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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11656/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 405/2024 del Giudice di Pace di Procida, nella persona del dott. Amendola Pasquale, depositata in data 25.3.2024, in materia di opposizione ex art. 615 cpc avverso proposta di compensazione, ex art. 28ter DPR 602/73, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giada D'Orso, presso il cui studio in Napoli alla Via A. Manzoni n. 88 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
CP_1
Controparte_2
Appellati contumaci CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Procida, CP_1
opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo che, a seguito della notifica della proposta di compensazione, ex art. 28ter DPR 602/73, n. 071/28202200000388/000, notificatagli dall' mediante raccomandata n. 572853494411, era venuto a Parte_1
conoscenza della cartella di pagamento n. 071/2016/0062355843/000, dell'importo di € 508,40, avente ad oggetto l'omesso versamento della Imposta Municipale Unica (IMU) del
[...]
per l'anno 2013. Controparte_2
Eccepiva la maturata prescrizione quinquennale, intervenuta successivamente alla notifica della già menzionata cartella di pagamento, con conseguente richiesta di annullamento dell'intera pretesa creditoria ivi riportata.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via pregiudiziale, il Parte_1
difetto di giurisdizione ex art. 38 c.p.c. del Giudice di Pace, tenuto conto che trattandosi di crediti di natura tributaria, il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale competente per territorio;
eccepiva, poi, l'incompetenza per territorio del
Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, stante la valida e rituale notifica della cartella di pagamento, così come riconosciuto dallo stesso opponente e la sua non immediata impugnazione, che ha reso in tal modo definitiva la pretesa impositiva in essa contenuta.
Il in qualità di Ente impositore, non si costituiva in giudizio, Controparte_2
rimanendo contumace.
Con sentenza n. 405/2024, emessa in data 18.7.2023, pubblicata in data 25.3.2024, il Giudice di
Pace di Procida dichiarava l'ammissibilità della spiegata opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rilevando l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente, che aveva inteso far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Nel merito, accertata l'assenza di prove circa la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2013, Pt_2 atto presupposto della cartella esattoriale contestata, accoglieva l'opposizione annullando la cartella di pagamento n. 071/2016/0062355843/000, della quale ordinava la cancellazione dal ruolo esattoriale. Il tutto con condanna di e del in solido tra CP_3 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 350,00.
L' ha proposto gravame avverso la predetta sentenza Parte_1 riproponendo le stesse eccezioni mosse nel primo grado di giudizio, con richiesta di accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 04 dicembre 2024, il G.U. invitava le parti a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa all'udienza del 19 febbraio 2025.
Alla predetta udienza, all'esito della discussione orale della causa, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di e del CP_1 Controparte_2
che, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello in data 29.4.2024 non si sono
[...]
costituiti in giudizio.
§ 2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito, poiché tale questione riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame che concernono il merito della pretesa creditoria.
Dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, emerge con tutta evidenza, che CP_1
ha proposto opposizione, eccependo l'intervenuta prescrizione, per decorrenza del
[...]
termine quinquennale, della cartella esattoriale n. 071/2016/0062355843/000, dell'importo di €
508,40, avente ad oggetto il mancato pagamento della Imposta Municipale Unica, c.d. IMU, per l'anno 2013 (credito di natura tributaria).
Ad avviso di questo giudicante va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale della corte di giustizia tributaria, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella specie, sia di natura tributaria.
Con riferimento al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D.lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. S.U. sent. n.
28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e
l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020). Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del
25 maggio 2022.
La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U. n. 8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U. n. 12642/2021; Cass.
S.U. n. 16986 del 25/05/2022; Cass. n. 32539 del 14/12/2024): “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario”.
Nella parte motiva si è precisato come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse,
Part quindi, quelle in materia di TARSU, tasse automobilistiche, , etc, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., sent. n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale).
Il principio così enunciato precipuamente si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assorbimento delle restanti questioni.
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in grado di appello da
[...]
, nei confronti di e del iscritta Parte_1 CP_1 Controparte_2
al n R.G.A.C. 11656/2024 , ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia degli appellati e del CP_1 Controparte_2
:
[...]
a) DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte di Giustizia Tributaria
Provinciale di Napoli, relativamente alla cartella di pagamento n. 071/2016/0062355843/000
(credito avente ad oggetto l'Imposta Municipale Unica);
b) RIMETTE le parti dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di
Napoli, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
c) COMPENSA fra le parti le spese del doppio grado giudizio, con il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato.
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessandro Fabbroni, Magistrato Ordinario in Tirocinio generico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11656/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 405/2024 del Giudice di Pace di Procida, nella persona del dott. Amendola Pasquale, depositata in data 25.3.2024, in materia di opposizione ex art. 615 cpc avverso proposta di compensazione, ex art. 28ter DPR 602/73, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giada D'Orso, presso il cui studio in Napoli alla Via A. Manzoni n. 88 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
CP_1
Controparte_2
Appellati contumaci CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Procida, CP_1
opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo che, a seguito della notifica della proposta di compensazione, ex art. 28ter DPR 602/73, n. 071/28202200000388/000, notificatagli dall' mediante raccomandata n. 572853494411, era venuto a Parte_1
conoscenza della cartella di pagamento n. 071/2016/0062355843/000, dell'importo di € 508,40, avente ad oggetto l'omesso versamento della Imposta Municipale Unica (IMU) del
[...]
per l'anno 2013. Controparte_2
Eccepiva la maturata prescrizione quinquennale, intervenuta successivamente alla notifica della già menzionata cartella di pagamento, con conseguente richiesta di annullamento dell'intera pretesa creditoria ivi riportata.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via pregiudiziale, il Parte_1
difetto di giurisdizione ex art. 38 c.p.c. del Giudice di Pace, tenuto conto che trattandosi di crediti di natura tributaria, il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale competente per territorio;
eccepiva, poi, l'incompetenza per territorio del
Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, stante la valida e rituale notifica della cartella di pagamento, così come riconosciuto dallo stesso opponente e la sua non immediata impugnazione, che ha reso in tal modo definitiva la pretesa impositiva in essa contenuta.
Il in qualità di Ente impositore, non si costituiva in giudizio, Controparte_2
rimanendo contumace.
Con sentenza n. 405/2024, emessa in data 18.7.2023, pubblicata in data 25.3.2024, il Giudice di
Pace di Procida dichiarava l'ammissibilità della spiegata opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rilevando l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente, che aveva inteso far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Nel merito, accertata l'assenza di prove circa la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2013, Pt_2 atto presupposto della cartella esattoriale contestata, accoglieva l'opposizione annullando la cartella di pagamento n. 071/2016/0062355843/000, della quale ordinava la cancellazione dal ruolo esattoriale. Il tutto con condanna di e del in solido tra CP_3 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 350,00.
L' ha proposto gravame avverso la predetta sentenza Parte_1 riproponendo le stesse eccezioni mosse nel primo grado di giudizio, con richiesta di accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 04 dicembre 2024, il G.U. invitava le parti a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa all'udienza del 19 febbraio 2025.
Alla predetta udienza, all'esito della discussione orale della causa, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di e del CP_1 Controparte_2
che, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello in data 29.4.2024 non si sono
[...]
costituiti in giudizio.
§ 2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito, poiché tale questione riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame che concernono il merito della pretesa creditoria.
Dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, emerge con tutta evidenza, che CP_1
ha proposto opposizione, eccependo l'intervenuta prescrizione, per decorrenza del
[...]
termine quinquennale, della cartella esattoriale n. 071/2016/0062355843/000, dell'importo di €
508,40, avente ad oggetto il mancato pagamento della Imposta Municipale Unica, c.d. IMU, per l'anno 2013 (credito di natura tributaria).
Ad avviso di questo giudicante va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale della corte di giustizia tributaria, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella specie, sia di natura tributaria.
Con riferimento al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D.lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. S.U. sent. n.
28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e
l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020). Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del
25 maggio 2022.
La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U. n. 8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U. n. 12642/2021; Cass.
S.U. n. 16986 del 25/05/2022; Cass. n. 32539 del 14/12/2024): “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario”.
Nella parte motiva si è precisato come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse,
Part quindi, quelle in materia di TARSU, tasse automobilistiche, , etc, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., sent. n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale).
Il principio così enunciato precipuamente si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assorbimento delle restanti questioni.
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in grado di appello da
[...]
, nei confronti di e del iscritta Parte_1 CP_1 Controparte_2
al n R.G.A.C. 11656/2024 , ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia degli appellati e del CP_1 Controparte_2
:
[...]
a) DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte di Giustizia Tributaria
Provinciale di Napoli, relativamente alla cartella di pagamento n. 071/2016/0062355843/000
(credito avente ad oggetto l'Imposta Municipale Unica);
b) RIMETTE le parti dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di
Napoli, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
c) COMPENSA fra le parti le spese del doppio grado giudizio, con il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato.
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessandro Fabbroni, Magistrato Ordinario in Tirocinio generico.