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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
DAMBRUOSO STEFANO, OR
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1161/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B031404791/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4658/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento del provvedimento impositivo
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente 10.02.2025 proposto la odierna ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B031404791- 2024 con cui l'Smministrazione ha accertato per l'anno di imposta 2018
IVA illegittimamente detratta nella misura di € 895.140,00 oltre sanzioni pari a € 1.510.548,75.Sarebbe infatti stato contestato alla ricorrente l'esistenza di un fenomeno di evasione finalizzato a eludere il versamento dell'Iva, attraverso l'esternalizzazione del costo del lavoro, imputato in capo a società create ad hoc o, comunque, utilizzate come meri contenitori di personale, che si sono sottratte agli obblighi dichiarativi ovvero che hanno omesso il versamento delle imposte o che le hanno versate mediante compensazione con crediti d'imposta inesistenti. Il tutto a vantaggio di una società operativa e beneficiaria ,e cioe' la Società ricorrente, che a fronte delle fatture emesse dai predetti soggetti “a monte”, ha detratto illegittimamente un'Iva “a valle” pari a € 895.140,00.
Successivamente alla notifica del Questionario n. Q01498/2024 in data 25.10.2024 con cui l'Amministrazione ha richiesto alla ricorrente di trasmettere la documentazione necessaria ad esperire il controllo (bilancio relativo all'anno 2018, libro giornale, mastrini, registri IVA, fatture attive e passive ), a seguito del quale l'Amministrazione notificava l'avviso impugnato.La ricorrente ha impugnato per i seguenti motivi:
1) Illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato, perché il negozio giuridico di cui trattasi è costituito da un contratto di appalto genuino e per l'insussistenza, l'irrilevanza e l'inconferenza degli elementi sui quali
è basata la tesi dell'Amministrazione;
2) Violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 7 della L. n. 212/2000 per l'omessa allegazione di atti richiamati nell'avviso di accertamento;
3) Vizio di motivazione perché la motivazione contenuta nell'atto impugnato è contraddittoria nonché per motivazione apparente perché quella esposta nell'atto non consente di comprendere quale sia l'effettiva contestazione che ha originato il recupero dell'iva detratta;
4) Violazione dell'art. 7, comma 5-bis, Dlgs. 546792 perché l'Amministrazione non ha assolto all'onere probatorio;
5) Illegittimità dell'atto in relazione all'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 17 D.lgs. 472/97, art 7, comma 5-bis, Dlgs. 546/92, art. 6 D.lgs. 472/97 nonché per l'assenza dei presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.lg.
471/1997 6) Illegittimità delle sanzioni irrogate in violazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art. 7, comma 4, D.lgs. 472797 ed enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 46/2023 recante l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente;
7) Illegittimità del rilievo elevati ai fini IVA per violazione dell'art. 6, comma 6, D.lgs. 471/97; 8) Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione perché non firmato dal direttore dell'ufficio quale soggetto legittimato ai sensi dell'art. 42, commi 1,2 e 3 del DPR 600/73. L'Amministrazione si e' costituita regolarmente in giudizio ed ha ribadito la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte all'esito dell'udienza odierna, letti gli atti e sentite le parti, rileva.Il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 1 S.r.l. e' successivo a contestazioni notificate dall'Amministrazione a seguito di accertamenti dai quali e' emerso che la ricorrente è una società con oggetto sociale relativo alla gestione dei servizi di customer relationship management center (mediante call center) nonché la fornitura di servizi costituti da ricerche di mercato e ricerche statistiche, sia telefoniche, sia in modalità face to face, sia postali od elettroniche, marketing, marketing informatico.Nell'anno d'imposta 2018, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, Ricorrente_1 S.r.l. ha offerto ai propri clienti, costituiti prevalentemente da operatori importanti del settore energetico, nonché di quello delle telecomunicazioni, un servizio di promozione e di acquisizione di potenziali clienti.La Ricorrente_1 si è cioe' impegnata contrattualmente nei confronti dei propri clienti a contattare i potenziali consumatori-utenti di questi, utilizzando liste di contatti che ha generato all'esito di un'accurata analisi di mercato, nonché a fornire assistenza pre e post-vendita, tramite social caring e live chat, e a gestire eventuali reclami, misurando la soddisfazione dei consumatori-utenti dei predetti clienti.
Per l'esercizio della sopra descritta attività d'impresa, la ricorrente, al fine di soddisfare le richieste dei propri clienti, nell'anno 2018 ha appaltato l'attività relativa alla conversione in vendita dei predetti contatti generati dalla medesima a diversi fornitori specializzati in attività di call center commerciali, tra cui, i più rilevanti sono: Società_1, Società_2, Società_3, Società_4, Società_5. In pratica sulla base dell'impegno preso i fornitori eseguivano la loro obbligazione nei seguenti termini:
i clienti della ricorrente incaricavano, mediante contratti di agenzia o di appalto, la Ricorrente_1 di ingaggiare potenziali nuovi utenti interessati ad acquistare le prestazioni rese dai clienti della ricorrente;
poi Ricorrente_1, mediante siti web, campagne pubblicitarie digitali, social media, e-mail marketing e altri canali, cercava una serie di dati (dati anagrafici, dati comportamentali, informazioni di contatto) che inseriva in un'apposita piattaforma accessibile solo agli utenti autorizzat;
. infine la ricorrente trasferiva i dati selezionati al proprio appaltatore mediante un protocollo di trasferimento sicuro ((SFTPS - Secure File Transfer Protocol over SSH) e l'appaltatore contattava tali potenziali utenti per presentare loro i servizi offerti.Dunque, il servizio reso dagli appaltatori della ricorrente consisteva nel gestire i contatti forniti dalla medesima in esito alla ricerca da questa effettuata e nell'utilizzare tali dati al fine di generare nuovi contratti di servizi (es. gas e luce) per i clienti della ricorrente.Per il servizio di appalto reso, i fornitori emettevano fattura di servizi con iva nei confronti della ricorrente che quest'ultima ha regolarmente versato loro.L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano ha notificato alla ricorrente il questionario n. Q01498/2024, con il quale le ha chiesto una serie di documenti che la ricorrente ha puntualmente prodotto. In data 10 dicembre 2024 l'Amministrazione ha notificato l'avviso di accertamento oggi impugnato per l'anno 2018, con il quale ha contestato l'inesistenza delle fatture emesse da alcuni fornitori sul presupposto che il contratto stipulato tra questa e i predetti fornitori fosse un appalto non genuino.Con tale avviso di accertamento, in dettaglio,
l'Amministrazione:
a) ai fini dell'Iva: ha disconosciuto le operazioni effettuate dai predetti appaltatori per l'intero importo delle stesse, pari a € 4.068.817,67, e ha conseguentemente recuperato a tassazione l'iva di € 859.139,89, che sarebbe indetraibile in quanto riferita all'utilizzo di fatture asseritamente inesistenti, accertando una maggiore imposta di pari importo, oltre a interessi;
b) ha irrogato per le violazioni contestate le seguenti sanzioni: 1) la sanzione ex art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 471/1997 di 805.626,00, pari al 90% della maggiore imposta accertata;
2) la sanzione ex art. 5, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo di € 1.208.439,00, pari al 135% della maggiore imposta accertata;
ciò applicando la maggiorazione disposta dal citato articolo per le violazioni realizzante mediante l'utilizzo di fatture false o altra documentazione per operazioni inesistenti, mediante artifizi o raggiri.
In applicazione dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472/1997 ha determinato una sanzione unica di
€ 1.510.548,75.Pertanto, le pretese impositive e sanzionatorie oggetto dell'avviso impugnato ammontano complessivamente a € 2.369.688,64 oltre a interessi.
La Ricorrente_1 S.r.l.con il presente ricorso ha contestato la legittimita' del provvedimento impositivo per i motivi sopra indicati nella parte narrativa. In particolare , con riferimento alla natura del contratto che l'Amministrazione ritiene essere non corrispondente al contratto d'appalto la Corte, sentile le ragioni della ricorrente, ritiene che la natura del contratto sia proprio quella del contratto di appalto instauratosi tra ricorrente e fornitori. Ed infatti a parere della Corte appaiono ricorrere le caratteristiche del suddetto contratto. L'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003 infatti dispone che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per”:1) Nell'appalto il committente si limita a comunicare le direttive e le specifiche sullo svolgimento dell'attività appaltata, mentre l'appaltatore organizza e gestisce il personale, si occupa della formazione dei dipendenti, è responsabile della sicurezza sul lavoro e verifica l'esecuzione e le modalità di esecuzione delle prestazioni. Nella somministrazione di lavoro, invece, il potere direttivo e il potere disciplinare sono esercitati dall'impresa somministratrice;
2) nell'appalto è l'appaltatore a organizzare i fattori produttivi, mentre nella somministrazione di lavoro tale organizzazione è in capo all'impresa utilizzatrice;
3) nell'appalto il rischio d'impresa è in capo all'appaltatore mentre nella somministrazione è in capo all'impresa somministratrice. Alla Corte pertanto appare fondato il ricorso che e' da accogliere sul punto.
Passando poi ad altro motivo di impugnazione,l'Amministrazione ha affermato che le fatture sarebbero inesistenti sul presupposto che i fornitori della ricorrente avrebbero partecipato ad una frode con la consapevolezza della ricorrente.Nel corso del dibattimento l'Amministrazione non ha pero' a parere della
Corte fornito idoneo supporto probatorio a quanto dalla stessa sostenuto in ordine alla consapevolezza della ricorrente dell'asserita frode che alcuni suoi fornitori avrebbero attuato. La ricorrente ha dato poi prova che prima di appaltare le prestazioni ai fornitori svolgeva una serie di verifiche circa l'affidabilità di questi ultimi.Per verificare l'affidabilità dei fornitori richiedeva loro, tra i vari documenti, il DURC, che veniva regolarmente fornito, nonché il certificato dei carichi pendenti e l'estratto del casellario giudiziario degli amministratori di tali società, dai quali non risultava alcuna pendenza.In mancanza della consapevolezza della ricorrente appare non corretto negare il diritto alla detrazione dell'Iva relativa alle prestazioni effettivamente ricevute dalla medesima, anche in conformita' a quanto previsto dall'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea, recepito dalla Corte di Cassazione,cosi' come da allegazione probatoria della ricorrente.Per i sueddetti motivi, ritenute assorbite tutte le altre eccezioni indicate in epigrafe, la Corte ritiene di accogliere il ricorso e di annullare il provedimento impositivo. In considerazione altresi' della giustificata attivita' di analisi e controllo da parte dell'Amministrazione sull'intero operato delle imprese coinvolte nell'attivita' di accertamento dell'Amministrazione, dalla quale sono emerse individuali violazioni non idonee pero' ad inficiare la legittimita' e la sostanziale correttezza del distinto operato della ricorrente, la Corte ritiene di dover compensare le spese di lite tra le parti secondo equita'.
P.Q.M.
La Corte all'esito dell'odierna udienza accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
EF AM NZ Di GA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
DAMBRUOSO STEFANO, OR
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1161/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B031404791/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4658/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento del provvedimento impositivo
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente 10.02.2025 proposto la odierna ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B031404791- 2024 con cui l'Smministrazione ha accertato per l'anno di imposta 2018
IVA illegittimamente detratta nella misura di € 895.140,00 oltre sanzioni pari a € 1.510.548,75.Sarebbe infatti stato contestato alla ricorrente l'esistenza di un fenomeno di evasione finalizzato a eludere il versamento dell'Iva, attraverso l'esternalizzazione del costo del lavoro, imputato in capo a società create ad hoc o, comunque, utilizzate come meri contenitori di personale, che si sono sottratte agli obblighi dichiarativi ovvero che hanno omesso il versamento delle imposte o che le hanno versate mediante compensazione con crediti d'imposta inesistenti. Il tutto a vantaggio di una società operativa e beneficiaria ,e cioe' la Società ricorrente, che a fronte delle fatture emesse dai predetti soggetti “a monte”, ha detratto illegittimamente un'Iva “a valle” pari a € 895.140,00.
Successivamente alla notifica del Questionario n. Q01498/2024 in data 25.10.2024 con cui l'Amministrazione ha richiesto alla ricorrente di trasmettere la documentazione necessaria ad esperire il controllo (bilancio relativo all'anno 2018, libro giornale, mastrini, registri IVA, fatture attive e passive ), a seguito del quale l'Amministrazione notificava l'avviso impugnato.La ricorrente ha impugnato per i seguenti motivi:
1) Illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato, perché il negozio giuridico di cui trattasi è costituito da un contratto di appalto genuino e per l'insussistenza, l'irrilevanza e l'inconferenza degli elementi sui quali
è basata la tesi dell'Amministrazione;
2) Violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 7 della L. n. 212/2000 per l'omessa allegazione di atti richiamati nell'avviso di accertamento;
3) Vizio di motivazione perché la motivazione contenuta nell'atto impugnato è contraddittoria nonché per motivazione apparente perché quella esposta nell'atto non consente di comprendere quale sia l'effettiva contestazione che ha originato il recupero dell'iva detratta;
4) Violazione dell'art. 7, comma 5-bis, Dlgs. 546792 perché l'Amministrazione non ha assolto all'onere probatorio;
5) Illegittimità dell'atto in relazione all'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 17 D.lgs. 472/97, art 7, comma 5-bis, Dlgs. 546/92, art. 6 D.lgs. 472/97 nonché per l'assenza dei presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.lg.
471/1997 6) Illegittimità delle sanzioni irrogate in violazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art. 7, comma 4, D.lgs. 472797 ed enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 46/2023 recante l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente;
7) Illegittimità del rilievo elevati ai fini IVA per violazione dell'art. 6, comma 6, D.lgs. 471/97; 8) Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione perché non firmato dal direttore dell'ufficio quale soggetto legittimato ai sensi dell'art. 42, commi 1,2 e 3 del DPR 600/73. L'Amministrazione si e' costituita regolarmente in giudizio ed ha ribadito la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte all'esito dell'udienza odierna, letti gli atti e sentite le parti, rileva.Il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 1 S.r.l. e' successivo a contestazioni notificate dall'Amministrazione a seguito di accertamenti dai quali e' emerso che la ricorrente è una società con oggetto sociale relativo alla gestione dei servizi di customer relationship management center (mediante call center) nonché la fornitura di servizi costituti da ricerche di mercato e ricerche statistiche, sia telefoniche, sia in modalità face to face, sia postali od elettroniche, marketing, marketing informatico.Nell'anno d'imposta 2018, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, Ricorrente_1 S.r.l. ha offerto ai propri clienti, costituiti prevalentemente da operatori importanti del settore energetico, nonché di quello delle telecomunicazioni, un servizio di promozione e di acquisizione di potenziali clienti.La Ricorrente_1 si è cioe' impegnata contrattualmente nei confronti dei propri clienti a contattare i potenziali consumatori-utenti di questi, utilizzando liste di contatti che ha generato all'esito di un'accurata analisi di mercato, nonché a fornire assistenza pre e post-vendita, tramite social caring e live chat, e a gestire eventuali reclami, misurando la soddisfazione dei consumatori-utenti dei predetti clienti.
Per l'esercizio della sopra descritta attività d'impresa, la ricorrente, al fine di soddisfare le richieste dei propri clienti, nell'anno 2018 ha appaltato l'attività relativa alla conversione in vendita dei predetti contatti generati dalla medesima a diversi fornitori specializzati in attività di call center commerciali, tra cui, i più rilevanti sono: Società_1, Società_2, Società_3, Società_4, Società_5. In pratica sulla base dell'impegno preso i fornitori eseguivano la loro obbligazione nei seguenti termini:
i clienti della ricorrente incaricavano, mediante contratti di agenzia o di appalto, la Ricorrente_1 di ingaggiare potenziali nuovi utenti interessati ad acquistare le prestazioni rese dai clienti della ricorrente;
poi Ricorrente_1, mediante siti web, campagne pubblicitarie digitali, social media, e-mail marketing e altri canali, cercava una serie di dati (dati anagrafici, dati comportamentali, informazioni di contatto) che inseriva in un'apposita piattaforma accessibile solo agli utenti autorizzat;
. infine la ricorrente trasferiva i dati selezionati al proprio appaltatore mediante un protocollo di trasferimento sicuro ((SFTPS - Secure File Transfer Protocol over SSH) e l'appaltatore contattava tali potenziali utenti per presentare loro i servizi offerti.Dunque, il servizio reso dagli appaltatori della ricorrente consisteva nel gestire i contatti forniti dalla medesima in esito alla ricerca da questa effettuata e nell'utilizzare tali dati al fine di generare nuovi contratti di servizi (es. gas e luce) per i clienti della ricorrente.Per il servizio di appalto reso, i fornitori emettevano fattura di servizi con iva nei confronti della ricorrente che quest'ultima ha regolarmente versato loro.L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano ha notificato alla ricorrente il questionario n. Q01498/2024, con il quale le ha chiesto una serie di documenti che la ricorrente ha puntualmente prodotto. In data 10 dicembre 2024 l'Amministrazione ha notificato l'avviso di accertamento oggi impugnato per l'anno 2018, con il quale ha contestato l'inesistenza delle fatture emesse da alcuni fornitori sul presupposto che il contratto stipulato tra questa e i predetti fornitori fosse un appalto non genuino.Con tale avviso di accertamento, in dettaglio,
l'Amministrazione:
a) ai fini dell'Iva: ha disconosciuto le operazioni effettuate dai predetti appaltatori per l'intero importo delle stesse, pari a € 4.068.817,67, e ha conseguentemente recuperato a tassazione l'iva di € 859.139,89, che sarebbe indetraibile in quanto riferita all'utilizzo di fatture asseritamente inesistenti, accertando una maggiore imposta di pari importo, oltre a interessi;
b) ha irrogato per le violazioni contestate le seguenti sanzioni: 1) la sanzione ex art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 471/1997 di 805.626,00, pari al 90% della maggiore imposta accertata;
2) la sanzione ex art. 5, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo di € 1.208.439,00, pari al 135% della maggiore imposta accertata;
ciò applicando la maggiorazione disposta dal citato articolo per le violazioni realizzante mediante l'utilizzo di fatture false o altra documentazione per operazioni inesistenti, mediante artifizi o raggiri.
In applicazione dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472/1997 ha determinato una sanzione unica di
€ 1.510.548,75.Pertanto, le pretese impositive e sanzionatorie oggetto dell'avviso impugnato ammontano complessivamente a € 2.369.688,64 oltre a interessi.
La Ricorrente_1 S.r.l.con il presente ricorso ha contestato la legittimita' del provvedimento impositivo per i motivi sopra indicati nella parte narrativa. In particolare , con riferimento alla natura del contratto che l'Amministrazione ritiene essere non corrispondente al contratto d'appalto la Corte, sentile le ragioni della ricorrente, ritiene che la natura del contratto sia proprio quella del contratto di appalto instauratosi tra ricorrente e fornitori. Ed infatti a parere della Corte appaiono ricorrere le caratteristiche del suddetto contratto. L'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003 infatti dispone che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per”:1) Nell'appalto il committente si limita a comunicare le direttive e le specifiche sullo svolgimento dell'attività appaltata, mentre l'appaltatore organizza e gestisce il personale, si occupa della formazione dei dipendenti, è responsabile della sicurezza sul lavoro e verifica l'esecuzione e le modalità di esecuzione delle prestazioni. Nella somministrazione di lavoro, invece, il potere direttivo e il potere disciplinare sono esercitati dall'impresa somministratrice;
2) nell'appalto è l'appaltatore a organizzare i fattori produttivi, mentre nella somministrazione di lavoro tale organizzazione è in capo all'impresa utilizzatrice;
3) nell'appalto il rischio d'impresa è in capo all'appaltatore mentre nella somministrazione è in capo all'impresa somministratrice. Alla Corte pertanto appare fondato il ricorso che e' da accogliere sul punto.
Passando poi ad altro motivo di impugnazione,l'Amministrazione ha affermato che le fatture sarebbero inesistenti sul presupposto che i fornitori della ricorrente avrebbero partecipato ad una frode con la consapevolezza della ricorrente.Nel corso del dibattimento l'Amministrazione non ha pero' a parere della
Corte fornito idoneo supporto probatorio a quanto dalla stessa sostenuto in ordine alla consapevolezza della ricorrente dell'asserita frode che alcuni suoi fornitori avrebbero attuato. La ricorrente ha dato poi prova che prima di appaltare le prestazioni ai fornitori svolgeva una serie di verifiche circa l'affidabilità di questi ultimi.Per verificare l'affidabilità dei fornitori richiedeva loro, tra i vari documenti, il DURC, che veniva regolarmente fornito, nonché il certificato dei carichi pendenti e l'estratto del casellario giudiziario degli amministratori di tali società, dai quali non risultava alcuna pendenza.In mancanza della consapevolezza della ricorrente appare non corretto negare il diritto alla detrazione dell'Iva relativa alle prestazioni effettivamente ricevute dalla medesima, anche in conformita' a quanto previsto dall'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea, recepito dalla Corte di Cassazione,cosi' come da allegazione probatoria della ricorrente.Per i sueddetti motivi, ritenute assorbite tutte le altre eccezioni indicate in epigrafe, la Corte ritiene di accogliere il ricorso e di annullare il provedimento impositivo. In considerazione altresi' della giustificata attivita' di analisi e controllo da parte dell'Amministrazione sull'intero operato delle imprese coinvolte nell'attivita' di accertamento dell'Amministrazione, dalla quale sono emerse individuali violazioni non idonee pero' ad inficiare la legittimita' e la sostanziale correttezza del distinto operato della ricorrente, la Corte ritiene di dover compensare le spese di lite tra le parti secondo equita'.
P.Q.M.
La Corte all'esito dell'odierna udienza accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
EF AM NZ Di GA