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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7489 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies ult. comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5048/2023 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Luigi Paolo Giungato) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato) PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio r.g.n. 41695/2022 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza emessa nel giudizio r.g.n. 41695/2022, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
di condanna al pagamento della somma di € 14.300,88, oltre Controparte_1 interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'omessa attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/80/CE; ha compensato le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata ordinanza e ha chiesto: “In Parte_1 totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Roma del quattro settembre 2023, pronunciata nel giudizio promosso da in danno di Parte_1 [...] accertare e dichiarare il fatto illecito imputabile a Controparte_1 quest'ultima e consistito nell'aver omesso l'attuazione della direttiva comunitaria
2004/80 in materia di tutela delle vittime di reato doloso violento e per l'effetto condannarla per le causali di cui. alla narrativa che precede al risarcimento dei danni quantificati in euro 14.300,88 (quattordicimilatrecento,88), ovvero nella diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, unitamente agli interessi di mora quantificati ai sensi dell'art. 1284 IV comma cpc, con vittoria di spese e compensi di lite”. Instaurato il contraddittorio si è costituita la Controparte_1 che ha chiesto il rigetto dell'appello, con spese di lite.
[...] La causa è stata rinviata all'udienza del 13.11.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c.. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa di risarcimento dei danni avanzata da perché, come narrato (cfr. ordinanza), il 15.7.2011 era rimasta Parte_1 vittima di un reato di violenza sessuale perpetrato dallo zio, . Parte_2
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 237/2014 emessa il 5.2.2014, aveva condannato il , per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., alla pena di quattro Parte_1 anni di reclusione con interdizione di cinque anni dai pubblici uffici e al risarcimento del danno, quantificato in € 40.000,00; condanna questa confermata dalla Corte di
Appello di Lecce, con la sentenza n. 706/2016, divenuta irrevocabile. La ricorrente esponeva che nulla aveva percepito, nonostante fossero state attivate le procedure esecutive previste per il recupero del credito. Mentre, dopo un primo riscontro negativo alle richieste di risarcimento, in accoglimento dell'istanza di accesso alla tutela indennitaria garantita dalla direttiva 2004/80/CE, come recepita con la legge n. 122/2016 e modificata dalla legge n. 167/2017, solo con bonifico del 24.6.2021 era stato disposto il versamento in proprio favore di un indennizzo pari a € 25.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. c), del Decreto del del 22.11.2019. Controparte_2
Poiché l'ammontare dell'indennizzo era però tale che non poteva configurarsi la piena ed esaustiva attuazione della direttiva (la somma ricevuta, era infatti parziale e incongrua rispetto a quanto liquidato giudizialmente) chiedeva la condanna della convenuta, per l'omessa attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/80, al pagamento della somma di € 14.300,88, determinata quale differenza tra la somma liquidata in sede penale a titolo di risarcimento del danno subito e l'importo fisso percepito a titolo di indennizzo, oltre agli interessi di mora. Il Primo Giudice dopo avere descritto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ha rigettato la domanda ed ha così motivato. In primo luogo, ha precisato che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della (che rappresentava lo Stato inadempiente) aveva Controparte_1 ad oggetto l'inadeguato adempimento all'obbligo di dare attuazione alla direttiva n. 2004/80/CE consistito nell'individuare, per il reato di violenza sessuale, un indennizzo non corrispondente ai criteri di “equità” e di “adeguatezza”. Ha poi esplicitato che l'ordinamento interno aveva recepito la normativa dell'UE, prima con la legge n. 122/2016, modificata con la legge n. 167/2017, poi con decreto del Ministro dell'interno del 22.11.2019, entrato in vigore il 24.1.2020, adottato ai sensi dell'art. 11, comma terzo della legge n. 122/2016, che aveva stabilito nuovi importi per l'indennizzo, euro 25.000,00 rispetto al previgente d.m. del 2017 che riconosceva un indennizzo pari a € 4.800,00. Ha poi concluso che l'art. 1 del decreto citato prevedeva, per il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., l'importo fisso di € 25.000,00 (come da d.m. del 2019), superiore di oltre cinque volte rispetto a quello originario di soli € 4.800,00 (fssato dal d.m. 2017), che rispondeva invece alle caratteristiche occorrenti per essere considerato “equo ed adeguato” quantomeno al tempo della sua determinazione normativa e della sua percezione (2019 e 2021). Era infatti di poco inferiore ai due terzi (precisamente, pari al 62,50%) della somma liquidata a titolo di risarcimento dal giudice penale, posto che l'indennizzo non doveva assicurare il ristoro pieno del danno da reato, ma compensare adeguatamente le sofferenze delle vittime. Con un unico motivo di censura così rubricato “DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1218 CC IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 1223-1226 CC. - ERRATA VALUTAZIONE DEI CRITERI
DISTINTIVI IN TEMA DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO DEL DANNO” l'appellante ha criticato la decisione con vari argomenti. Innanzitutto, ha censurato la sentenza perché piuttosto doveva essere valutato se le somme chieste (euro 14.300,88) erano o meno congrue a reintegrare la parte danneggiata sulla base di quanto allegato e provato. E l'importo liquidato dal Giudice penale non era da considerare un mero parametro per ritenere se le somme liquidate bastavano a soddisfare la vittima, bensì la prova del danno risarcibile. Nell'anno 2014, data di pubblicazione della sentenza di condanna, i giudici penali avevano affermato che la si stava riprendendo dal grave stato di crisi psico- Parte_1 fisica in cui versava, talchè ben poteva affermarsi che “il ritardo nella trasposizione della direttiva le abbia cagionato un danno rilevante, posto che l'indennizzo avverrà solo sette anni dopo ossia nell'anno 2021 e comunque a far tempo dall'anno 2015 in cui fu pronunciata la sentenza di Corte di Appello confermativa della condanna dell'imputato e provvisoriamente esecutiva per legge quanto alle statuizioni civili.”. La ritardata trasposizione della direttiva eurounitaria, doveva dispensare dalla necessità di rivedere il danno già quantificato dal giudice penale, se non per i profili della compensatio lucri cum damno in presenza come nel caso di specie, di indennizzo già corrisposto. Per l'appellante, così come esplicitato in sede di ricorso introduttivo, la direttiva non obbligava lo Stato Italiano semplicemente a prevedere ed assicurare l'adozione, di un sistema di cooperazione transfrontaliero, che consentisse di ottenere direttamente presso le autorità competenti un equo indennizzo, bensì anche di assicurare che le vittime potessero contare sulla pronta adozione, da parte dello Stato di residenza, di un sistema indennizzo, in modo da assicurare il pronto ristoro nel caso di reati violenti commessi in tale Stato. Orbene, così come argomentato, la pretesa azionata dall'odierna appellante ha ad oggetto il diritto di essere risarcita per l'inadempimento dello Stato all'obbligo della trasposizione della direttiva comunitaria. L'avere avuto l'indennizzo, a causa del ritardo nella trasposizione, soltanto nel 2021, dopo ben sette anni dal 2014 data di pubblicazione della sentenza del Tribunale penale e comunque anni dopo il 2015, epoca della pronuncia della sentenza della Corte d'appello divenuta irrevocabile, le aveva provocato un danno rilevante che doveva dispensare dalla revisione del danno liquidato in sede penale, salvo detrarre l'indennizzo che era stato corrisposto. La questione così posta, dell'obbligo di risarcire lo Stato le vittime per il ritardo in cui è stata adottata la direttiva comunitaria, è stata oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione definito con la sentenza ricordata anche dal primo Giudice e invocata dall'appellante. E la Corte ha enunciato i seguenti principi (Cass. 26757/2020) “ In tema di illecito eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo "equo ed adeguato"; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità "contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto "ab origine" come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno.”. Nella successiva decisione del 2021 (ordinanza n. 26302/2021) nella parte motiva, ove si ribadisce che con riguardo all'eccezione di improcedibilità avanzata dalla controricorrente ( ) di cessazione della materia del Controparte_1 contendere, la pretesa avanzata aveva ad oggetto piuttosto il risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell'Unione e non già il conseguimento dell'indennizzo, si legge “Come già sottolineato da questa Corte nella pronuncia del novembre 2020 poco sopra ricordata, predicativa di un principio cui il collegio intende senz'altro dare continuità, si tratta di domande aventi ad oggetto distinte causae petendi e distinti petita, l'una relativa ad una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'Unione Europea (e, dunque, una obbligazione ex lege, da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito - il quale, nel sistema della responsabilità civile, sia di fonte contrattuale, che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti); l'altra, invece, concernente il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato stesso anche sul piano dell'ordinamento interno, nonché della necessità "di ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ., dovrà essere inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. cic., bensì da un inadempimento ex contractu di un rapporto obbligatorio preesistente”.
Cosicchè, continua la Corte, “A tanto consegue che la (sopravvenuta) possibilità, per l'odierna ricorrente, di fruire della prestazione indennitaria in forza del combinato disposto delle leggi n. 122 del 2016 e n. 167 del 2017, non determina alcuna cessazione della materia del contendere in relazione alla (già proposta) domanda fondata, per converso, sulla tardiva attuazione della detta direttiva unionale - e ciò anche in considerazione del fatto che i beneficiari della prestazione indennitaria possono legittimamente dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e le quali andrebbero, dunque, parimenti risarcite”(così, in motivazione, la già citata Cass. n. 26757 del
2020). Ora, alla stregua di detti principi, così come esplicitato dalla Corte con la decisione del 2020, consegue che la fondatezza della domanda oggetto del presente giudizio, ovvero della responsabilità dello Stato per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della direttiva, dunque per un illecito contrattuale, determina una obbligazione risarcitoria i cui effetti pregiudizievoli (perdita e mancato guadagno) sono da ristorare integralmente ai sensi dell'art. 1223 c.c., o con valutazione equitativa se non dimostrabile il danno ( “In questa prospettiva..va letto il principio espresso dalla giurisprudenza di Lussemburgo..per cui il danno da illecito comunitario può anche essere risarcito in forma specifica..se ciò è sufficiente a rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della violazione del diritto unionale, fatta salva comunque la prova di un eventuale maggior danno subito per non avere potuto fruire, a suo tempo, dei vantaggi garantiti dalla norma.. Maggior danno che può essere di natura patrimoniale o anche non patrimoniale, giacchè anche l'inadempimento contrattuale può dar luogo a quest'ultimo tipo di pregiudizio…allorquando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione..Ciò premesso, il criterio parametrico basilare per la valutazione e la liquidazione del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE – al di là ..deLl'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio – è quindi costituito dall'ammontare dell'indennizzo di cui esso…avrebbe avuto diritto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione)”. In sostanza, anche se è stata prevista un'applicazione retroattiva della tutela indennitaria così da rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della trasposizione tardiva della direttiva, i beneficiari ben potrebbero dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e che andrebbero parimenti risarciti. Principio questo ricordato dal Giudice di Legittimità anche nella più recente decisione (Cass. ordinanza 7331/2024) “quando viene proposta la domanda risarcitoria, il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito anzitutto dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata, in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato. Tuttavia, il danneggiato può dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva: ciò, in quanto il risarcimento, a differenza dell'indennizzo, deve determinarsi in base al criterio del “danno effettivo”, e cioè deve tener conto di tutti gli effetti pregiudizievoli (perdita subìta e mancato guadagno) che siano conseguenza dell'illecito (art.1223 cod. civ.) e, anche quando venga liquidato in via equitativa per non essere possibile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (art.1226 cod. civ.), deve tendere al ristoro integrale dello stesso…..”. L'odierna appellante ha allegato a fondamento del danno risarcibile per il ritardo nella trasposizione della direttiva le considerazioni contenute nella sentenza penale di condanna che evidenziavano “il grave turbamento psichico subito dalla p.o. che, a seguito dell'evento traumatico, ha avuto diffiicoltà a relazionarsi con persone dell'altro sesso (ha interrotto la relazione col… e successivamente ha avuto problemi, non riuscendo ad instaurare relazioni sentimentali con altri ragazzi). Anche sotto il profilo ambientale la stessa ha subito danni alla vita di relazione, non riuscendo a rimanere nella citta' natale tanto da provare a risollevarsi prima trasferendosi a Milano e, dopo il fallimento di tale esperienza (anche per i continui ritorni a Gallipoli per le visite con la psicologa che l'aveva in cura), spostandosi a BOVALINO, dove, anche grazie ad una psicologa assai competente, ha dichiarato di attraversare un periodo in cui sembra effettivamente riprendersi....”. Nulla però è stato, non solo provato, ma anche dedotto, circa il danno effettivo subito per non avere ricevuto tempestivamente l'indennizzo stante la non attuata conformazione del diritto nazionale alla Direttiva, ovverosia la perdita ed il mancato guadagno subiti quale conseguenza dell'illecito (art.1223 cod. civ.). Talchè, concludendo l'appello va rigettato. Le spese di lite, alla stregua della peculiarità della questione, di cui ha tenuto conto anche il giudice di primo grado nell'attribuzione, possono essere interamente compensate tra le parti, posto che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/18 è corretto affermare che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi per gravi ed eccezionali ragioni e queste non costituiscono oggetto di una aprioristica tipizzazione. Sussistono i presupposti per dichiarare la parte appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dà atto che sussistono i presupposti per ritenere la parte appellata/appellante incidentale tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari Controparte_3 all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012. Roma, così deciso il giorno 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies ult. comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5048/2023 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Luigi Paolo Giungato) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato) PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio r.g.n. 41695/2022 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza emessa nel giudizio r.g.n. 41695/2022, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
di condanna al pagamento della somma di € 14.300,88, oltre Controparte_1 interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'omessa attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/80/CE; ha compensato le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata ordinanza e ha chiesto: “In Parte_1 totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Roma del quattro settembre 2023, pronunciata nel giudizio promosso da in danno di Parte_1 [...] accertare e dichiarare il fatto illecito imputabile a Controparte_1 quest'ultima e consistito nell'aver omesso l'attuazione della direttiva comunitaria
2004/80 in materia di tutela delle vittime di reato doloso violento e per l'effetto condannarla per le causali di cui. alla narrativa che precede al risarcimento dei danni quantificati in euro 14.300,88 (quattordicimilatrecento,88), ovvero nella diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, unitamente agli interessi di mora quantificati ai sensi dell'art. 1284 IV comma cpc, con vittoria di spese e compensi di lite”. Instaurato il contraddittorio si è costituita la Controparte_1 che ha chiesto il rigetto dell'appello, con spese di lite.
[...] La causa è stata rinviata all'udienza del 13.11.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c.. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa di risarcimento dei danni avanzata da perché, come narrato (cfr. ordinanza), il 15.7.2011 era rimasta Parte_1 vittima di un reato di violenza sessuale perpetrato dallo zio, . Parte_2
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 237/2014 emessa il 5.2.2014, aveva condannato il , per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., alla pena di quattro Parte_1 anni di reclusione con interdizione di cinque anni dai pubblici uffici e al risarcimento del danno, quantificato in € 40.000,00; condanna questa confermata dalla Corte di
Appello di Lecce, con la sentenza n. 706/2016, divenuta irrevocabile. La ricorrente esponeva che nulla aveva percepito, nonostante fossero state attivate le procedure esecutive previste per il recupero del credito. Mentre, dopo un primo riscontro negativo alle richieste di risarcimento, in accoglimento dell'istanza di accesso alla tutela indennitaria garantita dalla direttiva 2004/80/CE, come recepita con la legge n. 122/2016 e modificata dalla legge n. 167/2017, solo con bonifico del 24.6.2021 era stato disposto il versamento in proprio favore di un indennizzo pari a € 25.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. c), del Decreto del del 22.11.2019. Controparte_2
Poiché l'ammontare dell'indennizzo era però tale che non poteva configurarsi la piena ed esaustiva attuazione della direttiva (la somma ricevuta, era infatti parziale e incongrua rispetto a quanto liquidato giudizialmente) chiedeva la condanna della convenuta, per l'omessa attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/80, al pagamento della somma di € 14.300,88, determinata quale differenza tra la somma liquidata in sede penale a titolo di risarcimento del danno subito e l'importo fisso percepito a titolo di indennizzo, oltre agli interessi di mora. Il Primo Giudice dopo avere descritto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ha rigettato la domanda ed ha così motivato. In primo luogo, ha precisato che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della (che rappresentava lo Stato inadempiente) aveva Controparte_1 ad oggetto l'inadeguato adempimento all'obbligo di dare attuazione alla direttiva n. 2004/80/CE consistito nell'individuare, per il reato di violenza sessuale, un indennizzo non corrispondente ai criteri di “equità” e di “adeguatezza”. Ha poi esplicitato che l'ordinamento interno aveva recepito la normativa dell'UE, prima con la legge n. 122/2016, modificata con la legge n. 167/2017, poi con decreto del Ministro dell'interno del 22.11.2019, entrato in vigore il 24.1.2020, adottato ai sensi dell'art. 11, comma terzo della legge n. 122/2016, che aveva stabilito nuovi importi per l'indennizzo, euro 25.000,00 rispetto al previgente d.m. del 2017 che riconosceva un indennizzo pari a € 4.800,00. Ha poi concluso che l'art. 1 del decreto citato prevedeva, per il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., l'importo fisso di € 25.000,00 (come da d.m. del 2019), superiore di oltre cinque volte rispetto a quello originario di soli € 4.800,00 (fssato dal d.m. 2017), che rispondeva invece alle caratteristiche occorrenti per essere considerato “equo ed adeguato” quantomeno al tempo della sua determinazione normativa e della sua percezione (2019 e 2021). Era infatti di poco inferiore ai due terzi (precisamente, pari al 62,50%) della somma liquidata a titolo di risarcimento dal giudice penale, posto che l'indennizzo non doveva assicurare il ristoro pieno del danno da reato, ma compensare adeguatamente le sofferenze delle vittime. Con un unico motivo di censura così rubricato “DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1218 CC IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 1223-1226 CC. - ERRATA VALUTAZIONE DEI CRITERI
DISTINTIVI IN TEMA DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO DEL DANNO” l'appellante ha criticato la decisione con vari argomenti. Innanzitutto, ha censurato la sentenza perché piuttosto doveva essere valutato se le somme chieste (euro 14.300,88) erano o meno congrue a reintegrare la parte danneggiata sulla base di quanto allegato e provato. E l'importo liquidato dal Giudice penale non era da considerare un mero parametro per ritenere se le somme liquidate bastavano a soddisfare la vittima, bensì la prova del danno risarcibile. Nell'anno 2014, data di pubblicazione della sentenza di condanna, i giudici penali avevano affermato che la si stava riprendendo dal grave stato di crisi psico- Parte_1 fisica in cui versava, talchè ben poteva affermarsi che “il ritardo nella trasposizione della direttiva le abbia cagionato un danno rilevante, posto che l'indennizzo avverrà solo sette anni dopo ossia nell'anno 2021 e comunque a far tempo dall'anno 2015 in cui fu pronunciata la sentenza di Corte di Appello confermativa della condanna dell'imputato e provvisoriamente esecutiva per legge quanto alle statuizioni civili.”. La ritardata trasposizione della direttiva eurounitaria, doveva dispensare dalla necessità di rivedere il danno già quantificato dal giudice penale, se non per i profili della compensatio lucri cum damno in presenza come nel caso di specie, di indennizzo già corrisposto. Per l'appellante, così come esplicitato in sede di ricorso introduttivo, la direttiva non obbligava lo Stato Italiano semplicemente a prevedere ed assicurare l'adozione, di un sistema di cooperazione transfrontaliero, che consentisse di ottenere direttamente presso le autorità competenti un equo indennizzo, bensì anche di assicurare che le vittime potessero contare sulla pronta adozione, da parte dello Stato di residenza, di un sistema indennizzo, in modo da assicurare il pronto ristoro nel caso di reati violenti commessi in tale Stato. Orbene, così come argomentato, la pretesa azionata dall'odierna appellante ha ad oggetto il diritto di essere risarcita per l'inadempimento dello Stato all'obbligo della trasposizione della direttiva comunitaria. L'avere avuto l'indennizzo, a causa del ritardo nella trasposizione, soltanto nel 2021, dopo ben sette anni dal 2014 data di pubblicazione della sentenza del Tribunale penale e comunque anni dopo il 2015, epoca della pronuncia della sentenza della Corte d'appello divenuta irrevocabile, le aveva provocato un danno rilevante che doveva dispensare dalla revisione del danno liquidato in sede penale, salvo detrarre l'indennizzo che era stato corrisposto. La questione così posta, dell'obbligo di risarcire lo Stato le vittime per il ritardo in cui è stata adottata la direttiva comunitaria, è stata oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione definito con la sentenza ricordata anche dal primo Giudice e invocata dall'appellante. E la Corte ha enunciato i seguenti principi (Cass. 26757/2020) “ In tema di illecito eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo "equo ed adeguato"; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità "contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto "ab origine" come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno.”. Nella successiva decisione del 2021 (ordinanza n. 26302/2021) nella parte motiva, ove si ribadisce che con riguardo all'eccezione di improcedibilità avanzata dalla controricorrente ( ) di cessazione della materia del Controparte_1 contendere, la pretesa avanzata aveva ad oggetto piuttosto il risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell'Unione e non già il conseguimento dell'indennizzo, si legge “Come già sottolineato da questa Corte nella pronuncia del novembre 2020 poco sopra ricordata, predicativa di un principio cui il collegio intende senz'altro dare continuità, si tratta di domande aventi ad oggetto distinte causae petendi e distinti petita, l'una relativa ad una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'Unione Europea (e, dunque, una obbligazione ex lege, da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito - il quale, nel sistema della responsabilità civile, sia di fonte contrattuale, che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti); l'altra, invece, concernente il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato stesso anche sul piano dell'ordinamento interno, nonché della necessità "di ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ., dovrà essere inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. cic., bensì da un inadempimento ex contractu di un rapporto obbligatorio preesistente”.
Cosicchè, continua la Corte, “A tanto consegue che la (sopravvenuta) possibilità, per l'odierna ricorrente, di fruire della prestazione indennitaria in forza del combinato disposto delle leggi n. 122 del 2016 e n. 167 del 2017, non determina alcuna cessazione della materia del contendere in relazione alla (già proposta) domanda fondata, per converso, sulla tardiva attuazione della detta direttiva unionale - e ciò anche in considerazione del fatto che i beneficiari della prestazione indennitaria possono legittimamente dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e le quali andrebbero, dunque, parimenti risarcite”(così, in motivazione, la già citata Cass. n. 26757 del
2020). Ora, alla stregua di detti principi, così come esplicitato dalla Corte con la decisione del 2020, consegue che la fondatezza della domanda oggetto del presente giudizio, ovvero della responsabilità dello Stato per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della direttiva, dunque per un illecito contrattuale, determina una obbligazione risarcitoria i cui effetti pregiudizievoli (perdita e mancato guadagno) sono da ristorare integralmente ai sensi dell'art. 1223 c.c., o con valutazione equitativa se non dimostrabile il danno ( “In questa prospettiva..va letto il principio espresso dalla giurisprudenza di Lussemburgo..per cui il danno da illecito comunitario può anche essere risarcito in forma specifica..se ciò è sufficiente a rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della violazione del diritto unionale, fatta salva comunque la prova di un eventuale maggior danno subito per non avere potuto fruire, a suo tempo, dei vantaggi garantiti dalla norma.. Maggior danno che può essere di natura patrimoniale o anche non patrimoniale, giacchè anche l'inadempimento contrattuale può dar luogo a quest'ultimo tipo di pregiudizio…allorquando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione..Ciò premesso, il criterio parametrico basilare per la valutazione e la liquidazione del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE – al di là ..deLl'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio – è quindi costituito dall'ammontare dell'indennizzo di cui esso…avrebbe avuto diritto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione)”. In sostanza, anche se è stata prevista un'applicazione retroattiva della tutela indennitaria così da rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della trasposizione tardiva della direttiva, i beneficiari ben potrebbero dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e che andrebbero parimenti risarciti. Principio questo ricordato dal Giudice di Legittimità anche nella più recente decisione (Cass. ordinanza 7331/2024) “quando viene proposta la domanda risarcitoria, il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito anzitutto dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata, in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato. Tuttavia, il danneggiato può dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva: ciò, in quanto il risarcimento, a differenza dell'indennizzo, deve determinarsi in base al criterio del “danno effettivo”, e cioè deve tener conto di tutti gli effetti pregiudizievoli (perdita subìta e mancato guadagno) che siano conseguenza dell'illecito (art.1223 cod. civ.) e, anche quando venga liquidato in via equitativa per non essere possibile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (art.1226 cod. civ.), deve tendere al ristoro integrale dello stesso…..”. L'odierna appellante ha allegato a fondamento del danno risarcibile per il ritardo nella trasposizione della direttiva le considerazioni contenute nella sentenza penale di condanna che evidenziavano “il grave turbamento psichico subito dalla p.o. che, a seguito dell'evento traumatico, ha avuto diffiicoltà a relazionarsi con persone dell'altro sesso (ha interrotto la relazione col… e successivamente ha avuto problemi, non riuscendo ad instaurare relazioni sentimentali con altri ragazzi). Anche sotto il profilo ambientale la stessa ha subito danni alla vita di relazione, non riuscendo a rimanere nella citta' natale tanto da provare a risollevarsi prima trasferendosi a Milano e, dopo il fallimento di tale esperienza (anche per i continui ritorni a Gallipoli per le visite con la psicologa che l'aveva in cura), spostandosi a BOVALINO, dove, anche grazie ad una psicologa assai competente, ha dichiarato di attraversare un periodo in cui sembra effettivamente riprendersi....”. Nulla però è stato, non solo provato, ma anche dedotto, circa il danno effettivo subito per non avere ricevuto tempestivamente l'indennizzo stante la non attuata conformazione del diritto nazionale alla Direttiva, ovverosia la perdita ed il mancato guadagno subiti quale conseguenza dell'illecito (art.1223 cod. civ.). Talchè, concludendo l'appello va rigettato. Le spese di lite, alla stregua della peculiarità della questione, di cui ha tenuto conto anche il giudice di primo grado nell'attribuzione, possono essere interamente compensate tra le parti, posto che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/18 è corretto affermare che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi per gravi ed eccezionali ragioni e queste non costituiscono oggetto di una aprioristica tipizzazione. Sussistono i presupposti per dichiarare la parte appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dà atto che sussistono i presupposti per ritenere la parte appellata/appellante incidentale tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari Controparte_3 all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012. Roma, così deciso il giorno 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin