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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 15/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. FAGGIOLI LUCA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. SICILIANO CATERINA Controparte_1
TRENTINI ANTONELLA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FAGGIOLI LUCA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. SICILIANO CATERINA e dall'Avv. TRENTINI ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente dipendente del , quale docente, assume che Controparte_1
l'Amministrazione locale resistente, condannata a valutare il pre-ruolo ai fini della progressione economica avrebbe illegittimamente operato non solo le trattenute fiscali pagina 2 di 8 sugli importi riconosciuti, ma anche la quota contributiva previdenziale a carico della dipendente.
In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, così facendo il CP_1
avrebbe violato il disposto di cui all'art. 23 della Legge 218/1952.
Alla luce di ciò, ha chiesto di: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere gli importi corrispondenti alle somme previdenziali trattenute dal CP_1
con vittoria delle spese.
Costituendosi, parte resistente ha contestato le domande di controparte, eccependo la prescrizione quinquennale del credito retributivo, l'inapplicabilità al datore di lavoro pubblico (e in particolare agli Enti Locali) della normativa posta dalla ricorrente alla base della sua pretesa, l'insussistenza, in ogni modo, dei presupposti per la sua applicazione e, infine, la scomputabililtà, dagli importi eventualmente da restituire, del maggior onere fiscale.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
1) Secondo l'art. 23 della Legge 218/1952 «Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori».
La norma prevede un'ipotesi di sanzione a carico del datore di lavoro, quale conseguenza della sua omissione contributiva, la quale non deve mai gravare sul lavoratore incolpevole (cfr., Tribunale Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 182:
«L'accertamento dei crediti di lavoro va effettuato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. In particolare, quanto alle ritenute previdenziali, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo;
le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al
pagina 3 di 8 rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tra contribuente ed erario»;
Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2019, n. 18897: «In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico»).
Per la difesa di parte ricorrente non vi sarebbero ostacoli all'applicazione della disciplina sopra riferita ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, come emergerebbe dalle pronunce giurisprudenziali che allega al ricorso.
2) Al contrario, secondo la ricostruzione del la normativa in Controparte_1
parola non si potrebbe applicare ai dipendenti degli Enti Locali, in quanto gli stessi godono di una disciplina speciale ad hoc, quella prevista dalla Legge 379/1955 che espressamente colloca le ipotesi al di fuori dell'area della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.
In effetti, l'ultimo comma dell'art. 3 dispone che «Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi».
Il successivo articolo 12, poi, detta il presupposto applicativo con riferimento ai dipendenti degli Enti Locali, prevedendo che «L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, per la per le pensioni ai Pt_2 dipendenti degli enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni, per la per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole Pt_2 elementari parificate».
pagina 4 di 8 3) Per quanto concerne il corpo docente, dunque, il richiamo è alla Legge 176/1941, secondo la quale, all'art. 8 co. 3 «Il contributo nella misura complessiva di 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi ed assegni predetti è dovuto dagli Enti, salvo il diritto di rivalsa della quota a carico degli insegnanti», quindi con disciplina analoga a quella generale, che individua quale obbligato per l'intero versamento sempre il datore, il quale poi potrà trattenere dalla retribuzione pagata al dipendente l'importo pari alla quota contributiva a suo carico.
Il successivo art. 9 al co. 1, specifica poi che «Per le scuole elementari pubbliche mantenute dallo Stato, dai Comuni o parificate, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente articolo sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero».
L'art. 19, invece, ai commi 8 e 9, regola proprio le ipotesi in cui i versamenti non vengono effettuati, sono tardivi, o parziali, predisponendo un apparato “sanzionatorio”
a carico della parte datoriale.
Sotto questo profilo, differisce, quindi, dall'art. 23 L. 218/1952 richiamato dalla parte ricorrente, in quanto viene determinato che «I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli insegnanti iscritti al Monte per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di luglio, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo. Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore del Monte- pensioni gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi» e non vi è alcuna limitazione in ordine alla rivalsa.
4) In altre parole, come rilevato dal Consiglio di Stato anche recentemente (cfr.,
Consiglio di Stato sez. II, 11/10/2022, n. 8702: «La disciplina contenuta nella legge 4
pagina 5 di 8 aprile 2052 n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) si applica a tutti gli iscritti all'Assicurazione
Generale Obbligatoria (A.G.O.), mentre per i dipendenti statali il paradigma normativo di riferimento è il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
7.3 La presenza di una disciplina speciale per il settore statale è ostativa all'applicazione diretta dell'art. 23 l. 218/1952 che pone a carico del datore di lavoro, in caso di mancato pagamento dei contributi nei termini di legge, anche la quota a carico del lavoratore con esclusione della rivalsa nei confronti di quest'ultimo.
7.4 L'applicazione della disposizione sopra citata al settore statale non può predicarsi nemmeno in via analogica, come sostiene l'appellante, poiché la natura eccezionale e derogatoria della stessa ne impone la stretta interpretazione. In virtù di siffatta previsione, infatti, il datore di lavoro diviene obbligato in proprio e in via esclusiva, con conseguente traslazione dell'onere dal sostituito al sostituto e concentrazione dell'intero debito contributivo in capo ad un unico soggetto passivo. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in forza della suddetta previsione, in caso di tardivo adempimento nel pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, la quota originariamente a carico del lavoratore diventa retribuzione dovuta al medesimo ed il debito nei confronti dell'ente previdenziale si trasferisce al datore di lavoro anche per detta quota
(Cassazione civile sez. lav. - 31/10/2017, n. 25956). La ratio dell'istituto, qualificato da una parte della giurisprudenza come una vera e propria una pena privata (cfr., tra le molte, Cassazione civile sez. lav. 25/06/2020, n. 12708), è quella di evitare che, in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato (Cass. sez. lav. 17 marzo 2009
n. 6448)»), la presenza di una disciplina speciale, impedisce l'applicazione delle norme che regolamentano l'Assicurazione Generale Obbligatoria, tra le quali anche quella di cui all'art. 23 più volte citato.
pagina 6 di 8 5) Sul punto, dunque, è necessario discostarsi dalla decisione della Corte d'Appello di
Bologna, richiamata dalla difesa della ricorrente, in quanto, contrariamente a quanto ivi rappresentato, proprio perché vi è l'espressa previsione di una misura sanzionatoria specifica per i dipendenti degli Enti Locali, la stessa non potrebbe, in ogni modo, essere cumulata con il diverso istituto (sempre latamente sanzionatorio), che opera la traslazione dell'imposizione dal sostituito al sostituto.
In altre parole, pur aderendo, come sopra rappresentato, alla ricostruzione in termini di norma generale con riferimento all'art. 23 della Legge 218/1952, non si può far a meno di considerare come, nel caso dei docenti dipendenti degli Enti Locali
(dunque, le medesima circostanza non troverebbe ragione per i dipendenti ministeriali, come correttamente evidenziato dalle sentenze della Suprema Corte citate anche dalla pronuncia della Corte d'Appello), vi sia una normativa speciale (ma non quella del RDL
680/1938, quanto piuttosto il citato art. 19 della L. 276/1941), con la conseguenza che qualsiasi considerazione svolta avendo come punto di riferimento la prima delle due normative potrebbe non essere rilevante.
Su questo aspetto, anche la pronuncia della Corte d'Appello richiamata nelle note dal ricorrente (la n. 302/2024), dopo aver ripercorso l'iter motivazionale di primo grado, restituisce una motivazione relativa alla diversa disciplina del RDL 680/1938, senza valutare in alcun modo i diversi profili segnalati.
Giova, poi, sottolineare che l'art. 23 della Legge 218/1952 espressamente riguarda l'ipotesi (generale) non del mancato versamento delle retribuzioni (e dunque anche dei contributi), ma specificamente il mancato versamento dei contributi, quale che sia la ragione di detto inadempimento.
Dunque, vi è una perfetta coincidenza con la norma di cui all'art. 19 della L.
276/1941, che si esprime nel medesimo senso, caratterizzandosi per essere speciale rispetto all'ipotesi di cui all'art. 23 citato e, come tale, prevalente ai sensi degli ordinari canoni interpretativi.
Dalle considerazioni svolte ne deriva la correttezza dell'operato del CP_1
nell'operare la trattenuta anche delle somme relative alla quota contributiva
[...]
a carico della ricorrente, con conseguente mancato accoglimento del presente ricorso.
pagina 7 di 8 La complessità della ricostruzione e la presenza di orientamenti non definiti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese tra le parti.
Bologna il 25/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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