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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11622 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
IL ES IC rel.
AN CI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8649/2024, vertente
TRA
(Roma, 23.10.1948), con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Parte_1
Palmigiano
ricorrente
E
(-B (Brasile), 29.6.1963), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Ilaria Mistretta;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La causa è portata all'esame del collegio per la regolazione delle condizioni del divorzio tra i coniugi e nei cui confronti questo ufficio ha Parte_1 Controparte_1 pronunciato sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio. 2
I coniugi sono i genitori di (28.6.1999) maggiorenne ma non ancora autonoma sul piano Per_1 economico.
Il ricorrente ha chiesto la revoca della assegnazione della casa familiare in favore della moglie disposta in sede di separazione, e l'assegnazione in proprio favore;
ha dichiarato di provvedere in forma diretta al mantenimento della figlia e chiesto la revoca dell'obbligo di versare Per_1 alla moglie il contributo dovuto per le necessità della giovane chiedendo che detto contributo fosse invece posto a carico della resistente;
quest'ultima ha chiesto respingersi le domande proposte dal ricorrente, con conferma delle condizioni della separazione;
in via riconvenzionale ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile.
All'udienza del 10.2.2025 sono stati sentiti i testi di parte resistente, e Testimone_1 Tes_2
mentre all'udienza dell' 1.4.2025 è stata sentita la figlia delle parti .
[...] Per_1
CP_2
La casa familiare sita in Roma, Via Antonio Forni, 22 (di proprietà di e Parte_2 concessa in locazione al ricorrente) in sede di separazione è stata assegnata alla resistente (cfr. sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 7402/2013 allegata sub doc. 2 al ricorso), in quanto genitore collocatario della figlia minore. Successivamente le parti hanno stipulato un accordo privato che prevedeva la possibilità per il ricorrente di far rientro nella casa familiare, senza rinuncia alla separazione (cfr. atto di transazione del 26.11.2014 allegato sub doc. 5 al ricorso) e pertanto in virtù di detto accordo il ricorrente si è trasferito nuovamente nella casa familiare con la resistente e la figlia a decorrere dall'anno 2014. Il ricorrente, a fondamento della Per_1 domanda di revoca della assegnazione in favore della resistente, deduce che la moglie si sarebbe allontanata definitivamente dalla casa familiare per trasferirsi presso il proprio compagno,
[...]
, nel comune di Pomezia (RM). Per_2
La resistente contesta detta ricostruzione asserendo di non avere più una relazione con il compagno e precisando di vivere stabilmente con la figlia nella casa familiare. Per_1
Il ricorrente non ha fornito valide prove di un allontanamento definitivo della resistente dalla casa familiare.
Infatti, la relazione investigativa del 23.5.2023 (depositata sub doc. 8 al ricorso), che, come è noto, rientra “tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116
c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova" (cfr. Cass., n. 4038 del
14/02/2024), nulla dimostra al riguardo.
Al contrario, i testi ascoltati all'udienza del 10.2.2025 hanno confermato quanto sostenuto dalla resistente. In particolare, ha dichiarato “è vero che la signora Testimone_1 Controparte_1
abita stabilmente in via Forni 22. ADR sono almeno trentacinque anni che conosco
[...] 3 entrambe le parti e li ho sempre frequentati con frequenza quasi giornaliera anche a casa”, mentre ha riferito quanto segue: “è vero che la signora Testimone_2 Controparte_1
abita stabilmente in via Forni 22. Tanto posso dire in quanto la conosco da circa trenta
[...] anni, siamo molto amiche tanto che lei è la mia madrina di cresima e ci frequentiamo spesso all'incirca cinque volte la settimana. ADR So che abita in Via Forni 22 in quanto ogni volta la vado a prendere sotto casa e sono anche salita a casa sua, l'ultima volta ad ottobre quando ero incinta. ADR Sono salita a casa sua spessissimo solo da ottobre in poi ho smesso in quanto avevo problemi di gravidanza” (cfr. verbale udienza del 10.2.2025).
Giova poi sottolineare che anche la figlia delle parti all'udienza del 1°.
4.2025 ha confermato detta circostanza riferendo quanto segue: “è vero che mia madre abita stabilmente in via Forni
22. Qualche volta è capitato che per una settimana o dieci giorni è stata a casa della sig.ra
per darle una mano ma di fatto mia madre abita stabilmente a via Forni 22. Allo stato Per_3 mia madre vive con me a via Forni 22 mentre mio padre da circa un mese vive altrove”. La ragazza ha poi aggiunto: “il 17 marzo ho finito l'Università. Questa estate mi riiscriverò per la magistrale per poi iniziare ad ottobre. Nel periodo universitario ho sempre lavorato ad intermittenza, all'incirca lavoravo per otto mesi l'anno per un paio di volte a settimana e percepivo circa 80 euro a settimana. L'ultima volta ho lavorato sino ad agosto. Ho sempre lavorato nei ristoranti e sempre ad Ostia. Preciso che ho lavorato anche all'Europa Factor all'incirca un paio di mesi, alcuni anni fa ed ho percepito uno stipendio di circa 200 euro al mese” (cfr. verbale udienza dell' 1.4.2025).
Alla luce delle risultanze dell' istruttoria va dunque confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, convivente con la figlia maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente.
MANTENIMENTO FIGLIA
Le condizioni vigenti prevedono l'obbligo del padre di corrispondere alla resistente un assegno perequativo di € 400,00 mensili per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Il ricorrente a sostegno della richiesta di revocare il contributo da lui dovuto, oltre ad affermare di convivere in via esclusiva con la figlia (circostanza smentita dall'istruttoria) ha fatto leva sulla parziale indipendenza raggiunta dalla giovane. E' emerso tuttavia che , oggi ventiseienne, Per_1
è studentessa universitaria e lavora saltuariamente, per circa otto mesi all'anno, percependo piccole somme che le consentono solo in minima parte di far fronte alle proprie esigenze.
Non può dunque essere revocato l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della figlia, ma è fondata la richiesta di rimodularne l'ammontare, alla luce delle attuali condizioni economiche e patrimoniali dei genitori e della nuova condizione della figlia . Per_1 4
Il ricorrente è pensionato e percepisce una pensione mensile di circa € 1.500,00 per 13 mensilità
(cfr. cedolini Inps sub doc. 13 allegato al ricorso) con un reddito annuo lordo nel 2022 pari ad €
22.170,00, e netto pari a circa 18.000 euro (cfr. 730/2023 allegato sub doc. 12 al ricorso).
Egli ha dichiarato di essere proprietario unitamente alla moglie di tre immobili in Brasile (cfr. doc 14 allegato al ricorso), di cui uno locato quale esercizio commerciale e gli ulteriori due locati ad uso abitativo. Non sono stati tuttavia prodotti gli atti con i quali detti immobili sono stati locati a terzi e dunque non vi è evidenza del reale ammontare dei canoni di locazione.
Il ricorrente ha però precisato che i proventi derivanti da dette locazioni vengono percepiti unicamente dalla resistente.
Il ricorrente è intestatario di un conto corrente acceso presso BNL con saldo al 30.10.2023 pari ad € 18.350,39 oltre ad una carta di credito collegata al predetto conto con saldo di € 4.140,00 al
30.10.2023, nonché di un libretto postale con deposito di € 4.712,57 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata su doc. 11 al ricorso).
La resistente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come badante e di percepire circa € 150,00 al mese oltre € 164,00 mensili derivanti dalle locazioni degli immobili siti in Brasile (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata sub doc. 1 alla comparsa). Dal modello persone fisiche 2022 risulta che nell'anno 2021 ha percepito un reddito complessivo pari ad €
4.450,00 (cfr. allegato sub doc 3 alla comparsa).
È intestataria di un conto corrente acceso presso BNL con saldo al 2.1.2024 pari ad € 1.675,14
(cfr. estratto conto allegato sub doc. 7 alla comparsa).
Delineata la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, considerato che il ricorrente deve reperire un nuovo alloggio e che , pur essendo una studentessa universitaria, svolge lavori Per_1 saltuari dai quali percepisce piccole somme con le quali può far fronte in minima parte alle sue esigenze, il collegio ritiene che il contributo perequativo paterno al mantenimento di Per_1 possa essere rideterminato in € 300,00 mensili, aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT mensili.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie necessarie per , così come previste Per_1 dal protocollo in uso presso questo Tribunale, va mantenuto in pari quota.
ASSEGNO OR
La resistente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 300,00 mensili, asserendo di non avere redditi adeguati al suo sostentamento e di essere affetta da una spondiloartrosi che non le consente di svolgere lavori pesanti (cfr. certificazione medica allegata sub doc. 8 alla comparsa).
Va però osservato preliminarmente che in sede di separazione è stata rigettata la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento avanzata dalla resistente sia quale conseguenza 5 dell'addebito della separazione sia perché la stessa risultava titolare di risorse patrimoniali produttive di reddito. Ella, infatti, verosimilmente percepisce per l'intero i proventi derivanti dalle locazioni degli immobili siti in Brasile, come peraltro già accertato in sede di separazione
(cfr. sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 7402/2013 allegata sub doc. 2 al ricorso).La tesi secondo cui gli importi ricavati sarebbero ristretti ad una cifra esigua resta affidata ad una semplice dichiarazione di parte;
la ricorrente, che ha conseguito in Brasile la qualifica di infermiera (cfr. atti compravendita immobili Brasile allegati sub doc 14 al ricorso), pur affetta da patologia documentata, risulta in grado di svolgere attività lavorativa, come si evince anche dalla deposizione della teste sentita a prova contraria sui capi indicati ed ammessi di Testimone_2 parte ricorrente nelle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. la quale ha dichiarato quanto segue: sul cap. 1“non è vero che la sig.ra per la maggior parte dei giorni Controparte_1 settimanali dorme fuori dalla casa familiare. Dorme fuori solo quando litiga con il e ciò Pt_1 accade una o due volte a settimana. Posso dire inoltre che dal 16 gennaio da quando è nata mia figlia dorme a casa mia due volte la settimana per aiutarmi;
in precedenza lei ha anche dormito da mia madre per aiutarla in quanto lei è infermiera in Brasile e mia madre ha avuto dei problemi di salute” (cfr. verbale udienza del 10.2.2025).
Tali considerazioni, unitamente alla mancata documentazione degli effettivi proventi che la richiedente consegue dalle locazioni, non consentono in questa sede di affermare che ella si trovi in condizioni di difficoltà tali da giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione assistenziale, per mancanza cioè di mezzi idonei a consentirle una vita dignitosa;
ciò senza contare che nella valutazione della spettanza dell'assegno occorre considerare che l'art. 5
l.898/70 indica tra i criteri di commisurazione dell'assegno divorzile anche quello delle “ragioni della decisione” e che nel caso di specie nei confronti della richiedente è stata emessa una pronuncia di addebito della separazione;
in ogni caso con riguardo alla funzione c.d. compensativa dell'assegno divorzile (volta cioè a compensare le rinunce personali a concrete possibilità di affermazione personale ed economica effettuate di intesa con il coniuge e nell'interesse della famiglia) nulla è stato dedotto o provato dalla richiedente.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
8649/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra le parti in epigrafe:
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza pone a carico di in favore di un assegno Parte_1 Controparte_1 6 di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , da Per_1 corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat con la medesima decorrenza;
- pone le spese straordinarie occorrenti per - regolate sulla base del protocollo vigente Per_1 presso questo ufficio giudiziario - a carico di ciascun genitore in pari quota;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 11.7.2025
La giudice est la Presidente
IL ES MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
IL ES IC rel.
AN CI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8649/2024, vertente
TRA
(Roma, 23.10.1948), con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Parte_1
Palmigiano
ricorrente
E
(-B (Brasile), 29.6.1963), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Ilaria Mistretta;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La causa è portata all'esame del collegio per la regolazione delle condizioni del divorzio tra i coniugi e nei cui confronti questo ufficio ha Parte_1 Controparte_1 pronunciato sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio. 2
I coniugi sono i genitori di (28.6.1999) maggiorenne ma non ancora autonoma sul piano Per_1 economico.
Il ricorrente ha chiesto la revoca della assegnazione della casa familiare in favore della moglie disposta in sede di separazione, e l'assegnazione in proprio favore;
ha dichiarato di provvedere in forma diretta al mantenimento della figlia e chiesto la revoca dell'obbligo di versare Per_1 alla moglie il contributo dovuto per le necessità della giovane chiedendo che detto contributo fosse invece posto a carico della resistente;
quest'ultima ha chiesto respingersi le domande proposte dal ricorrente, con conferma delle condizioni della separazione;
in via riconvenzionale ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile.
All'udienza del 10.2.2025 sono stati sentiti i testi di parte resistente, e Testimone_1 Tes_2
mentre all'udienza dell' 1.4.2025 è stata sentita la figlia delle parti .
[...] Per_1
CP_2
La casa familiare sita in Roma, Via Antonio Forni, 22 (di proprietà di e Parte_2 concessa in locazione al ricorrente) in sede di separazione è stata assegnata alla resistente (cfr. sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 7402/2013 allegata sub doc. 2 al ricorso), in quanto genitore collocatario della figlia minore. Successivamente le parti hanno stipulato un accordo privato che prevedeva la possibilità per il ricorrente di far rientro nella casa familiare, senza rinuncia alla separazione (cfr. atto di transazione del 26.11.2014 allegato sub doc. 5 al ricorso) e pertanto in virtù di detto accordo il ricorrente si è trasferito nuovamente nella casa familiare con la resistente e la figlia a decorrere dall'anno 2014. Il ricorrente, a fondamento della Per_1 domanda di revoca della assegnazione in favore della resistente, deduce che la moglie si sarebbe allontanata definitivamente dalla casa familiare per trasferirsi presso il proprio compagno,
[...]
, nel comune di Pomezia (RM). Per_2
La resistente contesta detta ricostruzione asserendo di non avere più una relazione con il compagno e precisando di vivere stabilmente con la figlia nella casa familiare. Per_1
Il ricorrente non ha fornito valide prove di un allontanamento definitivo della resistente dalla casa familiare.
Infatti, la relazione investigativa del 23.5.2023 (depositata sub doc. 8 al ricorso), che, come è noto, rientra “tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116
c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova" (cfr. Cass., n. 4038 del
14/02/2024), nulla dimostra al riguardo.
Al contrario, i testi ascoltati all'udienza del 10.2.2025 hanno confermato quanto sostenuto dalla resistente. In particolare, ha dichiarato “è vero che la signora Testimone_1 Controparte_1
abita stabilmente in via Forni 22. ADR sono almeno trentacinque anni che conosco
[...] 3 entrambe le parti e li ho sempre frequentati con frequenza quasi giornaliera anche a casa”, mentre ha riferito quanto segue: “è vero che la signora Testimone_2 Controparte_1
abita stabilmente in via Forni 22. Tanto posso dire in quanto la conosco da circa trenta
[...] anni, siamo molto amiche tanto che lei è la mia madrina di cresima e ci frequentiamo spesso all'incirca cinque volte la settimana. ADR So che abita in Via Forni 22 in quanto ogni volta la vado a prendere sotto casa e sono anche salita a casa sua, l'ultima volta ad ottobre quando ero incinta. ADR Sono salita a casa sua spessissimo solo da ottobre in poi ho smesso in quanto avevo problemi di gravidanza” (cfr. verbale udienza del 10.2.2025).
Giova poi sottolineare che anche la figlia delle parti all'udienza del 1°.
4.2025 ha confermato detta circostanza riferendo quanto segue: “è vero che mia madre abita stabilmente in via Forni
22. Qualche volta è capitato che per una settimana o dieci giorni è stata a casa della sig.ra
per darle una mano ma di fatto mia madre abita stabilmente a via Forni 22. Allo stato Per_3 mia madre vive con me a via Forni 22 mentre mio padre da circa un mese vive altrove”. La ragazza ha poi aggiunto: “il 17 marzo ho finito l'Università. Questa estate mi riiscriverò per la magistrale per poi iniziare ad ottobre. Nel periodo universitario ho sempre lavorato ad intermittenza, all'incirca lavoravo per otto mesi l'anno per un paio di volte a settimana e percepivo circa 80 euro a settimana. L'ultima volta ho lavorato sino ad agosto. Ho sempre lavorato nei ristoranti e sempre ad Ostia. Preciso che ho lavorato anche all'Europa Factor all'incirca un paio di mesi, alcuni anni fa ed ho percepito uno stipendio di circa 200 euro al mese” (cfr. verbale udienza dell' 1.4.2025).
Alla luce delle risultanze dell' istruttoria va dunque confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, convivente con la figlia maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente.
MANTENIMENTO FIGLIA
Le condizioni vigenti prevedono l'obbligo del padre di corrispondere alla resistente un assegno perequativo di € 400,00 mensili per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Il ricorrente a sostegno della richiesta di revocare il contributo da lui dovuto, oltre ad affermare di convivere in via esclusiva con la figlia (circostanza smentita dall'istruttoria) ha fatto leva sulla parziale indipendenza raggiunta dalla giovane. E' emerso tuttavia che , oggi ventiseienne, Per_1
è studentessa universitaria e lavora saltuariamente, per circa otto mesi all'anno, percependo piccole somme che le consentono solo in minima parte di far fronte alle proprie esigenze.
Non può dunque essere revocato l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della figlia, ma è fondata la richiesta di rimodularne l'ammontare, alla luce delle attuali condizioni economiche e patrimoniali dei genitori e della nuova condizione della figlia . Per_1 4
Il ricorrente è pensionato e percepisce una pensione mensile di circa € 1.500,00 per 13 mensilità
(cfr. cedolini Inps sub doc. 13 allegato al ricorso) con un reddito annuo lordo nel 2022 pari ad €
22.170,00, e netto pari a circa 18.000 euro (cfr. 730/2023 allegato sub doc. 12 al ricorso).
Egli ha dichiarato di essere proprietario unitamente alla moglie di tre immobili in Brasile (cfr. doc 14 allegato al ricorso), di cui uno locato quale esercizio commerciale e gli ulteriori due locati ad uso abitativo. Non sono stati tuttavia prodotti gli atti con i quali detti immobili sono stati locati a terzi e dunque non vi è evidenza del reale ammontare dei canoni di locazione.
Il ricorrente ha però precisato che i proventi derivanti da dette locazioni vengono percepiti unicamente dalla resistente.
Il ricorrente è intestatario di un conto corrente acceso presso BNL con saldo al 30.10.2023 pari ad € 18.350,39 oltre ad una carta di credito collegata al predetto conto con saldo di € 4.140,00 al
30.10.2023, nonché di un libretto postale con deposito di € 4.712,57 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata su doc. 11 al ricorso).
La resistente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come badante e di percepire circa € 150,00 al mese oltre € 164,00 mensili derivanti dalle locazioni degli immobili siti in Brasile (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata sub doc. 1 alla comparsa). Dal modello persone fisiche 2022 risulta che nell'anno 2021 ha percepito un reddito complessivo pari ad €
4.450,00 (cfr. allegato sub doc 3 alla comparsa).
È intestataria di un conto corrente acceso presso BNL con saldo al 2.1.2024 pari ad € 1.675,14
(cfr. estratto conto allegato sub doc. 7 alla comparsa).
Delineata la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, considerato che il ricorrente deve reperire un nuovo alloggio e che , pur essendo una studentessa universitaria, svolge lavori Per_1 saltuari dai quali percepisce piccole somme con le quali può far fronte in minima parte alle sue esigenze, il collegio ritiene che il contributo perequativo paterno al mantenimento di Per_1 possa essere rideterminato in € 300,00 mensili, aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT mensili.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie necessarie per , così come previste Per_1 dal protocollo in uso presso questo Tribunale, va mantenuto in pari quota.
ASSEGNO OR
La resistente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 300,00 mensili, asserendo di non avere redditi adeguati al suo sostentamento e di essere affetta da una spondiloartrosi che non le consente di svolgere lavori pesanti (cfr. certificazione medica allegata sub doc. 8 alla comparsa).
Va però osservato preliminarmente che in sede di separazione è stata rigettata la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento avanzata dalla resistente sia quale conseguenza 5 dell'addebito della separazione sia perché la stessa risultava titolare di risorse patrimoniali produttive di reddito. Ella, infatti, verosimilmente percepisce per l'intero i proventi derivanti dalle locazioni degli immobili siti in Brasile, come peraltro già accertato in sede di separazione
(cfr. sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 7402/2013 allegata sub doc. 2 al ricorso).La tesi secondo cui gli importi ricavati sarebbero ristretti ad una cifra esigua resta affidata ad una semplice dichiarazione di parte;
la ricorrente, che ha conseguito in Brasile la qualifica di infermiera (cfr. atti compravendita immobili Brasile allegati sub doc 14 al ricorso), pur affetta da patologia documentata, risulta in grado di svolgere attività lavorativa, come si evince anche dalla deposizione della teste sentita a prova contraria sui capi indicati ed ammessi di Testimone_2 parte ricorrente nelle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. la quale ha dichiarato quanto segue: sul cap. 1“non è vero che la sig.ra per la maggior parte dei giorni Controparte_1 settimanali dorme fuori dalla casa familiare. Dorme fuori solo quando litiga con il e ciò Pt_1 accade una o due volte a settimana. Posso dire inoltre che dal 16 gennaio da quando è nata mia figlia dorme a casa mia due volte la settimana per aiutarmi;
in precedenza lei ha anche dormito da mia madre per aiutarla in quanto lei è infermiera in Brasile e mia madre ha avuto dei problemi di salute” (cfr. verbale udienza del 10.2.2025).
Tali considerazioni, unitamente alla mancata documentazione degli effettivi proventi che la richiedente consegue dalle locazioni, non consentono in questa sede di affermare che ella si trovi in condizioni di difficoltà tali da giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione assistenziale, per mancanza cioè di mezzi idonei a consentirle una vita dignitosa;
ciò senza contare che nella valutazione della spettanza dell'assegno occorre considerare che l'art. 5
l.898/70 indica tra i criteri di commisurazione dell'assegno divorzile anche quello delle “ragioni della decisione” e che nel caso di specie nei confronti della richiedente è stata emessa una pronuncia di addebito della separazione;
in ogni caso con riguardo alla funzione c.d. compensativa dell'assegno divorzile (volta cioè a compensare le rinunce personali a concrete possibilità di affermazione personale ed economica effettuate di intesa con il coniuge e nell'interesse della famiglia) nulla è stato dedotto o provato dalla richiedente.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
8649/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra le parti in epigrafe:
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza pone a carico di in favore di un assegno Parte_1 Controparte_1 6 di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , da Per_1 corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat con la medesima decorrenza;
- pone le spese straordinarie occorrenti per - regolate sulla base del protocollo vigente Per_1 presso questo ufficio giudiziario - a carico di ciascun genitore in pari quota;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 11.7.2025
La giudice est la Presidente
IL ES MA EN