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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2048 dell'anno 2021
TRA nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Formica C.F._1
ed elettivamente domiciliata in TO (Av) alla via Roma n. 56;
ATTRICE
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Controparte_2
, rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'avv. Maria Carmela C.F._3
Picariello ed elettivamente domiciliate come in atti;
CONVENUTE
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
e nata a [...] il [...], C.F._4 Controparte_4
C.F. , rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'Avv. Maria C.F._5
Carmela Picariello ed elettivamente domiciliate come in atti;
CHIAMATE IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.05.2021, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di accertare che il fondo di sua proprietà sito in TO alla località S. Lorenzo e distinto in catasto terreni al foglio n. 18 p.lla n. 55 è intercluso e non ha uscita sulla via pubblica e, per l'effetto, di accertare il proprio diritto ad ottenere il passaggio coattivo pedonale e con 1/9 mezzi meccanici sui fondi di proprietà delle convenute distinti in catasto terreni al foglio CP_1
18, p.lle nn. 54 e 389, costituendo la predetta servitù e determinando un'indennità in favore delle stesse. In punto di fatto l'attrice, dopo aver premesso di essere proprietaria del fondo coltivato con n. 74 piante di nocciolo in virtù di atto notarile del 12.08.2005, ha precisato che lo stesso è ubicato “a circa 100 metri all'interno della strada provinciale n. 145”; che a nord, confina con la trincea del vecchio tratto del Canale Masseria ove non esistono preesistenti tracciati viari o tratturi;
che dal lato ovest non vi sono passaggi carrabili verso il fondo risultando questa traiettoria
“intercettata, oltre che da altri terreni agricoli, dal corso attuale del canale Masseria” e che a sud “non sono ipotizzabili percorsi di sbocco verso la via pubblica”, per la presenza di soli fondi coltivati. La parte ha, quindi, evidenziato che l'unica zona da cui è possibile accedere al proprio fondo è situata al lato est, ove si trova il fondo delle convenute e su cui è già esistente una via sterrata, identificata dalla particella n. 57, che da sempre viene utilizzata per accedere dalla via pubblica ai fondi limitrofi e confinanti. La parte ha precisato, poi, che tale stradina sterrata che porta alla via provinciale pubblica è lunga 105 metri e larga 3 metri e che, per arrivare al proprio fondo, bisogna percorrere un ultimo tratto di circa 25 metri attraverso il terreno distinto alla particella n. 389, sempre di proprietà delle convenute. Infine, la parte ha richiamato la perizia di parte redatta dall'ing.
e ha dedotto di aver percorso pacificamente tale passaggio in passato, così come faceva Per_1
suo padre, sino alla chiusura dell'accesso sulla via provinciale nonché di necessitare dell'accesso al proprio fondo sia a piedi che con mezzi meccanici al fine di esercitare l'attività agricola.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.09.2021, si sono costituite in giudizio
[...]
e , eccependo, in via preliminare, la mancata citazione del Controparte_1 Controparte_2 comproprietario della particella n. 57 e chiedendo, nel merito, il rigetto della CP_5
domanda per l'insussistenza dei presupposti o, in via subordinata, di condannare l'attrice al pagamento in proprio favore dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c. Le convenute hanno, in particolare, osservato che il Tribunale di Avellino, con provvedimento del 16.12.2020, aveva rigettato il ricorso introdotto dall'attrice volto ad ottenere la reintegra nel possesso dello stradone distinto alla particella n. 57 e di una porzione della particella n. 389 e hanno esposto di essere comproprietarie, in ragione di una quota di 1/4 ciascuna, della stradella distinta alla particella n.
57, appartenente, per la restante parte, a . Con riferimento agli accessi al fondo CP_5 attoreo, le convenute hanno dedotto che l'attrice non ha mai vantato un diritto di passaggio sulla particella 57, avendo esercitato l'accesso al proprio fondo “a piedi e con mezzi meccanici, direttamente dalla via comunale Risorgimento (SP 145), posta a Nord, attraverso un accesso che, costeggiando il fiumiciattolo 2/9 che scorre lì di presso, lo supera attraverso una passerella, ed immette direttamente nel terreno” oppure attraverso il contiguo terreno (di proprietà della ), detenuto in fitto Controparte_6
dalla sorella e dal marito di costei ed ancora, dall'accesso CP_7 Controparte_8 collocato sulla via Comunale Fratte, sulla proprietà di . Infine, Parte_2
le convenute hanno richiamato la perizia di parte a firma del geom. , in cui si precisa Per_2
che “il fondo della è contiguo con la particella n. 1016, di proprietà dell' Pt_1 Parte_3
, che presenta due passerelle che, poste al di sopra del canale, consentono l'attraversamento
[...]
della particella n. 423, di proprietà dell' (e che rappresenta un'area segregata e di Parte_3 modestissima estensione), e l'immissione diretta nella particella n. 55 di proprietà della sig.ra e che Pt_1
“il fondo della sig.ra non risulta intercluso vista la presenza di attraversamenti (passerelle sugli argini) Pt_1
sul corso d'acqua del canale Masseria, che consentono di raggiungere in modo agevole, attraverso il fondo individuato con la particella n. 1016, la strada provinciale SP 145 o la strada comunale Fratte. L'accesso dalla strada provinciale SP 145, percorrendo l'argine Ovest dell'alveo del canale Masseria a confine con la particella
1016 risulta più breve ed agevole rispetto alla richiesta attraverso i fondi delle sig.re . CP_1
Con memoria depositate ai sensi dell'art. 183, I termine, c.p.c., la parte attrice ha precisato che, dopo la chiusura della strada sita sulla particella n. 57, è stata costretta ad utilizzare un'altra via di accesso al suo fondo, in via di fatto, senza essere titolare di diritti e senza poter usare mezzi agricoli.
Nel corso del processo è stata, poi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e e nominato un c.t.u. Controparte_3 Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.07.2022 si sono costituite in giudizio CP_3
e chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, di condannare
[...] Controparte_4
l'attrice al pagamento in loro favore dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c.
Con relazione peritale depositata il 18.01.2023, il c.t.u. ha riferito che il fondo di proprietà attorea, distinto al foglio n. 18, part. n. 55, risulta raggiungibile soltanto dalla strada sterrata esistente, che inizia dalla via provinciale n. 145 e prosegue dapprima sulla particella n. 57 e poi su quella n. 389, non risultando presenti altri sentieri o strade vicinali e/o poderali che consentono il raggiungimento dello stesso con mezzi agricoli. In merito all'indennità spettante alle comproprietarie dei fondi serventi, il c.t.u. ha stimato per la servitù di passaggio da costituire sulla particella n. 57 per circa 330 mq l'importo di € 1.000,00 e per la servitù di passaggio da costituire sulla particella n. 389, pari a circa 75 mq un importo di € 1.350,00. Con riferimento all'esistenza di altri percorsi il c.t.u. ha precisato che quello che costeggia il canale Masseria e che 3/9 incide sulle particelle n. 1016 e 423, di proprietà dell'istituto per il sostentamento Parte_3 del di Salerno, è soltanto pedonale e che l'altro, limitrofo al Canale Masseria, non è Pt_3
utilizzabile per il transito di mezzi agricoli. Infine, il c.t.u. ha riferito di non aver riscontrato altre possibilità. Con riferimento all'indennità di stima, invece, il consulente ha confermato la quantificazione eseguita, contestata dalla parte attrice.
Con successive note scritte le convenute hanno reiterato le contestazioni alla consulenza riportandosi alla relazione del c.t.p. e deducendo che sulla particella n. 389 erano presenti colture, alberi ed altre piante, che nel corso degli anni l'attrice per accedere al proprio fondo era sempre passata direttamente dalla strada provinciale n. 145 attraverso l'accesso con passerella finale, posto sul lato destro della part. 382, che il c.t.u. aveva riconosciuto l'eventuale indennità di servitù per soli € 2.350,00 calcolando il solo valore venale del terreno e non anche gli altri pregiudizi subiti legati al transito di persone e veicoli.
Disposta un'integrazione della consulenza all'udienza dell'8.04.2025 con relazione del 20.06.2025 il ctu ha confermato che il fondo attoreo non ha alcun collegamento diretto con Persona_3 la strada pubblica, ribadendo la sua interclusione e l'impossibilità di essere raggiunto a piedi o con mezzi carrabili. Il ctu ha, poi, indicato un percorso alternativo ipotetico riproducendo in foto con una linea rossa il tracciato originariamente indicato in consulenza e con una linea blu il percorso che includerebbe l'attraversamento del fiume, del ponte e di due tavole in legno. Il ctu ha, poi, precisato che il passaggio sulla particella n. 1016 impegnerebbe un percorso pari a 330 mq con conseguente obbligo di corrispondere un'indennità alla proprietaria del fondo di €
6.940,00. Relativamente alle osservazioni delle parti in lite, il consulente ha, invece, ritenuto di dover calcolare l'indennizzo da corrispondere ai proprietari della p.lla 57 in euro 5.961,60 importo quantificato tenuto conto del valore del terreno pari a 18 euro al mq. Il ctu ha, ancora, evidenziato che “Dalla consultazione degli atti di causa la particella 55 della Sig.ra donata dal padre CP_1 con atto del 12.05.2005 non ha nessuna indicazione di servitù e si evince l'interclusione già a quella data….
Dal sopralluogo eseguito in data 29/04/2025, si è accertato che sul percorso ipotizzato per la servitù incidente sulla p.lla 389 occorre effettuare delle opere al fine di renderlo carrabile;
ancora, la presenza della colonnina di adduzione realizzata dal menzionato non crea ostacoli per l'attraversamento con mezzi Controparte_9
agricoli.”
In ordine alla stima eseguita l'attrice ha osservato di dover acquisire solo un diritto di passaggio e non un diritto di proprietà. Viceversa, il geom. , CTP designato dalle germane Controparte_10
e nonché da e Carmela, ha esposto che le sorelle Controparte_1 CP_2 Controparte_3
4/9 sono proprietarie non solo della 389, ma anche della metà della p.lla 57, e che la residua CP_1 parte è di proprietà delle sorelle;
che il ctu non ha ritenuto “opportuno acquisire alcuna CP_3
documentazione relativa ad atti, dati ed informazioni da Enti Pubblici, oltre a quella già presente nei fascicoli di produzione depositati dalle parti”; che, a seguito di ricerche e di visure catastali allegate dallo stesso ctu, l'attrice non sarebbe proprietaria del fondo sulla particella n. 55, ma ha la sola qualifica di enfiteuta e non di proprietaria;
che il ctu non aveva risposto ai seguenti quesiti
“2) se il fondo attoreo è totalmente intercluso e, nell'affermativa, come lo sia diventato ed in particolare se è rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione;
3) accertare, in tale ultima ipotesi, se l'attrice può agire utilmente contro i suoi danti causa o i loro eredi per ottenere il passaggio gratuito cui essi hanno diritto come contraenti a norma dell'art. 1054 c.c. (cfr. cass. 4207/1997)”. Le parti hanno, inoltre, osservato che il ctu era stato invitato a valutare la possibilità di percorsi alternativi e più brevi senza dare dati oggettivi;
che sulle particelle 423 e 1016 dell'Ente religioso, (“a parere dello scrivente, tali attraversamenti sono solo pedonali e non sarebbero idonei per il passaggio dei mezzi carrabili o quantomeno di prove statiche non vi sono tracce”), evidenziando che era del tutto privo di riferimenti oggettivi, sulla percorribilità del tracciato e sulla spesa. Inoltre, la convenuta ha esposto che il ponte in cls armato era stato già originariamente concepito per il passaggio pedonale e carrabile e che la larghezza dello stesso non era di 1,20 metri ma di 2 metri evidenziando che“…le spese occorrenti per ripulire e rinforzare detto ponte sono sicuramente inferiori a quelle occorrenti per: a) pagare l'indennizzo alle e alle per la servitù sulle loro particelle n. 57 e 389; CP_1 CP_3
b) per mettere in sicurezza il tratto dalla p.lla 57 alla 389 per raggiungere la p.lla 55; c) per risarcire le CP_1
in relazione al tale ultimo tratto per la riduzione quantitativa del terreno e perchè con un'eventuale costituzione di servitù di passaggio in favore della sig.ra le convenute andrebbero incontro alla necessità di realizzare Pt_1
una recinzione dei fondi lungo tutta la servitù al fine di evitare l'ingresso negli stessi terze persone.” Infine, le convenute hanno esposto che il Controparte_11 ha asservito un tratto della p.lla 389 di proprietà della per il passaggio di tubazione CP_1
interrata ed aerea ed installazione di un pozzo di adduzione di acqua per irrigazione anche di tutti i fondi confinanti e che potrebbe opporsi ad un transito coattivo.
Con istanza del 18.06.2025, le convenute hanno chiesto la sostituzione del C.T.U. ex art. 196
c.p.c., per gravi motivi, avendo l'ausiliario “tenuto una condotta che sembra finalizzata ad avvalorare le infondate argomentazioni della attrice in danno delle convenute, oltre a rendere delle relazioni che appaiono sciatte,
a tacer d'altro, e contravvenendo al suo precipuo dovere di operare con imparzialità e diligenza”.
5/9 Con atto del 26.06.2025 la parte attrice ha ribadito le proprie osservazioni alla tesi delle controparti evidenziando che l'erogatore non impedisce il passaggio.
Con atto del 26.06.2025, la parte convenuta ha reiterato le doglianze già formulate nei precedenti atti.
Ciò premesso, la domanda risulta fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
In via preliminare vale ricordare, in punto di diritto, che l'art. 1051 c.c. prevede che “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo del vicino per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.” e che, ai sensi del successivo art. 1052 c.c., le disposizioni di cui all'articolo precedente possono applicarsi anche ai casi in cui un fondo non sia intercluso, ma l'accesso alla via pubblica risulti inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. In punto di diritto deve essere, altresì, soggiunto che per costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'identificazione del tracciato della servitù coattiva da costituire è necessario
“eseguire una valutazione dei vari percorsi possibili per raggiungere la via pubblica e scegliere tra essi quello che contemperi la brevità dell'accesso con il minore aggravio del fondo da asservire” (Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre
1998, n° 10331, richiamata più di recente da Cass. civ., Sez. II, 16 aprile 2008 n° 10045). Tale valutazione comparativa, peraltro, non deve riguardare semplicemente il singolo fondo / i singoli fondi potenzialmente servente/i individuato/i dall'attore attraverso la proposizione della domanda, bensì deve riguardare tutti i fondi potenzialmente serventi mediante l'esame comparativo delle diverse situazioni e delle rispettive esigenze in modo tale da individuare il tracciato che consenta di conciliare il requisito del percorso più breve con quello del minore danno. Del resto, tale orientamento è coerente anche con l'interesse pubblicistico al miglior assetto possibile del territorio anche nell'ottica della promozione dell'agricoltura, che è sotteso agli istituti previsti dagli artt. 1051 e 1052 c.c., nonché ai doveri costituzionali di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione.
6/9 Sempre in via preliminare deve essere rigettata richiesta di sostituzione del c.t.u. richiesta dalle convenute, in quanto non si ravvisano nell'operato dell'ing. , inadempienze rilevanti ex Per_3
art. 196 c.p.c..
Orbene, ritiene il Tribunale di poter condividere le conclusioni rassegnate dal consulente, in quanto motivate in modo logico, tecnico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Infatti, nel caso in esame, è stata accertata l'esigenza e la necessità di garantire alla parte attrice un passaggio sia pedonale che carrabile sui fondi di proprietà delle convenute che costituiscono, secondo le risultanze della consulenza, il percorso più agevole e meno oneroso rispetto ad altri che, peraltro, non garantirebbero il passaggio carrabile. Con particolare riferimento alle osservazioni delle convenute deve essere, invero, osservato che dall'esame della c.t.u. e degli allegati fotografici prodotti emerge che il percorso che costeggia il canale Masseria e che inciderebbe sulle particelle n. 1016 e 423 ovvero soltanto sulla prima menzionata (cfr. risposta del c.t.u.) a seconda della passerella su cui si svolta non è un'opzione percorribile poiché comunque si tratterebbe di percorsi soltanto pedonali, con passaggio in altre proprietà e con problematiche di rampe, difficoltà di manovra e, quindi, non idonei alla finalità ultima di coltivazione del fondo che implica anche un passaggio carrabile. Nel caso di specie, viceversa, ritiene il Tribunale che l'utilizzazione di mezzi meccanici costituisce una necessità imprescindibile per la coltivazione dei fondi agricoli e che alcun pregiudizio al fondo servente di cui alla p.lla 389 può dirsi configurabile dal passaggio di persone e veicoli su una parte di esso.
Inoltre, vale soggiungere che gli altri percorsi suggeriti dalla parte convenuta e riguardanti il passaggio su proprietà dei terzi e nonché della Parte_2 Parte_2 [...]
non sono stati rinvenuti. Peraltro, con consulenza integrativa depositata il Controparte_6
20.06.2025 il ctu ha ribadito l'assenza di collegamento diretto tra il fondo attore e la strada pubblica, evidenziando che un'eventuale servitù di passaggio sulla particella n. 1016 impegnerebbe un percorso pari a 331,20 mq. Al riguardo, vale soggiungere che la diversa soluzione proposta dalle convenute, ossia di considerare il percorso presso l'argine ovest del canale Masseria a confine con la particella n. 1016 non è praticabile, in quanto, dalla planimetria in atti, risulta che tale particella è posta a nord del fondo attoreo, ove i rilievi fotografici evidenziano il corso del canale Masseria, che funge da elemento naturale di separazione fra i terreni;
peraltro, come sopra riferito, nei rilievi del c.t.u. (cfr. pagine 26 e 27), è ben visibile la passerella che pone in collegamento le particelle 423 con la particella 1016, percorribile solo con attraversamento pedonale e tale circostanza risulta anche ammessa dalle convenute, che hanno 7/9 evidenziato la necessità di dover sostenere spese di ripristino e manutenzione del ponte, coperto di erba e sterpaglie. In merito ai predetti lavori il c.t.u. ha evidenziato che gli interventi da eseguire avrebbero un maggiore impatto ecologico e paesaggistico e necessiterebbero del coinvolgimento dei proprietari delle particelle interessate. In altri termini, il percorso indicato dal c.t.u. offre certamente la migliore attuazione del principio del minimo mezzo ed il più opportuno contemperamento tra la brevità dell'accesso al fondo attoreo ed il minor aggravio per il fondo da asservire. Nel caso di specie, risulta accertato, altresì, che i lavori da eseguire per consentire il passaggio indicato dalle convenute risulterebbero irragionevolmente più onerosi rispetto alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo secondo il tracciato indicato nel primo elaborato peritale. In termini più precisi, sarebbe necessario eseguire opere per consentire il transito con mezzi agricoli e per la conservazione e manutenzione del ponticello, allo stato non percorribile, mentre per l'utilizzo del tracciato indicato dal ctu sarebbe necessaria solo la realizzazione di una strada sterrata, rispetto alla quale non sussistono ostacoli di natura fisica.
Accolta la domanda di costituzione di servitù coattiva va esaminata la questione relativa alla determinazione dell'indennità dovuta ai proprietari dei fondi serventi. Orbene, nel caso di specie, quanto alla p.lla 57, deve essere confermato l'importo di euro 1.000,00 indicato dal ctu nella prima consulenza in assenza di precipue contestazioni e tenuto conto che la suddetta superficie
è già utilizzata quale strada sterrata e che su essa non vi sono presenti piante da frutto e/o altro tipo di colture (cfr. pagina 8). Allo stesso modo deve dirsi con riferimento alla p.lla 389 sulla quale è imposto il passaggio per una porzione di essa pari a mq 75 tenuto conto che per tale servitù il consulente nella prima relazione ha già quantificato correttamente il valore dell'area oggetto della predetta servitù. A fini di mera completezza deve essere osservato che nella relazione integrativa il consulente ha rideterminato l'indennità con riferimento alla p.lla 57 e non, come richiesto, alla p.lla 389 e che la valutazione operata ha tenuto conto di un criterio non applicabile alla fattispecie ossia quello del valore di vendita dell'area del tutto avulso dall'esistenza di qualsiasi danno concretamente arrecato dalla costituzione della servitù ossia dal passaggio su un'area già adibita a strada sterrata.
Sulle suesposte considerazioni la domanda deve essere accolta con la costituzione di una servitù coattiva a carico del fondo delle convenute e secondo il percorso individuato CP_1 CP_3 dal c.t.u. nell'allegato “E” (cfr. pagina 28 della relazione) con quantificazione delle indennità in favore delle convenute come indicato nella prima relazione.
8/9 Le spese del giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza delle convenute che si sono opposte alla costituzione della servitù sui propri fondi e sono liquidate tenuto conto del valore della causa e dei valori minimi di cui al D.M. 2022 n. 147 in ragione del grado di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, costituisce a carico del fondo delle convenute
, e , identificato al foglio Controparte_12 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
18 p.lla 57 del Comune di TO località San Lorenzo, e a carico del fondo delle convenute e distinto al foglio 18 p.lla 389 del Comune di TO Controparte_12 Controparte_2
località San Lorenzo e in favore del fondo dell'attrice identificato con la particella 55 del foglio
18 del Comune di TO, la servitù di passaggio coattivo pedonale e con mezzi meccanici secondo il percorso indicato dal ctu nell'allegato “E” della relazione depositata il 18.01.2023 e per la larghezza e la lunghezza ivi determinata;
- pone a carico dell'attrice l'obbligo di corrispondere a e Controparte_1 CP_2
, a titolo di indennità spettante al fondo servente distinto con la p.lla 389, l'importo di €
[...]
1.350,00;
- pone a carico dell'attrice l'obbligo di corrispondere a e Controparte_1 CP_2
, a e a , a titolo di indennità spettante al fondo servente
[...] Controparte_3 Controparte_4 distinto con la p.lla 57, l'importo di € 1.000,00;
- condanna in solido le parti convenute e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in
[...] Controparte_4 complessivi euro 1.276,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge ed euro 70,00 per spese vive;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti convenute e Controparte_1 CP_2
, e le spese di ctu liquidate con separato decreto.
[...] Controparte_3 Controparte_4
Così deciso all'esito dell'udienza del 30.6.2025 il 30.7.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
9/9