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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17717 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2025
tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Alessandra Adamini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2025, chiedeva la Parte_1
Con cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con pagina 1 di 3 , con domanda di mantenimento del figlio , CP_1 Persona_1
maggiorenne non autosufficiente, a carico del padre, nella misura di euro
500.00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda di mantenimento per il figlio, avendo lo stesso raggiunto l'autosufficienza economica e non essendo più convivente con la madre.
Quindi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa n. 10256/2013 del 29.4.2013; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili attesa la pronuncia unicamente sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 27.9.2003 in Ponzano di Fermo (FM);
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Ponzano di Fermo (FM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n.6, parte II, serie A, uff. 1);
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. La PRESIDENTE
IA TT MA ZI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2025
tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Alessandra Adamini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2025, chiedeva la Parte_1
Con cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con pagina 1 di 3 , con domanda di mantenimento del figlio , CP_1 Persona_1
maggiorenne non autosufficiente, a carico del padre, nella misura di euro
500.00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda di mantenimento per il figlio, avendo lo stesso raggiunto l'autosufficienza economica e non essendo più convivente con la madre.
Quindi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa n. 10256/2013 del 29.4.2013; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili attesa la pronuncia unicamente sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 27.9.2003 in Ponzano di Fermo (FM);
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Ponzano di Fermo (FM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n.6, parte II, serie A, uff. 1);
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. La PRESIDENTE
IA TT MA ZI
pagina 3 di 3