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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2100/2022
REPY BLICA ITALIABBL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Consigliere rel. est. Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2100/2022 promossa da: Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. PARDO CELLINI elettivamente domiciliato come da procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro C.F. 2 ), con il patrocinio degli avv.CP_1 (c.f. ti JACOPO CORTI e ARIALDO CORTI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
trattenuta in decisione in data 16.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per Parte_1 "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarare la responsabilità per i soli effetti civili del Sig. CP_1 nato il 13.12.1977 a
Firenze, residente in [...], in relazione ai fatti indicati nel capo di imputazione del Decreto di Citazione a Giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Firenze meglio descritti in narrativa per cui è stata pronunciata sentenza di condanna generica al risarcimento del danno da parte del Giudice di Pace di Firenze n. 1592/2019 emessa in data 18.12.2019, nel proc. pen. n. 500/16 RG GDP, confermata relativamente alle statuizioni civili in appello con sentenza n. 51/2020 del Tribunale di Firenze del 4.12.2020 nell'ambito del proc. pen. n.
RGA 26/20 e successivamente cassata con rinvio dalla quarta sezione della Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 192/2022 del 03.02.2022 depositata il 09.08.2022 nell'ambito del proc. RG n. 11139/2021, al risarcimento dei danni in favore della parte offesa parte civile quantificati in € 60.000,00 (sessantamila/00 euro) ocostituita Signor Parte_1 altra somma ritenuta di giustizia.
Si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio ivi comprese quelle dell'odierno procedimento e della fase di mediazione.
Parte attrice dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda, conclusione, eccezione e/o istanza anche istruttoria, formulate dalle controparti, in quanto tardive e inammissibili. Per CP_1 "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
1-stabilire l'esatto ammontare dovuto a titolo di risarcimento per le lesioni personali da inabilità temporanea accertata, maggiorata delle spese mediche accertate, ad avviso dello scrivente quantificabile al valore attuale in €.4.768,73.- (di cui €.931,60.- per IT ed €.3.837,13.- per spese mediche riconosciute), salvo diversa valutazione della Ecc.ma Corte;
2-in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta per la provvigionale di €.10.000,00.- corrisposta in data 17.3.2020 (doc. 13 del fascicolo di parte resistente) in ottemperanza della sentenza n.1592/2019, annullata poi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.192/2022, maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi sulla somma rivaluta, dal 17.3.2020 (data del pagamento) sino all'effettivo saldo;
3-operare la compensazione delle suindicate voci 1) e 2) e stabilire l'esatto ammontare della somma che è dovuta ad oggi dal Sig. Parte_1 in restituzione al Sig. CP_1
maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulla somma rivalutata dal di della sentenza sino all'effettivo pagamento.
4-respingere qualsiasi altra domanda formulata da parte ricorrente Parte_1 in quanto del tutto infondata;
5-disporre a carico integrale del ricorrente Pt_1 tutte le liquidande spese del Collegio di Ctu nominato;
6-porre altresì a carico del Pt_1 le spese del Ctp Dr. Persona_1 sia per quanto svolto come
Ctp nel procedimento penale di 1° grado, sia quale Ctp nella Ctu ammessa nel presente procedimento, nonché a titolo di rimborso quelle sostenute con il Dr. Per_2 nella Ctu dinanzi al Giudice di Pace di Firenze;
7- In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, di quello di legittimità
(Cassazione proc. n.192/2022) e di tutti i precedenti giudizi penali (1° (Giudice di Pace di
Firenze) e 2° grado (Tribunale di Firenze), nonché dei compensi legali, anche della mediazione esperita dinanzi o.c.f.
Il tutto da porre integralmente a carico del ricorrente Parte_1
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguito di sentenza della
Cassazione penale n. 30788/2022, in materia di lesioni colpose.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. Parte_1 ha citato CP_1 in riassunzione ex art. 622 c.p.p. del giudizio civile instaurato in sede penale mediante atto di costituzione di parte civile, esponendo che: - in data 04.11.2012 essendo un calciatore a livello semi- professionistico presso la società sportiva CP_2 durante una partita di calcio si infortunava alla coscia sinistra e da un primo esame ecografico risultava una lesione di primo grado al muscolo bicipite femorale;
- il giorno successivo effettuava visita dal Fisioterapista Dott. CP_1 il quale riteneva sufficiente per la ripresa dell'attività agonistica n.10 sedute di ARP terapia a cui egli si sottoponeva, presso l'infermeria A.S.D. Isolotto Fondiaria
Calcio a 5;
-ultimato il ciclo di sedute di ARP, dalla ecografia di controllo risultava che il muscolo interessato non aveva riportato alcun miglioramento, anzi era peggiorato, pertanto il CP_1 gli consigliava di effettuare ulteriori 10 sedute di ARP terapia e nel corso di quella del 19.11.2012 aumentava sconsideratamente l'intensità
dell'apparecchio ARP tanto da raggiungere in pochi secondi la potenza massima possibile dello strumento, causando al paziente dolori lancinanti;
-la mattina seguente del 20.11.2012 il Pt_1 si recava presso la Pubblica Assistenza di Scandicci per sottoporsi ad esame ecografico effettuato dal dott.CP_3
Persona_3 il quale allarmato per la nuova situazione clinica lo indirizzava
,
presso il presidio di pronto soccorso;
-nel referto del Pronto Soccorso C.T.O. veniva riscontrata distrazione muscolare bicipite femorale sinistro con lesione di II grado;
il Pt_1 iniziava un lungo periodo di cure e in data 19.12.2012 effettuava
Risonanza Magnetica alla coscia sinistra dalla quale risaltava una raccolta ematica in fase di organizzazione provvista di parete con estensione craniocaudale di circa 12 cm, diametro trasverso massimo di 3,3 cm, spessore di 1 cm (allegati alla denuncia querela all. 4); -il 10.01.2013 si sottoponeva a nuova ecografia dalla quale emergeva una lesione da strappamento del muscolo bicipite femorale di III grado (allegati alla denuncia querela doc.. 4); -a seguito di denuncia querela presentata dal Pt 1 nei confronti del CP_1 questi era stato rinviato a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Firenze nel proc.
Pen. N. 84/2014 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per il reato p. e .p. dagli artt. 590, commi I e II, e 583, comma I n. 1 c.p; in tale giudizio la persona offesa si costituiva parte civile chiedendo il risarcimento dei danni nella misura di Euro 60.000,00 (all. 6);
-il Giudice di Pace di Firenze, dopo istruttoria dibattimentale, con sentenza n.
1592/19 dichiarava responsabile del reato ascrittogli e concesse le CP_1
attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. lo condannava alla pena di Euro 1000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione della parte civile che liquidava in Euro 3000,00 oltre accessori di legge e al pagamento di una somma a titolo di provvisionale di Euro 10.000,00
(all. 3);
-avverso tale sentenza il CP_1 proponeva appello innanzi al Tribunale di Firenze,
in funzione di giudice monocratico, il quale con sentenza n. 51/2020 dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado;
- a seguito di ricorso per cassazione del CP_1 la Suprema Corte, con sentenza n.
30788/2022 in accoglimento del primo motivo, rilevava come la competenza a procedere spettasse al Tribunale in composizione monocratica e non al Giudice di pace, pertanto, stante l'intervenuta prescrizione del reato contestato, annullava agli effetti civili la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demandava altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al giudizio di legittimità.
Tanto premesso, il Pt_1 ha domandato la condanna del CP_1 al risarcimento dei
danni patrimoniali e non subiti a causa della condotta imperita e negligente del convenuto. Questi, ritualmente costituitosi ha chiesto il rigetto della avversa domanda e in via riconvenzionale la condanna di controparte alla restituzione della provvisionale di euro 10.000 corrispostagli in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, oltre al rimborso delle spese di lite, sia civili che penali.
Acquisiti i fascicoli di ufficio dei precedenti gradi, esperita TU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione in data 16 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 11 settembre
2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
Secondo l'ormai prevalente orientamento delle sezioni civili della Corte di cassazione (cui ha di recente aderito anche la giurisprudenza penale nella sua massima espressione nomofilattica: Cass. Pen., S.U. 22065/21), la decisione della
Corte di cassazione ex art. 622 cpp e la successiva riassunzione determinano una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, sicché davanti alla Corte di appello competente per valore, cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, si svolge non la prosecuzione del processo penale (essendosi ormai "dissolto ogni interesse penalistico"), ma un giudizio strutturalmente e funzionalmente sia pure sui generis ed in unico grado di merito secondo le regole, autonomo processuali e sostanziali, del giudizio civile (si vedano, tra altre, Cass. Pen. 1754/22,
Cass. Pen. 9129/21, Cass. Pen. 9128/21, Cass. Pen. 15859/19, Cass. Pen. 9358/17)
Come chiariscono le suddette sentenze, "trattandosi di una sostanziale, definitiva ed integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, la funzione della pronuncia resa dalla Cassazione penale ex art. 622 cpp, al di là della restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario a cui essa naturaliter appartiene, è limitata al trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del 'fatto' (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro"
(così le citate Cass. Pen. 9129/21, Cass. Pen. 9128/21 ). I corollari, che si devono trarre da tale configurazione del giudizio susseguente al rinvio ex art. 622 cpp, sono che a) il diritto al risarcimento del danno è un diritto etero-determinato, sicché
l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del petitum e della causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede di costituzione di parte civile;
b) i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato;
c) nel giudizio riassunto
-e qualunque sia stato l'esito del processo penale divenuto, agli effetti penali, definitivo il soggetto già costituitosi parte civile assume la veste sostanziale di attore- danneggiato, mentre colui che nel processo penale rivestiva il ruolo di imputato assume la veste sostanziale di convenuto-danneggiante; d) conseguentemente, i rispettivi oneri probatori non potranno che essere regolati secondo i criteri previsti dall' art. 2697 c.c; e) la decisione del giudice civile (anche sull'an debeatur) non sarà assolutamente vincolata dalle valutazioni del giudizio penale - comprese quelle di quello di legittimità - bensì in base alle regole di giudizio proprie del processo civile, sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito (colpa o dolo); f) le regole probatorie saranno quelle del processo civile, per cui non sarà possibile, ad esempio, attribuire efficacia di prova alla testimonianza già resa dalla parte civile nel processo penale stante il divieto di cui all'art. 246 cpc e non opererà il principio di inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un espresso divieto proprio del processo penale, bensì quello dell'ammissibilità di prove anche atipiche;
g) il giudice civile in sede di rinvio dovrà applicare, in tema di nesso causale, il canone probatorio del più probabile che non' e non quello dell'alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale.
3. L'istruttoria svolta nel processo penale. Il giudice civile, in sede di rinvio, nell'apprezzare integralmente l'istruzione probatoria compiuta in sede penale, può porla a fondamento della propria decisione quale prova atipica - sia se raccolta in contraddittorio tra le stesse parti in virtù del principio dell'unità della giurisdizione (ad esempio, la deposizione di un testimone ovvero le risultanze di una consulenza tecnica assunte in dibattimento) - sia allorquando dibattimento sia mancato, ponendo in tal caso come condizione la rituale acquisizione in giudizio della relativa documentazione al fine di trarne oggetto di valutazione delle parti, per poi - in entrambi i casi - sottoporla a vaglio critico, svincolato dalla valutazione fornita dal giudice penale, senza che rilevino le peculiari regole in materia di ammissione e di assunzione delle prove relative al diverso ambito penalistico nel quale sono state assunte risultando il principio del
-
libero convincimento, così inteso, in piena armonia con le implicazioni sottese al principio di parità che governa nel sistema processuale vigente i rapporti tra il processo penale e quello civile.
La giurisprudenza della Cassazione è infatti consolidata nel senso di ritenere che la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare.
(cfr. Cass. n. 5947/2023).
Fatta tale premessa, si osserva come le parti nel presente giudizio nulla abbiamo eccepito circa la piena utilizzabilità delle prove formatesi nel processo penale.
4. La domanda dell'attore
Non ci sono contestazioni sul fatto che l'attore abbia effettuato sedute di terapia
ARP dal 6 novembre del 2012, eseguite dal fisioterapista per CP_1
curare una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, cagionata da un infortunio del Pt_1 nel corso di una partita di calcio del 4.11.2012 con la squadra sportiva CP_2 per la quale giocava come calciatore nella categoria dilettantistica denominata “Eccellenza”.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condotte colpose, imperite e negligenti nonché contrarie alle legis artis, imputate dall'attore al CP_1 nell'uso del macchinario per la terapia ARP, in particolare nella seduta del 14.11.2012, e del danno conseguente, è stata disposta in questo giudizio una TU medico legale collegiale, le cui risultanze possono essere poste a fondamento della decisione, in quanto coerenti, logiche, fondate su adeguati criteri scientifici, riscontrate dalla documentazione prodotta in giudizio, nonché esaustive, frutto anche di una comparizione della valutazioni medico-legale del perito d'ufficio nominato nel processo penale dinanzi al G.d.P.
Partendo dai dati clinici, gli ausiliari hanno acclarato che a seguito dell'infortunio nel corso della partita di calcio del 4.11.2012, all'esito di ecografia eseguita il giorno dopo, il Pt_1 risultava aver riportato una distrazione di I grado del bicipite femorale sinistro;
dopo il ciclo di sedute di terapia ARP eseguite dal dott. CP_1 fisioterapista, nell'arco temporale ricompreso fra il 6 ed il 19 novembre 2012, data dell'ultima seduta nel corso della quale il paziente dichiarava di aver avvertito una sensazione di strappo muscolare con dolore improvviso, l'ecografia del 20.11.2012 mostrava un aumento della distrazione del bicipite femorale, che fu confermata clinicamente come lesione di II grado, e riscontrata anche da una successiva RM alla coscia sinistra del 19.12.2012..Il Sig. Pt_1 quindi si rivolse ad altri specialisti, si sottopose a ciclo di LASER-terapia e ad ulteriori controlli ecografici, infine in data
20.02.2013 a RM che mostrò pressoché scomparsa la raccolta precedentemente a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Nel marzo 2013 quindi l'attore riprese l'attività sportiva agonistica, che proseguì per le stagioni 2013/14 e
2014/15, per por ritirarsi.
Riguardo alle condotte del CP_1 nell'esecuzione della terapia ARP consistente in elettrostimolazioni muscolari, il collegio peritale è pervenuto ad una valutazione di incongruità della stessa- indipendentemente dall'accertamento se effettivamente vi sia stato un evento “acuto" in data 19.11.2012 per improvviso cambio di impostazione di utilizzo del macchinario come allegato dall'attore in quanto
-
"sarebbe stato corretto concedere alcuni giorni di riposo funzionale al paziente al fine di consentire una stabilizzazione del sanguinamento locale e una iniziale fibrosi cicatriziale che potesse impedire una progressione della lesione muscolare, e non iniziare una terapia aggressiva fin dalla seconda giornata post-trauma. Questo è un principio cardine del trattamento delle distrazioni muscolari.
Stimolare in contrazione fin da subito le fibre muscolari distratte comporta come avvenuto nel caso di specie, una ulteriore distrazione con allontanamento tra loro delle fibre muscolari e ri- sanguinamento locale, con possibile conseguente passaggio di grado, è evenienza prevedibile e prevenibile con il riposo e con una adeguata tempistica di trattamento." Aggiungono altresì i consulenti che anche ammettendo come corretta una indicazione a iniziare subito la terapia, tuttavia se questa fosse stata eseguita gradualmente e con attenzione, verosimilmente non si sarebbe verificato il passaggio della lesione delle fibre muscolari del capo lungo del bicipite femorale sinistro del Sig. Pt_1 diagnosticata come di I grado alla ecografia del 05.11.2012, a distrazione di II grado, determinata da evidente, precoce ed eccessivo carico funzionale applicato con il macchinario di
ARP-terapia.
Accertato dunque il nesso di causalità fra le erronee prestazioni fisioterapiche svolta dal CP_1 nelle sedute di ARP praticate al paziente e l'aggravamento della distrazione muscolare insorta a causa dell' infortunio sportivo, con riferimento al danno alla salute derivatone, il collegio peritale, dopo aver sottoposto il periziando a visita, è pervenuto alla conclusione che vi sia stato un prolungamento di convalescenza, rispetto al tempo che sarebbe stato necessario per il recupero dall'infortunio del 04.11.2012, con la necessità del Pt_1 di sottoporsi a ulteriori terapie e accertamenti diagnostici e un ritardo nella ripresa sportiva, quantificando quindi la IT complessiva di 40 gg di cui 7 gg in IT al 75%, 14 gg in IT al 50% e 19 gg in IT al 25% ( cfr TU pag. 19). E' stato invece escluso un danno biologico permanente in quanto già la RM del 20.02.2013 ha riscontrato la pressoché totale scomparsa di edema ed ematoma, tanto vero che pochi giorni dopo l'attore ha ripreso l'attività sportiva agonistica, proseguendole nella stessa categoria per almeno altre due stagioni. Del resto l'assenza di un danno biologico permanente alla coscia sinistra era già emersa dai riscontri clinici effettuati nel 2019 dal Dr. Per_2 CTU nominato nel processo penale dinanzi al G.D.P., ed è stata confermata da quelli operati dal collegio peritale in questo giudizio, il quale ha chiaramente affermato come "nessun danno biologico permanente alla coscia sinistra residua nel caso di specie, sia in senso assoluto che in senso differenziale tra gli esiti del trauma accusato dal Sig. Pt_1 in data 04.11.2012 e comportante una distrazione di I grado e il trauma causato dall'incongrua applicazione della ARP-terapia e comportante il passaggio a distrazione di II grado".
Queste conclusioni sono state oggetto di critiche da parte dell'attore nelle note scritte depositate dopo il deposito della TU e riprese in sede di comparsa conclusionale, con cui ha lamentato che esse siano viziate dall'omessa considerazione da parte del collegio peritale, della ecografia del 20.11.2017 eseguita presso la Clinica Rugani di Monteriggioni (SI), esibita in sede di operazioni peritali dal proprio ctp, erroneamente non presa in considerazione, perché non presente nel fascicolo telematico (cfr pag. 19 TU), quando invece presente agli atti del processo penale e anche esaminata dal ctu ivi nominato dottor Per_2 Le
doglienze dell'attore in verità non mutano il quadro probatorio circa l'inesistenza di una lesione iatrogena conseguente alla somministrazione della terapia ARP da parte del CP_1 e questo sia perché proprio il dottor Per_2 per primo è pervenuto ad escludere, anche considerando l'esame ecografico in questione, un danno biologico permanente, sia perché gli stessi consulenti d'ufficio nominati dalla Corte, rispondendo alle osservazioni del ctp del Pt_1 con riferimento alle risultanze dell'esame ecografico del 20.11.2017 hanno precisato “a ogni modo, il Collegio di CTU non vuol negare questi aspetti cicatriziali che sono senz'altro presenti (e si certo il tessuto fibroso non ha le stesse caratteristiche del tessuto muscolare), ma piuttosto ritiene che siano sovrapponibili in toto a quelli attesi e riferibili alla distrazione muscolare avvenuta al Sig. Pt_1 durante partita di calcio in data 04.11.2012."
Correttamente dunque i TU hanno escluso la configurabilità del cd" danno sportivo" lamentato dal Pt_1 , quale flessione del suo rendimento agonistico, non residuando un danno biologico permanente causalmente imputabile alla non corretta esecuzione della terapia ARP da parte del dottor CP_1 Si osserva inoltre come l'esistenza di siffatto pregiudizio sia smentita dalla documentazione in atti, da cui emerge come l'attore abbia ripreso l'attività calcistica dilettantistica nella medesima categoria “Eccellenza” nel febbraio 2013, dopo essere stato giudicato guarito all'esito della RM del 20.2.2013, fino alla fine della stagione 2014/2015, rispettivamente con 23 e 28 presenze su 30 gare stagionali, le quali risultano maggiori di quelle della stagione immediatamente precedente all'infortunio.
Neppure è provato che l'interruzione dell'attività calcistica dilettantistica da parte del Pt_1 a 30 anni sia dipesa da un minor rendimento agonistico, che peraltro, considerata l'età, sarebbe del tutto fisiologico. Da tanto discende la reiezione della domanda di risarcimento del pregiudizio patrimoniale da mancato guadagno, in verità neppure provato, in assenza di contratti con società sportive e di connessa documentazione reddituale, fermo restando che è pacifico che l'attore abbia sempre svolto principalmente attività lavorativa autonoma, e non è mai stato un calciatore professionista.
Per gli stessi motivi si condividono le valutazione del collegio peritale circa l'assenza di nesso eziologico fra la condotta colposa imputabile al CP_1 nell'esecuzione della prestazioni professionali di natura fisioterapica e il lamentato danno psichico patito dal Pt_1 il quale ha documentato di aver intrapreso, una volta ritiratosi dai campi di calcio nel 2015 e fino al 2022, un percorso di psicoterapia, con diagnosi di sindrome da stress post traumatico. Ebbene, acclarato che non vi sono postumi permanenti, anzi nel febbraio 2013 vi è stata una ripresa dell'attività sportiva agonistica nella medesima categoria, cessata nel 2015 per ragioni non imputabili alle conseguenze della terapia ARP a cui l'attore si è sottoposto nell'arco temporale ricompreso fra il 6 ed il 19 novembre del 2012, non si ravvisa un collegamento causale con le successive problematiche psichiche insorte nel 2015, considerato anche l'ampio lasso di tempo trascorso (circa due anni) nel corso del quale il Pt_1 è ritornato, per quanto qui interessa, a svolgere attività sportiva agonistica, come si inferisce dal vuoto di allegazioni e prove in riferimento a tale periodo, successivo alla guarigione dalla distrazione muscolare.
6. La quantificazione danno.
Il collegio peritale, ha determinato il periodo di IT patito da Pt_1 in complessivi
40 gg di cui 7 gg in IT al 75%, 14 gg in IT al 50% e 19 gg in IT al 25%; le spese mediche documentate sono state ritenute congrue per € 3.837,13
E' noto che nel caso di errore medico che causi un danno permanente non superiore al 9% deve trovare applicazione l'art. 139 cod. ass.;i 1 caso in esame è ancor più lieve di quello previsto dalla norma citata, atteso che alcun danno permanente è ravvisabile, pertanto sarebbe contraddittorio e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, applicare nel caso di lesioni con postumi dell'1% la tabella ministeriale, e nel caso di postumi dello 0%, e danni solo temporanei, la tabella milanese per le macropermanenti.
Una lettura sistematica e costituzionalmente orientata impone invero di liquidare il periodo di IT sulla base della diaria di euro 55,24 prevista dal decreto attualmente vigente (D.M. 16/7/2024), pervenendosi all'importo liquidato all'attualità di euro
939,08.
A differenza della tabella milanese che già comprende nella diaria, come risarcimento standard all'interno del complessivo danno non patrimoniale, anche il danno morale, la tabella ex art. 139 c.p.c. liquida soltanto la lesione dell'integrità psico-fisica, consentendo di valorizzare ogni aspetto ulteriore, sia in termini di sofferenza fisica e di patema d'animo, sia in termini dell'eventuale peculiare impatto sulla vita del danneggiato, nei limiti dell'aumento di un quinto.
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 12408/11), con orientamento poi avallato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia
235/14, l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie
"voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività
produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, 3). comma
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno
"morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione".
Poiché, dunque, tale norma consente un aumento nella misura massima di un quinto anche per dar conto della sofferenza psico-fisica, e poiché, nel caso concreto, la sofferenza a carico del danneggiato non è stata di particolare rilievo, si può riconoscere un incremento dell'8% pervenendosi ad una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale pari ad euro 1014,21 cui vanno aggiunte le spese mediche per € 3.837,13 per un totale di 4.851,34; trattandosi di credito di valore esso dev'essere incrementato degli interessi compensativi, da calcolare sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno secondo indici Istata Foi fino al pagamento da parte del CP_1 della provvisionale di euro 10.000 avvenuto in data 17.3.2020, sicchè il credito risarcitorio è pari ad euro 5.121,71 e come tale è stato interamente soddisfatto, pertanto null'altro spetta all'attore.
7. La domanda restitutoria del convenuto
In accoglimento della domanda del CP_1 il Pt 1 deve essere condannato alla restituzione della somma in eccedenza corrispostagli a titolo di provvisionale in esecuzione della sentenza penale del G.d.P. di Firenze annullata dalla Corte di
Cassazione, pari ad euro 4.878,29 maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
8. Le spese di lite.
Considerata la parziale soccombenza dell'attore, che ha visto il rigetto delle sue istanze risarcitorie afferenti al danno patrimoniale, al danno biologico da invalidità permanente e psichico va disposta la compensazione per l'intero fra le parti delle spese del presente giudizio, di quello di legittimità e di quelle del primo e secondo grado del processo penale, comprese quelle di TU .
Per le medesime ragioni le spese della TU svolta nel presente giudizio vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%ciascuno.
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide: CP_1 per i fatti oggetto di causa, 1) accertata la responsabilità di liquida il danno non patrimoniale in favore di Parte_1 in complessivi euro 5.121,71 e preso atto del pagamento da parte del convenuto per il medesimo titolo della somma di euro 10.000 in data
17.3.2020 a titolo di provvisionale, dichiara nulla dovuto all'attore; 2) condanna Parte_1 alla restituzione in favore di Parte_2
della somma di euro 4.878,29 oltre interessi legali dal data del pagamento al saldo effettivo;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio di rinvio, di quello di legittimità e del procedimento penale di primo e secondo grado;
4) ponele spese della CTU del giudizio di rinvio definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPY BLICA ITALIABBL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Consigliere rel. est. Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2100/2022 promossa da: Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. PARDO CELLINI elettivamente domiciliato come da procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro C.F. 2 ), con il patrocinio degli avv.CP_1 (c.f. ti JACOPO CORTI e ARIALDO CORTI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
trattenuta in decisione in data 16.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per Parte_1 "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarare la responsabilità per i soli effetti civili del Sig. CP_1 nato il 13.12.1977 a
Firenze, residente in [...], in relazione ai fatti indicati nel capo di imputazione del Decreto di Citazione a Giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Firenze meglio descritti in narrativa per cui è stata pronunciata sentenza di condanna generica al risarcimento del danno da parte del Giudice di Pace di Firenze n. 1592/2019 emessa in data 18.12.2019, nel proc. pen. n. 500/16 RG GDP, confermata relativamente alle statuizioni civili in appello con sentenza n. 51/2020 del Tribunale di Firenze del 4.12.2020 nell'ambito del proc. pen. n.
RGA 26/20 e successivamente cassata con rinvio dalla quarta sezione della Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 192/2022 del 03.02.2022 depositata il 09.08.2022 nell'ambito del proc. RG n. 11139/2021, al risarcimento dei danni in favore della parte offesa parte civile quantificati in € 60.000,00 (sessantamila/00 euro) ocostituita Signor Parte_1 altra somma ritenuta di giustizia.
Si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio ivi comprese quelle dell'odierno procedimento e della fase di mediazione.
Parte attrice dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda, conclusione, eccezione e/o istanza anche istruttoria, formulate dalle controparti, in quanto tardive e inammissibili. Per CP_1 "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
1-stabilire l'esatto ammontare dovuto a titolo di risarcimento per le lesioni personali da inabilità temporanea accertata, maggiorata delle spese mediche accertate, ad avviso dello scrivente quantificabile al valore attuale in €.4.768,73.- (di cui €.931,60.- per IT ed €.3.837,13.- per spese mediche riconosciute), salvo diversa valutazione della Ecc.ma Corte;
2-in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta per la provvigionale di €.10.000,00.- corrisposta in data 17.3.2020 (doc. 13 del fascicolo di parte resistente) in ottemperanza della sentenza n.1592/2019, annullata poi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.192/2022, maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi sulla somma rivaluta, dal 17.3.2020 (data del pagamento) sino all'effettivo saldo;
3-operare la compensazione delle suindicate voci 1) e 2) e stabilire l'esatto ammontare della somma che è dovuta ad oggi dal Sig. Parte_1 in restituzione al Sig. CP_1
maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulla somma rivalutata dal di della sentenza sino all'effettivo pagamento.
4-respingere qualsiasi altra domanda formulata da parte ricorrente Parte_1 in quanto del tutto infondata;
5-disporre a carico integrale del ricorrente Pt_1 tutte le liquidande spese del Collegio di Ctu nominato;
6-porre altresì a carico del Pt_1 le spese del Ctp Dr. Persona_1 sia per quanto svolto come
Ctp nel procedimento penale di 1° grado, sia quale Ctp nella Ctu ammessa nel presente procedimento, nonché a titolo di rimborso quelle sostenute con il Dr. Per_2 nella Ctu dinanzi al Giudice di Pace di Firenze;
7- In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, di quello di legittimità
(Cassazione proc. n.192/2022) e di tutti i precedenti giudizi penali (1° (Giudice di Pace di
Firenze) e 2° grado (Tribunale di Firenze), nonché dei compensi legali, anche della mediazione esperita dinanzi o.c.f.
Il tutto da porre integralmente a carico del ricorrente Parte_1
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguito di sentenza della
Cassazione penale n. 30788/2022, in materia di lesioni colpose.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. Parte_1 ha citato CP_1 in riassunzione ex art. 622 c.p.p. del giudizio civile instaurato in sede penale mediante atto di costituzione di parte civile, esponendo che: - in data 04.11.2012 essendo un calciatore a livello semi- professionistico presso la società sportiva CP_2 durante una partita di calcio si infortunava alla coscia sinistra e da un primo esame ecografico risultava una lesione di primo grado al muscolo bicipite femorale;
- il giorno successivo effettuava visita dal Fisioterapista Dott. CP_1 il quale riteneva sufficiente per la ripresa dell'attività agonistica n.10 sedute di ARP terapia a cui egli si sottoponeva, presso l'infermeria A.S.D. Isolotto Fondiaria
Calcio a 5;
-ultimato il ciclo di sedute di ARP, dalla ecografia di controllo risultava che il muscolo interessato non aveva riportato alcun miglioramento, anzi era peggiorato, pertanto il CP_1 gli consigliava di effettuare ulteriori 10 sedute di ARP terapia e nel corso di quella del 19.11.2012 aumentava sconsideratamente l'intensità
dell'apparecchio ARP tanto da raggiungere in pochi secondi la potenza massima possibile dello strumento, causando al paziente dolori lancinanti;
-la mattina seguente del 20.11.2012 il Pt_1 si recava presso la Pubblica Assistenza di Scandicci per sottoporsi ad esame ecografico effettuato dal dott.CP_3
Persona_3 il quale allarmato per la nuova situazione clinica lo indirizzava
,
presso il presidio di pronto soccorso;
-nel referto del Pronto Soccorso C.T.O. veniva riscontrata distrazione muscolare bicipite femorale sinistro con lesione di II grado;
il Pt_1 iniziava un lungo periodo di cure e in data 19.12.2012 effettuava
Risonanza Magnetica alla coscia sinistra dalla quale risaltava una raccolta ematica in fase di organizzazione provvista di parete con estensione craniocaudale di circa 12 cm, diametro trasverso massimo di 3,3 cm, spessore di 1 cm (allegati alla denuncia querela all. 4); -il 10.01.2013 si sottoponeva a nuova ecografia dalla quale emergeva una lesione da strappamento del muscolo bicipite femorale di III grado (allegati alla denuncia querela doc.. 4); -a seguito di denuncia querela presentata dal Pt 1 nei confronti del CP_1 questi era stato rinviato a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Firenze nel proc.
Pen. N. 84/2014 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per il reato p. e .p. dagli artt. 590, commi I e II, e 583, comma I n. 1 c.p; in tale giudizio la persona offesa si costituiva parte civile chiedendo il risarcimento dei danni nella misura di Euro 60.000,00 (all. 6);
-il Giudice di Pace di Firenze, dopo istruttoria dibattimentale, con sentenza n.
1592/19 dichiarava responsabile del reato ascrittogli e concesse le CP_1
attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. lo condannava alla pena di Euro 1000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione della parte civile che liquidava in Euro 3000,00 oltre accessori di legge e al pagamento di una somma a titolo di provvisionale di Euro 10.000,00
(all. 3);
-avverso tale sentenza il CP_1 proponeva appello innanzi al Tribunale di Firenze,
in funzione di giudice monocratico, il quale con sentenza n. 51/2020 dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado;
- a seguito di ricorso per cassazione del CP_1 la Suprema Corte, con sentenza n.
30788/2022 in accoglimento del primo motivo, rilevava come la competenza a procedere spettasse al Tribunale in composizione monocratica e non al Giudice di pace, pertanto, stante l'intervenuta prescrizione del reato contestato, annullava agli effetti civili la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demandava altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al giudizio di legittimità.
Tanto premesso, il Pt_1 ha domandato la condanna del CP_1 al risarcimento dei
danni patrimoniali e non subiti a causa della condotta imperita e negligente del convenuto. Questi, ritualmente costituitosi ha chiesto il rigetto della avversa domanda e in via riconvenzionale la condanna di controparte alla restituzione della provvisionale di euro 10.000 corrispostagli in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, oltre al rimborso delle spese di lite, sia civili che penali.
Acquisiti i fascicoli di ufficio dei precedenti gradi, esperita TU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione in data 16 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 11 settembre
2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
Secondo l'ormai prevalente orientamento delle sezioni civili della Corte di cassazione (cui ha di recente aderito anche la giurisprudenza penale nella sua massima espressione nomofilattica: Cass. Pen., S.U. 22065/21), la decisione della
Corte di cassazione ex art. 622 cpp e la successiva riassunzione determinano una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, sicché davanti alla Corte di appello competente per valore, cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, si svolge non la prosecuzione del processo penale (essendosi ormai "dissolto ogni interesse penalistico"), ma un giudizio strutturalmente e funzionalmente sia pure sui generis ed in unico grado di merito secondo le regole, autonomo processuali e sostanziali, del giudizio civile (si vedano, tra altre, Cass. Pen. 1754/22,
Cass. Pen. 9129/21, Cass. Pen. 9128/21, Cass. Pen. 15859/19, Cass. Pen. 9358/17)
Come chiariscono le suddette sentenze, "trattandosi di una sostanziale, definitiva ed integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, la funzione della pronuncia resa dalla Cassazione penale ex art. 622 cpp, al di là della restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario a cui essa naturaliter appartiene, è limitata al trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del 'fatto' (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro"
(così le citate Cass. Pen. 9129/21, Cass. Pen. 9128/21 ). I corollari, che si devono trarre da tale configurazione del giudizio susseguente al rinvio ex art. 622 cpp, sono che a) il diritto al risarcimento del danno è un diritto etero-determinato, sicché
l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del petitum e della causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede di costituzione di parte civile;
b) i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato;
c) nel giudizio riassunto
-e qualunque sia stato l'esito del processo penale divenuto, agli effetti penali, definitivo il soggetto già costituitosi parte civile assume la veste sostanziale di attore- danneggiato, mentre colui che nel processo penale rivestiva il ruolo di imputato assume la veste sostanziale di convenuto-danneggiante; d) conseguentemente, i rispettivi oneri probatori non potranno che essere regolati secondo i criteri previsti dall' art. 2697 c.c; e) la decisione del giudice civile (anche sull'an debeatur) non sarà assolutamente vincolata dalle valutazioni del giudizio penale - comprese quelle di quello di legittimità - bensì in base alle regole di giudizio proprie del processo civile, sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito (colpa o dolo); f) le regole probatorie saranno quelle del processo civile, per cui non sarà possibile, ad esempio, attribuire efficacia di prova alla testimonianza già resa dalla parte civile nel processo penale stante il divieto di cui all'art. 246 cpc e non opererà il principio di inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un espresso divieto proprio del processo penale, bensì quello dell'ammissibilità di prove anche atipiche;
g) il giudice civile in sede di rinvio dovrà applicare, in tema di nesso causale, il canone probatorio del più probabile che non' e non quello dell'alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale.
3. L'istruttoria svolta nel processo penale. Il giudice civile, in sede di rinvio, nell'apprezzare integralmente l'istruzione probatoria compiuta in sede penale, può porla a fondamento della propria decisione quale prova atipica - sia se raccolta in contraddittorio tra le stesse parti in virtù del principio dell'unità della giurisdizione (ad esempio, la deposizione di un testimone ovvero le risultanze di una consulenza tecnica assunte in dibattimento) - sia allorquando dibattimento sia mancato, ponendo in tal caso come condizione la rituale acquisizione in giudizio della relativa documentazione al fine di trarne oggetto di valutazione delle parti, per poi - in entrambi i casi - sottoporla a vaglio critico, svincolato dalla valutazione fornita dal giudice penale, senza che rilevino le peculiari regole in materia di ammissione e di assunzione delle prove relative al diverso ambito penalistico nel quale sono state assunte risultando il principio del
-
libero convincimento, così inteso, in piena armonia con le implicazioni sottese al principio di parità che governa nel sistema processuale vigente i rapporti tra il processo penale e quello civile.
La giurisprudenza della Cassazione è infatti consolidata nel senso di ritenere che la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare.
(cfr. Cass. n. 5947/2023).
Fatta tale premessa, si osserva come le parti nel presente giudizio nulla abbiamo eccepito circa la piena utilizzabilità delle prove formatesi nel processo penale.
4. La domanda dell'attore
Non ci sono contestazioni sul fatto che l'attore abbia effettuato sedute di terapia
ARP dal 6 novembre del 2012, eseguite dal fisioterapista per CP_1
curare una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, cagionata da un infortunio del Pt_1 nel corso di una partita di calcio del 4.11.2012 con la squadra sportiva CP_2 per la quale giocava come calciatore nella categoria dilettantistica denominata “Eccellenza”.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condotte colpose, imperite e negligenti nonché contrarie alle legis artis, imputate dall'attore al CP_1 nell'uso del macchinario per la terapia ARP, in particolare nella seduta del 14.11.2012, e del danno conseguente, è stata disposta in questo giudizio una TU medico legale collegiale, le cui risultanze possono essere poste a fondamento della decisione, in quanto coerenti, logiche, fondate su adeguati criteri scientifici, riscontrate dalla documentazione prodotta in giudizio, nonché esaustive, frutto anche di una comparizione della valutazioni medico-legale del perito d'ufficio nominato nel processo penale dinanzi al G.d.P.
Partendo dai dati clinici, gli ausiliari hanno acclarato che a seguito dell'infortunio nel corso della partita di calcio del 4.11.2012, all'esito di ecografia eseguita il giorno dopo, il Pt_1 risultava aver riportato una distrazione di I grado del bicipite femorale sinistro;
dopo il ciclo di sedute di terapia ARP eseguite dal dott. CP_1 fisioterapista, nell'arco temporale ricompreso fra il 6 ed il 19 novembre 2012, data dell'ultima seduta nel corso della quale il paziente dichiarava di aver avvertito una sensazione di strappo muscolare con dolore improvviso, l'ecografia del 20.11.2012 mostrava un aumento della distrazione del bicipite femorale, che fu confermata clinicamente come lesione di II grado, e riscontrata anche da una successiva RM alla coscia sinistra del 19.12.2012..Il Sig. Pt_1 quindi si rivolse ad altri specialisti, si sottopose a ciclo di LASER-terapia e ad ulteriori controlli ecografici, infine in data
20.02.2013 a RM che mostrò pressoché scomparsa la raccolta precedentemente a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Nel marzo 2013 quindi l'attore riprese l'attività sportiva agonistica, che proseguì per le stagioni 2013/14 e
2014/15, per por ritirarsi.
Riguardo alle condotte del CP_1 nell'esecuzione della terapia ARP consistente in elettrostimolazioni muscolari, il collegio peritale è pervenuto ad una valutazione di incongruità della stessa- indipendentemente dall'accertamento se effettivamente vi sia stato un evento “acuto" in data 19.11.2012 per improvviso cambio di impostazione di utilizzo del macchinario come allegato dall'attore in quanto
-
"sarebbe stato corretto concedere alcuni giorni di riposo funzionale al paziente al fine di consentire una stabilizzazione del sanguinamento locale e una iniziale fibrosi cicatriziale che potesse impedire una progressione della lesione muscolare, e non iniziare una terapia aggressiva fin dalla seconda giornata post-trauma. Questo è un principio cardine del trattamento delle distrazioni muscolari.
Stimolare in contrazione fin da subito le fibre muscolari distratte comporta come avvenuto nel caso di specie, una ulteriore distrazione con allontanamento tra loro delle fibre muscolari e ri- sanguinamento locale, con possibile conseguente passaggio di grado, è evenienza prevedibile e prevenibile con il riposo e con una adeguata tempistica di trattamento." Aggiungono altresì i consulenti che anche ammettendo come corretta una indicazione a iniziare subito la terapia, tuttavia se questa fosse stata eseguita gradualmente e con attenzione, verosimilmente non si sarebbe verificato il passaggio della lesione delle fibre muscolari del capo lungo del bicipite femorale sinistro del Sig. Pt_1 diagnosticata come di I grado alla ecografia del 05.11.2012, a distrazione di II grado, determinata da evidente, precoce ed eccessivo carico funzionale applicato con il macchinario di
ARP-terapia.
Accertato dunque il nesso di causalità fra le erronee prestazioni fisioterapiche svolta dal CP_1 nelle sedute di ARP praticate al paziente e l'aggravamento della distrazione muscolare insorta a causa dell' infortunio sportivo, con riferimento al danno alla salute derivatone, il collegio peritale, dopo aver sottoposto il periziando a visita, è pervenuto alla conclusione che vi sia stato un prolungamento di convalescenza, rispetto al tempo che sarebbe stato necessario per il recupero dall'infortunio del 04.11.2012, con la necessità del Pt_1 di sottoporsi a ulteriori terapie e accertamenti diagnostici e un ritardo nella ripresa sportiva, quantificando quindi la IT complessiva di 40 gg di cui 7 gg in IT al 75%, 14 gg in IT al 50% e 19 gg in IT al 25% ( cfr TU pag. 19). E' stato invece escluso un danno biologico permanente in quanto già la RM del 20.02.2013 ha riscontrato la pressoché totale scomparsa di edema ed ematoma, tanto vero che pochi giorni dopo l'attore ha ripreso l'attività sportiva agonistica, proseguendole nella stessa categoria per almeno altre due stagioni. Del resto l'assenza di un danno biologico permanente alla coscia sinistra era già emersa dai riscontri clinici effettuati nel 2019 dal Dr. Per_2 CTU nominato nel processo penale dinanzi al G.D.P., ed è stata confermata da quelli operati dal collegio peritale in questo giudizio, il quale ha chiaramente affermato come "nessun danno biologico permanente alla coscia sinistra residua nel caso di specie, sia in senso assoluto che in senso differenziale tra gli esiti del trauma accusato dal Sig. Pt_1 in data 04.11.2012 e comportante una distrazione di I grado e il trauma causato dall'incongrua applicazione della ARP-terapia e comportante il passaggio a distrazione di II grado".
Queste conclusioni sono state oggetto di critiche da parte dell'attore nelle note scritte depositate dopo il deposito della TU e riprese in sede di comparsa conclusionale, con cui ha lamentato che esse siano viziate dall'omessa considerazione da parte del collegio peritale, della ecografia del 20.11.2017 eseguita presso la Clinica Rugani di Monteriggioni (SI), esibita in sede di operazioni peritali dal proprio ctp, erroneamente non presa in considerazione, perché non presente nel fascicolo telematico (cfr pag. 19 TU), quando invece presente agli atti del processo penale e anche esaminata dal ctu ivi nominato dottor Per_2 Le
doglienze dell'attore in verità non mutano il quadro probatorio circa l'inesistenza di una lesione iatrogena conseguente alla somministrazione della terapia ARP da parte del CP_1 e questo sia perché proprio il dottor Per_2 per primo è pervenuto ad escludere, anche considerando l'esame ecografico in questione, un danno biologico permanente, sia perché gli stessi consulenti d'ufficio nominati dalla Corte, rispondendo alle osservazioni del ctp del Pt_1 con riferimento alle risultanze dell'esame ecografico del 20.11.2017 hanno precisato “a ogni modo, il Collegio di CTU non vuol negare questi aspetti cicatriziali che sono senz'altro presenti (e si certo il tessuto fibroso non ha le stesse caratteristiche del tessuto muscolare), ma piuttosto ritiene che siano sovrapponibili in toto a quelli attesi e riferibili alla distrazione muscolare avvenuta al Sig. Pt_1 durante partita di calcio in data 04.11.2012."
Correttamente dunque i TU hanno escluso la configurabilità del cd" danno sportivo" lamentato dal Pt_1 , quale flessione del suo rendimento agonistico, non residuando un danno biologico permanente causalmente imputabile alla non corretta esecuzione della terapia ARP da parte del dottor CP_1 Si osserva inoltre come l'esistenza di siffatto pregiudizio sia smentita dalla documentazione in atti, da cui emerge come l'attore abbia ripreso l'attività calcistica dilettantistica nella medesima categoria “Eccellenza” nel febbraio 2013, dopo essere stato giudicato guarito all'esito della RM del 20.2.2013, fino alla fine della stagione 2014/2015, rispettivamente con 23 e 28 presenze su 30 gare stagionali, le quali risultano maggiori di quelle della stagione immediatamente precedente all'infortunio.
Neppure è provato che l'interruzione dell'attività calcistica dilettantistica da parte del Pt_1 a 30 anni sia dipesa da un minor rendimento agonistico, che peraltro, considerata l'età, sarebbe del tutto fisiologico. Da tanto discende la reiezione della domanda di risarcimento del pregiudizio patrimoniale da mancato guadagno, in verità neppure provato, in assenza di contratti con società sportive e di connessa documentazione reddituale, fermo restando che è pacifico che l'attore abbia sempre svolto principalmente attività lavorativa autonoma, e non è mai stato un calciatore professionista.
Per gli stessi motivi si condividono le valutazione del collegio peritale circa l'assenza di nesso eziologico fra la condotta colposa imputabile al CP_1 nell'esecuzione della prestazioni professionali di natura fisioterapica e il lamentato danno psichico patito dal Pt_1 il quale ha documentato di aver intrapreso, una volta ritiratosi dai campi di calcio nel 2015 e fino al 2022, un percorso di psicoterapia, con diagnosi di sindrome da stress post traumatico. Ebbene, acclarato che non vi sono postumi permanenti, anzi nel febbraio 2013 vi è stata una ripresa dell'attività sportiva agonistica nella medesima categoria, cessata nel 2015 per ragioni non imputabili alle conseguenze della terapia ARP a cui l'attore si è sottoposto nell'arco temporale ricompreso fra il 6 ed il 19 novembre del 2012, non si ravvisa un collegamento causale con le successive problematiche psichiche insorte nel 2015, considerato anche l'ampio lasso di tempo trascorso (circa due anni) nel corso del quale il Pt_1 è ritornato, per quanto qui interessa, a svolgere attività sportiva agonistica, come si inferisce dal vuoto di allegazioni e prove in riferimento a tale periodo, successivo alla guarigione dalla distrazione muscolare.
6. La quantificazione danno.
Il collegio peritale, ha determinato il periodo di IT patito da Pt_1 in complessivi
40 gg di cui 7 gg in IT al 75%, 14 gg in IT al 50% e 19 gg in IT al 25%; le spese mediche documentate sono state ritenute congrue per € 3.837,13
E' noto che nel caso di errore medico che causi un danno permanente non superiore al 9% deve trovare applicazione l'art. 139 cod. ass.;i 1 caso in esame è ancor più lieve di quello previsto dalla norma citata, atteso che alcun danno permanente è ravvisabile, pertanto sarebbe contraddittorio e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, applicare nel caso di lesioni con postumi dell'1% la tabella ministeriale, e nel caso di postumi dello 0%, e danni solo temporanei, la tabella milanese per le macropermanenti.
Una lettura sistematica e costituzionalmente orientata impone invero di liquidare il periodo di IT sulla base della diaria di euro 55,24 prevista dal decreto attualmente vigente (D.M. 16/7/2024), pervenendosi all'importo liquidato all'attualità di euro
939,08.
A differenza della tabella milanese che già comprende nella diaria, come risarcimento standard all'interno del complessivo danno non patrimoniale, anche il danno morale, la tabella ex art. 139 c.p.c. liquida soltanto la lesione dell'integrità psico-fisica, consentendo di valorizzare ogni aspetto ulteriore, sia in termini di sofferenza fisica e di patema d'animo, sia in termini dell'eventuale peculiare impatto sulla vita del danneggiato, nei limiti dell'aumento di un quinto.
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 12408/11), con orientamento poi avallato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia
235/14, l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie
"voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività
produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, 3). comma
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno
"morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione".
Poiché, dunque, tale norma consente un aumento nella misura massima di un quinto anche per dar conto della sofferenza psico-fisica, e poiché, nel caso concreto, la sofferenza a carico del danneggiato non è stata di particolare rilievo, si può riconoscere un incremento dell'8% pervenendosi ad una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale pari ad euro 1014,21 cui vanno aggiunte le spese mediche per € 3.837,13 per un totale di 4.851,34; trattandosi di credito di valore esso dev'essere incrementato degli interessi compensativi, da calcolare sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno secondo indici Istata Foi fino al pagamento da parte del CP_1 della provvisionale di euro 10.000 avvenuto in data 17.3.2020, sicchè il credito risarcitorio è pari ad euro 5.121,71 e come tale è stato interamente soddisfatto, pertanto null'altro spetta all'attore.
7. La domanda restitutoria del convenuto
In accoglimento della domanda del CP_1 il Pt 1 deve essere condannato alla restituzione della somma in eccedenza corrispostagli a titolo di provvisionale in esecuzione della sentenza penale del G.d.P. di Firenze annullata dalla Corte di
Cassazione, pari ad euro 4.878,29 maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
8. Le spese di lite.
Considerata la parziale soccombenza dell'attore, che ha visto il rigetto delle sue istanze risarcitorie afferenti al danno patrimoniale, al danno biologico da invalidità permanente e psichico va disposta la compensazione per l'intero fra le parti delle spese del presente giudizio, di quello di legittimità e di quelle del primo e secondo grado del processo penale, comprese quelle di TU .
Per le medesime ragioni le spese della TU svolta nel presente giudizio vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%ciascuno.
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide: CP_1 per i fatti oggetto di causa, 1) accertata la responsabilità di liquida il danno non patrimoniale in favore di Parte_1 in complessivi euro 5.121,71 e preso atto del pagamento da parte del convenuto per il medesimo titolo della somma di euro 10.000 in data
17.3.2020 a titolo di provvisionale, dichiara nulla dovuto all'attore; 2) condanna Parte_1 alla restituzione in favore di Parte_2
della somma di euro 4.878,29 oltre interessi legali dal data del pagamento al saldo effettivo;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio di rinvio, di quello di legittimità e del procedimento penale di primo e secondo grado;
4) ponele spese della CTU del giudizio di rinvio definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.