesi di parte resistente che riterrebbe applicabile al caso de quo la proroga di 542 ex art. 68 D.L. n. 18/2020
In merito si osserva che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei
“versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore…degli agenti della riscossione…”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, …sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Nel caso in esame, si tratta in modo evidente di carichi affidati ben prima del citato periodo di sospensione, per cui la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, e la notifica dell'intimazione il 14.2.2024 è comunque tardiva, in quanto oltre 12 anni dopo la notifica della cartella ( 14.9.2012) .
Attese pertanto le superiori considerazioni, stante la tardiva notifica della intimazione rispetto alla notifica della cartella ed il conseguente decorso prescrizionale, va accolto il ricorso ed annullato l'atto opposto
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1736,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 10.11.2025 .
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239003551073000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.4.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.29820239003551073000, notificato a mezzo posta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data
14.02.2024. per €.11.450,21 e relativo al mancato pagamento della cartella di pagamento n.29820120008029741000 asseritamente notificata in data 14.09.2012;, eccepiva il ricorrente la mancata notifica dell'atto presupposto ed in ogni caso la prescrizione.
Si costituiva l'AdER contestando il ricorso e precisando d aver notificato la cartella in data 14.9.12, contestando l'eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per Covid 19.
Alla udienza del 10.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Parte ricorrente ha impugnato la intimazione notificata in data 14.2.2024 eccependo, preliminarmente, la mancata notifica della cartella sottesa ed in ogni caso la prescrizione essendo decorso oltre un decennio dalla asserita data di notifica della cartella alla intimazione.
Invero le contestazioni addotte dall'AdER non appaiono inficiare la fondatezza della eccezione di prescrizione atteso che, pur ritenendo valida la notifica della cartella per compiuta giacenza in data 14.9.2012, sono trascorsi oltre dieci anni alla data di notifica della intimazione senza la prova di eventuale notifica di atti interruttivi intermedi.
Né appare condivisibile la tesi di parte resistente che riterrebbe applicabile al caso de quo la proroga di 542 ex art. 68 D.L. n. 18/2020
In merito si osserva che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei
“versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore…degli agenti della riscossione…”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, …sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Nel caso in esame, si tratta in modo evidente di carichi affidati ben prima del citato periodo di sospensione, per cui la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, e la notifica dell'intimazione il 14.2.2024 è comunque tardiva, in quanto oltre 12 anni dopo la notifica della cartella ( 14.9.2012) .
Attese pertanto le superiori considerazioni, stante la tardiva notifica della intimazione rispetto alla notifica della cartella ed il conseguente decorso prescrizionale, va accolto il ricorso ed annullato l'atto opposto
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1736,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 10.11.2025 .
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi