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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 10917/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del la Giudice dott.ssa Veronica Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10917 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione il 4 marzo 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
, c.d. Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore p.t. Parte_2 Pt_3
c.f. , elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
Aversa (CE) alla Via F. Cilea 40 presso lo studio dell'Avv.
Marco Rubinacci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E , nato a [...] il [...], c.f. TE
, elettivamente domiciliato in Napoli C.F._1
al presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fera C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
in Parte_4
persona dell'amministratore p.t., ha proposto appello avverso la Sentenza N. 1518/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Casoria, in data 08.03.2023 e pubblicata in data
30.05.2023, che - in parziale accoglimento della domanda proposta dal – condannava l'odierno TE
appellante al pagamento della somma di € 400,00, oltre gli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno subìto dall'immobile di proprietà del ed oltre alle spese _1
di giudizio liquidate in € 450,00 con attribuzione.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto: - l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per la mancanza della previa istanza di media -conciliazione ex art. 5 d.lgs. n.
28/2010 e di negoziazione assistita ex L. 162/2014; -
l'erroneità della pronuncia per omesso rilievo del difetto di legittimazione passiva;
- la contraddittorietà della pag. 2/12 statuizione sulla responsabilità del rispetto agli Parte_1
esiti della CTU nonché la falsa interpretazione, omesso e/o insufficiente esame della relazione peritale;
- l'erroneità della pronuncia per mancato rilievo della prescrizione del diritto.
Sulla base di tali deduzioni, il appellante ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia,
l'adito Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice di appello avverso la sentenza n. 1518/2023, resa dal Giudice di Pace di Casoria in persona del dr. Francesco
Mastrodomenico in data 08.03.2023 e pubblicata in data
30.05.2023, reietta ogni avversa difesa, eccezione e deduzione, così provvedere: a) ritenere completamente fondati i motivi esposti con il presente atto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, emettere tutte le declaratorie di cui ai capi a) e b) della parte espositiva del presente atto, accogliendo tutte le conclusioni già rassegnate in prime cure e che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte parola a parola con la conseguente declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza nel merito della domanda svolta in primo grado da , statuendo che TE
nulla è dovuto dal ubicato Parte_4
in AR (NA) alla;
b) per l'effetto, Parte_1
condannare parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di lite ex DM 147/2022 del doppio grado di
pag. 3/12 giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario che dichiara ex art. 93 c.p.c. l'anticipo delle spese e la non riscossione delle competenze”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, TE
l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza resa secondo equità nonché l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità; nel merito, la correttezza della sentenza di primo grado, ritenuta correttamente e logicamente motivata.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) confermarsi la sentenza di primo grado;
b) condannarsi parte appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario”.
All'udienza del 2/4/2024, la Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza sino al
8/10/2024.
Con ordinanza del 11/10/2024, la Giudice rinviava all'udienza del 11/02/2025, come sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, con concessione di termini per il deposito di memorie ex art. 189 c.p.c.
Con provvedimento del 4/3/2025, la Giudice riservava la causa in decisione.
pag. 4/12 Preliminarmente, si dà atto dell'ammissibilità dell'atto di gravame, contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 - indicando analiticamente le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante nonché le circostanze da cui deriva la violazione della legge - e supera il vaglio di ammissibilità richiesto dalla norma citata.
Ancora in via preliminare, inoltre, deve rigettarsi, poiché infondata, la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello avverso una sentenza resa secondo equità. A tal proposito, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art.113, comma 2, cod. proc. civ. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali ovvero dei principi regolatori della materia”, laddove il citato art. 113, comma c.p.c., ratione temporis vigente, prevedeva che: “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile".
pag. 5/12 Ciò posto, al fine di individuare la natura equitativa della pronuncia censurata, occorre far riferimento al valore oggettivo della controversia, essendo del tutto irrilevante il contenuto della decisione. Ebbene, nel caso di specie,
l'originaria domanda formulata innanzi al Giudice di Pace dal veniva da quest'ultimo quantificata entro i _1
limiti di competenza per valore del giudice adito, ossia entro l'importo di euro 5.000.
Esaminando il merito della presente controversia, l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento per l'assorbente e dirimente rilievo - in applicazione della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (si cfr. per tutte: Cass., sez. II,
03.07.2013, n. 16630; Cass., sez. III, 16.05.2006, n. 11356)
- secondo cui è fondata la doglianza con la quale l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione della CTU da parte del giudice a quo.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la motivazione del giudice di prime cure sia il risultato di una errata valutazione delle prove in atti (rectius della relazione di ctu), che non può essere condivisa da quest a giudicante di secondo grado, considerata la mancanza di adeguata prova, da parte dell'attore in primo grado, dei fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.
pag. 6/12 Dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti, infatti, non può dirsi in alcun modo raggiunta la prova convincente della responsabilità del per i Parte_1
danni subiti dall'appartamento di proprietà del per _1
le infiltrazioni provenienti dal piano superiore, come dedotto e descritto in citazione.
Si osserva che il danno da infiltrazioni integra, per costante giurisprudenza, un'ipotesi di responsabilità oggettiva ricadente nella sfera applicativa dell'art. 2051 c.c. (cfr., ex multis, Cass.civ.,sez. VI, 17/01/2019, n.1188; Cass.civ., 12 marzo 2020, n. 7044; Cass.civ. n.15291/2011; Cass.civ.
n.6376/2006). Il presupposto per la configurazione della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia è, per l'appunto, l'esistenza di un rapporto di custodia che - precisa la giurisprudenza - è un rapporto di fatto, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 9 novembre
2020, 25018). Non è richiesto, invero, un legame giuridico con la res: la custodia comporta una signoria sulla stessa, che ne consente il governo, nonché il potere di gestione e di controllo del rischio connesso.
Il principio di sopportazione del rischio impone che laddove esso derivi dal dinamismo intrinseco della cosa, cioè sia immanente all'impiego e all'esistenza della stessa, debba essere sopportato da chi se ne avvantaggia.
pag. 7/12 La regola generale prevede che il custode risponde del danno prodotto dalla cosa in custodia a prescindere dalla colpa. La prova liberatoria per il custode, infatti, consiste nella dimostrazione del caso fortuito, intendendosi per tale il fattore esterno (fatto naturale, ovvero fatto del terzo o del danneggiato stesso) idoneo a recidere il nesso di causalità tra custodia della res e pregiudizio, con esclusione di qualsivoglia rilevanza dell'elemento della colpa (cfr.:
Cass.civ., 1 febbraio 2018, n.2477; 6 febbraio 2018, n.2840;
9 agosto 2004, nn.,15383 e 15384).
L'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso mentre a carico del custode lo stesso attiene, invece, al caso fortuito.
Nel contesto specifico del danno da infiltrazioni d'acqua in un condominio, è bene evidenziare che come specificato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, "può essere qualificato "custode" della cosa, per i fini di cui all'art. 2051 cod. civ., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa. È da considerarsi, perciò, "custode", ai sensi della norma indicata, sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato" (così, ex multis, Cass.
20 novembre 2009, n. 24530).
In ragione di ciò, si può affermare che il responsabile, in pag. 8/12 base alla provenienza effettiva dell'infiltrazione , può essere individuato nella compagine condominiale, se il fenomeno deriva da parti comuni del condominio stesso, ovvero nel proprietario di una singola unità immobiliare da cui sia stata accertata la provenienza delle perdite o delle infiltrazioni d'acqua.
Tanto premesso, nel caso di specie, non vi è prova che le infiltrazioni che hanno causato danni all'immobile di proprietà del siano provenienti da parti comuni del _1
, come peraltro già dedotto dal medesimo attore Parte_1
in sede di atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, laddove si legge “copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore”.
Ed invero, dalla perizia espletata dall' Ing. , Persona_1
incaricato dal Giudice di Pace, è emerso che non vi è prova della provenienza delle infiltrazioni che avrebbero causato i danni lamentati. In particolare, il ctu evidenzia che “in merito alle causali dei danni, dagli atti di causa non si deducono elementi probanti che conducano (con apprezzabile certezza) all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso ed i guasti lamentati dall'attore”. Il medesimo consulente ha avuto, poi, cura di p recisare che
“durante il sopralluogo nel corso dell'accesso peritale, veniva mostrato allo scrivente l'impianto di adduzione idrica del bidet nel bagno dell'appartamento del piano terzo, sovrastante quello di parte attorea (il quale appariva
pag. 9/12 integro e senza evidenti segni di riparazione o tracce murarie nelle immediate vicinanze). Tuttavia, non sono stati mostrati residui di riparazione né fotografie della ricerca e riparazione di tubature che si assumono lesionate”; conclude, pertanto, il ctu che “allo stato, non è possibile determinare la provenienza e, quindi, la competenza della citata perdita idrica”.
Da quanto sopra dedotto, discende che il non ha _1
assolto l'onere sullo stesso gravante relativo al nesso tra danno e cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia.
Sicché, in mancanza di prova della relazione causale tra il danno lamentato e il bene condominiale che lo avrebbe provocato, non poteva essere dichiarata la responsabilità in capo alla compagine condominiale, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati all'immobile di proprietà dall'odierno appellato.
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata, poiché la domanda proposta in primo grado andava rigettata.
Dall'accoglimento dell'appello, in virtù del principio della soccombenza, deriva la condanna di , TE
odierno appellato, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del appellante, che Parte_1
si liquidano come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri pro tempore vigenti (per il primo grado di pag. 10/12 giudizio, D.M. n. 55/2014, vigente al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, e D.M. n.
55/2014, nei parametri aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per il giudizio di appello), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, per quanto concerne il giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dal Parte_1
, c.d. in
[...] Parte_2
persona dell'amministratore p.t.;
b) per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata
Sentenza N. 1518/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Casoria, in data 08.03.2023 e pubblicata in data
30.05.2023, rigetta la domanda proposta da _1
;
[...]
c) condanna al pagamento, in favore del TE
, c.d. Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., delle Parte_2
spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro pag. 11/12 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) condanna al pagamento, in favore del TE
, c.d. Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., delle Parte_2
spese del giudizio di appello, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Aversa, così deciso il 28/4/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
La bozza di sentenza è stata redatt a dalla GOP in tirocinio dott.ssa Controparte_2
con la super visione della scrivente affidataria.
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 10917/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del la Giudice dott.ssa Veronica Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10917 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione il 4 marzo 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
, c.d. Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore p.t. Parte_2 Pt_3
c.f. , elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
Aversa (CE) alla Via F. Cilea 40 presso lo studio dell'Avv.
Marco Rubinacci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E , nato a [...] il [...], c.f. TE
, elettivamente domiciliato in Napoli C.F._1
al presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fera C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
in Parte_4
persona dell'amministratore p.t., ha proposto appello avverso la Sentenza N. 1518/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Casoria, in data 08.03.2023 e pubblicata in data
30.05.2023, che - in parziale accoglimento della domanda proposta dal – condannava l'odierno TE
appellante al pagamento della somma di € 400,00, oltre gli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno subìto dall'immobile di proprietà del ed oltre alle spese _1
di giudizio liquidate in € 450,00 con attribuzione.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto: - l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per la mancanza della previa istanza di media -conciliazione ex art. 5 d.lgs. n.
28/2010 e di negoziazione assistita ex L. 162/2014; -
l'erroneità della pronuncia per omesso rilievo del difetto di legittimazione passiva;
- la contraddittorietà della pag. 2/12 statuizione sulla responsabilità del rispetto agli Parte_1
esiti della CTU nonché la falsa interpretazione, omesso e/o insufficiente esame della relazione peritale;
- l'erroneità della pronuncia per mancato rilievo della prescrizione del diritto.
Sulla base di tali deduzioni, il appellante ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia,
l'adito Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice di appello avverso la sentenza n. 1518/2023, resa dal Giudice di Pace di Casoria in persona del dr. Francesco
Mastrodomenico in data 08.03.2023 e pubblicata in data
30.05.2023, reietta ogni avversa difesa, eccezione e deduzione, così provvedere: a) ritenere completamente fondati i motivi esposti con il presente atto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, emettere tutte le declaratorie di cui ai capi a) e b) della parte espositiva del presente atto, accogliendo tutte le conclusioni già rassegnate in prime cure e che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte parola a parola con la conseguente declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza nel merito della domanda svolta in primo grado da , statuendo che TE
nulla è dovuto dal ubicato Parte_4
in AR (NA) alla;
b) per l'effetto, Parte_1
condannare parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di lite ex DM 147/2022 del doppio grado di
pag. 3/12 giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario che dichiara ex art. 93 c.p.c. l'anticipo delle spese e la non riscossione delle competenze”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, TE
l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza resa secondo equità nonché l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità; nel merito, la correttezza della sentenza di primo grado, ritenuta correttamente e logicamente motivata.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) confermarsi la sentenza di primo grado;
b) condannarsi parte appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario”.
All'udienza del 2/4/2024, la Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza sino al
8/10/2024.
Con ordinanza del 11/10/2024, la Giudice rinviava all'udienza del 11/02/2025, come sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, con concessione di termini per il deposito di memorie ex art. 189 c.p.c.
Con provvedimento del 4/3/2025, la Giudice riservava la causa in decisione.
pag. 4/12 Preliminarmente, si dà atto dell'ammissibilità dell'atto di gravame, contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 - indicando analiticamente le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante nonché le circostanze da cui deriva la violazione della legge - e supera il vaglio di ammissibilità richiesto dalla norma citata.
Ancora in via preliminare, inoltre, deve rigettarsi, poiché infondata, la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello avverso una sentenza resa secondo equità. A tal proposito, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art.113, comma 2, cod. proc. civ. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali ovvero dei principi regolatori della materia”, laddove il citato art. 113, comma c.p.c., ratione temporis vigente, prevedeva che: “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile".
pag. 5/12 Ciò posto, al fine di individuare la natura equitativa della pronuncia censurata, occorre far riferimento al valore oggettivo della controversia, essendo del tutto irrilevante il contenuto della decisione. Ebbene, nel caso di specie,
l'originaria domanda formulata innanzi al Giudice di Pace dal veniva da quest'ultimo quantificata entro i _1
limiti di competenza per valore del giudice adito, ossia entro l'importo di euro 5.000.
Esaminando il merito della presente controversia, l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento per l'assorbente e dirimente rilievo - in applicazione della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (si cfr. per tutte: Cass., sez. II,
03.07.2013, n. 16630; Cass., sez. III, 16.05.2006, n. 11356)
- secondo cui è fondata la doglianza con la quale l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione della CTU da parte del giudice a quo.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la motivazione del giudice di prime cure sia il risultato di una errata valutazione delle prove in atti (rectius della relazione di ctu), che non può essere condivisa da quest a giudicante di secondo grado, considerata la mancanza di adeguata prova, da parte dell'attore in primo grado, dei fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.
pag. 6/12 Dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti, infatti, non può dirsi in alcun modo raggiunta la prova convincente della responsabilità del per i Parte_1
danni subiti dall'appartamento di proprietà del per _1
le infiltrazioni provenienti dal piano superiore, come dedotto e descritto in citazione.
Si osserva che il danno da infiltrazioni integra, per costante giurisprudenza, un'ipotesi di responsabilità oggettiva ricadente nella sfera applicativa dell'art. 2051 c.c. (cfr., ex multis, Cass.civ.,sez. VI, 17/01/2019, n.1188; Cass.civ., 12 marzo 2020, n. 7044; Cass.civ. n.15291/2011; Cass.civ.
n.6376/2006). Il presupposto per la configurazione della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia è, per l'appunto, l'esistenza di un rapporto di custodia che - precisa la giurisprudenza - è un rapporto di fatto, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 9 novembre
2020, 25018). Non è richiesto, invero, un legame giuridico con la res: la custodia comporta una signoria sulla stessa, che ne consente il governo, nonché il potere di gestione e di controllo del rischio connesso.
Il principio di sopportazione del rischio impone che laddove esso derivi dal dinamismo intrinseco della cosa, cioè sia immanente all'impiego e all'esistenza della stessa, debba essere sopportato da chi se ne avvantaggia.
pag. 7/12 La regola generale prevede che il custode risponde del danno prodotto dalla cosa in custodia a prescindere dalla colpa. La prova liberatoria per il custode, infatti, consiste nella dimostrazione del caso fortuito, intendendosi per tale il fattore esterno (fatto naturale, ovvero fatto del terzo o del danneggiato stesso) idoneo a recidere il nesso di causalità tra custodia della res e pregiudizio, con esclusione di qualsivoglia rilevanza dell'elemento della colpa (cfr.:
Cass.civ., 1 febbraio 2018, n.2477; 6 febbraio 2018, n.2840;
9 agosto 2004, nn.,15383 e 15384).
L'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso mentre a carico del custode lo stesso attiene, invece, al caso fortuito.
Nel contesto specifico del danno da infiltrazioni d'acqua in un condominio, è bene evidenziare che come specificato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, "può essere qualificato "custode" della cosa, per i fini di cui all'art. 2051 cod. civ., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa. È da considerarsi, perciò, "custode", ai sensi della norma indicata, sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato" (così, ex multis, Cass.
20 novembre 2009, n. 24530).
In ragione di ciò, si può affermare che il responsabile, in pag. 8/12 base alla provenienza effettiva dell'infiltrazione , può essere individuato nella compagine condominiale, se il fenomeno deriva da parti comuni del condominio stesso, ovvero nel proprietario di una singola unità immobiliare da cui sia stata accertata la provenienza delle perdite o delle infiltrazioni d'acqua.
Tanto premesso, nel caso di specie, non vi è prova che le infiltrazioni che hanno causato danni all'immobile di proprietà del siano provenienti da parti comuni del _1
, come peraltro già dedotto dal medesimo attore Parte_1
in sede di atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, laddove si legge “copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore”.
Ed invero, dalla perizia espletata dall' Ing. , Persona_1
incaricato dal Giudice di Pace, è emerso che non vi è prova della provenienza delle infiltrazioni che avrebbero causato i danni lamentati. In particolare, il ctu evidenzia che “in merito alle causali dei danni, dagli atti di causa non si deducono elementi probanti che conducano (con apprezzabile certezza) all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso ed i guasti lamentati dall'attore”. Il medesimo consulente ha avuto, poi, cura di p recisare che
“durante il sopralluogo nel corso dell'accesso peritale, veniva mostrato allo scrivente l'impianto di adduzione idrica del bidet nel bagno dell'appartamento del piano terzo, sovrastante quello di parte attorea (il quale appariva
pag. 9/12 integro e senza evidenti segni di riparazione o tracce murarie nelle immediate vicinanze). Tuttavia, non sono stati mostrati residui di riparazione né fotografie della ricerca e riparazione di tubature che si assumono lesionate”; conclude, pertanto, il ctu che “allo stato, non è possibile determinare la provenienza e, quindi, la competenza della citata perdita idrica”.
Da quanto sopra dedotto, discende che il non ha _1
assolto l'onere sullo stesso gravante relativo al nesso tra danno e cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia.
Sicché, in mancanza di prova della relazione causale tra il danno lamentato e il bene condominiale che lo avrebbe provocato, non poteva essere dichiarata la responsabilità in capo alla compagine condominiale, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati all'immobile di proprietà dall'odierno appellato.
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata, poiché la domanda proposta in primo grado andava rigettata.
Dall'accoglimento dell'appello, in virtù del principio della soccombenza, deriva la condanna di , TE
odierno appellato, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del appellante, che Parte_1
si liquidano come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri pro tempore vigenti (per il primo grado di pag. 10/12 giudizio, D.M. n. 55/2014, vigente al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, e D.M. n.
55/2014, nei parametri aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per il giudizio di appello), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, per quanto concerne il giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dal Parte_1
, c.d. in
[...] Parte_2
persona dell'amministratore p.t.;
b) per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata
Sentenza N. 1518/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Casoria, in data 08.03.2023 e pubblicata in data
30.05.2023, rigetta la domanda proposta da _1
;
[...]
c) condanna al pagamento, in favore del TE
, c.d. Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., delle Parte_2
spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro pag. 11/12 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) condanna al pagamento, in favore del TE
, c.d. Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., delle Parte_2
spese del giudizio di appello, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Aversa, così deciso il 28/4/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
La bozza di sentenza è stata redatt a dalla GOP in tirocinio dott.ssa Controparte_2
con la super visione della scrivente affidataria.
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